10.2005.411
Trasporto sul treno di una bicicletta senza titolo di trasporto valido
13 gennaio 2006Italiano12 min
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Numero d'incarto:
10.2005.411
Data decisione, Autorità:
13.01.2006, PRPEN
Titolo:
Trasporto sul treno di una bicicletta senza titolo di trasporto valido
INFRAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE SUL TRASPORTO PUBBLICO
art. 51 cpv. 1 LTP
CIVI 1
Incarto
n.
10.2005.411
DA
2982/2005
Bellinzona
13
gennaio 2006
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di ripetuta contravvenzione alla LF sul
trasporto pubblico,
per avere,
sapendo che le prestazioni erano concesse unicamente a pagamento,
fraudolentemente ottenuto ripetute prestazioni di trasporto della propria
bicicletta, non smontata e sprovvista dell'apposito imballaggio come invece
prescritto dalle disposizioni tariffarie dell’azienda di trasporto, sul tratto Locarno-Bellinzona,
nella fattispecie ai danni delle CIVI 1;
reato previsto dall’art. 51 cpv. 1 LTP in relazione
con l'art. 1 cpv. 1 OTP;
fatti avvenuti a Locarno e a Bellinzona, il 23
marzo 2005 e il 15 aprile 2005;
perseguito con decreto d’accusa del 22 agosto
2005 n. 2982/2005 del Procuratore pubblico AINQ 1, che propone la
condanna:
1. Alla multa di fr. 100.--.
2. Al versamento alla parte civile
CIVI 1 dell'importo di fr. 250.--, a titolo di risarcimento.
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 29 agosto 2005;
indetto il dibattimento 13 gennaio 2006,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento dell’accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di
ripetuta contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per i fatti descritti
nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Sulla pretesa della parte
civile che chiede il versamento di fr. 250.- a titolo di risarcimento.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. ACCU 1 in due occasioni,
il 23 marzo e il 15 aprile 2005, è stato controllato e multato sulla
tratta ferroviaria delle CIVI 1 tra Locarno e Bellinzona in quanto, pur avendo
caricato la propria bicicletta, non aveva pagato il relativo biglietto.
2. A seguito del mancato
versamento degli importi richiesti per le contravvenzioni menzionate le CIVI
1, costituitesi parte civile, hanno sporto querela penale chiedendo il
versamento di fr. 250.- a titolo di risarcimento.
3. Per i fatti di cui sopra
il Procuratore pubblico, con decreto di accusa del 22 agosto 2005, ha ritenuto ACCU
1 autore colpevole di ripetuta infrazione alla LF sul trasporto pubblico per
avere, sapendo che le prestazioni erano concesse unicamente a pagamento,
fraudolentemente ottenuto ripetute prestazioni di trasporto della propria
bicicletta, non smontata e sprovvista dell'apposito imballaggio come invece
prescritto dalle disposizioni tariffarie dell’azienda di trasporto.
4. Gli episodi rimproverati
all’accusato non sono in quanto tali contestati; infatti egli ha ammesso - e
non poteva essere altrimenti dal momento che è stato controllato dagli addetti
preposti delle CIVI 1 - di esser salito in entrambe le occasioni sul treno
senza pagare il biglietto per il trasporto della propria bicicletta.
Di conseguenza, onde poter
statuire sul reato imputato a ACCU 1 in questa sede occorre verificare se il
trasporto della bicicletta nel modo eseguito dall’accusato era soggetto a
pagamento.
5. Per l’art. 19 cpv. 1 LTP
se le circostanze lo permettono il viaggiatore può prendere gratuitamente con
sé nel veicolo oggetti facilmente trasportabili (bagagli a mano).
Il viaggiatore dispone, per il
bagaglio a mano, soltanto dello spazio previsto al riguardo (art. 5 OTP),
mentre come bagagli a mano sono escluse, tra le altre, le cose che non
soddisfano le disposizioni tariffali sulle dimensioni, la massa e il
condizionamento dei bagagli (art. 6 cpv. 1 litt. b OTP).
Alla luce degli articoli di
legge citati non è sufficiente - come ha fatto la difesa - affermare che una
bicicletta è un oggetto facilmente trasportabile per poi giungere alla
conclusione che il trasporto non deve di conseguenza essere soggetto a
pagamento alcuno; infatti occorre nondimeno appurare se vi sono delle
disposizioni particolari dell’azienda di trasporto relative alle biciclette che
le escludono dall’accezione di bagaglio a mano, ai sensi dell’art. 6 cpv.1 litt.
b OTP.
Sotto questo profilo è in effetti
pacifico che le biciclette, pur non essendo esplicitamente menzionate nell’ordinanza,
possono rientrare tra le cose che per dimensione, massa o condizionamento
vengono escluse dal trasporto gratuito.
