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Decisione

10.2005.415

Prescrizione dell'azione penale

17 maggio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nel corso del mese di settembre a __________;

reato

previsto dall'art. 288 vCP;

e meglio come

al decreto d’accusa n. DA 2894/2005 di data 8 agosto 2005 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1. Alla

pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- (cinquecento) e delle spese

giudiziarie di fr. 300.-- (trecento).

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 24 agosto 2005 dall'accusato;

considerato che

ACCU 1 è accusato di avere nel settembre 1998 fatto consegnare a __________,

per il tramite e mediante l’ausilio di __________, la somma di complessivi fr.

50'000.-, affinché la facesse pervenire a un funzionario dell’Ufficio __________,

perché quest’ultimo violasse i doveri d’ufficio e gli facesse ottenere per sé e

per la sua famiglia il rilascio di un permesso di __________;

che

dall’esame dell’incarto risulta che l’accusato ha autorizzato il 22 settembre

1998.

una segretaria dell’ausiliario __________ a prelevare la somma da un suo

conto bancario e che la somma è effettivamente stata prelevata quel giorno

(cfr. allegato 5 al verbale di interrogatorio ACCU 1 dell’11 marzo 2002 [act A25],

allegato 9a al verbale di interrogatorio __________ del 5 marzo 2002 [act A22]

e verbale di interrogatorio __________ del 5 marzo 2002 [act B6]);

che

l’art. 288 vCP (in vigore fino al 30 aprile 2000) puniva la corruzione attiva

con la pena della detenzione, alla quale poteva essere cumulata la multa;

che

giusta l’art. 70 vCP in vigore al momento dei fatti l’azione penale per un

reato per il quale era comminata la detenzione si prescriveva in cinque anni;

la prescrizione poteva tuttavia essere interrotta in applicazione dell’art. 72

cifra 2 vCP da ogni atto di istruzione di un’autorità incaricata del

procedimento come pure da ogni decisione del giudice diretti contro l’agente,

ritenuto che l’azione penale era prescritta in ogni caso quando il termine

ordinario della prescrizione era superato della metà, ossia per il reato in

esame sette anni e mezzo (prescrizione assoluta);

che

secondo la nuova normativa sulla prescrizione, che non prevede più

l’interruzione per quando concerne l’azione penale, quest’ultima si prescrive

per i reati cui è comminata la detenzione in sette anni (art. 70 cpv. 1 lett. c

CP);

che

per l’art. 337 CP le disposizioni del codice penale sulla prescrizione

dell’azione penale e della pena si applicano anche ai reati commessi e alle

pene pronunciate prima dell’attuazione del codice stesso, se queste

disposizioni sono più favorevoli al colpevole;

che

parimenti in caso di modificazione delle norme sulla prescrizione si applica il

nuovo diritto se più favorevole all’agente (cfr. DTF 130 IV 101);

che

in concreto trova pertanto applicazione la nuova legge, che regola la

prescrizione dell’azione penale in sette anni per i delitti cui è comminata la

detenzione;

che

l’azione penale nei confronti di ACCU 1 si è quindi prescritta il 23 settembre

2005.

o al più tardi, se si tiene conto dell’attività dell’intermediario (cfr. Müller, Commentario basilese, N. 11

all’art. 71 CP), qualche tempo dopo –momento non desumibile dall’incarto, ma

comunque ancora nel corso del 1998 (cfr. verbale di interrogatorio __________

del 14 marzo 2002 (act 5 pag. 8)– quando sono stati fatti pervenire i soldi al

funzionario, ossia dopo che questi aveva rilasciato il permesso provvisorio

datato 14 settembre 1998 (cfr. allegato 3 all’act 3; verbale di interrogatorio __________

del 4 febbraio 2002 act 8 pag. 6; verbale di interrogatorio ACCU 1 dell’11

marzo 2002 act 25 pag. 13 in fine);

che

l’accusato deve di conseguenza essere prosciolto dall’imputazione di corruzione

attiva per prescrizione dell’azione penale;

visti gli

art. 70, 72 cifra 2, 288 vCP; 70 cpv. 1 lett. c CP; l'art. 273 e segg. CPP;

pronuncia: 1. ACCU

1.

è prosciolto dall’imputazione di corruzione attiva per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 2894/2005 dell’8 agosto 2005.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 500.- e spese di fr. 350.- sono poste a carico dello

Stato.

3.

Intimazione

a:

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese: a carico dello Stato

fr. 500.- tassa

di giustizia

fr. 350.- spese

giudiziarie

fr. 850.- totale

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice

della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle

norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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