10.2005.413
Ingiuria
18 gennaio 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
10.2005.413
Data decisione, Autorità:
18.01.2006, PRPEN
Titolo:
Ingiuria
INGIURIA
art. 28 CPS
art. 177 CPS
1. LESA 1
2. LESA 2
Incarto
n.
10.2005.413
DA
3028/2005
Bellinzona
18
gennaio 2006
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola
Belloli in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difesa da:DI 1)
prevenuta colpevole di ingiuria
per
avere, a __________, offeso l’onore di:
-
LESA 1, tacciandola il 18.05.2005 di “faccia di merda” e “cretina”;
-
LESA 2, dandogli del “ladro” alla fine del mese di luglio 2005;
reato previsto dall’art. 177 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguita con decreto d’accusa n. 3028/2005 di
data 29 agosto 2005 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla multa di fr. 200.--.
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 30 agosto 2005 dall'accusata;
indetto il dibattimento 18 gennaio 2006,
al quale è comparsa l’accusata personalmente e il suo difensore mentre il
Sostituto Procuratore pubblico con lettera 14 dicembre 2005 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, la quale chiede il
proscioglimento;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole
di ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
che il 31 agosto 2004 LESA 1
ha querelato per ingiuria ACCU 1, che era venuta ad abitare nell’aprile 2004
sul suo stesso piano (il 5°) del palazzo sito in via __________ a __________
(cfr. act 1);
che con scritto 17 settembre
2004 la signora LESA 1 ha richiamato la sua querela;
che il 15 ottobre 2004 ha avuto
luogo davanti al Giudice di pace del Circolo di __________ un esperimento di
conciliazione che ha avuto esito negativo (cfr. act 3);
che con lettera 29 marzo 2005 LESA
1 ha nuovamente richiamato la querela, lamentandosi di un peggioramento della
situazione (cfr. act 4);
che il 2 agosto 2005 ella ha
inviato al Ministero pubblico un’ennesima missiva, nella quale, oltre a
richiamare la querela e i precedenti scritti e ad affermare che la situazione
era diventata insostenibile, ha precisato che l’accusata definiva
immancabilmente il di lei marito LESA 2 come ladro (cfr. act 6);
che in calce a questo scritto LESA
2 ha dichiarato di sporgere querela nei confronti della signora ACCU 1 per
diffamazione, subordinatamente calunnia; allo scritto stesso veniva allegata
una descrizione degli ultimi fatti successi e una lettera inviata dalla madre
della signora LESA 1 al proprietario dello stabile;
che il 29 agosto 2005 Il
Procuratore pubblico, dopo aver fatto esperire dalla polizia una breve
istruttoria e aver sentito personalmente la signora ACCU 1, ha emanato il
decreto di accusa oggetto di questo procedimento;
che in occasione del suo
interrogatorio l’accusata ha negato recisamente di avere insultato LESA 1,
definendola una pettegola, e ammettendo per contro di aver dato del ladro a LESA
2, il quale tuttavia in precedenza l’avrebbe minacciata dicendole che le
avrebbe spezzato le gambe (cfr. act 10);
che questa versione dei fatti è
stata ribadita al dibattimento, nel corso del quale ACCU 1 ha avuto modo di
precisare di non essere solita usare termini come quelli indicati nel decreto
di accusa e questo non da ultimo per via dell’educazione ricevuta dal padre;
che il difensore dopo aver
rilevato il perdurare dei diverbi tra le parti, le continue querele dei coniugi
LESA 1 (definite infondate) e il fatto che l’accusata nega di aver proferito
all’indirizzo della signora LESA 1 gli insulti in esame, ha osservato:
- il decreto di accusa
prevede per quanto concerne LESA 1 solo insulti che sarebbero stati detti il 18
maggio 2005: per questi fatti non ci sarebbe una valida querela (l’act 6 non si
potrebbe qualificare come tale);
- nel decreto di accusa si
indica l’epiteto “cretina”: in nessuna querela o affermazione della parte
civile si riscontrerebbe questo epiteto (per lo stesso il decreto di accusa
sarebbe nullo);
- la testimonianza della
signora __________ non sarebbe attendibile, perché la stessa sarebbe
interessata e non neutra; ciò si evincerebbe anche dalla circostanza che
interrogata per determinati fatti ha subito parlato di quanto successo il 18
maggio 2005;
- la querela di LESA 2 non
indicherebbe alcun fatto determinato (in particolare non si parlerebbe di
“ladro”);
- qualora di volesse
ammettere la querela bisognerebbe tener conto del fatto che l’accusata sarebbe
stata provocata e che avrebbe detto la verità, perché il termine ladro era
inteso in senso largo come persona disonesta che ha tradito la fiducia che era
stata in lui riposta (a questo proposito era stata prodotta durante l’istruttoria
dibattimentale una sentenza nella quale LESA 2, ex __________, era stato
condannato per ripetuta corruzione passiva qualificata, ripetuta violazione del
segreto d’ufficio e ripetuto abuso di autorità per fatti commessi tra il 1994 e
il 1996);
che in conclusione la difesa ha
postulato il proscioglimento;
che per l’art. 28 cpv. 1 CP se
un reato è punibile solo a querela di parte, chiunque ne è stato leso può
chiedere che l’autore sia punito;
che per costante dottrina e
giurisprudenza non è necessario che una querela sia definita tale; è
sufficiente che dallo scritto emerga la chiara volontà della parte lesa che una
persona sia perseguita penalmente per determinati fatti (cfr. Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Kurzkommentar, N. 2 e 7 all’introduzione all’art. 28 CP);
che in concreto dall’insieme
dell’atto istruttorio 6 e del suo allegato 1 traspare inequivocabilmente la
volontà che l’accusata sia perseguita per i fatti del 18 maggio 2005: tali
scritti, inoltrati il 2 agosto 2005, sono quindi da considerare come un valido
complemento di querela introdotto entro il termine di tre mesi dal reato;
che giusta l’art. 177 cpv. 1 CP
chiunque offende con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di
una persona. è punito, a querela di parte, con la detenzione fino a tre mesi o
con la multa;
che i fatti del 18 maggio 2005
sono comprovati dalla testimonianza di __________: “Il 18 maggio 2005 verso
le ore 0930 mi trovavo sul pianerottolo del sesto piano in attesa del lift.
