10.2005.425
Omettere di istruire gli acquirenti di materiale pirotecnico sulle modalitâ di ancoraggio al suolo dello stesso
11 giugno 2008Italiano105 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2005.425
Data decisione, Autorità:
11.06.2008, PRPEN
Ricorso:
CCRP, 17.2008.44, 16.09.2009
Titolo:
Omettere di istruire gli acquirenti di materiale pirotecnico sulle modalitâ di ancoraggio al suolo dello stesso
LESIONE COLPOSA
OMICIDIO COLPOSO
art. 117 CPS
art. 125 cpv. 1 CPS
Incarti
n.
10.2005.425
10.2007.472
10.2007.473
DA
2968/2005
DA
3899/2007
DA
3898/2007
Bellinzona
11 giugno 2008
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 3
e
ACCU 2 ,
difeso da: DI 2
e DI 1 ,
e
ACCU 3 d
difeso da: DI 2
prevenuti colpevoli di 1. ACCU 1
1. omicidio colposo,
per avere, per
imprevidenza colpevole, cagionato la morte di terza persona in particolare
omettendo, a __________ in data 26 luglio 2004 al momento della consegna a __________
dello spettacolo pirotecnico denominato n. 4, composto da materiale
pirotecnico rientrante nella categoria IV secondo l’ordinanza sugli esplosivi,
di specificatamente istruire quest’ultimo in particolare sulle modalità di
fissaggio al suolo di predetto materiale pirotecnico, con la conseguenza che in
data 1 agosto 2004 ad __________, al momento della celebrazione commemorativa
del primo agosto, la batteria n. 6 composta da 3 bombe, dopo il primo sparo,
ritenuto l’insufficiente ancoraggio al suolo, si ribaltava, partendo il secondo
colpo in direzione degli spettatori andando a colpire mortalmente †__________;
2. lesioni colpose,
per avere, per
imprevidenza colpevole cagionato un danno al corpo o alla salute di terze
persone in particolare, omettendo in data 26 luglio 2004 a __________, al momento della consegna a __________, dello spettacolo pirotecnico denominato n.
4, composto da materiale pirotecnico rientrante nella categoria IV secondo
l’ordinanza sugli esplosivi, di specificatamente istruire quest’ultimo in
particolare sulle modalità di fissaggio al suolo di predetto materiale
pirotecnico, con la conseguenza che in data 1 agosto 2004 ad __________, al
momento della celebrazione commemorativa del primo agosto, la batteria n. 6
composta da 3 bombe, dopo il primo sparo, ritenuto l’insufficiente ancoraggio
al suolo, si ribaltava, partendo il secondo colpo in direzione degli spettatori,
la cui esplosione in mezzo al pubblico ha provocato a CIVI 4 ustioni di primo
grado al collo e al torace, nonché un’ipoacusia bilaterale percettiva più
accentuata all’orecchio sinistro nonché la comparsa di acufeni all’orecchio
sinistro, come descritto dal certificato medico di data 21 novembre 2004 del
dr. __________ a CIVI 6 ustioni di primo grado all’avambraccio sinistro e alla
gamba sinistra, ustioni di 2 grado alla coscia e alla gamba destra e ustioni di
2 grado al dorso a sinistra in basso come da certificato medico dell’Ospedale
Regionale di __________ di data 1 agosto 2004 e a CIVI 5 (__________) ustioni
di primo grado al viso come da certificato medico di data 1 agosto 2004
dell’Ospedale Regionale di __________;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 117
vCPS, 125 cpv. 1 vCPS, richiamato l’art. 41 cpv. 1 vCPS;
perseguito con decreto d’accusa
del 17 agosto 2005 n. 2968/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 90 (novanta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 2'500.--.
3. Le parti civili CIVI 1, CIVI
2, CIVI 3, CIVI 7 CIVI 8, CIVI 4, CIVI 6, CIVI 5., sono rinviate al foro civile
per le pretese di corrispondente natura (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 vCPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 vCPS;
2. ACCU 2
omicidio colposo,
per avere, ad __________ in
data 1 agosto 2004, cagionato per negligenza di alcuno, nella sua veste di
socio e gerente (tabulare e di fatto) della società __________ __________ Sagl,
fornendo il 26 luglio 2004 uno spettacolo pirotecnico pronto per l’uso con
notevole pericolosità potenziale (sottostante alla categoria IV) a ACCU 1 della
società __________ SA che, il medesimo giorno, lo vendette e lo consegnò a __________
agente per l’Associazione __________ di __________ (consumatrice finale),
omettendo per imprevidenza colpevole di istruire ACCU 1 e pertanto __________
SA sulla necessità di ancorare al suolo i mortai contenenti i fuochi
d’artificio e ciò indipendentemente dal tipo di terreno su cui avrebbero dovuto
poggiare, con la conseguenza che __________ SA, che dall’anno 2001 non
annoverava più fra le sue fila una persona formata sulla gestione di spettacoli
pirotecnici della categoria IV, non informò a sua volta di detta necessità i
responsabili dell’Associazione __________, violando pertanto l’autore il dovere
di prudenza, a cui deve sottostare il commerciante di esplosivi e di pezzi
pirotecnici per la sicurezza di questi ultimi nonché per la protezione della
vita e dei beni, cagionato per negligenza la morte di †__________ avvenuta ad __________
la sera del 1. agosto 2004, siccome la batteria n. 6, composta da tre bombe
pirotecniche, dopo il primo sparo, per effetto dell’insufficiente fissaggio al
suolo dei mortai, si ribaltò, con conseguente partenza del secondo fuoco
d’artificio in direzione degli spettatori, fra i quali si trovava il suddetto
malcapitato che fu colpito mortalmente;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 117 CPS,
richiamati l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS, nonché la LEspl;
perseguito con decreto d’accusa
del 14 novembre 2007 n. 3899/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
8’250.-- (ottomiladuecentocinquanta), corrispondente a 75 (settantacinque)
aliquote da fr. 110.-- (centodieci) (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 2'000.--
(duemila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinviano le parti civili
CIVI 1, CIVI 2, CIVI 3, CIVI 7 e CIVI 8 al competente foro per le pretese di natura
civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 1'000.--.
5. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
3. ACCU 3
omicidio colposo,
per avere, ad __________ in
data 1 agosto 2004, cagionato per negligenza la morte di alcuno, in particolare
per avere, agendo in veste di socio e gerente (tabulare e di fatto) della
società __________ Sagl, assemblando a partire dal 20 luglio 2004 e fornendo il
26 luglio 2004 uno spettacolo pirotecnico pronto per l’uso con notevole
pericolosità potenziale (sottostante alla categoria IV) a ACCU 1 della società __________
SA che, il medesimo giorno, lo vendette e lo consegnò a __________ operante per
l’Associazione __________ di __________ (consumatrice finale), omettendo per
imprevidenza colpevole di istruire ACCU 1 e pertanto __________ SA sulla
necessità di ancorare al suolo i mortai contenenti i fuochi d’artificio e ciò
indipendentemente dal tipo di terreno su cui avrebbero dovuto poggiare, con la
conseguenza che __________ SA, che dall’anno 2001 non annoverava più fra le sue
fila una persona formata sulla gestione di spettacoli pirotecnici della
categoria IV, non informò a sua volta di detta necessità i responsabili
dell’Associazione __________, violando pertanto l’autore il dovere di prudenza,
a cui deve sottostare il commerciante di esplosivi e di pezzi pirotecnici per
la sicurezza di questi ultimi nonché per la protezione della vita e dei beni,
cagionato per negligenza la morte di †__________ avvenuta ad __________ la sera
del 1. agosto 2004, siccome la batteria n. 6, composta da tre bombe
pirotecniche, dopo il primo sparo, per effetto dell’insufficiente fissaggio al
suolo dei mortai, si ribaltò con conseguente partenza del secondo fuoco
d’artificio in direzione degli spettatori, fra i quali si trovava il suddetto
malcapitato che fu colpito mortalmente;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 117 CPS,
richiamati l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS, nonché la LEspl;
perseguito con decreto d’accusa
del 14 novembre 2007 n. 3898/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
8’250.-- (ottomiladuecentocinquanta), corrispondente a 75 (settantacinque)
aliquote da fr. 110.-- (centodieci) (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 2’000.--
(duemila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinviano le parti civili
CIVI 1, CIVI 2, CIVI 3, CIVI 7 e CIVI 8 al competente foro per le pretese di
natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 1'000.--.
5. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di detenzione
decretata nei suoi confronti da questo Ministero pubblico il 17 febbraio 2003, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS).
6. La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CPS;
viste le opposizioni ai decreti
d’accusa interposte tempestivamente in data 18 agosto 2005,
rispettivamente il 23 novembre 2007;
indetto il dibattimento dall’9 all’11 giugno
2008, al quale hanno partecipato il AINQ 1, gli accusati con i rispettivi
difensori, i patrocinatori delle parti civili, nonché le parti civili CIVI 4 e CIVI
6 (quest’ultimi hanno presenziato soltanto l’8 giugno 2008);
accertate le generalità degli accusati, data
lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati, all’esame
delle parti civili comparse e all’audizione dei testi;
prospettata all’imputato ACCU 1, ai sensi
dell’art. 250 cpv. 1 CPP, l’estensione dell’accusa nei suoi confronti al reato
di lesioni colpose gravi, ai sensi dell’art. 125 cpv. 2 CPS, limitatamente
alle lesioni subite dal signor CIVI 4, sulla scorta delle risultanze della
perizia giudiziaria del dr. med. __________ e preso atto dell’adesione della
difesa a tale proposta;
sentito il Sostituto Procuratore Pubblico,
il quale ha postulato la conferma integrale dei tre decreti d’accusa, chiedendo
l’estensione di quello nei confronti di ACCU 1 al reato di lesioni colpose
gravi per le lesioni subite dal signor CIVI 4. Egli, dopo aver richiamato le
disposizioni legali vigenti in materia di fuochi d’artificio, ha esposto i
motivi per i quali gli imputati si debbano ritenere in posizione di garante ai
sensi dell’art. 11 CPS. ACCU 3 e ACCU 2 sono importatori, venditori e
fabbricanti di fuochi d’artificio; in quanto tali avrebbero dovuto fornire al
loro cliente __________ SA delle informazioni puntuali sul prodotto venduto e
sulle misure di sicurezza da adottare. Non indicazioni standardizzate, ma
puntuali, così come sancito dall’art. 26 cpv. 5 OEspl. Nei loro confronti ACCU
1 deve essere visto come un utilizzatore. Non avendolo reso attento sulla
necessità di ancorare le batterie al suolo in ogni situazione, essi hanno
commesso una palese negligenza. La conoscenza reciproca tra le due ditte ed il
loro buon nome non permette di liberare gli imputati dalla loro colpa. Dalle
indagini è in effetti risultato palese come le informazioni che avevano ACCU 3
e ACCU 2 di __________ SA fossero scarsissime, non sapendo neppure che __________
era già partito dalla ditta da tre anni e non avendo mai proceduto ad alcun
accertamento circa le nozioni in materia del titolare e di chi era rimasto.
Oltre a ciò vi sono tutta una serie di altri comportamenti negligenti che i due
hanno tenuto, ben espressi nella sentenza della Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d’appello del maggio 2007. Le testimonianze dei testi __________ e __________
sono poco credibili e non devono essere prese in considerazione. Le omissioni
dei responsabili de __________ Sagl sono causali al danno, sia dal punto di
vista naturale che da quello adeguato: la vendita da __________ SA a __________
rappresenta solo un trasferimento della posizione di garante, non
un’interruzione della stessa.
Per quanto concerne ACCU 1,
egli ha avantutto posto l’accento sul fatto che al momento della consegna del
materiale pirotecnico del 2004, __________ non ha ricevuto da lui alcuna
istruzione. __________ ha agito così superficialmente perché malgrado le
autorizzazioni in suo possesso era un dilettante nell’uso e nel commercio di
fuochi della categoria IV. Anche dopo i fatti l’imputato non sapeva che le
batterie vanno sempre ancorate. In effetti egli non ha frequentato alcun corso
e da __________, suo dipendente che aveva inviato ad una giornata di formazione
da __________, non si è fatto adeguatamente istruire, ma ha solo discusso 5
minuti con lui di quello che aveva appreso. ACCU 1 non aveva nessuna idea di
cosa aveva tra le mani. Su di lui pesa quindi anzitutto una colpa nella forma
dell’Uebernahmeverschulden. Culpa in istruendo. La sua altra colpa implicita è
quella di aver rinnovato l’autorizzazione alla vendita di pezzi pirotecnici.
Nessun influsso ha quindi la mancata istruzione da parte de __________ Sagl:
che importa è che ACCU 1 non ha a sua volta istruito i clienti.
