10.2005.41
circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme della circolazione
8 aprile 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2005.41
Data decisione, Autorità:
08.04.2005, PRPEN
Titolo:
circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme della circolazione
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
1. LESA 1
2. LESA 2
Incarto
n.
10.2005.41/rol
DA
148/2005
Bellinzona
8
aprile 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Barbara Marelli in
qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1
(difeso
da: DI 1, __________)
prevenuto colpevole di 1. circolazione
in stato di ebrietà
per aver condotto
l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.85 - max. 1.15 grammi per mille);
fatti avvenuti a
__________ il ________;
reato previsto dall'art.
91 cpv. 1 vLCStr;
2. infrazione alle
norme della circolazione
per avere,
circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la
padronanza di guida salendo conseguentemente sull’isola spartitraffico posta
sulla sua sinistra, cozzando contro un cippo e la relativa segnaletica ivi
esistenti;
reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr in
relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr;
art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;
fatti avvenuti a
__________ il _____________;
3. inosservanza
dei doveri in caso d'infortunio
per aver abbandonato il luogo
dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in
specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio
la polizia;
reato previsto dall'art. 92 cpv. 1 LCStr in
relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;
Fatti
avvenuti a __________ il ____________;
perseguito con
decreto d’accusa n. DA 148/2005 di data 17.01.2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 30
(trenta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per
un periodo di prova di 3
(tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'500.--.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e alle spese
giudiziarie di
fr. 300.--.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 26 gennaio 2005 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 8 aprile 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e
il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 9 marzo 2005 ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
teste __________, __________;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento dall’imputazione d’inosservanza dei doveri in caso d’infortunio
e la condanna alla sola multa per gli altri reati;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
circolazione in stato di
ebrietà
1.2
infrazione alle norme
della circolazione
1.3
inosservanza dei doveri
in caso di infortunio
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla
pena e sulle spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 91 cpv. 1 vLCStr, 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27
cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr, 92 cpv. 1 LCStr in relazione con l'art.
51.
cpv. 1 e 3 LCStr; art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 63, 68 CP; 9 e
segg. 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di
inosservanza dei doveri in caso d’infortunio per i fatti descritti nel decreto
di accusa n. DA 148/2005 del 17 gennaio 2005;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme della circolazione per
i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
148/2005 del 17 gennaio 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 1'500.-;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 570.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione
della circolazione, Camorino,
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 1'500.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 300.- spese giudiziarie
fr. 70.- testi
./. fr 2'000.- cauzione
fr. 70.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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