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Decisione

10.2005.417

superamento del limite di velocità in autostrada: 177 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il limite di 120 Km/h

7 marzo 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla

pena e sulle spese.

3. Se

deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla

pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata il __________ nei suoi

confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino;

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 41, 63 CP; 90 cifra 2 LCStr in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2

e 3 LCStr; art. 4a cpv. 1 lett. d ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e

segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di grave

infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. 2984/2005 del 22 agosto 2005.

condanna ACCU 1

1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3

(tre) anni;

Considerandi

2.

alla multa di fr. 1’000.--;

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata

il __________ nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino ma

ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, (80909),

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 1000.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 1300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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