Il Sostituto Procuratore Pubblico
si è poi soffermato sulla qualifica delle lesioni subite da CIVI 4, precisando
che la loro gravità è data, oltre che dalla diminuzione della capacità di
comprensione del 10%, da fastidiosissimi acufeni e dal sensibile peggioramento
della qualità di vita della parte civile in questione. L’accusa nei confronti
di __________, oltre che per il reato di omicidio colposo e lesioni colpose
semplici, deve pure essere estesa a quello di lesioni colpose gravi.
Disquisendo sulle pene, il
magistrato inquirente ha chiesto la conferma di quelle indicate nei decreti
d’accusa a carico di ACCU 3 e ACCU 2, postulando la trasformazione di quella a
carico di ACCU 1 in una da 90 aliquote giornaliere da fr. 130.--, per
complessivi fr. 11’700.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due
anni, cui deve essere aggiunta una multa di fr. 2’000.--. La differenza tra le
pene è a suo modo di vedere giustificata dal fatto che su ACCU 1 gravano due
reati in più rispetto agli altri;
sentiti i patrocinatori delle parti
civili __________, riunitisi al dibattimento in collegio difensivo, i quali hanno
pure postulato la conferma integrale delle proposte formulate dall’accusa, con
contestuale richiesta di accoglimento delle due istanze da loro prodotte al
dibattimento, con le quali hanno rivendicato il riconoscimento in sede penale
del principio dell’obbligo di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 9 cpv.
3 LAV. A loro modo di vedere gli accusati sono tenuti a rispondere integralmente
e solidalmente per i danni patiti sia in base alle disposizioni degli art. 41
ss. e 55 CO, sia sulla scorta degli obblighi contrattuali, sia in base alla
legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti. Per quanto concerne
gli aspetti penali della fattispecie, essi hanno in primo luogo sottolineato
come tutti e tre gli imputati si trovino in una posizione di garante e come il
fatto che vi sia un subentrante in tale posizione non liberi comunque dalle
proprie responsabilità il precedente garante. Se il subentrante interviene
senza preoccuparsi incorre in una situazione di cosiddetta colpa per assunzione
(Uebernahmeverschulden, cfr. Mario Postizzi, Fusionsgesetz und
Unternehmensstrafrecht, pti. 31 ss., in AJP 2007, fascicolo 2). In seguito
hanno compiutamente esposto i motivi per i quali la perizia giudiziaria sia
degna di fede e non possa essere sconfessata. Indipendentemente da tutto, il
referto è comunque stato perentorio su un aspetto: le batterie andavano sempre
ancorate al suolo. A loro modo di vedere, è assodato che tutti e tre gli
imputati hanno omesso di istruire chi avrebbero dovuto; le testimonianze rese
da __________ e __________ non sono credibili;
sentita la patrocinatrice delle parti
civili __________, che, dopo essersi associata a quanto detto dai colleghi, rivendicando
anch’essa il riconoscimento in sede penale del principio dell’obbligo di
risarcimento del danno ai sensi dell’art. 9 cpv. 3 LAV, ha esposto nel
dettaglio le sofferenze patite dai suoi assistiti, soffermandosi sulla qualifica
delle lesioni cagionate dallo scoppio del fuoco al signor CIVI 4 e postulando
quindi l’estensione del decreto d’accusa a carico del signor ACCU 1 alla
fattispecie di cui all’art. 125 cpv. 2 CPS;
sentito il difensore del signor ACCU 1,
il quale ha esordito asserendo come sia tecnicamente impossibile rimproverare
al suo assistito di non aver trasmesso un’informazione che non aveva ricevuto.
Egli ha rilevato pure come il decreto d’accusa sia stato formulato in maniera
tale da non consentire di giungere ad una condanna: in effetti, non è che __________
non sia stato istruito, ma lo è stato male.
ACCU 1 si è rivolto ad un
fornitore sul quale poteva fare affidamento, che ha addirittura assemblato lo
spettacolo pirotecnico in questione. Egli poteva dunque legittimamente pensare
che le informazioni che __________ Sagl, per cui lavoravano esperti del
settore, aveva trasmesso a lui, dilettante, fossero affidabili. Non poteva e
non doveva accorgersi che erano lacunose.
Il legale ha puntualizzato poi
come ACCU 1 riconosca di avere informato in modo sbagliato i suoi clienti, ma
che egli, al momento in cui lo stava facendo, non sapeva assolutamente di commettere
un errore madornale.
Il legale ha sostenuto poi come,
dal suo punto di vista, non si possa fare affidamento sulle dichiarazioni dei
testi __________ e __________
A suo modo di vedere non può
essere considerato una mancanza il fatto che __________ fosse già partito dalla
ditta e che ACCU 1 non avesse frequentato il corso, perché i rapporti con __________
Sagl sono sempre rimasti costanti, per cui le informazioni sono ugualmente
passate tutte.
La perizia del fisico __________
fa sorgere dei dubbi sulle forze effettive e sul potenziale esplosivo della
bomba che ha determinato il ribaltamento del mortaio.
Dopo aver rilevato come la
legge non dica che si deve istruire ogni volta che si effettua una vendita allo
stesso cliente, il difensore ha concluso postulando l’assoluzione del suo
assistito e, pur non contestandole in quanto tali, chiedendo la reiezione delle
pretese delle parti civili;
sentiti i difensori degli imputati ACCU
2 e ACCU 3, anch’essi costituitisi in collegio difensivo, i quali hanno chiesto
l’assoluzione per entrambi. A loro modo di vedere, in effetti, non possono
essere addebitate ai loro assistiti delle omissioni in nesso di causalità con
l’incidente. Dall’istruttoria è emerso come le persone della società __________
fossero completamente inesperte e come abbiano comunque agito con
superficialità: si pensi solo al fatto che hanno piazzato i mortai pochi minuti
prima dello spettacolo, in condizioni di luce ridotte. __________ SA era per __________
Sagl un cliente affidabile e serio, attivo da oltre un trentennio nel commercio
di armi, diretto da una persona esperta, abile ed istruita e con un dipendente
che aveva frequentato il corso di __________: si poteva quindi ragionevolmente
ritenere che avesse al proprio interno persone debitamente istruite, in grado
di far fronte ai propri doveri. ACCU 3 e ACCU 2 sapevano che il materiale fornito
sarebbe stato rivenduto, ma non sapevano a chi e credevano che sarebbe stata __________
SA a spararli.
Essi hanno poi esposto come
l’art. 17 LEspl parli di “tutte le circostanze”: a tal proposito hanno osservato
come i fuochi non avrebbero mai dovuto finire nelle mani di persone inesperte
come i signori __________.
Nessuna negligenza può essere
accollata ai due imputati di __________ Sagl. Inoltre manca comunque un nesso
di causalità tra i danni ed il loro agire, interrotto dalle gravi mancanze del coimputato
ACCU 1 che non avrebbe mai dovuto vendere lo spettacolo alla società __________
con simili presupposti e con cotanta superficialità;
sentito in replica il Sostituto
Procuratore Pubblico, il quale ha ribadito come ACCU 1 quando ha venduto ad __________
Fatti
i fuochi abbia agito come commerciante ai sensi della LEspl. Egli non ha fatto
nulla per istruirsi compiutamente;
sentito in duplica il legale del signor ACCU
1, il quale ha chiesto che gli si dica cosa avrebbe dovuto fare il suo
assistito per non incorrere in una omissione punibile penalmente. Doveva forse
mettere in dubbio le conoscenze dei fornitori?
sentiti in duplica i difensori degli
imputati ACCU 3 e ACCU 2;
sentiti da ultimo gli accusati;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. E’ il
signor ACCU 1 autore colpevole di:
1.1.1. Omicidio colposo?
1.1.2. Lesioni colpose, per le
lesioni subite dalle parti civili CIVI 4, CIVI 6 e CIVI 5?
1.1.3. Le lesioni subite dal
signor CIVI 4 sono gravi ai sensi dell’art. 125 cpv. 2 CPS?
1.2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
1.3. L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
1.4. Possono
essere accolte le istanze presentate dalle parti civili __________ in data 9 giugno
2008?
1.5. Può
essere accolta la domanda di accertamento (decisione sul principio) del
fondamento giuridico delle pretese di risarcimento presentata dalle parti
civili CIVI 4, CIVI 6 e CIVI 5 in data odierna?
1.6. A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
2.1. E’ il
signor ACCU 2 autore colpevole di omicidio colposo per i fatti descritti nel
decreto d'accusa n. 3899/2007 del 14 novembre 2007?
2.2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
2.3. L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
2.4. Possono
essere accolte le istanze presentate dalle parti civili __________ in data 9 giugno
2008?
2.5. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
3.1. E’ il
signor ACCU 3 autore colpevole di omicidio colposo per i fatti descritti nel
decreto d'accusa n. 3898/2007 del 14 novembre 2007?
3.2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.3. L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
3.4. Possono
essere accolte le istanze presentate dalle parti civili __________ in data 9 giugno
2008?
3.5. Può
essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
di 10 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 17 febbraio 2002 dal
Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
3.6. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. ACCU 1, coniugato e padre di 2
figli di 4, rispettivamente 7 anni, dopo l’ottenimento del diploma federale di
armaiolo e dopo un anno e mezzo di pratica della professione presso un emporio
zurighese, è entrato, nel 1990, alle dipendenze dell’azienda di famiglia
facente capo a suo padre, che gestiva a Lugano sin dal 1973 un negozio
specializzato nel settore delle armi e munizioni. Pochi anni dopo, nel 1994 egli
ha rilevato da quest’ultimo la patente di commercio di armi ed ha assunto la
conduzione della ditta che, nel 1995 è stata iscritta a Registro di commercio sotto
la ragione sociale __________ SA, con il seguente scopo: “commercio d’armi,
munizioni, esplosivi e ogni altro genere affine, nonché il commercio di
casalinghi, ferrareccia, giardinaggio e articoli sports”.
Presidente del Consiglio di
amministrazione della società è __________, mentre l’imputato ne è membro con
diritto di firma collettiva a due.
__________ SA è pure in possesso
di un’autorizzazione alla vendita di pezzi pirotecnici da spettacolo, rilasciatale
dal Dipartimento cantonale delle Istituzioni, Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, il 6 luglio 1982 e rinnovata su istanza del 4 ottobre 2002 (cfr.
AI 25, doc. 2 e 3).
Considerandi
2.
ACCU 3, coniugato, con due
figli di 13 ed 11 anni - ai quali si aggiungono due gemelli di 29 anni che la
moglie aveva avuto da una precedente relazione - ha seguito una formazione in
ingegneria civile, completata presso la scuola STS di Trevano. Dopo l’apprendistato
in un importante studio di progettazione locarnese, è entrato a far parte
dell’organico dell’Impresa di costruzione __________ SA, divenuta poi __________
SA, della quale è attualmente presidente.
Egli è in possesso di un
permesso di brillamento e di utilizzazione d’esplosivi della categoria C ed è
stato consulente presso la società cantonale degli impresari costruttori per i
corsi d’istruzione in materia. Egli ha pure delle conoscenze nell’ambito del
brillamento di edifici, ottenute con una specializzazione fornitagli
dall’esercito.
Sin dall’adolescenza ha sempre
avuto un’attrazione per i fuochi d’artificio, che lo ha spinto già in giovane
età, a fine anni ’70, a prendere contatto con __________, a quel tempo uno dei
più importanti punti di riferimento cantonali nel ramo con la sua società in
nome collettivo __________ di __________ e Co., ed a collaborare con lui
all’allestimento di spettacoli pirotecnici, partendo da ruoli di mera
manovalanza per poi, con il trascorrere del tempo ed il perfezionamento delle
conoscenze, giungere ad essere praticamente indipendente e responsabile di
interi spettacoli.
ACCU 2, coniugato e con due
figli di 10 e 12 anni, ha effettuato un apprendistato di commercio presso una
ditta specializzata in materiale da costruzione, per poi passare, nel 1999,
alla __________ SA di __________ in qualità di responsabile delle vendite del
settore edile.
Analogamente al signor ACCU 3,
anch’egli ha subito ben presto il fascino dei fuochi d’artificio ed è entrato a
far parte del team di __________, facendo tutta la gavetta sino a raggiungere
il livello più alto e potersi assumere l’onere di organizzare, programmare e
gestire importanti spettacoli pirotecnici dalla A alla Z.
3.
