Lexipedia

Decisione

10.2005.421

ripetutamente offeso e graffiato in profondità un braccio

8 novembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla multa di fr. 600.--.

2. Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

e inoltre

prevenuta colpevole di 1. lesioni semplici

per avere, in data __________, ad __________, in __________,

durante la manifestazione “__________” graffiando in profondità il braccio

sinistro di LESA 1 cagionatole lesioni di cui al certificato medico agli atti;

2. ingiuria

per avere, nelle circostanze di tempo e di

luogo di cui al sub 1, tacciandola di “cretina” offeso l’onore di LESA 1;

3. minaccia

per avere, nelle circostanze di

tempo e di luogo di cui al sub 1, proferendo l’espressione “ti ammazzo” incusso

spavento a LESA 1;

reati previsti dagli art. 123 cifra 1 cpv. 2,

177, 180 cpv. 1 CP;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di

tempo e di luogo;

perseguita con decreto d’accusa n. 3575/2005 di

data 26 settembre 2005 del AINQ 1, Lugano, che propone la condanna

dell’accusata:

1. Alla multa di fr. 500.--.

2. Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3. Non revoca il beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di

arresto decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino

il __________, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova;

viste le opposizioni ai decreti

d’accusa interposte tempestivamente in data 30 agosto 2005 e 12 ottobre 2005;

indetto il

dibattimento 8 novembre 2005, al quale è comparsa l’accusata e la parte lesa

mentre AINQ 2 con lettera 3 ottobre 2005 ha rinunciato ad intervenire al

pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le

generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusata;

sentita da

ultima l'accusata;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autrice colpevole

di:

1.1. lesioni semplici

1.2. ripetuta ingiuria

1.3. minaccia

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla

pena e sulle spese.

3. Se

deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla

pena di 10 (dieci) giorni di arresto decretata nei suoi confronti dal Ministero

Considerandi

pubblico del Canton Ticino il __________.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 11, 41, 63, 66, 68, 123 cifra 1 cpv. 2, 177, 180 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273

e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

proscioglie ACCU 1,

dal reato di minaccia per i

fatti descritti nel decreto di accusa n. 3575/2005 del 26 settembre 2005.

dichiara ACCU 1,

autrice colpevole di lesioni

semplici e ripetuta ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte

nei decreti di accusa n. 3092/2005 del 25 agosto 2005 e n. 3575/2005 del 26

settembre 2005.

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 700.-;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegna alla condannata il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto decretata nei

suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il __________.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 700.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 1'050.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster