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Decisione

10.2005.423

falsità in atti formati da pubblici ufficiali

24 gennaio 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi __________ hanno

affermato che al momento dell’acquisto della loro quota di PPP, la stessa era

in fase di ultimazione e “mancava ad esempio ancora tutto l’arredamento

interno (cucina, bagni, ecc)”, per cui “non era ancora agibile”

(verbali di interrogatorio 3 giugno 2005 __________ e __________, pagg. 2).

Tali affermazioni sono

chiaramente corroborate dalla documentazione fotografica prodotta dall’accusato

in occasione del suo interrogatorio 9 giugno 2005 (in particolare fotografie

contrassegnate con il n. 1), il quale ha peraltro dichiarato che in occasione

di un sopralluogo esperito forse a inizio marzo 2005 aveva personalmente costatato

che “il tutto era ancora in pieno cantiere con operai ovunque“ (verbale

pagg. 4 e 5).

Infine, la dichiarazione 8

giugno 2005 della direzione lavori - della cui veridicità non vi è peraltro motivo

di dubitare – conferma la tesi della difesa secondo cui al momento della

rogazione dei due contratti di compravendita, contrariamente a quanto ritenuto

dapprima dall’Ufficio dei registri e, in seconda analisi, dall’accusa, l’edificazione

non era ultimata, laddove leggesi che: “lo stabile, tranne l’appartamento 3,

era allo stato grezzo così come le scale”.

Dalla medesima dichiarazione si

evince che verso la metà di aprile 2005, data del trasloco dei coniugi __________

nella loro quota PPP n. __________, lo stabile era accessibile solamente al

piano rialzato e primo piano, mentre per quanto attiene all’appartamento

acquistato dai signori __________ (rogito n. __________ del __________ febbraio

2005), risulta che a inizio giugno 2005 lo stesso non era ancora ultimato,

ritenuto che il trasloco era previsto solamente per il successivo mese di luglio

2005.

Alla luce delle considerazioni

che precedono, occorre ammettere che, in urto con le esigenze elevate dedotte

dal principio accusatorio (supra consid. 5), l’ipotesi di reato ritenuta

dal Procuratore pubblico si fonda sopra una designazione errata dei fatti

imputati all’accusato, nella misura in cui attesta che il prezzo realmente

pattuito dalle parti ammontava, contrariamente alla loro reale volontà, a fr.

1'150'460.-, rispettivamente fr. 801'110.-, e, inoltre, che i rogiti concernevano

una PPP già edificata, di fatto non ancora ultimata.

Di conseguenza, già solo per

questo motivo occorre prosciogliere l’accusato dagli addebiti mossigli.

8. È quindi solamente a

titolo abbondanziale che si entra nel merito dell’esame degli elementi

costitutivi dell’infrazione imputata all’accusato.

A norma dell’art. 317 cifra 1

cpv. 2 CP i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente in un

documento attestano in modo contrario alla verità un fatto d’importanza giuridica

(omissis…), sono puniti con la reclusione sino a cinque anni o con la

detenzione. La cifra 2 del medesimo articolo sancisce la pena della multa se il

colpevole ha agito per negligenza.

Nell’ambito della sua

applicazione, il diritto penale federale prescrive compiutamente quali scritti

debbano essere materialmente considerati come documenti e quando un documento

inveritiero debba essere considerato un falso a norma dell’art. 317 CP.

Per documenti pubblici nel

senso dei combinati art. 317 e 110 cifra 5 cpv. 2 CP, qui applicabili, si

intendono quegli scritti, rilasciati da una persona nell’esercizio delle sue

funzioni di pubblico ufficiale, che siano destinati o atti a provare un fatto

di portata giuridica.

In concreto, è pacifico che i

rogiti incriminati costituiscono dei documenti pubblici destinati a provare un

fatto di portata giuridica, e meglio il trapasso della proprietà immobiliare

dei beni alienati dalla venditrice.

Si pone quindi la questione di

sapere se, come sostenuto dalla difesa, nel comportamento dell’accusato difetta

l’elemento costitutivo oggettivo dell’infrazione, ossia la falsità, ritenuto

che la stessa può essere compiuta anche per omissione, nella misura in cui un

fatto di rilievo viene sottaciuto (cfr. Basler Kommentar StrGB, ed. 2003, n. 4

ad art. 317, con riferimento all’art. 251 CP).

Come la giurisprudenza ha già

avuto modo di rilevare con riferimento al diritto penale, i fatti attestati dal

notaio rogante devono corrispondere al vero. L’obbligo di attestare i fatti conformemente

alla verità (“Wahrheitspflicht”) rileva dalle esigenze minime poste dal diritto

federale nell’ambito della procedura di pubblicazione degli atti pubblici. Il

notaio che contravviene a questo dovere, viola i principi elementari del diritto

notarile e commette conseguentemente il reato di falsità in atti nel senso dell’art.