Nella seconda metà degli anni
’90 i due coimputati ACCU 3 e ACCU 2 sono subentrati a __________ nella
conduzione della sua società e nel 1999 la stessa è stata iscritta a Registro
di commercio come “__________Sagl”. Soci e gerenti sono formalmente divenuti,
per ragioni che esulano da questo procedimento, il signor ACCU 3 e la moglie
del signor ACCU 2, __________, fermo restando che ella non aveva alcun ruolo
decisionale e che, de facto, fossero i due amici e colleghi a condurre
l’attività. Nel dicembre del 2004, a fatti avvenuti, la donna è uscita dalla
ditta per lasciare spazio al consorte.
La società in questione aveva,
ed ha, quale scopo principale annotato a Registro di commercio “l'importazione,
il commercio all'ingrosso e al dettaglio di fuochi d'artificio, come pure la
progettazione, la preparazione e l'esecuzione di spettacoli pirotecnici e
piromelodici nonché la stesura di perizie”.
Paradossalmente essa, nella sua
qualità di persona giuridica, non dispone di alcun permesso per il commercio
all’ingrosso di pezzi pirotecnici da spettacolo, ma usufruisce - non si
comprende su quali basi giuridiche - di quello rilasciato il 22 maggio 1990 a __________ di __________ e Co a tempo illimitato (come comunicato dalla Sezione dei permessi e
dell’immigrazione di Bellinzona con scritto del 13 agosto 2004, AI 25). Inoltre,
questa volta a titolo personale e diretto, al fine di poter montare il
materiale pirotecnico necessario per le manifestazioni, la ditta deve ogni anno
introdurre presso l’Ufficio federale di polizia, Centrale per gli esplosivi e
la pirotecnica, un’istanza per l’ottenimento di un permesso di fabbricazione,
che sino ad ora è sempre regolarmente stato concesso (cfr. AI 25, doc. 5, 6 e
7).
Trattandosi di un’attività
prevalentemente concentrata nel periodo tra la seconda metà del mese di luglio
ed il primo di agosto, la società non ha dipendenti fissi, ma fa capo a dei
ragazzi che intervengono su chiamata. A loro si aggiunge pure il signor __________,
che non si è mai completamente distaccato dall’azienda, ma ha continuato a
prestarle consulenza e sostegno.
Nel maggio del 2006 il signor ACCU
2.
ha a sua volta lasciato la conduzione del __________ Sagl, a suo dire sia
per poter disporre di più tempo da dedicare alla famiglia, ma anche a causa delle
conseguenze psicologiche patite a seguito del tragico incidente qui in
discussione. Neppure lui ha tuttavia dato un taglio netto alla passione dei
fuochi d’artificio, poiché seguita ad offrire appoggio al vecchio socio,
assumendosi l’onere di organizzare puntualmente determinati spettacoli
pirotecnici, come avveniva in precedenza, ma in qualità di collaboratore
esterno.
Attualmente il signor ACCU 3 è
socio e gerente della società, mentre i suoi figliastri ne sono soci con
diritto di firma individuale.
4.
Il 1. agosto 2004, nell’ambito
di uno spettacolo pirotecnico organizzato dalla società ricreativa __________ presso
il campo sportivo di __________ in occasione della Festa nazionale, verso le
ore 22:00, la batteria n. 6 del programma fornito dalla società __________ SA,
composta da 3 mortai in metallo saldati su un’unica placca, si è rovesciata
orizzontalmente dalla sua posizione verticale in direzione della zona ove erano
sistemati gli spettatori, dopo lo sparo del primo colpo. In questo modo il
secondo fuoco d’artificio, collocato nel tubo centrale, è partito parallelamente
al terreno andando a colpire, dopo aver bucato una rete metallica ad un’altezza
di circa 20 cm ed avere subito di riflesso una deviazione di traiettoria, la
parte sinistra del petto del signor __________, nato il 1. febbraio 1968.
Inspiegabilmente,
ma per fortuna, con il lancio della bomba centrale, il mortaio ha subito un
nuovo scossone che lo ha rimesso in posizione verticale, così che il terzo ed
ultimo razzo è partito nuovamente verso il cielo.
A seguito del considerevole
trauma da scoppio a carico della parte sinistra del distretto toracico
superiore e della base del collo, la vittima ha subito una distruzione massiva
di parte delle strutture scheletriche (clavicola sinistra, 1a costa sinistra,
parte superiore sinistra del manubrio sternale), con una marcata perdita di
sostanza dei tessuti e gravissime lesioni viscerali (sezione completa della
carotide comune destra e sinistra, della trachea, lacerazione e sezione
dell’aorta all’arco, scoppio dell’atrio sinistro del cuore). La natura,
estensione e gravità di queste ferite ha immediatamente comportato
l’interruzione delle principali funzioni cardiocircolatorie e respiratorie,
provocando il decesso istantaneo del malcapitato (cfr. referto autoptico 2 agosto
2008, AI 39).
L’esplosione tra la folla ha
inoltre cagionato il ferimento di svariate altre persone, tra cui i componenti
della famiglia __________, che si erano recati alla manifestazione proprio con
il signor __________: il signor CIVI 4, trovandosi al momento della tragedia a
stretto contatto fisico con il defunto, sulle spalle del quale aveva posto il
suo braccio sinistro, ha perso conoscenza immediatamente dopo il botto. In
seguito, oltre alle ustioni di primo grado al collo ed al torace (cfr.
certificato medico di cui all’AI 101), gli è stata riscontrata una sensibile
perdita della capacità uditiva, quantificata dal perito giudiziario in un 10%
all’orecchio destro e un 60% a quello sinistro, per una disfunzione complessiva
della comprensione pari al 10%, cui vanno ad aggiungersi degli acufeni che egli
continua ad accusare bilateralmente e che comportano un’ulteriore diminuzione
della facoltà otologica del 5% (cfr. referto peritale dr. med. __________
del 30 aprile 2008 e i doc. di cui all’AI 90). La moglie CIVI 6, che si trovava
proprio dietro il marito ed il signor __________ ed a cui si sono incendiati
gli abiti, ha a sua volta subito delle ustioni di primo e secondo grado a
livello del braccio e della spalla sinistra, della gamba sinistra, del ginocchio
destro e della regione lombare sinistra (cfr. certificato medico di cui all’AI
101.
e certificato medico 1 agosto 2004 dell’Ospedale regionale di Lugano). Il figlio
Stefano ha sofferto delle lievi ustioni di primo grado al viso (cfr.
certificato medico 2 agosto 2004 dell’Ospedale regionale di Lugano).
5.
Ad occuparsi della disposizione
delle batterie sul prato adiacente il campo sportivo di __________ e della loro
accensione sono stati i signori __________ e __________. La loro descrizione
dei momenti che hanno preceduto il dramma ha permesso di ottenere ragguagli
importanti su quanto avvenuto: verso le ore 21:00 di quella sera i due si sono
recati a casa del signor __________ ad __________, nella cui cantina erano
stati depositati i fuochi d’artificio che avrebbero dovuto essere impiegati di
li a poco, e li hanno caricati su un furgone per portarli al campo sportivo.
Arrivati sul posto, ove erano in corso i festeggiamenti nel capannone
appositamente montato, __________ e __________ si sono portati oltre la ramina metallica
a maglie dell’altezza di circa 3 metri che separa il campo da calcio dal bosco
ed hanno piazzato le 8 batterie dello “Spettacolo n. 4” sul prato pianeggiante - ma non di certo liscio, come si evince dalla documentazione fotografica
annessa al rapporto di polizia, dalla quale si può notare come l’erba fosse
alta almeno 10 cm e composta da flora selvatica ed irregolare che nulla ha a
che vedere con i manti degli stadi o dei campi da golf, quanto piuttosto a
quello degli alpeggi - largo circa 5/7 metri che precede le piante d’alto fusto
(cfr. AI 85, n. 29). I vari mortai sono stati posati sul terreno dopo
che sui lati delle loro basi, perpendicolarmente alla direzione data
dall’allineamento dei relativi tubi, sono state inserite delle barre in metallo
consegnate loro dal rifornitore (che a sua volta le aveva ricevute da __________
Sagl) utili a garantire una maggiore superficie d’appoggio e quindi una migliore
saldezza della struttura di lancio: “Alla festa li abbiamo scaricati e
preparati dietro la recinzione lato nord del campo, luogo dove sono stati
ritrovati dalla polizia. In pratica una volta scaricati, prima di metterli per
terra, per stabilizzarli bisognava mettere delle staffe di ferro ai lati corti
dei tubi. I ferri erano stati acquistati insieme ai fuochi d’artificio, in
pratica la confezione di un fuoco era composta da diversi tubi (3/5/7) e i due
ferri per stabilizzarli. Il montaggio delle staffe di ferro è stato fatto sia
da me che da __________, in pratica io ho fatto quelli della mia zona mentre
lui quelli della sua. Una particolarità è stata però che l’unico “pacco” con
tre tubi lancio era molto pesante e per scaricarlo sono stato aiutato da __________.
Questi ferri per stabilizzare sono parecchio lunghi e bisogna metterli più o meno
a metà dei tubi. Questo lavoro viene fatto ad occhio, cioè senza misurare. La
distanza fra una serie di tubi lanciarazzi e l’altra non era stabilita, è stata
fatta ad occhio, penso che più o meno vi fossero 2 o 3 metri di distanza fra uno e l’altro. I tubi erano piazzati dietro la rete, perpendicolarmente a
questa e a una distanza di circa 3 o 4 metri. (…) Questo lavoro è stato fatto in circa 10/15 minuti solo da me e __________.” (cfr. verbale di
interrogatorio di polizia 2 agosto 2004 di __________, pag. 2, AI 85, n. 6).
Unica
eccezione a questo modo di procedere è stata fatta per i tubi necessari allo
sparo dei 3 colpi conclusivi dello spettacolo che sono stati interrati in un
secchiello colmo di sabbia.
6.
Terminati i discorsi delle
autorità, poco dopo le ore 22:00, il signor __________ ha acceso il falò
preparato al centro del campo di calcio e qualche minuto più tardi suo fratello
__________ ha dato il via allo spettacolo pirotecnico. Le batterie sono state innescate
alternativamente, una ad una, dai due addetti, con un accendino. Tutto si è
svolto secondo programma sino alla n. 4: dalla seguente, in effetti, sono
partiti solo due razzi dei cinque contenuti. Dopo un attimo di incertezza, per
motivi di sicurezza, i due artificieri hanno deciso di passare alla successiva
unità di fuoco, rinunciando a cercare di far partire i colpi inesplosi. __________
ha così provveduto a dare fuoco alla miccia della batteria n. 6, composta da 3
bombe calibro 125 di fabbricazione cinese. Con la partenza del primo razzo la
struttura ha però subito una spinta dal basso verso l’alto (contro rinculo) sul
lato posto verso il bosco che ne ha provocato il ribaltamento orizzontale in
direzione della ramina e quindi della zona ove erano posizionati gli
spettatori. La seconda bomba è così esplosa in quella direzione andando a
bucare la rete metallica ed andando a centrare fatalmente nel petto il signor __________,
che in quel momento stava osservando i fuochi abbracciato al signor CIVI 4. Le
forze esercitate dall’esplosione hanno rimesso in posizione orizzontale i tubi,
evitando così che anche il terzo colpo venisse sparato verso gli spettatori: ”Abbiamo
iniziato ad accendere le batterie verso le 10:00/10:15 (22:00/22:15,
n.d.r.). Io ho iniziato ad accendere la prima terminato io ha iniziato __________
e così via facendo, fino all’accensione della quinta batteria. Ho
iniziato ad accendere la miccia della quinta batteria ed ho notato che sono
partiti solo 2 fuochi, la batteria non ha più funzionato, 3 sono rimasti
inesplosi, ho verificato se potevo far esplodere i rimanenti 3 ma ho visto che
era troppo pericoloso per la mia persona anche perché la miccia era troppo
corta. Così ho detto a __________ di accendere la sesta. __________ ha acceso
la miccia ho visto partire il primo colpo, ho visto che per il contraccolpo la
batteria si è alzata da terra ed è caduta in avanti. Ho gridato di fare
attenzione, contemporaneamente ho visto partire il secondo colpo in direzione
orizzontale. Dopodiché ho subito pensato cosa poteva succedere con il terzo
colpo, ho guardato la batteria ed ho notato che la stessa era ritornata in
piedi nella stessa posizione, leggermente arretrata rispetto alla posizione
iniziale. Il terzo colpo è ripartito verso l’alto. Non saprei dire se ha funzionato
o meno perché non ho guardato.” (cfr. verbale di interrogatorio 16
agosto 2004 di __________, pag. 4, AI 24).
