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Decisione

10.2005.414

Prescrizione dell'azione penale

16 maggio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nel periodo 1996 - novembre 1998 a __________;

reato

previsto dall'art. 288 vCP;

e meglio come

al decreto d’accusa n. DA 2904/2005 di data 9 agosto 2005 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1. Alla

pena di 20 (venti) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo

sofferto, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni.

Considerandi

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- (cinquecento) e delle spese

giudiziarie di fr. 200.-- (duecento).

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 22 agosto 2005 dall'accusato;

considerato che

l’accusato avrebbe a più riprese versato a un’intermediaria somme di denaro da

far pervenire a un funzionario dell’Ufficio __________, affinché violasse i

doveri d’ufficio e facesse riottenere il rilascio del permesso __________ per

sé stesso e per la moglie;

che

dall’esame degli atti risulta che l’ultimo versamento certo sarebbe avvenuto il

24.

giugno 1998, mentre che per un ulteriore somma data all’intermediaria il 14

novembre 1998 non vi è la certezza che sia stata consegnata al funzionario

(cfr. verbale di interrogatorio __________ del 29 settembre 2001, pag. 4 e

segg.);

che

l’art. 288 vCP (in vigore fino al 30 aprile 2000) puniva la corruzione attiva

con la pena della detenzione, alla quale poteva essere cumulata la multa;

che

giusta l’art. 70 vCP in vigore al momento dei fatti l’azione penale per un

reato per il quale era comminata la detenzione si prescriveva in cinque anni;

la prescrizione poteva tuttavia essere interrotta in applicazione dell’art. 72 cifra

2.

vCP da ogni atto di istruzione di un’autorità incaricata del procedimento

come pure da ogni decisione del giudice diretti contro l’agente, ritenuto che

l’azione penale era prescritta in ogni caso quando il termine ordinario della

prescrizione era superato della metà, ossia per il reato in esame sette anni e

mezzo (prescrizione assoluta);

che

secondo la nuova normativa sulla prescrizione, che non prevede più l’interruzione

per quando concerne l’azione penale, quest’ultima si prescrive per i reati cui

è comminata la detenzione in sette anni (art. 70 cpv. 1 lett. c CP);

che

per l’art. 337 CP le disposizioni del codice penale sulla prescrizione

dell’azione penale e della pena si applicano anche ai reati commessi e alle

pene pronunciate prima dell’attuazione del codice stesso, se queste

disposizioni sono più favorevoli al colpevole;

che

parimenti in caso di modificazione delle norme sulla prescrizione si applica il

nuovo diritto se più favorevole all’agente (cfr. DTF 130 IV 101);

che

in concreto trova pertanto applicazione la nuova legge, che regola la

prescrizione dell’azione penale in sette anni per i delitti cui è comminata la

detenzione;

che

l’azione penale nei confronti di ACCU 1 si è quindi prescritta al più tardi il 15

novembre 2005;

che

l’accusato deve di conseguenza essere prosciolto dall’imputazione di corruzione

attiva per prescrizione dell’azione penale;

visti gli

art. 70, 72 cifra 2, 288 vCP; 70 cpv. 1 lett. c CP; l'art. 273 e segg. CPP;

pronuncia: 1. ACCU

1.

è prosciolto dall’imputazione di corruzione attiva per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 2904/2005 del 9 agosto 2005.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 250.- sono poste a carico

dello Stato.

3.

Intimazione

a:

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese: a carico dello Stato

fr. 500.- tassa

di giustizia

fr. 250.- spese

giudiziarie

fr. 750.- totale

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice

della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle

norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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