10.2005.417
superamento del limite di velocità in autostrada: 177 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il limite di 120 Km/h
7 marzo 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2005.417
Data decisione, Autorità:
07.03.2006, PRPEN
Titolo:
superamento del limite di velocità in autostrada: 177 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il limite di 120 Km/h
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2005.417
DA
2984/2005
Bellinzona
7
marzo 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Thi Thuc Trinh Tran in
qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura VW targata __________ alla velocità di 177 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla
polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così
come consentito dalle apposite direttive federali in materia, malgrado il
vigente limite di 120 Km/h;
reato previsto dagli art. 90 cifra 2 LCStr in
relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr; art. 4a cpv. 1 lett. d
ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr;
fatti avvenuti a Camorino (autostrada A2) il 5
luglio 2005;
perseguito con
decreto d’accusa n. 2984/2005 di data 22 agosto 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione, da espiare.
2. Alla multa di fr. 1'000.--.
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. Non revoca il beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di
detenzione decretata il __________ nei suoi confronti da questo stesso
Ministero pubblico ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 1 settembre 2005 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 7 marzo 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il
suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 13 dicembre 2005 ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale non contesta né i fatti, né la proposta di pena, chiede
tuttavia che la pena detentiva sia posta al beneficio della sospensione
condizionale;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1. Se
ACCU 1 è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per
Fatti
i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla
pena e sulle spese.
3. Se
deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata il __________ nei suoi
confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino;
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 41, 63 CP; 90 cifra 2 LCStr in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2
e 3 LCStr; art. 4a cpv. 1 lett. d ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e
segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di grave
infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 2984/2005 del 22 agosto 2005.
condanna ACCU 1
1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni;
Considerandi
2.
alla multa di fr. 1’000.--;
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata
il __________ nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino ma
ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, (80909),
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 1300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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