10.2005.423
falsità in atti formati da pubblici ufficiali
24 gennaio 2006Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2005.423
Data decisione, Autorità:
24.01.2006, PRPEN
Titolo:
falsità in atti formati da pubblici ufficiali
FALSITÀ IN DOCUMENTI
art. 317 cf. 2 CPS
Incarto
n.
10.2005.423
DA
3116/2005
Bellinzona
24
gennaio 2006
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1
difeso da: Avv. DI 1
prevenuto colpevole di falsità in atti formati da pubblici
ufficiali o funzionari commessa per negligenza
per avere, in qualità di
notaio, negligentemente attestato, in due occasioni, in altrettanti istromenti
notarili, fatti di importanza giuridica contrari al vero, omettendo di
dimostrare la diligenza necessaria richiesta dalle circostanze, intesa a
verificare la veridicità delle dichiarazioni da lui raccolte quale notaio;
in specie, per avere
negligentemente attestato:
-
nel rogito no. __________, datato __________, che il prezzo complessivo
della compravendita della PPP n.__________ di cui al fondo base n. __________
RFD del Comune di __________, ammontava a Frs 165'460.-, allorquando, trattandosi
di una PPP già edificata, il prezzo realmente pattuito dai contraenti per il
negozio giuridico ammontava a complessivi Frs. 1'150'460.- (di cui Frs.
165'460.- per l’acquisto della quota parte di terreno), così come risulta dal
contratto di appalto sottoscritto dagli acquirenti della PPP con la società __________,
__________, rispettivamente, dal rogito n. __________ da lui rogato, in data __________,
in sostituzione di quello precedente;
-
nel rogito no. __________, datato __________, che il prezzo complessivo
della compravendita della PPP n. __________ di cui al fondo base n.__________
RFD del Comune di__________ era di Frs 141'110.-, allorquando, trattandosi di
una PPP già edificata, il prezzo realmente pattuito dai contraenti per il
negozio giuridico ammontava a complessivi Frs. 801'110.- (di cui Frs. 141'110.-
per l’acquisto della quota-parte di terreno), così come risulta dal contratto
di appalto sottoscritto dagli acquirenti della PPP con la società __________,
il __________, rispettivamente, dal rogito n. __________ da lui rogato, in data
__________, in sostituzione di quello precedente;
fatti avvenuti a __________, il __________ e il __________;
reato previsto dall'art. 317 cifra 2 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 3116/2005 di
data 5 settembre 2005 del Procuratore pubblico AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 400.--
(quattrocento).
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 7 settembre 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento in data 24
gennaio 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo
difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 19 dicembre 2005 ha rinunciato
a intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento dell’accusato stante l’errata imputazione contenuta nel decreto
d’accusa, come pure l’assenza dell’elemento costitutivo principale
dell’infrazione;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di
falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari, commessa per
negligenza, per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto e in diritto:
1. In date __________
febbraio e __________ marzo 2005, l’avvocato e notaio ACCU 1 ha proceduto alla rogazione
di due contratti di compravendita immobiliare aventi per oggetto la quota PPP
n. __________ acquistata dai signori __________ (rogito n. __________), nonché la
quota PPP n. __________ acquistata dai signori __________ (rogito n. __________)
- oltre ai posti auto corrispondenti a 3/14, rispettivamente 2/14 della quota PPP
n. __________ - di cui al fondo base n. __________ RFD del Comune di __________,
in origine interamente di proprietà della parte venditrice __________.
La proprietà per piani in
questione è stata costituita prima della costruzione (d.g. 11.12.2003),
ritenuto che l’edificazione del complesso abitativo è avvenuta ad opera della
società __________ (di seguito: __________), che ha agito in qualità di
promotrice immobiliare. Nell’ambito di detta operazione immobiliare la __________
ha sottoscritto direttamente con i singoli acquirenti i “contratti di costruzione”
relativi alle loro quote di comproprietà, in specie il __________ con i coniugi
__________ per la quota PPP n. __________, nonché il __________ con i coniugi __________
per la quota PPP n. __________.