Gli eventi, vissuti dall’altra
parte, sono stati così descritti dal signor CIVI 4: “(…) eravamo posizionati
di fianco alla baracca, che per intenderci restava sulla nostra sinistra, poco
più avanti della buvette. Sulla nostra destra e dietro vi erano molte altre
persone. Posso stimare almeno 300, i tavoli erano tutti occupati e vi era molta
gente in piedi. Per quel che ci concerne, eravamo in piedi nella posizione
citata. Io, goliardicamente, ero abbracciato a Mario e più precisamente stavo
sulla sua destra. Mio figlio si trovava poco dietro di me, anche lui sulla mia
destra. Mia moglie era proprio dietro Mario. Dopo che i fuochi erano iniziati
da circa cinque minuti, ho visto muoversi repentinamente uno degli addetti ai
fuochi. Inoltre sentivo gridare qualche cosa. (…) Praticamente immediatamente
dopo l’urlo ho udito una forte esplosione sulla sinistra della mia faccia. Per
un attimo ho perso conoscenza cadendo a terra. Appena mi sono ripreso ho visto
Mario giacere a terra inanime. Aveva la faccia sfigurata e sul petto una grande
ferita aperta. In seguito udivo urlare mia moglie e mio figlio. In questo
frangente mi accorgevo di avere qualcosa di incandescente all’altezza del petto.
Ho abbracciato mio figlio e mia moglie. Vedevo gente sconvolta e disorientata.”
(cfr. suo verbale di interrogatorio 13 agosto 2004, pag. 3, AI 85, n. 2).
7.
La perizia giudiziaria 22
dicembre 2004, allestita su incarico del Ministero pubblico dal dr. Konrad
Schlatter del Wissenschaftlicher Forschungsdienst della Stadtpolizei di Zurigo,
specializzato tra le varie cose in indagini in merito ad incidenti pirotecnici,
ha escluso che il sinistro in questione possa essere stato provocato da materiali
difettosi ed ha individuato nell’insufficiente ancoraggio al suolo della
batteria n. 6 la causa unica dello stesso: “Nach Wertung aller uns bekannten
Fakten schliessen wir einen Materialdefekt als Unfallursache aus. Unseres
Erachtens führte die ungenügende Fixierung der Batterie Nr. 6 zum Unfall. Durch
die zum Ereigniszeitpunkt herrschende, bereits andauernde Trockenheit dürfte
die Eigenschaft des Untergrundes, die bei der Abfeuerung frei werdende
Rückstossenergie zu absorbieren, wesentlich worden sei. Dadurch konnte ein Teil
der Rückstossenergie der ersten Bombe aus der Batterie Nr. 6 vom federnden
Untergrund asymmetrisch auf die Batterie zürückgegeben werden un diese über die
Quersache zum Kippen gebracht werden.“ (cfr. referto peritale 22 dicembre
2004, pag. 14, AI 97).
Interrogato in merito dal
magistrato inquirente e dai legali delle parti, lo stesso perito ha avuto modo
di precisare che in effetti la partenza del primo razzo ha comportato lo
sprigionamento di una forte energia verso il basso (contraccolpo) che a sua
volta si è convertita in una spinta verso l’alto (contro rinculo) che, non
essendo stati previsti degli accorgimenti che permettessero di fissare
saldamente al suolo la struttura con i tre mortai, l’ha destabilizzata,
facendola capovolgere: “Premetto che il colpo provoca un’energia molto forte
con un contraccolpo verso terra. Il terreno reagisce come una molla spingendo
quindi l’oggetto verso l’alto, motivo per cui i mortai devono essere fissati a
terra o con dei pesi oppure ci devono essere dei pali conficcati come descritto
sopra. Voglio aggiungere che ogni terreno ha una particolarità per rapporto
alla propria elasticità. Se si tratta di terreno sabbioso o di ghiaia questo
effetto elastico (molla) è ridotto. Poi un ruolo lo gioca anche l’umidità del
terreno: più questo è umido più assorbe l’energia propagatasi con il colpo,
motivo per cui in presenza di un terreno secco viene meno questa capacità di
assorbimento e quindi l’energia propagatasi con lo sparo si riflette sulla batteria.
(…) A domanda dell’avv. DI 3 rispondo che il terreno in questione era secco. Ho
potuto fare questa constatazione personalmente in quanto a mezzogiorno del 2
agosto ero sul posto.” (cfr. verbale di interrogatorio 17 marzo 2005 di
Konrad Schlatter, pag. 2, AI 112).
Egli ha poi puntualizzato che il
lancio delle bombe in questione produce una pressione di più tonnellate: “Voglio
specificare che si tratta di colpi che esercitano una pressione di oltre una
tonnellata e non di semplici chilogrammi. Nel caso specifico si trattava di un
tubo di 12.5 cm di calibro; quando viene sparato il colpo questo provoca sul
terreno una pressione di circa 5 tonnellate di peso (questa cifra non è stata
misurata ma calcolata sulla base di tabelle), pressione di breve durata che
provoca un forte contraccolpo. Per il fatto che la pressione sul terreno è così
di breve durata il terreno non ha il tempo sufficiente per assorbirla, motivo
per cui il contraccolpo è molto forte.” (cfr. verbale di
interrogatorio 17 marzo 2005 di Konrad Schlatter, pag. 3, AI 112).
8.
Il dr. Schlatter ha poi
accertato due ulteriori mancanze, che, pur non avendo direttamente un rapporto
causale con l’incidente, meritano di essere citate.
In primo luogo egli ha
accertato che le basi di lancio per lo spettacolo pirotecnico erano state
collocate a m 65 di distanza dal pubblico. Così facendo i pirotecnici hanno infranto
le prescrizioni sulle distanze minime emanate dalla SKF (Schweizerische
Koordinationsstelle Feuerwerk, Ufficio svizzero di coordinazione per fuochi
d’artificio), associazione che riunisce i produttori, importatori e grossisti
elvetici di fuochi d’artificio. In base alle relative tabelle, in effetti, per
bombe calibro 125 sono da prevedere una distanza minima di m 60, se la batteria
o la piazza di tiro sono isolate con degli ostacoli protettivi quali muri,
barriere in metallo, terrapieni - ma sicuramente non una ramina come quella del
caso concreto che, come purtroppo si è potuto vedere, non ha alcun effetto
scudo (cfr. referto peritale 22 dicembre 2004, pag. 10, AI 97) - e di m 90 se
essi non sussistono. La distanza consigliata è quella di m 120 (cfr. tabella allegato
n. 1 al referto peritale 22 dicembre 2004, AI 97).
A questo proposito, ed a scanso
d’equivoci, occorre precisare che queste distanze sono state stabilite con lo
scopo di evitare che delle schegge possano colpire delle persone a seguito di
scoppio delle bombe all’interno dei mortai. Non sono per contro adatte a
prevenire incidenti in caso di spari orizzontali.
In secondo luogo sono stati
usati dei mortai in metallo che in linea di principio dovrebbero essere evitati
per il calibro in questione, in quanto troppo pericolosi in caso di
deflagrazione interna del razzo (effetto splinter). Di norma si dovrebbe far
capo a tubi di cartone o di plastica (cfr. verbale di interrogatorio 17 marzo
2005.
di Konrad Schlatter, pag. 5, AI 112), le cui scaglie sono meno perniciose.
9.
L’istruttoria di causa ha
permesso si appurare che la ditta __________ SA intratteneva rapporti commerciali
con la __________ Sagl da alcuni anni prima dei fatti. Già nel 1998, in effetti, quest’ultima le aveva fornito due spettacoli pirotecnici di una certa rilevanza,
destinati al Municipio di Cureggia (cfr. doc. D allegato al verbale di
interrogatorio 28 ottobre 2004 di ACCU 3, AI 81).
In data 13 giugno 1998 ACCU 1 ha inviato il suo dipendente __________ ad una giornata d’istruzione per artificieri pirotecnici
organizzata e sovrintesa da __________, tenutasi presso un albergo della zona
di Ascona (cfr. verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004 di quest’ultimo,
allegato A, AI 83), durante la quale gli sono state trasmesse delle conoscenze base
teoriche e pratiche sui fuochi d’artificio e sulla loro manipolazione: “Non
ricordo in dettaglio il contenuto del corso, ma la teoria verteva sulle norme
di sicurezza come le distanze di sicurezza, sul trasporto, sui metodi e i mezzi
d’accensione, i ritardi e i tipi di miccia, la posa dei mortai secondo la
morfologia del terreno e le condizioni atmosferiche (vento, ecc.). Mi sono
stati mostrati alcuni mortai (batterie) con tubi di diverso calibro e vari tipi
di bombe. Ricordo che per la posa dei mortai bisognava montare due “piedi” o
barre stabilizzatrici in ferro che servivano per dare la possibilità di
fissaggio al terreno. Il fissaggio poteva essere eseguito in diversi modi, con
dei picchetti in ferro, interrando il mortaio, inchiodando la batteria su degli
assi, ecc.” (cfr. verbale di interrogatorio di polizia 4 agosto 2004 di __________,
pag. 2, AI 85, n. 12, confermato a verbale di interrogatorio a confronto con ACCU
1.
del 6 settembre 2004, pag. 7, AI 48).
Di norma __________ ha sempre
consegnato ai frequentatori delle sue lezioni un rudimentale opuscolo da lui
stesso allestito denominato “Consigli e guida per l’artificiere. Prima
edizione 1992.” con la precisazione:
“senza pretese, sincera, sicuramente da completare, sempre da aggiornare”
(nell’incarto se ne trovano più copie allegate ai vari verbali, ad es. a quello
di ACCU 3 del 28 ottobre 2004, AI 81). In esso sono contenuti dei
riferimenti (incompleti) alle norme in materia, delle rappresentazioni grafiche
dei vari tipi di fuoco d’artificio e delle loro componenti, una tabella con le
distanze di sicurezza, lo schema di una piazza di tiro tipo, un prontuario per
l’organizzazione di un piccolo spettacolo pirotecnico e delle disposizioni
sulla pulizia del luogo di sparo. __________, tuttavia, sostiene di non aver
mai ricevuto questa documentazione scritta, nonostante l’autore avesse promesso
di consegnarla dopo il corso.
Rientrato in ditta il
dipendente ha dato all’imputato una breve e sommaria informazione di quanto
appreso, senza però scendere nei dettagli e senza consegnare materiale cartaceo
(cfr. verbale di interrogatorio 24 agosto 2004 di ACCU 1, pag. 6 in fondo, AI 37, e verbale di interrogatorio a confronto di __________ con ACCU 1 del 6 settembre
2004, pag. 8, AI 48). In seguito egli si è occupato della consegna ai clienti
degli spettacoli pirotecnici sino al giorno in cui ha deciso di interrompere il
suo rapporto lavorativo con __________ SA, fatto avvenuto nel corso del 2001.
Da quel momento, senza che vi sia stato tra i due un passaggio di consegne
circa le modalità di recapito dei prodotti in questione agli utilizzatori
finali, i rapporti con quest’ultimi sono stati intrattenuti esclusivamente dal
signor ACCU 1.
10.
Sull’altro fronte, le relazioni
commerciali di __________ SA con l’associazione ricreativa __________, sono iniziate
oltre un decennio prima dei fatti (__________ha parlato di una ventina d’anni,
cfr. suo verbale di interrogatorio 16 agosto 2004, pag. 3, AI 24). Per
lungo tempo alla manifestazione di __________ sono stati utilizzati razzi e fontanelle
delle categorie inferiori. Nel 2002 però, su proposta del signor ACCU 1, i
responsabili dell’associazione hanno deciso di offrire alla cittadinanza uno
spettacolo pirotecnico di livello superiore ed hanno così fatto capo a
materiale della categoria IV, ordinando uno “Spettacolo n. 4”, composto da batterie che per numero e quantità erano praticamente uguali a quelle impiegate il
giorno della tragedia.
Tra questi due momenti vi è
stato un anno di pausa forzata, dal punto di vista pirotecnico, in quanto nel 2003, a causa della forte siccità e del pericolo d’incendio, le autorità cantonali si sono viste
costrette a decretare il divieto assoluto di sparare fuochi d’artificio in
occasione della Festa nazionale del primo di agosto.
11.
Esperiti gli accertamenti del
caso, con decisione 22 giugno 2005 il Sostituto Procuratore Pubblico Chiara
Borelli ha emanato un decreto d’accusa a carico di ACCU 1 per titolo di
omicidio colposo e lesioni colpose (cfr. DA n. 2968/2005, AI 125)
e, in data 17 agosto 2005, ha ordinato il non luogo a procedere nei confronti
di __________ e __________, __________, ACCU 3 e ACCU 2 in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose (cfr. NLP n. __________, AI 139).
Contro quest’ultima decisione i signori CIVI 2, CIVI 1, CIVI 3 e CIVI 7 hanno
presentato alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (CRP), il
29/30 agosto 2005, un’istanza di promozione dell’accusa nei confronti di __________
e __________, ACCU 3 e ACCU 2.
