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Decisione

10.2005.412

Colpire ripetutamente con pugli e calci

13 gennaio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena di 5 (cinque) giorni

di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Per ogni eventuale pretesa,

la parte civile CIVI 1 viene rinviata al competente foro civile.

3. Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 25 agosto 2005 dalla parte civile;

indetto il dibattimento in data 13

gennaio 2006, al quale è comparso l’accusato personalmente e il suo difensore,

mentre la parte civile con scritto 10 gennaio 2006 ha comunicato di non

presenziare al pubblico dibattimento, il Sost. Procuratore pubblico con scritto

15 dicembre 2005 ha rinunciato a intervenire, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale non si

oppone alla conferma del decreto d’accusa, rilevando che il presente

dibattimento è stato indetto a seguito dell’opposizione ingiustificata della

parte civile, motivo per il quale si riserva di opporre le spese cagionate ad

eventuali pretese della parte civile;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di

lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulla spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41, 63, 123 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di lesioni

semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. 2907/2005 del 10 agosto 2005.

Considerandi

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni;

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

ordina l’iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso

il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 50.- tassa

di giustizia

fr. 50.- spese

giudiziarie

fr. 100.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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