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Decisione

10.2005.42

per avere offeso l'onore

6 aprile 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla

multa di fr. 300.--.

2. Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr.

50.--.

3. Rinvia

la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per il giudizio sulle sue

eventuali pretese di risarcimento.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 26 gennaio 2005 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 6 aprile 2005, al quale sono comparsi l’accusato, il suo difensore

e la parte civile mentre il Procuratore pubblico con scritto 8 marzo 2005 ha

rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto di accusato impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti i

testi __________, __________ e __________;

sentita la parte civile, la quale chiede

il pagamento di fr. 3'000.- come torto morale e di fr. 232.- come risarcimento

di spese giudiziarie;

sentito il

difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1. Se

ACCU 1 è autore colpevole di ingiuria per i fatti descritti nel decreto di

accusa a suo carico.

2. Sulla

pena e sulla spese.

3. Sulle

pretese della parte civile che chiede il versamento di fr. 3'000.- come torto

morale e fr. 232.- come risarcimento.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

Considerandi

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 63, 177 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU

1.

autore colpevole di ingiuria

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________

del __________ 2005 e avvenuti il 9 agosto 2004;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 300.--;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 280.--.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

rinvia la parte civile al

competente foro civile per le sue pretese.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 80.00 testi

fr. 580.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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