2. Con avvisi di rigetto
datati __________, l’Ufficio dei registri del Distretto di Lugano ha respinto le
istanze di iscrizione __________ delle compravendite testé citate, adducendo in
entrambi i casi che “il prezzo indicato è incompleto in quanto
l’edificazione dell’immobile è già terminata” ; ergo, “nella misura in
cui la costruzione è finita, la vendita della sola quota di comproprietà del
fondo base è impossibile, anche se il proprietario del fondo non è il promotore
immobiliare”; ritenuto che “il valore della vendita è un elemento
essenziale del contratto e la sua errata o incompleta indicazione rende nullo
l’atto (art. 64 in inizio Legge notarile)”.
Contestualmente all’intimazione
degli avvisi di rigetto, l’Ufficiale dei registri ha trasmesso al Ministero
pubblico le proprie decisioni unitamente alla copia dei documenti giustificativi
relativi ai pubblici istromenti in esame.
3. A seguito della segnalazione
dell’Ufficiale dei registri, il Procuratore pubblico, con decreto di accusa del
5 settembre 2005, ha ritenuto ACCU 1 colpevole di falsità in atti formati da
pubblici ufficiali, commessa per negligenza, per aver attestato, in occasione
della rogazione dei predetti atti notarili, fatti di importanza giuridica
contrari al vero, omettendo di dimostrare la diligenza necessaria richiesta
dalle circostanze, intesa a verificare la veridicità delle dichiarazioni da lui
raccolte quale notaio.
In particolare, il Procuratore
pubblico ha imputato all’accusato di avere negligentemente attestato nel rogito
n. __________ del __________ febbraio 2005 che il prezzo complessivo della
compravendita ammontava a fr. 165'460.-, allorquando, trattandosi di una PPP
già edificata, il prezzo realmente pattuito dai contraenti per il negozio
giuridico ammontava a complessivi fr. 1'150'460 (di cui fr. 165'460.- per l’acquisto
della quota parte di terreno), così come risultava dal contratto di appalto
sottoscritto dagli acquirenti della PPP con la __________ il __________,
rispettivamente dal rogito n. __________ da lui rogato il __________, in
sostituzione di quello precedente.
Analogamente, il Procuratore
pubblico ha ritenuto l’accusato colpevole di aver attestato nel rogito n. __________
del __________ marzo 2005 un prezzo complessivo della compravendita di
fr. 141'110.- non corrispondente alla verità, trattandosi di una PPP già
edificata.
4. La difesa ha evidenziato
anzitutto alcune imprecisioni contenute nel decreto di accusa: in primo luogo
il Procuratore pubblico avrebbe a torto rimproverato all’accusato di aver
indicato l’importo di fr. 150'460.-, rispettivamente fr. 141'110.- quale prezzo
complessivo della compravendita, sebbene dai rogiti incriminati risultasse espressamente
che tali importi si riferivano invero alla quota parte di terreno inerente ad
appartamento e autorimessa prima della costruzione della PPP (rogiti n. __________
e __________, pto. 3). A suo dire, contrariamente a quanto ritenuto
dall’accusa, il prezzo contemplato nel rogito, specificatamente rapportato alla
quota parte di terreno, corrispondeva quindi alla realtà. Per questo motivo sarebbe
difettato l’elemento costitutivo principale dell’infrazione.
In secondo luogo, a mente della
difesa, il Procuratore pubblico - basandosi unicamente sulle indicazioni
contenute nell’avviso di rigetto __________, secondo cui l’edificazione dello
stabile era terminata - avrebbe a torto considerato che la PPP fosse già
edificata al momento della rogazione, ancorché dalle risultanze istruttorie fosse
emerso che la costruzione, di fatto, non era completata.
5. La procedura penale
moderna è governata dal principio accusatorio. L’atto di accusa - e,
analogamente, il decreto di accusa – assume una doppia funzione: da un lato
circoscrive l’oggetto del processo e del giudizio, dall’altro garantisce i
diritti della difesa in modo che l’imputato possa adeguatamente far valere le
sue ragioni (DTF 120 IV 348; 103 Ia 6).