Con sentenza del 22 maggio 2006
la CRP ha annullato il decreto di non luogo a procedere impugnato,
limitatamente a ACCU 3 e ACCU 2, ordinando al magistrato inquirente la
completazione delle informazioni preliminari (cfr. AI 148).
Compiuti gli approfondimenti
richiesti, con decisione 14 dicembre 2006, il Sostituto Procuratore Pubblico __________
ha decretato nuovamente il non luogo a procedere nei confronti di ACCU 3 e ACCU
2.
per titolo di omicidio colposo e lesioni colpose (cfr. NLP n. __________, AI
176).
Con istanze di promozione
dell’accusa 27/28 dicembre 2006, le stesse parti civili __________ hanno
nuovamente portato la questione di fronte alla CRP: CIVI 7 (per sé e per la
figlia) ha chiesto di annullare anche il secondo decreto di non luogo a
procedere e di promuovere l’accusa nei confronti di ACCU 3 e ACCU 2 per titolo
di omicidio colposo, oltre a questo, CIVI 1, CIVI 2 e CIVI 3 hanno postulato la
promozione dell’accusa per il reato di lesioni colpose.
Con risoluzione 14 maggio 2007 ,
la CRP ha accolto integralmente l’istanza della moglie e della figlia della
vittima, e parzialmente quella degli altri parenti, nel senso che ha annullato
il decreto di non luogo a procedere del 14 dicembre 2006 limitatamente al
reato di omicidio colposo ed ha promosso l’accusa per lo stesso titolo nei
confronti di ACCU 3 e ACCU 2, disponendo che l’istruzione del processo
avvenisse per opera di un altro procuratore pubblico (cfr. AI 183).
Con decreti d’accusa del 14 novembre
2007, il nuovo Sostituto Procuratore Pubblico incaricato delle indagini, __________,
ha proposto la condanna di ACCU 3 e ACCU 2 per il titolo di omicidio colposo (cfr. DA nri. __________
e __________).
Tutti e tre i decreti d’accusa
sono stati tempestivamente impugnati, fatto che ha dato avvio alla procedura
che ci vede qui occupati.
12.
Giusta l’art. 117 CPS, è punito
con la pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque per
negligenza cagiona la morte di qualcuno. Il vecchio art. 117 CPS, in vigore al
momento dei fatti e sino al 1. gennaio 2007, puniva il delitto con la
detenzione o con la multa.
La realizzazione di questa
fattispecie presuppone l’adempimento cumulativo di tre condizioni: la morte di
una persona, una negligenza ed un legame di causalità tra la negligenza e la
morte (cfr. DTF 122 IV 145 consid. 3; decisione del TF 6S.570/2006 del 6 marzo
2007).
L’art. 125 cpv. 1 CPS dispone
che chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute di una
persona debba venire punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a
tre anni o con una pena pecuniaria (con la detenzione o con la multa secondo
l’art. 125 cpv. 1 vCPS). Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito
d’ufficio. Anche per questo delitto, affinché si possa giungere ad una
condanna, risulta indispensabile che vengano soddisfatti tre requisiti: il
ferimento di una persona, la negligenza ed il legame di causalità tra questa e
la lesione.
Entrambe le fattispecie possono
essere concretizzate sia nella forma di un reato di commissione che in quella
di reato d’omissione improprio. Nella seconda evenienza è necessario che
l’autore si trovi in una posizione di garante rispetto alla vittima (cfr. decisione
del TF 6B/227, 233, 234/2007 del 5 ottobre 2007, consid. 4; DTF 117 IV 130
consid. 2a; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.
1, Berna 2002, n. 6 ad art. 117 CPS).
L’art. 11
cpv. 2 CPS, che codifica proprio la commissione per omissione, precisa che
commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire
chiunque non impedisce l’esposizione a pericolo o la lesione di un bene
giuridico protetto dalla legislazione penale benché vi sia tenuto in ragione
del suo status giuridico, in particolare in virtù della legge, di un contratto,
di una comunità di rischi liberamente accettata o della creazione di un
rischio.
Chi commette un crimine o un
delitto per omissione contraria a un obbligo di agire è punibile per il reato
corrispondete soltanto se a seconda delle circostanze gli si può muovere lo
stesso rimprovero che gli sarebbe stato rivolto se avesse perpetrato
attivamente il reato. Il giudice può attenuare la pena, art. 11 cpv. 3 e 4 CPS.
13.
Giusta l'art. 12 cpv. 3 CPS,
commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un'imprevidenza
colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione e non ne ha tenuto
conto. L'imprevidenza è colpevole, secondo questa stessa disposizione, se
l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le
circostanze e le sue condizioni personali. Un comportamento viola i doveri di
prudenza quando l'autore, al momento dei fatti, avrebbe potuto, tenuto conto
delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in
pericolo altrui ed ha contemporaneamente oltrepassato i limiti del rischio
ammissibile (cfr. decisione del TF 6S.442/2005 del 5 aprile 2006; DTF 127
IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb e riferimenti; Stefan Trechsel,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo 1997, nri. 28a e
33.
ad art. 18 CPS). In altri termini l’aspetto soggettivo della negligenza è
adempito quando il prevenuto, senza volere o accettare il risultato, non si
adopera nei termini che ci si potrebbe attendere da lui per evitare che esso si
verifichi (cfr. Bernard Corboz, op. cit., n. 56 ad art. 117 CPS). Poco importa
che l’autore abbia potuto o dovuto prevedere che i fatti si sarebbero svolti
esattamente come hanno avuto poi luogo.
Per determinare precisamente
quali sono i doveri imposti dalla prudenza, ci si può riferire alle
disposizioni legali emanate a salvaguardia della sicurezza e per evitare gli
incidenti. In mancanza di queste norme, ci si può richiamare a regolamenti
analoghi emanati da associazioni private o semiprivate. Se nessuna disposizione
di sicurezza è stata violata, è necessario appurare se l’autore ha rispettato i
principi generali di prudenza (cfr. decisione del TF 6S.442/2005 del 5 aprile
2006; Stefan Trechsler, op. cit., n. 29 ad art. 18 CPS; Bernard Corboz, op.
cit., n. 15 e 17 ad art. 117 CPS).
Il giudice può anche ordinare
una perizia per identificare i precetti di prudenza che si imponevano in una
data situazione (cfr. DTF 106 IV 264 consid. 1).
14.
Stabilire l'esistenza di un
comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e il decesso,
rispettivamente il ferimento, di una persona tuttavia non basta. Il
comportamento e le conseguenze patite dalla vittima devono trovarsi in rapporto
di causalità naturale e adeguato (cfr. DTF 122 IV 17 consid. 2c).
Esiste un rapporto di causalità
naturale tra un evento e un comportamento colpevole, se quest'ultimo ne
costituisce la "conditio sine qua non", ossia se non può
essere tralasciato senza che l'evento verificatosi venga meno. Non è tuttavia
necessario che esso appaia come la causa unica dell'evento (cfr. decisione
del TF 6S.570/2006 del 6 marzo 2007; DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii). Qualora
il rapporto di causalità così delimitato non può essere provato con certezza,
un alto grado di verosimiglianza è sufficiente (cfr. DTF 122 IV 17 consid.
2c/aa; 121 IV 207 consid. 2a; 118 IV 130 consid. 6a). L'accertamento della
causalità naturale è una questione che concerne i fatti e come tale sottratta
al potere di esame della Corte di cassazione. Il diritto federale è violato se
l'autorità cantonale misconosce il concetto stesso della causalità naturale (cfr.
DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121 IV 207 consid. 2a e rinvii).
Data la causalità naturale, è
necessario ancora esaminare se sussiste quella adeguata.
Per costante giurisprudenza, il
nesso di causalità è adeguato quando il comportamento contrario ai doveri di
prudenza è idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose nonché l'esperienza
generale della vita, a produrre o a favorire un evento simile a quello in
concreto realizzatosi (cfr. decisioni del TF 6S.570/2006 del 6 marzo 2007
e 6B.227, 233, 234/2007 del 5 ottobre 2007; DTF 130 IV 7 consid. 3.2). Tuttavia,
la causalità adeguata viene meno, il concatenamento dei fatti perdendo in tal
modo la sua rilevanza giuridica, allorché un'altra causa concomitante, quale ad
esempio l'atteggiamento della vittima, costituisca una circostanza del tutto
eccezionale oppure dipenda da un comportamento talmente straordinario,
insensato o stravagante da non essere prevedibile. L'imprevedibilità dell'atto
concomitante non è sufficiente per interrompere il nesso di causalità adeguata.
Occorre piuttosto che quest'atto sia di una gravità tale da imporsi come la
causa più probabile ed immediata dell'evento considerato, relegando in secondo
piano tutti gli altri fattori, segnatamente la condotta dell'agente, che hanno
contribuito a provocarlo (cfr. decisioni del TF 6S.570/2006 del 6 marzo
2007.
e 6B.227, 233, 234/2007 del 5 ottobre 2007; DTF 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb; 122 IV 17 consid. 2c/bb;
121.
IV 207 consid. 2a; Bernard Corboz, op. cit., nri. 14-16
ad art. 111 CPS, pagg. 25-26).
Di principio le mancanze di
terze persone o della vittima non sono atte ad escludere il nesso di causalità
adeguata (cfr. decisione del TF del 18 maggio 2005,6S.55/2005; DTF 90 IV 235
consid. 4; 94 IV 27), ritenuto che in diritto penale le colpe non si possono
compensare. Lo possono fare solo se sono di una rilevanza ed un’imprevedibilità
causale tali da rendere marginali gli errori commessi dall’imputato (cfr. Bernard
Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 117 CPS; decisione del TF 6S.55/2005 del 18
maggio 2005).
15.
Il settore dei fuochi
d’artificio viene regolamentato, non a caso, dalla legislazione sugli
esplosivi: la relativa legge federale disciplina in effetti anche il commercio
di pezzi pirotecnici, art. 1 LEspl, con la precisazione che essa è applicabile
unicamente al fabbricante, all’importatore, al venditore ed ai loro impiegati o
ausiliari.
Il principio base in materia è
che esplosivi e pezzi pirotecnici possono essere commercializzati solo se non
mettono in pericolo la vita e la salute degli utenti e di terzi quando sono
utilizzati conformemente alle prescrizioni e con le dovute precauzioni, art. 8a
LEspl.
Sia per la fabbricazione che
per la vendita di pezzi pirotecnici è necessaria un’autorizzazione. Da parte
della Confederazione nel primo caso, art. 9 cpv. 2 LEspl, e cantonale nel
secondo, art. 10 LEspl.
Chiunque commercia con
esplosivi o fuochi d’artificio deve adottare tutti i provvedimenti che, secondo
le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere, art. 17 LEspl.
Chiunque disattende i
provvedimenti di protezione e di sicurezza prescritti dalla LEspl (da art. 17 a 26) o da un’ordinanza d’esecuzione, chiunque viola gli obblighi di tenere gli inventari, di
annunciare o di informare impostigli dalla LEspl o dalle disposizioni
esecutive, chiunque in altro modo contravviene intenzionalmente alla LEspl,
alle disposizioni esecutive o ad una singola decisione, art. 35 LEspl,
notificatagli sotto comminatoria della pena prevista dall’art. 38 LEspl, è
punito con l’arresto o con la multa. Se il colpevole ha agito per negligenza la
pena è della multa, art. 38 cpv. 1 e 2 LEspl.
16.
Giusta l’allegato n. 1
all’Ordinanza sugli esplosivi ed i pezzi pirotecnici, i pezzi pirotecnici per
lo spettacolo si suddividono in 4 categorie: la categoria I (giocattoli
pirotecnici) contempla oggetti contenenti una carica pirotecnica con
pericolosità potenziale molto ridotta, compresi quelli previsti per l’uso
all’interno di edifici. La categoria II copre i fuochi d’artificio con
pericolosità potenziale ridotta per l’utilizzazione all’aperto, in spazi
limitati; la III (con la precisazione “fornitura proibita a persone di meno
di 18 anni”) include quelli con elevata pericolosità potenziale per
l’utilizzazione all’aperto, in ampi spazi. La categoria IV, infine, si compone
dei fuochi d’artificio con notevole pericolosità potenziale, che non possono
essere venduti nel commercio al dettaglio. Ad essa appartengono, tra gli altri,
proprio tutti i corpi pirotecnici usati per l’allestimento dello “Spettacolo n.
4” sparato ad __________ nel 2002 e nel 2004.
L’art. 7 cpv. 2 OEspl prevede
che i fuochi d’artificio della categoria IV non possano essere venduti nel
commercio al dettaglio e neppure a minorenni.
