10.2005.414
Prescrizione dell'azione penale
16 maggio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.414
Data decisione, Autorità:
16.05.2006, PRPEN
Titolo:
Prescrizione dell'azione penale
PRESCRIZIONE
art. 70 CPS
Incarto
n.
10.2005.414
DA
2904/2005
Bellinzona
16
maggio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità
di segretaria per statuire in materia di procedura penale e meglio per
giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
siccome
ritenuto
colpevole di corruzione attiva;
Fatti
avvenuti nel periodo 1996 - novembre 1998 a __________;
reato
previsto dall'art. 288 vCP;
e meglio come
al decreto d’accusa n. DA 2904/2005 di data 9 agosto 2005 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
1. Alla
pena di 20 (venti) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo
sofferto, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni.
Considerandi
2.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- (cinquecento) e delle spese
giudiziarie di fr. 200.-- (duecento).
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 22 agosto 2005 dall'accusato;
considerato che
l’accusato avrebbe a più riprese versato a un’intermediaria somme di denaro da
far pervenire a un funzionario dell’Ufficio __________, affinché violasse i
doveri d’ufficio e facesse riottenere il rilascio del permesso __________ per
sé stesso e per la moglie;
che
dall’esame degli atti risulta che l’ultimo versamento certo sarebbe avvenuto il
24.
giugno 1998, mentre che per un ulteriore somma data all’intermediaria il 14
novembre 1998 non vi è la certezza che sia stata consegnata al funzionario
(cfr. verbale di interrogatorio __________ del 29 settembre 2001, pag. 4 e
segg.);
che
l’art. 288 vCP (in vigore fino al 30 aprile 2000) puniva la corruzione attiva
con la pena della detenzione, alla quale poteva essere cumulata la multa;
che
giusta l’art. 70 vCP in vigore al momento dei fatti l’azione penale per un
reato per il quale era comminata la detenzione si prescriveva in cinque anni;
la prescrizione poteva tuttavia essere interrotta in applicazione dell’art. 72 cifra
2.
vCP da ogni atto di istruzione di un’autorità incaricata del procedimento
come pure da ogni decisione del giudice diretti contro l’agente, ritenuto che
l’azione penale era prescritta in ogni caso quando il termine ordinario della
prescrizione era superato della metà, ossia per il reato in esame sette anni e
mezzo (prescrizione assoluta);
che
secondo la nuova normativa sulla prescrizione, che non prevede più l’interruzione
per quando concerne l’azione penale, quest’ultima si prescrive per i reati cui
è comminata la detenzione in sette anni (art. 70 cpv. 1 lett. c CP);
che
per l’art. 337 CP le disposizioni del codice penale sulla prescrizione
dell’azione penale e della pena si applicano anche ai reati commessi e alle
pene pronunciate prima dell’attuazione del codice stesso, se queste
disposizioni sono più favorevoli al colpevole;
che
parimenti in caso di modificazione delle norme sulla prescrizione si applica il
nuovo diritto se più favorevole all’agente (cfr. DTF 130 IV 101);
che
in concreto trova pertanto applicazione la nuova legge, che regola la
prescrizione dell’azione penale in sette anni per i delitti cui è comminata la
detenzione;
che
l’azione penale nei confronti di ACCU 1 si è quindi prescritta al più tardi il 15
novembre 2005;
che
l’accusato deve di conseguenza essere prosciolto dall’imputazione di corruzione
attiva per prescrizione dell’azione penale;
visti gli
art. 70, 72 cifra 2, 288 vCP; 70 cpv. 1 lett. c CP; l'art. 273 e segg. CPP;
pronuncia: 1. ACCU
1.
è prosciolto dall’imputazione di corruzione attiva per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 2904/2005 del 9 agosto 2005.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 250.- sono poste a carico
dello Stato.
3.
Intimazione
a:
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese: a carico dello Stato
fr. 500.- tassa
di giustizia
fr. 250.- spese
giudiziarie
fr. 750.- totale
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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