Conformemente al principio
accusatorio, l’atto di rinvio a giudizio deve precisare nome e cognome, data di
nascita, domicilio e professione dell’accusato, i fatti ritenuti a suo carico,
indicando il più esattamente possibile le circostanze di tempo e di luogo
dell’infrazione, come pure le parti lese;
in particolare la descrizione
esatta delle imputazioni ritenute, ossia dei fatti imputati all’accusato e
delle disposizioni legali che le reprimono è essenziale, in quanto
l’interessato deve sapere esattamente per quali fatti e per quali infrazioni è
rinviato a giudizio, affinché possa preparare normalmente la propria difesa. La
designazione corretta dei fatti imputati è quindi primordiale (cfr. G. Piquerez,
Précis de procédure pénale suisse, 2a ed., n. 2006 e segg.).
6. Nel caso concreto, il
Procuratore pubblico – sulla base della motivazione addotta dall’Ufficiale dei
registri nell’avviso di rigetto in punto all’indicazione incompleta del prezzo
di compravendita - ha concluso che l’accusato ha rogato gli atti di
compravendita incriminati indicando un prezzo complessivo di fr. 150'460.-,
rispettivamente fr. 141'110.-, contrario alla verità, poiché corrispondente a
una PPP già edificata. Da tale considerazione egli ha quindi arguito che il
prezzo realmente pattuito dalle parti dovesse comprendere, oltre al valore del
terreno, anche quello della mercede d’appalto.
In questo modo egli non solo ha
trascurato la circostanza chiaramente specificata in entrambi gli istromenti, secondo
cui il prezzo era riferito unicamente alla quota parte di terreno, ma ha pure
negato l’evidenza, ignorando sia l’identità delle parti contraenti, ossia gli
acquirenti, per una parte e la venditrice/proprietaria del terreno, per l’altra
parte, sia la loro reale volontà, intesa appunto ad acquistare, rispettivamente
alienare lo stesso al prezzo di fr. 150'460.- (141'110.-). In altri termini, non
essendovi identità tra la proprietaria del fondo e la promotrice immobiliare, in
casu la __________, il Procuratore pubblico ha quindi erroneamente attribuito
alla pattuizione delle parti contraenti una portata diversa ed errata di quanto
da loro convenuto.
7. Analogamente, sulla
scorta delle indicazioni contenute nell’avviso di rigetto 7 aprile 2005, il decreto
di accusa attesta, a torto, che la PPP era già edificata.
Tale circostanza fattuale è infatti
smentita dalle risultanze istruttorie, segnatamente dalla dichiarazione scritta
8 giugno 2005 rilasciata dalla direzione lavori in merito allo stato dei lavori
a fine febbraio – inizio marzo 2005, data della rogazione dei due atti, e,
infine, dalle testimonianze univoche degli acquirenti delle quote di PPP
oggetto delle compravendite.
La signora __________ ha
infatti asserito che “nel febbraio 2005, al momento della rogazione del
primo rogito, vi era il manufatto grezzo; ADR [rispondo] che mi sembra di
ricordare che tutto l’immobile era grezzo, nel senso che non ho ricordo di
coinquilini che già vi abitassero. Sto parlando di febbraio 2005; mi ricordo
bene che era un cantiere aperto” (verbale di interrogatorio 3 giugno 2005,
pag. 2). Dal canto suo, il marito ha precisato che “per meglio illustrare lo
stadio d’avanzamento dei lavori faccio presente come si trattasse di un guscio
vuoto, vale a dire del manufatto grezzo soltanto” (verbale di
interrogatorio 3 giugno 2005 __________, pag. 2).
Fatti
I coniugi __________ hanno
affermato che al momento dell’acquisto della loro quota di PPP, la stessa era
in fase di ultimazione e “mancava ad esempio ancora tutto l’arredamento
interno (cucina, bagni, ecc)”, per cui “non era ancora agibile”
(verbali di interrogatorio 3 giugno 2005 __________ e __________, pagg. 2).
Tali affermazioni sono
chiaramente corroborate dalla documentazione fotografica prodotta dall’accusato
in occasione del suo interrogatorio 9 giugno 2005 (in particolare fotografie
contrassegnate con il n. 1), il quale ha peraltro dichiarato che in occasione
di un sopralluogo esperito forse a inizio marzo 2005 aveva personalmente costatato
che “il tutto era ancora in pieno cantiere con operai ovunque“ (verbale
pagg. 4 e 5).
