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Decisione

10.2005.411

Trasporto sul treno di una bicicletta senza titolo di trasporto valido

13 gennaio 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i paragoni con gli strumenti musicali, gli snow board o il pacchettaggio

militare, perché oltre a esulare dalla fattispecie in esame, tali bagagli non son

di certo soggetti alla regolamentazione particolare in vigore per le biciclette

che, in quanto prevista, va in ogni caso rispettata dagli utenti dell’azienda

di trasporto ferroviaria in questione.

7. L’espressione “bagaglio a

mano con obbligo di pagamento” contenuta nella pagina web delle CIVI 1 (cfr.

doc. 4, pagina 4) si riferisce alle biciclette che non soddisfano i presupposti

dell’esenzione come ad esempio quelle piegate o smontate e riposte

nell’involucro TranZBag o in uno simile; di conseguenza non può essere

interpretata come contraddittoria rispetto alla LTP, non foss’altro perché a

far stato sono le normative giuridiche e non il testo in questione elaborato

dalle CIVI 1.

In tal senso l’art. 6 OTP

esclude dal bagaglio a mano diverse categorie di animali e oggetti, tra cui le

biciclette (cfr. supra, consid. 5).

Indipendentemente da quest’ultima

considerazione occorre nondimeno rilevare come dalle pagine internet menzionate

si evince chiaramente che il trasporto delle biciclette, a meno di imballaggi e

Considerandi

modalità particolari, avviene contro pagamento del biglietto; pertanto

l’espressione equivoca non era in alcun modo tale da poter trarre in inganno nella

fattispecie in oggetto l’accusato, il quale sapeva benissimo che doveva essere

in possesso di un valido titolo di trasporto per il suo velocipede, come del

resto ha ammesso al dibattimento (cfr. infra, consid. 9).

Al riguardo quindi, senza la

necessità di ulteriori approfondimenti, l’errore di diritto invocato dalla

difesa ai sensi dell’art. 20 CP non può entrare in linea di conto nell’evenienza

concreta.

8.

Per tutte le

argomentazioni addotte si deve giungere alla conclusione che la bicicletta dell’accusato

non era un bagaglio a mano trasportabile gratuitamente, bensì un oggetto per il

quale occorreva essere in possesso del relativo biglietto, così come previsto

dal tariffario delle CIVI 1.

9.

Dal profilo soggettivo ACCU

1.

per sua stessa ammissione al dibattimento, era al corrente che di principio

occorre pagare un biglietto per il trasporto delle biciclette, salvo nei casi

in cui si è in possesso di un abbonamento annuale o si caricano sul treno

parzialmente smontate e messe in un sacco (cfr. verbale del dibattimento del 13

gennaio 2006, pag. 2).

Tale affermazione è suffragata inequivocabilmente

anche dal fatto che l’imputato, in ogni caso la seconda volta in cui ha

infranto il regolamento, non poteva più in buona fede ritenere che il trasporto

della bicicletta - con le modalità da lui adottate, peraltro identiche a quelle

della prima contravvenzione del 23 marzo 2005 - potesse avvenire gratuitamente.

Dispositivo

Per questi motivi il reato è sicuramente

adempiuto anche dal lato soggettivo per dolo, dal momento che __________ sapeva

che le prestazioni per il trasporto delle biciclette erano concesse unicamente

a pagamento, ritenuto oltretutto come per la condanna sia sufficiente la

commissione per negligenza (cfr. art. 51 LTP).

10. Secondo la difesa, statuendo

sul caso in oggetto, occorrerebbe dare un segnale politico, in particolare per

quanto attiene alla mobilità sostenibile, con riferimento anche al fatto che è

attualmente al vaglio del parlamento federale un messaggio tendente a

modificare diversi atti normativi riguardanti il traffico ferroviario del

nostro paese (cfr. FF 2005, pagine 2183 ss).

Per decidere sulla colpevolezza dell’accusato

questo giudice deve tuttavia limitarsi ad applicare la legge e i relativi

regolamenti.

Di conseguenza la sede scelta dall’imputato

affinché siano modificate le normative in vigore o quantomeno affinché venga

dato un forte segnale al mondo politico non è quella adatta a raggiungere il

suo scopo.

Pure ininfluente, per i motivi

testé espressi, l’argomentazione dell’accusato secondo cui la possibilità di

caricare gratuitamente le biciclette sul treno è già una realtà in alcune

nazioni a noi vicine, rispettivamente un fenomeno in piena espansione in tutta

Europa.

11. Per tutte le

considerazioni espresse ACCU 1 va quindi ritenuto colpevole di ripetuta

contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico.

12. Quo alla pena si rileva

come per l’articolo 51 LTP chiunque intenzionalmente o per negligenza

contravviene alle disposizioni di esecuzione del Consiglio federale

sull’ammissione al trasporto di persone o cose è punito, a querela di parte,

con la multa.

Pertanto l’ammenda di 100.-

proposta dal Procuratore pubblico appare correttamente commisurata

nell’evenienza concreta, ritenuto oltretutto come l’accusato ha commesso il

reato a due riprese nell’arco di sole tre settimane.

13. Alla luce della

colpevolezza di ACCU 1 la richiesta della parte civile, documentata agli atti e

corredata dai giustificativi (cfr. annessi ad act 3), merita l’accoglimento; di

conseguenza l’accusato deve essere condannato al versamento alle CIVI 1 dell’importo

di fr. 250.- a titolo di risarcimento.

visti gli art. 51 cpv. 1 LTP in

relazione con l'art. 1 cpv. 1 OTP; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ripetuta

contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2982/2005 del 22 agosto 2005.

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 100.-.

2. al pagamento delle tasse e spese

giudiziarie di complessivi fr. 600.-.

assegna al condannato il termine di

due mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

condanna ACCU 1 al versamento alla

parte civile CIVI 1 dell’importo di fr. 250.- a titolo di risarcimento.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 multa

fr. 500.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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