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Decisione

10.2005.413

Ingiuria

18 gennaio 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla multa di fr. 200.--.

2. Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 30 agosto 2005 dall'accusata;

indetto il dibattimento 18 gennaio 2006,

al quale è comparsa l’accusata personalmente e il suo difensore mentre il

Sostituto Procuratore pubblico con lettera 14 dicembre 2005 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, la quale chiede il

proscioglimento;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autrice colpevole

di ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

che il 31 agosto 2004 LESA 1

ha querelato per ingiuria ACCU 1, che era venuta ad abitare nell’aprile 2004

sul suo stesso piano (il 5°) del palazzo sito in via __________ a __________

(cfr. act 1);

che con scritto 17 settembre

2004 la signora LESA 1 ha richiamato la sua querela;

che il 15 ottobre 2004 ha avuto

luogo davanti al Giudice di pace del Circolo di __________ un esperimento di

conciliazione che ha avuto esito negativo (cfr. act 3);

che con lettera 29 marzo 2005 LESA

1 ha nuovamente richiamato la querela, lamentandosi di un peggioramento della

situazione (cfr. act 4);

che il 2 agosto 2005 ella ha

inviato al Ministero pubblico un’ennesima missiva, nella quale, oltre a

richiamare la querela e i precedenti scritti e ad affermare che la situazione

era diventata insostenibile, ha precisato che l’accusata definiva

immancabilmente il di lei marito LESA 2 come ladro (cfr. act 6);

che in calce a questo scritto LESA

2 ha dichiarato di sporgere querela nei confronti della signora ACCU 1 per

diffamazione, subordinatamente calunnia; allo scritto stesso veniva allegata

una descrizione degli ultimi fatti successi e una lettera inviata dalla madre

della signora LESA 1 al proprietario dello stabile;

che il 29 agosto 2005 Il

Procuratore pubblico, dopo aver fatto esperire dalla polizia una breve

istruttoria e aver sentito personalmente la signora ACCU 1, ha emanato il

decreto di accusa oggetto di questo procedimento;

che in occasione del suo

interrogatorio l’accusata ha negato recisamente di avere insultato LESA 1,

definendola una pettegola, e ammettendo per contro di aver dato del ladro a LESA

2, il quale tuttavia in precedenza l’avrebbe minacciata dicendole che le

avrebbe spezzato le gambe (cfr. act 10);

che questa versione dei fatti è

stata ribadita al dibattimento, nel corso del quale ACCU 1 ha avuto modo di

precisare di non essere solita usare termini come quelli indicati nel decreto

di accusa e questo non da ultimo per via dell’educazione ricevuta dal padre;

che il difensore dopo aver

rilevato il perdurare dei diverbi tra le parti, le continue querele dei coniugi

LESA 1 (definite infondate) e il fatto che l’accusata nega di aver proferito

all’indirizzo della signora LESA 1 gli insulti in esame, ha osservato:

- il decreto di accusa

prevede per quanto concerne LESA 1 solo insulti che sarebbero stati detti il 18

maggio 2005: per questi fatti non ci sarebbe una valida querela (l’act 6 non si

potrebbe qualificare come tale);

- nel decreto di accusa si

indica l’epiteto “cretina”: in nessuna querela o affermazione della parte

civile si riscontrerebbe questo epiteto (per lo stesso il decreto di accusa

sarebbe nullo);

- la testimonianza della

signora __________ non sarebbe attendibile, perché la stessa sarebbe

interessata e non neutra; ciò si evincerebbe anche dalla circostanza che

interrogata per determinati fatti ha subito parlato di quanto successo il 18

maggio 2005;

- la querela di LESA 2 non

indicherebbe alcun fatto determinato (in particolare non si parlerebbe di

“ladro”);

- qualora di volesse

ammettere la querela bisognerebbe tener conto del fatto che l’accusata sarebbe

stata provocata e che avrebbe detto la verità, perché il termine ladro era

inteso in senso largo come persona disonesta che ha tradito la fiducia che era

stata in lui riposta (a questo proposito era stata prodotta durante l’istruttoria

dibattimentale una sentenza nella quale LESA 2, ex __________, era stato

condannato per ripetuta corruzione passiva qualificata, ripetuta violazione del

segreto d’ufficio e ripetuto abuso di autorità per fatti commessi tra il 1994 e

il 1996);

che in conclusione la difesa ha

postulato il proscioglimento;

che per l’art. 28 cpv. 1 CP se

un reato è punibile solo a querela di parte, chiunque ne è stato leso può

chiedere che l’autore sia punito;

che per costante dottrina e

giurisprudenza non è necessario che una querela sia definita tale; è

sufficiente che dallo scritto emerga la chiara volontà della parte lesa che una

persona sia perseguita penalmente per determinati fatti (cfr. Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Kurzkommentar, N. 2 e 7 all’introduzione all’art. 28 CP);

che in concreto dall’insieme

dell’atto istruttorio 6 e del suo allegato 1 traspare inequivocabilmente la

volontà che l’accusata sia perseguita per i fatti del 18 maggio 2005: tali

scritti, inoltrati il 2 agosto 2005, sono quindi da considerare come un valido

complemento di querela introdotto entro il termine di tre mesi dal reato;

che giusta l’art. 177 cpv. 1 CP

chiunque offende con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di

una persona. è punito, a querela di parte, con la detenzione fino a tre mesi o

con la multa;

che i fatti del 18 maggio 2005

sono comprovati dalla testimonianza di __________: “Il 18 maggio 2005 verso

le ore 0930 mi trovavo sul pianerottolo del sesto piano in attesa del lift.