Considerandi
Dalla tromba delle scale potevo udire al quinto piano sbattersi una porta e
precisamente quella della Signora ACCU 1 [ora ACCU 1] che ad alta voce
proferiva insulti ‘Faccia di merda – cretina e altre parole però in dialetto’
nei confronti della signora LESA 1” (cfr. verbale di interrogatorio 2
giugno 2005 pag. 1);
che pur potendo essere che
anche fra l’accusata e la testimone vi siano screzi (sembra in particolare a
causa dell’uso della lavanderia), non vi è motivo per non credere a quanto da
lei dichiarato, tanto più che risulta dagli atti che, contrariamente a quanto
sostenuto dall’accusata al dibattimento, certi epiteti rientrano nel suo
linguaggio usuale (cfr. dichiarazioni di __________ in Pretura a __________);
che la circostanza che la
testimone ha subito accennato a quanto successo il 18 maggio 2005 non è affatto
sospetta: è stata interrogata il 2 giugno 2005 ed è più che logico che alla
precisa domanda a proposito di una disputa successa tra LESA 1 e ACCU 1 (prima
domanda sui fatti dopo quelle introduttive generali) abbia descritto gli ultimi
fatti a sua conoscenza ossia quelli avvenuti una quindicina di giorni prima;
ciò, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non fa che aumentare la sua
credibilità (ben più foriera di dubbi sarebbe stata una risposta nella quale la
teste cominciava indiscriminatamente a raccontare tutto quando di negativo
sapeva sull’accusata e sui suoi rapporti con la signora LESA 1, dando così
prova di prevenzione nei confronti di ACCU 1);
che secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale in caso di ingiuria i fatti sono sufficientemente
descritti per una valida querela, quando dopo esatta esposizione delle
circostanze, il querelante sostiene di essere stato insultato da una
determinata persona; è sufficiente che la querela faccia riferimento a un
comportamento punibile (cfr. sentenza 6P.18/2005 del 4 maggio 2005);
che sempre per l’alta corte
federale il contenuto di una querela non risulta neppure insufficiente qualora
in corso di procedura le parole indicate dal querelante non trovino conferma,
ma ne emergano altre; né si può dire che la persona lesa abbia voluto limitare
la querela quando ha precisato solo alcuni epiteti a mo’ di esempio (cfr.
sentenza citata);
che nello scritto 19 maggio
2005.
(all. 1 all’act 6) LESA 1 ha dichiarato: “Il mercoledì 18 maggio 2005
alle 09.30, lasciavo il mio appartamento per le abituali compere, quando mi
sentii spiata e di colpo insultata a malo modo dalla ACCU 1 [ora ACCU 1] con
tanti titoli quali ‘faccia di merda’ e non ne aggiungo altri.”: è evidente
che la querelante ha indicato l’epiteto come esempio e non intendeva con ciò
limitare la sua richiesta di perseguimento;
che di conseguenza la censura
riguardante la parola “cretina” (non indicato in querela) è priva di
fondamento;
che gli epiteti “faccia di merda”
e “cretina” sono fuor di dubbio idonei a ledere l’onore di una
persona: l’accusata è pertanto colpevole di ingiuria per gli insulti rivolti
alla signora LESA 1;
che l’aggiunta di LESA 2 in
calce alla lettera 2 agosto 2005 non descrive invero alcun fatto; tuttavia fa
esplicito riferimento a quanto scritto sopra e deve essere considerata un tutt’uno:
si tratta quindi di una valida querela;
che l’accusata ha ammesso di
aver dato del ladro al signor LESA 2, aggiungendo tuttavia di averlo fatto dopo
essere stata da lui malmenata (così ha asserito al dibattimento, mentre in
precedenza aveva detto di essere stata minacciata);
che agli atti non vi è alcuna
prova di maltrattamenti, minacce o provocazioni da parte di LESA 2;
che quand’anche si volesse
ammettere un interpretazione estensiva del termine “ladro” e accettarlo
per definire ciò per cui il signor LESA 2 è stato condannato, l’accusata non
aveva alcun valido motivo (perlomeno dagli atti non ne risultano) di tacciarlo
come tale;
che non va neppure dimenticato
che una persona che ha sbagliato e pagato per il suo errore ha anche il diritto
di rifarsi una vita senza che venga costantemente offesa per quello che ha
fatto (e questo a maggior ragione se si tratta di un’unica condanna per fatti
avvenuti 10 anni prima);
che in sostanza il
comportamento dell’accusata non può essere ammesso, perché ha dato del ladro a LESA
2.
con il solo e unico scopo di ferirlo;
che in definitiva ACCU 1 è
autrice colpevole di ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo
carico;
che la pena proposta dal Sostituto
Procuratore pubblico, ossia una semplice multa di fr. 200.-, risulta
proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa e rettamente commisurata
alla colpa dell’accusata;
visti gli art. 63, 177 CP; 9 e segg.,
273.
e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di ingiuria
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
3028/2005 del 29 agosto 2005.
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 200.--;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
assegna alla condannata il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 500.00 spese
giudiziarie
fr. 800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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