Secondo il tariffario delle CIVI
1 unicamente le biciclette piegabili o smontabili, se possono essere collocate
conformemente alla cifra 27.10, sono considerate oggetti facilmente
trasportabili. Il loro trasporto è gratuito se, oltre ad essere piegate o
smontate, vengono imballate (cfr. act 6, tariffa T 600, cifra 27.30).
A questo scopo le CIVI 1 mettono
in vendita un apposito sacco chiamato TranZBag.
Per la cifra 27.10 ciascun
viaggiatore dispone, per i suoi bagagli a mano, soltanto dello spazio sopra o
sotto il posto da lui occupato; nelle nicchie delle piattaforme i bagagli a
mano possono essere collocati quando lo spazio necessario è sufficiente e
quando non disturbano il passaggio (cfr. ibidem).
6. Nell’evenienza concreta ACCU
1 non ha smontato la propria bicicletta, limitandosi a coprirla con un sacco da
lui ideato, il “Tranzburqua”, e a posizionarla sugli appositi ganci per i velocipedi
presenti su alcune piattaforme dei vagoni dei treni regionali.
Così facendo l’accusato, che
intendeva trasportare gratuitamente il proprio velocipede, non ha tuttavia
ottemperato alle normative di legge e ai regolamenti delle CIVI 1; infatti non
avendo provveduto a piegare o smontare la propria bicicletta, quest’ultima -
indipendentemente da ogni altra considerazione - non poteva essere considerata un
bagaglio a mano (cfr. supra, consid. 5).
La circostanza sollevata dalla
difesa secondo cui l’accusato ha comunque ricoperto la propria bicicletta con
il Tranzburqua non influisce minimamente sulle considerazioni espresse in
precedenza, proprio per il fatto che il suo velocipede non è stato piegato o
smontato, condizione essenziale per poterlo considerare un bagaglio a mano e
conseguentemente per poter effettuare il trasporto gratuitamente; in questo
senso l’involucro ideato da ACCU 1, che copre la bicicletta intera, non può nemmeno
essere considerato simile al TranZBag, il sacco apposito ideato e venduto dalle
CIVI 1.
Pertanto il fatto che la
ferrovia accetti anche ogni altro sacco simile al TranZBag (cfr. doc. 4.1), non
è sufficiente per far cadere il reato ascritto all’accusato in quanto per
involucro similare va intesa in ogni caso una borsa che permetta di contenere
la bicicletta piegata o smontata in modo che possa essere di principio tenuta
nei pressi del sedile del passeggero; nell’evenienza concreta nulla di tutto
ciò si è verificato dal momento che per stessa ammissione dell’imputato il Tranzburqua
è stato ideato e realizzato proprio per appendere la bicicletta ai ganci appositi
sulle piattaforme senza la necessità di smontarla o piegarla (cfr. verbale del
dibattimento del 13 gennaio 2006, pagina 2 e doc. 3, pagina 2).
Anche la considerazione per cui
al momento dei controlli da parte degli addetti delle CIVI 1 non ci fossero
praticamente altri viaggiatori sui convogli con la conseguenza che le modalità
di trasporto adottate dall’accusato non costituivano un pericolo né erano di intralcio
per nessuno, è ininfluente ai fini del giudizio poiché - per i motivi di cui
sopra - non sono tali circostanze a determinare se il trasporto della
bicicletta deve essere effettuato a pagamento, tanto è vero che nelle nicchie
delle piattaforme possono essere collocati anche i bagagli a mano (in casu la
bicicletta dell’imputato per le ragioni addotte in precedenza comunque non lo
è) quando lo spazio necessario è sufficiente e quando non disturbano il
passaggio (cfr. supra, consid. 5, cifra 27.10).
Ciò posto risultano pure inconsistenti
Fatti
i paragoni con gli strumenti musicali, gli snow board o il pacchettaggio
militare, perché oltre a esulare dalla fattispecie in esame, tali bagagli non son
di certo soggetti alla regolamentazione particolare in vigore per le biciclette
che, in quanto prevista, va in ogni caso rispettata dagli utenti dell’azienda
di trasporto ferroviaria in questione.
7. L’espressione “bagaglio a
mano con obbligo di pagamento” contenuta nella pagina web delle CIVI 1 (cfr.
doc. 4, pagina 4) si riferisce alle biciclette che non soddisfano i presupposti
dell’esenzione come ad esempio quelle piegate o smontate e riposte
nell’involucro TranZBag o in uno simile; di conseguenza non può essere
interpretata come contraddittoria rispetto alla LTP, non foss’altro perché a
far stato sono le normative giuridiche e non il testo in questione elaborato
dalle CIVI 1.
In tal senso l’art. 6 OTP
esclude dal bagaglio a mano diverse categorie di animali e oggetti, tra cui le
biciclette (cfr. supra, consid. 5).