Considerandi

Dalla tromba delle scale potevo udire al quinto piano sbattersi una porta e

precisamente quella della Signora ACCU 1 [ora ACCU 1] che ad alta voce

proferiva insulti ‘Faccia di merda – cretina e altre parole però in dialetto’

nei confronti della signora LESA 1” (cfr. verbale di interrogatorio 2

giugno 2005 pag. 1);

che pur potendo essere che

anche fra l’accusata e la testimone vi siano screzi (sembra in particolare a

causa dell’uso della lavanderia), non vi è motivo per non credere a quanto da

lei dichiarato, tanto più che risulta dagli atti che, contrariamente a quanto

sostenuto dall’accusata al dibattimento, certi epiteti rientrano nel suo

linguaggio usuale (cfr. dichiarazioni di __________ in Pretura a __________);

che la circostanza che la

testimone ha subito accennato a quanto successo il 18 maggio 2005 non è affatto

sospetta: è stata interrogata il 2 giugno 2005 ed è più che logico che alla

precisa domanda a proposito di una disputa successa tra LESA 1 e ACCU 1 (prima

domanda sui fatti dopo quelle introduttive generali) abbia descritto gli ultimi

fatti a sua conoscenza ossia quelli avvenuti una quindicina di giorni prima;

ciò, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non fa che aumentare la sua

credibilità (ben più foriera di dubbi sarebbe stata una risposta nella quale la

teste cominciava indiscriminatamente a raccontare tutto quando di negativo

sapeva sull’accusata e sui suoi rapporti con la signora LESA 1, dando così

prova di prevenzione nei confronti di ACCU 1);

che secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale in caso di ingiuria i fatti sono sufficientemente

descritti per una valida querela, quando dopo esatta esposizione delle

circostanze, il querelante sostiene di essere stato insultato da una

determinata persona; è sufficiente che la querela faccia riferimento a un

comportamento punibile (cfr. sentenza 6P.18/2005 del 4 maggio 2005);

che sempre per l’alta corte

federale il contenuto di una querela non risulta neppure insufficiente qualora

in corso di procedura le parole indicate dal querelante non trovino conferma,

ma ne emergano altre; né si può dire che la persona lesa abbia voluto limitare

la querela quando ha precisato solo alcuni epiteti a mo’ di esempio (cfr.

sentenza citata);

che nello scritto 19 maggio

2005.

(all. 1 all’act 6) LESA 1 ha dichiarato: “Il mercoledì 18 maggio 2005

alle 09.30, lasciavo il mio appartamento per le abituali compere, quando mi

sentii spiata e di colpo insultata a malo modo dalla ACCU 1 [ora ACCU 1] con

tanti titoli quali ‘faccia di merda’ e non ne aggiungo altri.”: è evidente

che la querelante ha indicato l’epiteto come esempio e non intendeva con ciò

limitare la sua richiesta di perseguimento;

che di conseguenza la censura

riguardante la parola “cretina” (non indicato in querela) è priva di

fondamento;

che gli epiteti “faccia di merda”

e “cretina” sono fuor di dubbio idonei a ledere l’onore di una

persona: l’accusata è pertanto colpevole di ingiuria per gli insulti rivolti

alla signora LESA 1;

che l’aggiunta di LESA 2 in

calce alla lettera 2 agosto 2005 non descrive invero alcun fatto; tuttavia fa

esplicito riferimento a quanto scritto sopra e deve essere considerata un tutt’uno:

si tratta quindi di una valida querela;

che l’accusata ha ammesso di

aver dato del ladro al signor LESA 2, aggiungendo tuttavia di averlo fatto dopo

essere stata da lui malmenata (così ha asserito al dibattimento, mentre in

precedenza aveva detto di essere stata minacciata);

che agli atti non vi è alcuna

prova di maltrattamenti, minacce o provocazioni da parte di LESA 2;

che quand’anche si volesse

ammettere un interpretazione estensiva del termine “ladro” e accettarlo

per definire ciò per cui il signor LESA 2 è stato condannato, l’accusata non

aveva alcun valido motivo (perlomeno dagli atti non ne risultano) di tacciarlo

come tale;

che non va neppure dimenticato

che una persona che ha sbagliato e pagato per il suo errore ha anche il diritto

di rifarsi una vita senza che venga costantemente offesa per quello che ha

fatto (e questo a maggior ragione se si tratta di un’unica condanna per fatti

avvenuti 10 anni prima);

che in sostanza il

comportamento dell’accusata non può essere ammesso, perché ha dato del ladro a LESA

2.

con il solo e unico scopo di ferirlo;

che in definitiva ACCU 1 è

autrice colpevole di ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo

carico;

che la pena proposta dal Sostituto

Procuratore pubblico, ossia una semplice multa di fr. 200.-, risulta

proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa e rettamente commisurata

alla colpa dell’accusata;

visti gli art. 63, 177 CP; 9 e segg.,

273.

e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di ingiuria

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.

3028/2005 del 29 agosto 2005.

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 200.--;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegna alla condannata il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 500.00 spese

giudiziarie

fr. 800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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