317 CP (cfr. ZBGR 78, pag. 238; DTF 102 IV 57). Inoltre, la rogazione di un

contratto di compravendita deve attestare la reale volontà delle parti (ZBGR

Considerandi

43, Strafrecht und notariatswesen, pag. 141).

9.

Il Procuratore pubblico,

come detto, ha ritenuto l’accusato colpevole di aver attestato nei rogiti

incriminati un prezzo complessivo di compravendita non corrispondente alla

verità, atteso che le quote di PPP vendute erano, a suo dire, già edificate.

In altri termini, omettendo di

indicare nei rogiti l’importo contemplato nei rispettivi contratti di appalto,

l’accusato avrebbe quindi indicato, in modo inveritiero, un prezzo non

corrispondente a quello realmente pattuito tra le parti contraenti per il

negozio giuridico, reo di non aver dimostrato la diligenza necessaria, intesa a

verificare la veridicità delle dichiarazioni da lui raccolte quale notaio.

Nella fattispecie concreta,

occorre invece concludere che, contrariamente alla tesi dell’accusa, il notaio

rogante - benché non abbia indicato la mercede pattuita per l’edificazione

delle singole quote di PPP - non ha violato il suo obbligo di attestare i fatti

conformemente alla verità.

Anzitutto si ribadisce come il

notaio rogante abbia chiaramente specificato negli atti pubblici incriminati

che il prezzo complessivo di fr. 165'460.-, rispettivamente 141'110.-, si

riferiva unicamente alla quota parte di terreno. Non va poi dimenticato che la

volontà delle parti contraenti era quella di acquistare il terreno direttamente

dalla proprietaria e venditrice, la quale nulla aveva a che fare con

l’operazione di promozione immobiliare, tant’è che dai contratti di appalto sottoscritti

separatamente dagli acquirenti con l’impresa di costruzione __________ si

evince che l’importo destinato alla proprietaria del fondo era, né più né meno,

l’importo indicato nei rogiti.

Inoltre, in più punti dei

rogiti incriminati è chiaramente desumibile l’esistenza di un contratto di

appalto sottoscritto dagli acquirenti, al quale il notaio fa esplicito

riferimento sia al punto 3 relativo al prezzo di compravendita (!), sia al

punto 7 relativo all’immissione in possesso delle quote di PPP.

Va pure osservato che già nelle

premesse dei rogiti incriminati, il notaio ha indicato che sul fondo base di

proprietà della venditrice era “in fase di costruzione uno stabile

costituito in PPP prima della costruzione”, circostanza che, come detto

sopra, corrisponde al vero. Dalle affermazioni dell’acquirente __________ è

emerso che tale espressione è stata inserita nel rogito, previa modifica della

relativa bozza, dopo che il notaio si è sincerato dello stato dei lavori di

costruzione (verbale di interrogatorio 3 giugno 2005, pag. 2). Nulla può quindi

essere rimproverato al notaio rogante dal profilo del diritto penale. Un’eventuale

diversa soluzione dal punto di vista del diritto notarile e del registro

fondiario, a mente di questo giudice, non può condurre alla condanna del notaio

in sede penale.

In effetti, non solo dai rogiti

incriminati sono desumibili tutti gli elementi per comprendere la reale

situazione relativa alle compravendite in questione, ma va altresì ammesso che il

notaio ha attestato fatti corrispondenti al vero.

La mancata indicazione della mercede

relativa al contratto di appalto non costituisce una violazione della “Wahrheitspflicht”

e quindi non può configurare il reato di falsità in atti per omissione. Nessun

terzo avrebbe infatti potuto credere che i prezzi indicati nei rogiti stesi

dall’accusato comprendessero anche la mercede d’appalto.

Di conseguenza, occorre

concludere che nel comportamento dell’accusato difetta in ogni caso l’elemento

costituivo oggettivo dell’infrazione. Ciò stante, l’accusato va prosciolto da

ogni imputazione promossa nei suoi confronti, prescindendo dall’esame

dell’elemento costitutivo soggettivo.

visti gli art. 317 cifra 2 CP; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti,

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di falsità in

atti formati da pubblici ufficiali o funzionari commessa per negligenza per i

fatti descritti nel decreto di accusa n. 3116/2005 del 5 settembre 2005.

carica le spese allo Stato.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Procuratore pubblico AINQ 1,

ACCU 1,

Avv. DI 1,

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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