Infine, la dichiarazione 8
giugno 2005 della direzione lavori - della cui veridicità non vi è peraltro motivo
di dubitare – conferma la tesi della difesa secondo cui al momento della
rogazione dei due contratti di compravendita, contrariamente a quanto ritenuto
dapprima dall’Ufficio dei registri e, in seconda analisi, dall’accusa, l’edificazione
non era ultimata, laddove leggesi che: “lo stabile, tranne l’appartamento 3,
era allo stato grezzo così come le scale”.
Dalla medesima dichiarazione si
evince che verso la metà di aprile 2005, data del trasloco dei coniugi __________
nella loro quota PPP n. __________, lo stabile era accessibile solamente al
piano rialzato e primo piano, mentre per quanto attiene all’appartamento
acquistato dai signori __________ (rogito n. __________ del __________ febbraio
2005), risulta che a inizio giugno 2005 lo stesso non era ancora ultimato,
ritenuto che il trasloco era previsto solamente per il successivo mese di luglio
2005.
Alla luce delle considerazioni
che precedono, occorre ammettere che, in urto con le esigenze elevate dedotte
dal principio accusatorio (supra consid. 5), l’ipotesi di reato ritenuta
dal Procuratore pubblico si fonda sopra una designazione errata dei fatti
imputati all’accusato, nella misura in cui attesta che il prezzo realmente
pattuito dalle parti ammontava, contrariamente alla loro reale volontà, a fr.
1'150'460.-, rispettivamente fr. 801'110.-, e, inoltre, che i rogiti concernevano
una PPP già edificata, di fatto non ancora ultimata.
Di conseguenza, già solo per
questo motivo occorre prosciogliere l’accusato dagli addebiti mossigli.
8. È quindi solamente a
titolo abbondanziale che si entra nel merito dell’esame degli elementi
costitutivi dell’infrazione imputata all’accusato.
A norma dell’art. 317 cifra 1
cpv. 2 CP i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente in un
documento attestano in modo contrario alla verità un fatto d’importanza giuridica
(omissis…), sono puniti con la reclusione sino a cinque anni o con la
detenzione. La cifra 2 del medesimo articolo sancisce la pena della multa se il
colpevole ha agito per negligenza.
Nell’ambito della sua
applicazione, il diritto penale federale prescrive compiutamente quali scritti
debbano essere materialmente considerati come documenti e quando un documento
inveritiero debba essere considerato un falso a norma dell’art. 317 CP.
Per documenti pubblici nel
senso dei combinati art. 317 e 110 cifra 5 cpv. 2 CP, qui applicabili, si
intendono quegli scritti, rilasciati da una persona nell’esercizio delle sue
funzioni di pubblico ufficiale, che siano destinati o atti a provare un fatto
di portata giuridica.
In concreto, è pacifico che i
rogiti incriminati costituiscono dei documenti pubblici destinati a provare un
fatto di portata giuridica, e meglio il trapasso della proprietà immobiliare
dei beni alienati dalla venditrice.
Si pone quindi la questione di
sapere se, come sostenuto dalla difesa, nel comportamento dell’accusato difetta
l’elemento costitutivo oggettivo dell’infrazione, ossia la falsità, ritenuto
che la stessa può essere compiuta anche per omissione, nella misura in cui un
fatto di rilievo viene sottaciuto (cfr. Basler Kommentar StrGB, ed. 2003, n. 4
ad art. 317, con riferimento all’art. 251 CP).
Come la giurisprudenza ha già
avuto modo di rilevare con riferimento al diritto penale, i fatti attestati dal
notaio rogante devono corrispondere al vero. L’obbligo di attestare i fatti conformemente
alla verità (“Wahrheitspflicht”) rileva dalle esigenze minime poste dal diritto
federale nell’ambito della procedura di pubblicazione degli atti pubblici. Il
notaio che contravviene a questo dovere, viola i principi elementari del diritto
notarile e commette conseguentemente il reato di falsità in atti nel senso dell’art.
317 CP (cfr. ZBGR 78, pag. 238; DTF 102 IV 57). Inoltre, la rogazione di un
contratto di compravendita deve attestare la reale volontà delle parti (ZBGR
Considerandi
43, Strafrecht und notariatswesen, pag. 141).