Indipendentemente da quest’ultima
considerazione occorre nondimeno rilevare come dalle pagine internet menzionate
si evince chiaramente che il trasporto delle biciclette, a meno di imballaggi e
Considerandi
modalità particolari, avviene contro pagamento del biglietto; pertanto
l’espressione equivoca non era in alcun modo tale da poter trarre in inganno nella
fattispecie in oggetto l’accusato, il quale sapeva benissimo che doveva essere
in possesso di un valido titolo di trasporto per il suo velocipede, come del
resto ha ammesso al dibattimento (cfr. infra, consid. 9).
Al riguardo quindi, senza la
necessità di ulteriori approfondimenti, l’errore di diritto invocato dalla
difesa ai sensi dell’art. 20 CP non può entrare in linea di conto nell’evenienza
concreta.
8.
Per tutte le
argomentazioni addotte si deve giungere alla conclusione che la bicicletta dell’accusato
non era un bagaglio a mano trasportabile gratuitamente, bensì un oggetto per il
quale occorreva essere in possesso del relativo biglietto, così come previsto
dal tariffario delle CIVI 1.
9.
Dal profilo soggettivo ACCU
1.
per sua stessa ammissione al dibattimento, era al corrente che di principio
occorre pagare un biglietto per il trasporto delle biciclette, salvo nei casi
in cui si è in possesso di un abbonamento annuale o si caricano sul treno
parzialmente smontate e messe in un sacco (cfr. verbale del dibattimento del 13
gennaio 2006, pag. 2).
Tale affermazione è suffragata inequivocabilmente
anche dal fatto che l’imputato, in ogni caso la seconda volta in cui ha
infranto il regolamento, non poteva più in buona fede ritenere che il trasporto
della bicicletta - con le modalità da lui adottate, peraltro identiche a quelle
della prima contravvenzione del 23 marzo 2005 - potesse avvenire gratuitamente.
Dispositivo
Per questi motivi il reato è sicuramente
adempiuto anche dal lato soggettivo per dolo, dal momento che __________ sapeva
che le prestazioni per il trasporto delle biciclette erano concesse unicamente
a pagamento, ritenuto oltretutto come per la condanna sia sufficiente la
commissione per negligenza (cfr. art. 51 LTP).
10. Secondo la difesa, statuendo
sul caso in oggetto, occorrerebbe dare un segnale politico, in particolare per
quanto attiene alla mobilità sostenibile, con riferimento anche al fatto che è
attualmente al vaglio del parlamento federale un messaggio tendente a
modificare diversi atti normativi riguardanti il traffico ferroviario del
nostro paese (cfr. FF 2005, pagine 2183 ss).
Per decidere sulla colpevolezza dell’accusato
questo giudice deve tuttavia limitarsi ad applicare la legge e i relativi
regolamenti.
Di conseguenza la sede scelta dall’imputato
affinché siano modificate le normative in vigore o quantomeno affinché venga
dato un forte segnale al mondo politico non è quella adatta a raggiungere il
suo scopo.
Pure ininfluente, per i motivi
testé espressi, l’argomentazione dell’accusato secondo cui la possibilità di
caricare gratuitamente le biciclette sul treno è già una realtà in alcune
nazioni a noi vicine, rispettivamente un fenomeno in piena espansione in tutta
Europa.
11. Per tutte le
considerazioni espresse ACCU 1 va quindi ritenuto colpevole di ripetuta
contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico.
12. Quo alla pena si rileva
come per l’articolo 51 LTP chiunque intenzionalmente o per negligenza
contravviene alle disposizioni di esecuzione del Consiglio federale
sull’ammissione al trasporto di persone o cose è punito, a querela di parte,
con la multa.
Pertanto l’ammenda di 100.-
proposta dal Procuratore pubblico appare correttamente commisurata
nell’evenienza concreta, ritenuto oltretutto come l’accusato ha commesso il
reato a due riprese nell’arco di sole tre settimane.
13. Alla luce della
colpevolezza di ACCU 1 la richiesta della parte civile, documentata agli atti e
corredata dai giustificativi (cfr. annessi ad act 3), merita l’accoglimento; di
conseguenza l’accusato deve essere condannato al versamento alle CIVI 1 dell’importo
di fr. 250.- a titolo di risarcimento.
visti gli art. 51 cpv. 1 LTP in
relazione con l'art. 1 cpv. 1 OTP; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ripetuta
contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2982/2005 del 22 agosto 2005.
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 100.-.
2. al pagamento delle tasse e spese
giudiziarie di complessivi fr. 600.-.
assegna al condannato il termine di
due mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
condanna ACCU 1 al versamento alla
parte civile CIVI 1 dell’importo di fr. 250.- a titolo di risarcimento.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 500.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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