10.2005.421
ripetutamente offeso e graffiato in profondità un braccio
8 novembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2005.421
Data decisione, Autorità:
08.11.2005, PRPEN
Titolo:
ripetutamente offeso e graffiato in profondità un braccio
INGIURIA
LESIONE SEMPLICE
MINACCIA
1. LESA 1
2. LESA 2
Incarto n.
10.2005.421, 10.2005.491
DA
3092/2005
DA
3575/2005
Bellinzona
8
novembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola Belloli in qualità
di segretaria, per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di ripetuta ingiuria
per avere, a __________, nel periodo __________, ripetutamente
offeso l’onore di LESA 2 proferendo al suo indirizzo le seguenti espressioni “terrona,
bastarda, troia, puttana, porca libidinosa, porca, cesso” e similari;
reato previsto dall’art. 177 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguita con
decreto d’accusa n. 3092/2005 di data 25 agosto 2005 del AINQ 2 che propone la condanna dell'accusata:
Fatti
1. Alla multa di fr. 600.--.
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
e inoltre
prevenuta colpevole di 1. lesioni semplici
per avere, in data __________, ad __________, in __________,
durante la manifestazione “__________” graffiando in profondità il braccio
sinistro di LESA 1 cagionatole lesioni di cui al certificato medico agli atti;
2. ingiuria
per avere, nelle circostanze di tempo e di
luogo di cui al sub 1, tacciandola di “cretina” offeso l’onore di LESA 1;
3. minaccia
per avere, nelle circostanze di
tempo e di luogo di cui al sub 1, proferendo l’espressione “ti ammazzo” incusso
spavento a LESA 1;
reati previsti dagli art. 123 cifra 1 cpv. 2,
177, 180 cpv. 1 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguita con decreto d’accusa n. 3575/2005 di
data 26 settembre 2005 del AINQ 1, Lugano, che propone la condanna
dell’accusata:
1. Alla multa di fr. 500.--.
2. Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. Non revoca il beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di
arresto decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino
il __________, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova;
viste le opposizioni ai decreti
d’accusa interposte tempestivamente in data 30 agosto 2005 e 12 ottobre 2005;
indetto il
dibattimento 8 novembre 2005, al quale è comparsa l’accusata e la parte lesa
mentre AINQ 2 con lettera 3 ottobre 2005 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le
generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusata;
sentita da
ultima l'accusata;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole
di:
1.1. lesioni semplici
1.2. ripetuta ingiuria
1.3. minaccia
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla
pena e sulle spese.
3. Se
deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 10 (dieci) giorni di arresto decretata nei suoi confronti dal Ministero
Considerandi
pubblico del Canton Ticino il __________.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 11, 41, 63, 66, 68, 123 cifra 1 cpv. 2, 177, 180 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273
e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie ACCU 1,
dal reato di minaccia per i
fatti descritti nel decreto di accusa n. 3575/2005 del 26 settembre 2005.
dichiara ACCU 1,
autrice colpevole di lesioni
semplici e ripetuta ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte
nei decreti di accusa n. 3092/2005 del 25 agosto 2005 e n. 3575/2005 del 26
settembre 2005.
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 700.-;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
assegna alla condannata il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto decretata nei
suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il __________.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 700.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 1'050.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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