9.
Il Procuratore pubblico,
come detto, ha ritenuto l’accusato colpevole di aver attestato nei rogiti
incriminati un prezzo complessivo di compravendita non corrispondente alla
verità, atteso che le quote di PPP vendute erano, a suo dire, già edificate.
In altri termini, omettendo di
indicare nei rogiti l’importo contemplato nei rispettivi contratti di appalto,
l’accusato avrebbe quindi indicato, in modo inveritiero, un prezzo non
corrispondente a quello realmente pattuito tra le parti contraenti per il
negozio giuridico, reo di non aver dimostrato la diligenza necessaria, intesa a
verificare la veridicità delle dichiarazioni da lui raccolte quale notaio.
Nella fattispecie concreta,
occorre invece concludere che, contrariamente alla tesi dell’accusa, il notaio
rogante - benché non abbia indicato la mercede pattuita per l’edificazione
delle singole quote di PPP - non ha violato il suo obbligo di attestare i fatti
conformemente alla verità.
Anzitutto si ribadisce come il
notaio rogante abbia chiaramente specificato negli atti pubblici incriminati
che il prezzo complessivo di fr. 165'460.-, rispettivamente 141'110.-, si
riferiva unicamente alla quota parte di terreno. Non va poi dimenticato che la
volontà delle parti contraenti era quella di acquistare il terreno direttamente
dalla proprietaria e venditrice, la quale nulla aveva a che fare con
l’operazione di promozione immobiliare, tant’è che dai contratti di appalto sottoscritti
separatamente dagli acquirenti con l’impresa di costruzione __________ si
evince che l’importo destinato alla proprietaria del fondo era, né più né meno,
l’importo indicato nei rogiti.
Inoltre, in più punti dei
rogiti incriminati è chiaramente desumibile l’esistenza di un contratto di
appalto sottoscritto dagli acquirenti, al quale il notaio fa esplicito
riferimento sia al punto 3 relativo al prezzo di compravendita (!), sia al
punto 7 relativo all’immissione in possesso delle quote di PPP.
Va pure osservato che già nelle
premesse dei rogiti incriminati, il notaio ha indicato che sul fondo base di
proprietà della venditrice era “in fase di costruzione uno stabile
costituito in PPP prima della costruzione”, circostanza che, come detto
sopra, corrisponde al vero. Dalle affermazioni dell’acquirente __________ è
emerso che tale espressione è stata inserita nel rogito, previa modifica della
relativa bozza, dopo che il notaio si è sincerato dello stato dei lavori di
costruzione (verbale di interrogatorio 3 giugno 2005, pag. 2). Nulla può quindi
essere rimproverato al notaio rogante dal profilo del diritto penale. Un’eventuale
diversa soluzione dal punto di vista del diritto notarile e del registro
fondiario, a mente di questo giudice, non può condurre alla condanna del notaio
in sede penale.
In effetti, non solo dai rogiti
incriminati sono desumibili tutti gli elementi per comprendere la reale
situazione relativa alle compravendite in questione, ma va altresì ammesso che il
notaio ha attestato fatti corrispondenti al vero.
La mancata indicazione della mercede
relativa al contratto di appalto non costituisce una violazione della “Wahrheitspflicht”
e quindi non può configurare il reato di falsità in atti per omissione. Nessun
terzo avrebbe infatti potuto credere che i prezzi indicati nei rogiti stesi
dall’accusato comprendessero anche la mercede d’appalto.
Di conseguenza, occorre
concludere che nel comportamento dell’accusato difetta in ogni caso l’elemento
costituivo oggettivo dell’infrazione. Ciò stante, l’accusato va prosciolto da
ogni imputazione promossa nei suoi confronti, prescindendo dall’esame
dell’elemento costitutivo soggettivo.
visti gli art. 317 cifra 2 CP; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di falsità in
atti formati da pubblici ufficiali o funzionari commessa per negligenza per i
fatti descritti nel decreto di accusa n. 3116/2005 del 5 settembre 2005.
carica le spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Procuratore pubblico AINQ 1,
ACCU 1,
Avv. DI 1,
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster