10.2005.415
Prescrizione dell'azione penale
17 maggio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2005.415
Data decisione, Autorità:
17.05.2006, PRPEN
Titolo:
Prescrizione dell'azione penale
PRESCRIZIONE
art. 70 CPS
Incarto
n.
10.2005.415
DA
2894/2005
Bellinzona
17
maggio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità
di segretaria per statuire in materia di procedura penale e meglio per
giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
siccome
ritenuto
colpevole di corruzione attiva;
Fatti
avvenuti nel corso del mese di settembre a __________;
reato
previsto dall'art. 288 vCP;
e meglio come
al decreto d’accusa n. DA 2894/2005 di data 8 agosto 2005 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
1. Alla
pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- (cinquecento) e delle spese
giudiziarie di fr. 300.-- (trecento).
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 24 agosto 2005 dall'accusato;
considerato che
ACCU 1 è accusato di avere nel settembre 1998 fatto consegnare a __________,
per il tramite e mediante l’ausilio di __________, la somma di complessivi fr.
50'000.-, affinché la facesse pervenire a un funzionario dell’Ufficio __________,
perché quest’ultimo violasse i doveri d’ufficio e gli facesse ottenere per sé e
per la sua famiglia il rilascio di un permesso di __________;
che
dall’esame dell’incarto risulta che l’accusato ha autorizzato il 22 settembre
1998.
una segretaria dell’ausiliario __________ a prelevare la somma da un suo
conto bancario e che la somma è effettivamente stata prelevata quel giorno
(cfr. allegato 5 al verbale di interrogatorio ACCU 1 dell’11 marzo 2002 [act A25],
allegato 9a al verbale di interrogatorio __________ del 5 marzo 2002 [act A22]
e verbale di interrogatorio __________ del 5 marzo 2002 [act B6]);
che
l’art. 288 vCP (in vigore fino al 30 aprile 2000) puniva la corruzione attiva
con la pena della detenzione, alla quale poteva essere cumulata la multa;
che
giusta l’art. 70 vCP in vigore al momento dei fatti l’azione penale per un
reato per il quale era comminata la detenzione si prescriveva in cinque anni;
la prescrizione poteva tuttavia essere interrotta in applicazione dell’art. 72
cifra 2 vCP da ogni atto di istruzione di un’autorità incaricata del
procedimento come pure da ogni decisione del giudice diretti contro l’agente,
ritenuto che l’azione penale era prescritta in ogni caso quando il termine
ordinario della prescrizione era superato della metà, ossia per il reato in
esame sette anni e mezzo (prescrizione assoluta);
che
secondo la nuova normativa sulla prescrizione, che non prevede più
l’interruzione per quando concerne l’azione penale, quest’ultima si prescrive
per i reati cui è comminata la detenzione in sette anni (art. 70 cpv. 1 lett. c
CP);
che
per l’art. 337 CP le disposizioni del codice penale sulla prescrizione
dell’azione penale e della pena si applicano anche ai reati commessi e alle
pene pronunciate prima dell’attuazione del codice stesso, se queste
disposizioni sono più favorevoli al colpevole;
che
parimenti in caso di modificazione delle norme sulla prescrizione si applica il
nuovo diritto se più favorevole all’agente (cfr. DTF 130 IV 101);
che
in concreto trova pertanto applicazione la nuova legge, che regola la
prescrizione dell’azione penale in sette anni per i delitti cui è comminata la
detenzione;
che
l’azione penale nei confronti di ACCU 1 si è quindi prescritta il 23 settembre
2005.
o al più tardi, se si tiene conto dell’attività dell’intermediario (cfr. Müller, Commentario basilese, N. 11
all’art. 71 CP), qualche tempo dopo –momento non desumibile dall’incarto, ma
comunque ancora nel corso del 1998 (cfr. verbale di interrogatorio __________
del 14 marzo 2002 (act 5 pag. 8)– quando sono stati fatti pervenire i soldi al
funzionario, ossia dopo che questi aveva rilasciato il permesso provvisorio
datato 14 settembre 1998 (cfr. allegato 3 all’act 3; verbale di interrogatorio __________
del 4 febbraio 2002 act 8 pag. 6; verbale di interrogatorio ACCU 1 dell’11
marzo 2002 act 25 pag. 13 in fine);
che
l’accusato deve di conseguenza essere prosciolto dall’imputazione di corruzione
attiva per prescrizione dell’azione penale;
visti gli
art. 70, 72 cifra 2, 288 vCP; 70 cpv. 1 lett. c CP; l'art. 273 e segg. CPP;
pronuncia: 1. ACCU
1.
è prosciolto dall’imputazione di corruzione attiva per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 2894/2005 dell’8 agosto 2005.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 500.- e spese di fr. 350.- sono poste a carico dello
Stato.
3.
Intimazione
a:
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese: a carico dello Stato
fr. 500.- tassa
di giustizia
fr. 350.- spese
giudiziarie
fr. 850.- totale
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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