A norma dell’art. 26 cpv. 3 OEspl
ai pezzi pirotecnici devono essere allegate istruzioni per l’uso che descrivono
la manipolazione e le misure di sicurezza e che rendono attenti sui rischi
specifici del prodotto. Questa regola vale però solo per i fuochi delle
categorie da I a III, ma non si applica a quelli della IV: quest’ultimi,
infatti, possono essere forniti dal venditore soltanto dopo che l’utilizzatore
è stato specificatamente istruito. Si parla quindi, val la pena sottolinearlo,
di istruzione, non di mera informazione.
Il concetto è ripreso, anche se
in forma generica per tutti i fuochi d’artificio, pure al paragrafo n. 5 del punto
n. 3 delle Prescrizioni particolari per il deposito e la vendita al minuto di
pezzi pirotecnici da spettacolo, allegate all’autorizzazione di vendita di
pezzi pirotecnici da spettacolo rilasciata dalla Sezione dei permessi e
dell’immigrazione (cfr. AI 25, doc. 4), di cui godevano entrambe le ditte
facenti capo agli imputati: “I pezzi pirotecnici devono essere provvisti di
istruzioni d’uso, con la descrizione del corretto maneggio e delle precauzioni
da adottare, che rendano attenti sui rischi specifici che i prodotti
comportano. Le istruzioni potranno essere redatte anche in forma grafica, a
condizione che ciò permetta di escludere il maneggio errato (art. 26 cpv. 3
OEspl)”.
Violazione del dovere di
prudenza
17.
In primo luogo occorre
determinare se i tre imputati hanno violato un dovere di prudenza a loro
carico.
Come accennato, l’istruttoria
ha permesso di escludere con certezza che l’incidente si sia verificato a
seguito di un difetto dei materiali, ma solo ed unicamente perché la batteria
n. 6 non era stata convenientemente fissata al suolo (cfr. referto peritale 22
dicembre 2004, pag. 14, AI 97).
In occasione del dibattimento,
il signor ACCU 1 ha prodotto un, da lui definito, contro-referto peritale,
allestito dal fisico meteorologo __________ in data 1. giugno 2008, al
quale egli si è rivolto, in quanto amico personale, per ottenere delle
delucidazioni in merito alla dinamica che ha portato al capovolgimento dei
mortai. Tale scritto, che non si può certamente definire perizia, è poco più di
una ricerca scolastica: contiene dei calcoli meramente teorici ed imprecisi,
con delle considerazioni infarcite di “dovrebbe”, “non essendo un
esperto”, “ipotesi comunque da verificare da uno specialista”, e via
dicendo. E’ significativa la frase introduttiva del punto n. 3: “Non essendo
in grado di descrivere in dettaglio tutto ciò che avviene all’interno del
mortaio durante la combustione, mi è impossibile descrivere matematicamente il
comportamento del mortaio durante lo sparo.”, così come quelle dei punti n.
1.
e 2 delle conclusioni: “1. Per quello che sono riuscito a ricostruire, mi
sembra che la forza esercitata sul terreno sia inferiore rispetto a quanto
stimato nel rapporto di polizia (…). 2. Dalla mia simulazione teorica il
mortaio si sarebbe potuto ribaltare solo se il terreno avesse avuto un
coefficiente di assorbimento dell’energia non superiore al 20%. La simulazione
teorica porta con sé indubbie semplificazioni. Solo un’analisi più approfondita
permetterebbe di verificare se queste semplificazioni influenzino in modo
significativo il risultato.” (cfr. scritto 1. giugno 2006 di __________,
pag. 5 e 7).
Sulla scorta di simili
presupposti - approssimazione, valutazioni effettuate su dati teorici, legame
di amicizia con l’imputato, nessuna esperienza nel settore della pirotecnica - non
è possibile prendere seriamente in considerazione le conclusioni cui giunge il
fisico, cioè che il petardo in questione aveva probabilmente una potenza
esplosiva dal 36% al 137% in più di quella che avrebbe dovuto avere.
A rendere ancor più debole una
simile teoria, vi è poi il fatto che la bomba in questione non è un prodotto
artigianale, anche se costruita in parte a mano, ma industriale e destinato
all’esportazione, per cui il suo fabbricante cinese, con una verosimiglianza
che rasenta la certezza, lo deve aver sottoposto a rigidi controlli prima di
immetterlo sul mercato. Controlli che sicuramente vengono pure effettuati al
momento dell’importazione in Europa.
Le differenze di peso lordo riscontrate
dal perito sulle tre bombe calibro 125 messegli a disposizione (dai g 916 ai g
983) non devono indurre in inganno in quanto il peso netto della massa
esplosiva delle stesse è identico: g 600 (cfr. referto peritale 22 dicembre
2004, pag. 8, AI 97).
Un difetto del fuoco
d’artificio, nel senso di una carica esplosiva fuori norma, è quindi da
escludere, così come stabilito dal perito giudiziario, esperto del settore e di
questo tipo di indagini.
Preso atto che dagli addetti
della società __________ la necessità di fissare le batterie al suolo non è
neppure stata presa in considerazione né nel 2002, né nel 2004, risulta
necessario appurare se una simile grave mancanza sia da far risalire ad una
carente istruzione de __________ Sagl a __________ SA e di quest’ultima agli
acquirenti finali.
18.
Anzitutto occorre appurare quali
siano state le informazioni fornite dai due responsabili de __________ Sagl a ACCU
1.
A tal proposito quest’ultimo ha avuto modo di raccontare che ”dal
produttore non riceviamo istruzioni scritte, ci vengono date verbalmente.
Quest’anno proprio per questa fornitura alla società __________ il produttore
ditta __________ Sagl con sede ad __________ mi aveva informato che della
fornitura faceva parte pure un kit di tre tubi che dovevano essere infilati
nella sabbia in un contenitore per la partenza verso l’alto per stabilizzarli.
Mentre per il resto del materiale era il sistema usuale consistente nei tubi
sopra descritti.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 2 agosto 2004, pag.
2, AI 85, n. 7). Su quanto per contro riferitogli dai due coimputati al momento
della fornitura del primo spettacolo pirotecnico composto da fuochi della
categoria IV egli ha affermato: “Preliminarmente mi avevano detto che
si doveva seguire un ordine di accensione. Su ogni batteria è indicato il
numero della sequenza. Poi mi è stato detto che si devono infilare queste barre
stabilizzatrici all’interno del foro al lato della batteria e, a dipendenza
della morfologia del terreno, in particolar modo se lo stesso non è assolutamente
piano, scosceso, oppure nel caso in cui venissero adagiate su zattere, queste
batterie andrebbero stabilizzate maggiormente. Non rammento se all’epoca mi
avessero fatto degli esempi specifici su come stabilizzare queste batterie nei
casi detti sopra. Preciso che la regola è che dette batterie vadano adagiate su
un terreno piano. Queste informazioni mi sono state date oralmente, non mi è
mai stata consegnata documentazione scritta.” e “ADR che per
quanto riguarda le distanze sempre nel 1997/1998 la __________ non mi ha dato
un’informazione precisa sui metodi da rispettare in generale. Mi è stato detto
che doveva esserci una distanza sufficiente e mi era stato fatto un esempio
proprio di una manifestazione in cui vi era un campo da calcio e il materiale
doveva essere posato sul lato opposto degli spettatori.” (cfr. suo verbale
di interrogatorio 6 settembre 2006, pag. 5, AI 48).
19.
Interrogato dalla polizia, ACCU 3 ha affermato che “(…) da diversi anni forniamo spettacoli pirotecnici alla ditta __________.”
e che “dal momento che uno dei “suoi” collaboratori (…) è stato istruito
adeguatamente all’utilizzo di tali spettacoli, vendiamo liberamente i nostri
prodotti a __________.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 3 agosto 2004,
pag. 2, AI 85, n. 8a).
Dopo aver dichiarato: “ADR
che solitamente quando veniamo contattati dal cliente la prima volta (quando i
fuochi non vengono sparati direttamente da noi) ci rechiamo unitamente con il
cliente sul luogo dove verranno piazzati e poi sparati e questo per sincerarci
che vengano prese le precauzioni necessarie e in tale occasione istruiamo il
cliente. Sono comunque casi rari perché come già detto nella maggior parte dei
casi siamo noi ad occuparci dell’esecuzione dello spettacolo.”, egli ha
aggiunto di reputare come debitamente formata una persona “dopo che ha avuto
un’istruzione da me sul luogo dove i fuochi verranno sparati.”,
specificando che la formazione avviene nel seguente modo: ”preliminarmente
guardiamo il luogo e quando di primo acchito vediamo che il posto non è
confacente per lo spettacolo diamo indicazioni su altri posti disponibili
dopodiché facciamo l’offerta ed in seguito se il cliente accetta l’offerta
allestiamo lo spettacolo, lo assembliamo, lo trasportiamo in loco, lo piazziamo
insieme al cliente spiegando le distanze di sicurezza e spiegando come vengono
ancorati i mortai tra di loro o al suolo.” (cfr. suo verbale di
interrogatorio 28 ottobre 2004, pag. 5 e 6, AI 81).
Questo modo di procedere,
nonostante sia stato illustrato come un assioma incontestato, non era però applicato
sistematicamente, come attestano ad esempio le testimonianze rese di fronte
alla polizia l’11 ottobre 2004 da Valerio Gianmarco, della Pro Carì (cfr. AI 85,
n. 26) e da Siro Bassi (cfr. AI 85, n. 24).
In merito alla fattispecie in
discussione egli ha asserito: “Nel caso specifico ACCU 1 responsabile per __________,
alla metà di luglio, ha ordinato telefonicamente e confermato con un fax lo
spettacolo n. 4. In data 26 luglio 2007 ACCU 1 è venuto personalmente ad Ascona
ed ha ritirato la merce. La consegna è stata effettuata da mio figlio __________,
anch’esso dipendente della __________. Chiaramente, ben sapendo che __________
disponeva di personale qualificato, al momento della consegna non sono state
date disposizioni particolari tranne quelle per i tre tubi sciolti che dovevano
essere interrati o fissati in un secchio pieno di sabbia. (…) Con il materiale
è stato consegnato anche il piano di brillamento che serve alla persona
qualificata per la sequenza di fuoco e per sapere cosa sta sparando. (…) Una
volta fatta la consegna il ruolo della mia ditta finisce. Infatti __________,
con il personale formato, è autorizzata a sparare lo spettacolo.” e “a
precisa domanda dell’inquirente interrogante rispondo che anche il collaboratore
di __________ di cui non ricordo il nome, aveva seguito uno o più corsi presso
di noi.” (cfr. verbale di interrogatorio 3 agosto 2004 di ACCU 3, pag. 2-4,
AI 85, n. 8).
ACCU 3 ha pure dichiarato espressamente di non aver mai personalmente fornito ad ACCU 1 informazioni
sull’uso dei pezzi pirotecnici in questione (cfr. suo verbale di interrogatorio
28.
ottobre 2004, pag. 7-8, AI 81).
L’alienazione di quest’ultimi a
__________ SA avveniva senza istruzione poiché egli era a conoscenza che un
dipendente della stessa, __________, aveva frequentato il corso del signor __________
nel 1998 (cfr. suo verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004, pag. 5, AI 81). Solo
in un occasione rammenta “di aver detto una volta al padre di ACCU 1 a domanda a cosa servissero le due stanghe in ferro di aver risposto che dovevano essere infilate.
E’ possibile che avessimo fornito a __________ anche dei picchetti. Al padre di
ACCU 1 mi sono limitato a rispondere alla questione sulle stanghe in ferro in
quanto partivo dal presupposto che aveva un referente che aveva fatto il corso
da noi il quale sapeva le altre prescrizioni sulle modalità.” (cfr. suo
verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004, pag. 11, AI 81).
Nonostante la presenza tra il
personale di __________ SA di una persona da loro formata nel 1998 fosse la
premessa per vendere spettacoli pirotecnici prescindendo da una puntuale
erudizione, l’imputato in questione, non ha mai proceduto a regolari verifiche
di tale presupposto: “Io non ho domandato se questa persona lavorasse
quest’anno o due anni fa ancora per loro, né mi sono stati dati ragguagli in
tal senso. Non l’ho domandato nella misura in cui ritengo __________, appunto
per il fatto che vende munizioni, una ditta seria e quindi affidabile.” (cfr.
suo verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004, pag. 7, AI 81).
20.
Le precedenti dichiarazioni di ACCU
3.
sono perfettamente in linea con quelle rese dal socio ACCU 2: “Quando il
nostro cliente è una persona giuridica la riteniamo comunque formata se uno dei
suoi membri ha frequentato il corso negli anni precedenti. Voglio precisare che
nel caso della __________ noi abbiamo anche fatto fede sul fatto che è una
ditta seria ed affidabile. ADR che non ho chiesto se il dipendente di __________
che ha frequentato il corso lavorasse ancora per la __________ sino a
quest’anno. ADR che non mi sono propriamente sincerato su come questo
dipendente abbia poi riportato quanto appreso in ditta, noi sapevamo che era
inviato al corso dalla ditta medesima al quale era stato consegnato un opuscolo.”
(cfr. suo verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004, pag. 11, AI 82).
Nemmeno lui ha “(…) mai dato
istruzioni specifiche sull’utilizzo di materiale pirotecnico” ad ACCU 1 o a
suo padre, reputando la loro società sufficientemente seria per renderle superflue
(cfr. suo verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004, pag. 7, AI 82). Questo
concetto è stato ripreso poco dopo nell’ambito dello stesso interrogatorio: “Io
ribadisco che personalmente non ho dato informazioni a ACCU 1. Non so se chi
gli ha consegnato il materiale gli abbia fornito tale informazione. In quegli
anni avrebbe potuto essere anche __________ a dare quelle informazioni. Posso
semplicemente dire che comunque delle informazioni le ha ricevute anche se non
ritengo per quanto attiene a quanto riferito sul posizionamento su un terreno
piano sia sufficiente, a mio modo di vedere le batterie vanno ancorate sul
terreno.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004, pag. 8,
AI 82).
__________, interrogato lo
stesso giorno dal magistrato inquirente, ha dichiarato di non aver “(…) mai
dato istruzioni riguardo l’utilizzo di spettacoli pirotecnici a ACCU 1 o a suo
padre.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004, pag. 4, AI
83).
21.
__________, sentito in data 22
maggio 2006, ha affermato “di aver detto a questa persona (n.d.r: ACCU 1)
che oltre al materiale presente in caso di necessità noi disponevamo anche
di mezzi per il picchettaggio. Ho riferito anche a quest’ultimo le usuali
informazioni sull’istallazione di questo materiale in specie anche come lo
stesso andasse sistemato al suolo rispettivamente ho dato anche delle
informazioni dettagliate per rapporto ad un elemento pirotecnico che andava
inserito in un secchio precisando che questo secchio di plastica doveva essere
riempito di sabbia. La persona in questione mi ha risposto che lui era un
esperto e che non necessitava di ulteriori informazioni. (…) Non ho potuto
comunque finire le comunicazioni in quanto la persona in questione mi aveva
risposto di essere un esperto” (cfr. suo verbale di interrogatorio 22
novembre 2006, pag. 2 e 3, AI 173, confermata pure al contraddittorio con ACCU
1.
che ne ha fatto seguito, pag. 5 e 6).
__________, pure lui presente
al momento in cui il responsabile di __________ SA è andato a ritirare lo
spettacolo pirotecnico presso __________ Sagl nel 2004, ha corroborato questa versione dei fatti: ”Mi rammento che sono venute due o tre persone con
un furgone. (…) Mi rammento che __________ aveva reso attento sulla
pericolosità del prodotto chiedendo alle persone presenti se erano in grado di
posizionare questo materiale sul terreno spiegando le modalità. Mi rammento che
era stato risposto che loro erano degli esperti. Mi ricordo pure che era stato
riferito della possibilità di poter avere dei piedini nei quali vengono
inserite le barre stabilizzatrici rispettivamente dei picchetti di legno e
questo se le condizioni del terreno sono pericolose, pendenti, se c’è erba alta
o sassi. (…) Aggiungo inoltre che __________ ha spiegato l’utilizzo del pezzo
pirotecnico che andava a chiudere lo spettacolo, ossia l’inserimento di tre
tubi in plastica singoli in un recipiente che andava riempito di sabbia.” (cfr.
suo verbale di interrogatorio 22 novembre 2006, pag. 2 e 3, AI 173, anche in
questo caso con conferma dopo il contraddittorio con l’imputato ACCU 1).
Al dibattimento egli ha
dichiarato: “confermo di aver sentito da una delle persone di __________ SA
venuta a ritirare le batterie la frase in dialetto “abbiamo sempre fatto così”
e “siamo degli esperti, lo abbiamo già fatto“. Questa frase è stata pronunciata
in risposta a quanto dettogli da __________, ossia con riferimento alla domanda
se erano in grado di posizionare le batterie sul terreno ed a quella se si
erano resi conto della pericolosità di quanto avevano tra le mani. Preciso, a
scanso equivoci, che quanto riportato sopra va corretto nel senso che la prima
frase aveva il seguente tenore: “lo abbiamo sempre fatto”. Non ricordo se __________
abbia detto di “picchettare” le batterie. Il giudice mi rilegge il paragrafo
tre del verbale 22 novembre 2006 (pag. 2). Ora che sento quanto dichiarato a
suo tempo mi torna tutto in mente e posso confermare che i fatti si sono svolti
così come descritti nel citato paragrafo. Quindi la risposta del responsabile
di __________ SA, con la quale ha detto “lo abbiamo sempre fatto” era proprio
riferita alle indicazioni sul picchettaggio delle batterie. Ripensandoci posso
affermare con certezza solo di avere sentito la frase “siamo degli esperti. Lo
abbiamo sempre fatto”. Questa frase era riferita al fatto che __________ aveva
messo in guardia i clienti sulla pericolosità di quello che avevano tra le mani
e sul fatto che fossero in grado di posizionare le batterie a terra. Ricordo
che era stato fatto riferimento alla possibilità di avere a disposizione dei
picchetti, oltre alle barre stabilizzatrici. Non ricordo altro e mi sento un
po’ confuso.”
Entrambi i testi hanno poi
concordato sul fatto che i datori di lavoro non abbiano mai dato loro alcuna
direttiva su come si debba trattare con il cliente e quale tipo di indicazioni
gli si debba fornire al momento della consegna di materiale pirotecnico della
categoria IV.
ACCU 1 ha sempre contestato veementemente che vi sia stato un tentativo di istruzione sulle misure di
sicurezza e sulle modalità di assicurazione al suolo delle batterie da parte di
__________.
Come già rilevato dalla CRP
nella sua decisione del 14 maggio 2007, pag. 14, le testimonianze dei due
ragazzi sono in palese contraddizione con le versioni fornite da tutti e tre
gli imputati, compresi i loro principali, e sono poco credibili. Per prima cosa
va rilevato come appare alquanto singolare il fatto che essi abbiano ricordato
esattamente, nel dettaglio, quanto detto ad ACCU 1 ma non siano nemmeno stati
in grado di riconoscerlo. Inoltre la frase che loro sostengono essere da lui
stata pronunciata quale reazione ad un tentativo di erudizione sulla necessità
e sulle modalità di ancoraggio al suolo delle batterie, cioè “abbiamo sempre
fatto così”, non ha alcun senso, dato per assodato che __________ SA non si
è mai occupata direttamente di sparare i fuochi d’artificio.
L’audizione in aula di __________
e __________ non ha consentito di dissipare i dubbi sull’affidabilità delle
loro dichiarazioni, che non risultano pertanto in grado di sconfessare quelle
dei tre prevenuti.
22.
Sulla scorta di quanto precede
non si può che giungere alla conclusione che né ACCU 3, né ACCU 2 abbiano mai
puntualmente istruito ACCU 1 sull’uso dei fuochi d’artificio destinati alle
feste di __________ del 2002 e del 2004, così come richiesto dalla legge.
Pur concordando tutti sul fatto
che le batterie debbano sistematicamente essere assicurate al suolo o tra loro,
indipendentemente dal tipo di terreno, nessuno di loro due si è mai preoccupato
di far passare questa elementare ma quanto mai decisiva informazione
all’acquirente.
In tal modo essi hanno
palesemente infranto il dovere d’informazione cui erano sottoposti. Un simile obbligo
vale anche nei confronti di un rivenditore quale la __________ SA, che nei loro
confronti, come vedremo più in là, ha comunque un ruolo di utilizzatore ai
sensi dell’art. 26 cpv. 5 OEspl.
Il dovere di informazione - in
base al quale dunque, de facto, si deve partire dal principio che ogni cliente
di fuochi della categoria IV necessita di istruzione - potrebbe venire affievolito
in ragione della conoscenza specifica tra i partner contrattuali, in base alla
quale si potrebbe prescindere dall’istruzione, rispettivamente
dall’allestimento di un protocollo di vendita, ad ogni consegna di materiale
pirotecnico. Quando il venditore, sulla scorta dei suoi rapporti frequenti ed
approfonditi con il suo cliente-rivenditore, è nelle condizioni di poter
stabilire con sufficiente certezza che questi dispone delle conoscenze
necessarie a garantire il rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e la
tutela della salute delle persone, è possibile riconoscergli lo svincolo
dall’obbligo di istruirlo, ritenuto che si tratterebbe di un’operazione
superflua e ridondante. In effetti il perito giudiziario ha confermato che “non
posso dire se vi debba essere o meno un’istruzione da parte dell’importatore al
venditore. Posso comunque precisare che molti importatori conoscono le capacità
dei loro rivenditori e preciso parimenti che anche a tutela giuridica alcuni
importatori si sono avvalsi dell’utilizzo di questo Verkaufsprotokoll. Altri
importatori per contro lo consegnano unitamente al materiale come ausilio per
la vendita successiva all’utilizzatore.” (cfr. suo verbale di interrogatorio
22.
novembre 2006, pag. 3, AI 174).
Nel caso specifico la mancata
informazione di __________ SA è come visto da ricondurre al presupposto, dal
quale sia ACCU 3 che ACCU 2 sono partiti, che __________ fosse ancora alle
dipendenze della società.
Le conoscenze della ditta di ACCU
1.
da parte dei due imputati responsabili de __________ Sagl non si sono però
rivelate affatto ottimali: essi non hanno mai ritenuto opportuno verificare se
la persona che aveva seguito il corso di __________ lavorasse ancora per l’acquirente,
ignorando così che egli se ne era già andato dal 2001, quindi da oltre tre
anni.
ACCU 3 e ACCU 2 neppure si sono
dati la briga di appurare quali fossero le cognizioni di ACCU 1 in materia o se le nozioni apprese alla giornata di formazione da __________ fossero state ben
recepite, rispettivamente se fossero state trasmesse a qualcuno della società
al momento della sua partenza. Essi nemmeno sapevano quanti fossero i
dipendenti di __________ SA.
I rapporti tra le due società,
inoltre, seppur regolari negli anni, non erano densi a tal punto da poter
affermare che tra i dirigenti delle stesse vi fossero delle relazioni personali
intense: essi si sentivano ogni anno ma solo nelle due settimane che
precedevano la Festa nazionale e solo per l’ordinazione dei fuochi e la loro
consegna, che sono risultate avvenire in maniera affrettata, senza particolari
discussioni o approfondimenti, quasi si trattasse di una vendita al dettaglio
come quelle effettuate dai grandi magazzini.
23.
Di fronte a simili circostanze
non è possibile arrivare a sostenere che la __________ Sagl e __________ SA si
conoscessero a tal punto da consentire a ACCU 3 e ACCU 2 di prescindere da una
precisa istruzione sul materiale fornito e sulle misure di sicurezza da adottare.
Nulla cambiano il fatto di aver impartito qualche nozione oltre 6 anni prima o
quello che un dipendente di __________ SA, pure 6 anni prima dei fatti, abbia
seguito una giornata di formazione.
A tal proposito va richiamato
il principio della legge che non lascia spazio alla routine quando si tratta di
vendita di fuochi d’artificio della categoria IV: ognuno di essi ha le sue
peculiarità ed il loro uso è influenzato da tutta una serie di condizioni
(morfologia del luogo di lancio, altitudine, condizioni atmosferiche, distanze
dal pubblico, potenza delle cariche, numero dei mortai, ecc.) che rende
indispensabile procedere ogni volta ad illustrare all’utilizzatore le modalità
d’uso e le precauzioni da adottare: “ (…) per ogni prodotto
pirotecnico soggiacente alla categoria 4 (..) è importante che la consegna e
l’istruzione avvenga a fronte di ogni singolo pezzo affinché questa istruzione
sia il più efficace possibile.” (cfr. verbale di interrogatorio 22 novembre
2006.
di Konrad Schlatter, pag. 2, AI 174).
24.
Come rilevato anche dalla CRP,
le mancanze dei responsabili de __________ __________ Sagl non si esauriscono
qui, anche se per la valutazione della responsabilità penale è l’ossequio dei
doveri d’informazione ad essere determinante. Essi hanno in effetti sempre fornito
le componenti degli spettacoli pirotecnici prive di imballaggio e si sono
limitati a consegnare le barre stabilizzatrici, invece di prevedere un kit
completo, comprendente anche dei picchetti o dei sacchi per la sabbia. In
questo modo hanno indotto il consumatore finale a credere che fosse sufficiente
inserire le barre stabilizzatrici per disporre di mortai conformi alle norme di
sicurezza e pronti all’uso.
ACCU 3 e ACCU 2 non sono stati
in grado di offrire alcuna indicazione sul tipo e le caratteristiche dei pezzi
pirotecnici che hanno utilizzato per comporre lo Spettacolo n. 4 venduto a __________
SA nel 2004, ad eccezione del loro calibro e della loro provenienza (cfr.
verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004 di ACCU 3, pag. 3, AI 81; verbale di
interrogatorio 28 ottobre 2004 di ACCU 2, pag. 3 s., AI 82).
Nessuno di loro si è
interessato a sapere chi fosse il destinatario finale del materiale venduto a __________
SA e chi si sarebbe occupato di piazzare e attivare i fuochi.
Lo “Spettacolo n. 4” è stato modificato rispetto a quanto descritto nel prospetto di vendita, in quanto la batteria n.
6.
è stata fornita con tre bombe calibro 125 di fabbricazione cinese, invece di
due calibro 125 cinesi ed una calibro 85 di fabbricazione italiana (cfr.
verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004 di ACCU 3, pag. 3, AI 81), oltretutto
senza che i clienti ne siano stati debitamente resi attenti, se non attraverso
la consegna di un piano di brillamento che nulla dice oltre al calibro delle
bombe.
Pur essendo a conoscenza della
sua esistenza, i responsabili de __________ Sagl non hanno mai pensato di
affiliarsi o mettersi in contatto con l’associazione nazionale di categoria SKF
(www.feuerwerk-skf.ch/index.htm),
cosa che gli avrebbe assicurato una migliore formazione e la possibilità di
costanti aggiornamenti.
Fino al giorno dei drammatici
fatti qui in esame, il formulario “Protocollo di vendita per fuochi
d’artificio della categoria IV” non era mai stato utilizzato. Farvi capo
avrebbe permesso loro di sapere che l’acquirente deve essere informato
rigorosamente sulle seguenti tematiche: permessi e assicurazioni, trasporto, immagazzinamento,
sbarramenti, influenze atmosferiche, distanza di sicurezza, stato del terreno,
stabilità, accensione, controllo del tiro, proiettile inesploso/tempo d’attesa,
funzione, rischi particolari e trasporto di ritorno (cfr. doc. B allegato
a verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004 di ACCU 2, AI 82). Farlo sottoscrivere
al cliente avrebbe inoltre permesso loro di sgravarsi dalle responsabilità.
25.
Per quanto concerne i rapporti
tra ACCU 1 e la società __________, la situazione è analoga: lo stesso imputato
ha ammesso di non aver fornito alcuna informazione ai propri clienti
contestualmente alla vendita dei fuochi d’artificio per la festa del 1. agosto
2004.
di __________: “Le spiegazioni le avevamo già date alcuni anni fa
quando aveva fatto la prima manifestazione, quest’anno ci siamo limitati ad
informarli sulle modalità per i tre tubi. Nessuno del nostro negozio è andato
sul luogo prima della manifestazione. (…) Confermo di averli consegnati
personalmente con mio padre ai fratelli __________ e di avergli fornito le
necessarie istruzioni sopra descritte e di non avergli consegnato nulla di
scritto.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 2 agosto 2004, pag. 3, AI 85,
n. 7). Il concetto è stato ribadito pure nei seguenti interrogatori ed in aula:
“ADR che nel 2004 mi sono limitato a dare informazioni che si riferivano ai
3.
tubi che chiudevano lo spettacolo. Non ho ripetuto le informazioni perché le
davo già per scontate. ADR che né nel 2002 né nel 2004 mi sono informato su dove l’associazione __________ avesse intenzione di organizzare lo
spettacolo o meglio preciso sapevo che lo spettacolo si sarebbe svolto su di un
campo di calcio ma non sapevo specificatamente dove loro avrebbero posizionato
le batterie. ADR che non ho fatto domande su chi avrebbe nel 2002 o 2004
posizionato queste batterie anche perché davo per scontato che fosse __________
a farlo” (cfr. suo verbale di interrogatorio 24 agosto 2004, pag. 6, AI 37).
Alla fornitura dello “Spettacolo
n. 4” del 2004, benché ne fosse entrato in possesso, il signor ACCU 1 non ha
ritenuto necessario consegnare ai signori __________ il piano di brillamento: “ribadisco
quanto già detto sopra anche perché a mio modo di vedere nulla cambiava sapere
al signor __________, per il posizionamento sul terreno delle batterie, le
dimensioni del calibro rispettivamente il diametro dei mortai. Egli mi ha
altresì detto, una volta ricevuto successivamente ai fatti il piano di
brillamento, che non avrebbe agito differentemente.” (cfr. suo verbale di
interrogatorio 6 settembre 2006, pag. 15, AI 48).
In merito a quanto invece
riferito al cliente nel 2002, l’imputato ha avuto modo di precisare: “La
prima volta che ho informato __________ sull’utilizzo del materiale pirotecnico
e con materiale pirotecnico intendo batterie, è avvenuto nel 2002 con il
materiale presente. Gli ho detto che questo materiale andava posato su un
terreno piano e in queste condizioni l’ancoraggio non era indispensabile. Se
invece il terreno non fosse stato piano sarebbe stato allora necessario fissare
ulteriormente le batterie. Gli ho spiegato come inserire le barre stabilizzatrici.
Ho detto a __________ di tenere una distanza di alcune decine di metri per
rapporto al posaggio del materiale pirotecnico per rispetto al pubblico. Ho
spiegato come avveniva l’accensione del materiale. Ho spiegato che le batterie
andavano accese in sequenza e che se ci fosse stata una non accensione non
bisognava avvicinarsi alla batteria immediatamente ma bisognava lasciarla sul
posto perché poteva esserci un’accensione ritardata. Voglio precisare che
comunque __________ si era occupato di acquistare degli altri razzi negli anni
precedenti e quindi era a conoscenza dei potenziali pericoli.” (cfr. suo
verbale di interrogatorio 24 agosto 2004, pag. 6, AI 37, e conferma da
parte di __________ nel verbale di interrogatorio di ACCU 1 6 settembre 2006,
pag. 14, AI 37).
Il quadro che emerge è
nuovamente quello di una grande faciloneria ed approssimazione nella vendita di
materiale potenzialmente molto pericoloso: nel 2002 ACCU 1 ha fornito ai suoi clienti - persone totalmente inesperte e, come è stato possibile appurare in
aula con __________, con limiti evidenti - delle informazioni non esaurienti ed
in parte errate. Nel 2004 egli, in maniera ancor meno professionale, si è
limitato a consegnare la merce ed a spiegare, rapidamente, come andavano sistemati
i tre mortai per i colpi finali.
26.
In merito al principio per il
quale le batterie necessitavano di ancoraggio solo qualora il terreno non è
pianeggiante, poiché in simili condizioni la sicurezza viene raggiunta
attraverso l’inserimento delle barre stabilizzatrici, ACCU 1 ha sempre sostenuto che la relativa informazione gli è stata fornita da terze persone, lasciando
intendere che si sia trattato dei due coimputati o del signor __________: “Da
un profilo della sicurezza mi è sempre stato detto che le batterie contenenti
questi mortai una volta adagiate su un terreno piano con le barre
stabilizzatrici sono sicure.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 6
settembre 2006, pag. 3, AI 48). Egli non è però stato in grado di
dimostrare che effettivamente qualcuno su cui poteva fare affidamento gli aveva
parlato di una simile regola.
ACCU 2 e ACCU 3 hanno asserito
di non avergli mai dato alcuna informazione sull’utilizzo dei pezzi pirotecnici
della categoria n. IV. Trattandosi di dichiarazioni che vanno addirittura
contro i loro interessi ed essendo sempre stati coerenti su questo punto, sono
assolutamente credibili. Inoltre essi hanno asserito di non aver mai utilizzato
delle batterie di mortai senza ancorarle debitamente al suolo o tra di loro e
che questa era una misura di sicurezza imprescindibile, seppur non codificata.
Di conseguenza appare assai poco verosimile che si possano essere spinti sino
al punto da consigliare ai clienti di adottarla solo se il terreno della zona
di lancio non era pianeggiante.
__________, sentito dal
magistrato inquirente sotto giuramento il 28 ottobre 2004, ha precisato che, relativamente al posizionamento delle batterie, ai suoi corsi “(…) io
spiegavo che le stesse andavano legate tra di loro attraverso i piedini/barre
stabilizzatrici e questo doveva succedere sempre indipendentemente dal suolo o
dovevano anche essere ancorati al suolo con dei picchetti. (…) Si può
prescindere da queste norme di sicurezza e quindi mettere per terra la sola
batteria senza nient’altro quando il calibro non è maggiore a 24. In caso di calibri maggiori come dimostrato nella parte pratica del mio corso queste batterie
devono essere legate tra di loro e fissate al suolo. L’importante è che le
batterie siano fisse. ADR che il fatto di inserire unicamente le due sbarre non
è sufficiente affinché la batteria sia stabile. Può essere sufficiente ma io
non lo reputo abbastanza.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 28 ottobre
2004, pag. 2, AI 83). Questa affermazione contraddice quanto da lui dichiarato nel
corso di un’intervista televisiva per la trasmissione Falò del 5 agosto 2004, e
cioè con la frase: “Non dovrebbe essere affrancata, ma io lo farei.”, in
risposta alla domanda se le batterie vanno ancorate o meno. Come egli stesso ha
precisato di fronte alla Sostituto Procuratore Pubblico, questa asserzione è
stata formulata in un momento di agitazione e nervosismo, per cui non deve
essere reputata come corrispondente alla realtà. A sostegno invece della tesi
contraria, la difesa ha prodotto al processo due dichiarazioni del giornalista
e del cameraman che avevano effettuato l’intervista, secondo le quali non è
stata fatta alcuna pressione sul signor __________ ed egli ha avuto modo di
rispondere con tranquillità. Ciononostante, a mente di questo giudice, appare
credibile quanto da lui asseverato in sede di interrogatorio e sotto giuramento,
mentre alla frase pronunciata di fronte alle telecamere non si può dare gran
peso.
Di conseguenza se ne deve
dedurre che la teoria esposta dal signor ACCU 1 in merito alla fissazione delle batterie non possa essergli giunta nemmeno da __________ o dai suoi
corsi. Questa conclusione è suffragata dalle dichiarazioni di __________ che,
parlando di quanto gli era stato insegnato alla giornata di formazione, ha detto:
“Ricordo che per la posa dei mortai bisognava montare due piedi o barre
stabilizzatrici in ferro che servivano per dare la possibilità di fissaggio al
terreno. Infatti non era sufficiente appoggiare il mortaio semplicemente sul
terreno. Il fissaggio poteva essere eseguito in diversi modi, con dei picchetti
di ferro, interrando il mortaio, inchiodando la batteria su degli assi, ecc.”
(cfr. suo verbale di interrogatorio 4 agosto 2004, pag. 2, AI 85, n. 12). Al
confronto con l’imputato, __________ ha comunque confermato. “Io non gli ho
mai detto che le batterie sono autoportanti.” e all’esplicita domanda se
avesse mai saputo o riferito al suo ex datore di lavoro che le batterie non
dovevano essere necessariamente fissate al terreno se questo è pianeggiante ha
risposto: “Io posso semplicemente dire che durante il corso ci è stato detto
che alcuni tipi di batterie con una pianta rettangolare/quadrata con cariche
piccole (4 cm di tubo) che formano una rampa di lancio, possono anche essere
posizionate senza essere ancorate al suolo con le proprie barre.” (cfr. verbale
di interrogatorio di ACCU 1 6 settembre 2006, pag. 9 e 10, AI 48).
27.
Per quanto precede si può dare
per assodato che ACCU 1, a fine luglio 2004, non ha istruito in alcuna maniera
i suoi clienti della società __________ sull’uso dei fuochi loro forniti e
sulle prescrizioni di sicurezza ad essi relative. Nel 2002 egli ha per contro dato
indicazioni generiche, poco approfondite ed in parte errate.
In questo modo egli ha
contravvenuto al suo obbligo di istruzione puntuale previsto dagli art. 17
LEspl e 26 cpv. 5 OEspl.
L’omissione è a maggior ragione
rilevante se si pensa che nel 2003 non erano stati sparati fuochi d’artificio
poiché vigeva un divieto cantonale emanato a seguito della siccità, per cui, anche
se le informazioni date in precedenza fossero state corrette, si poteva
ragionevolmente pretendere da lui che rinfrescasse le conoscenze dei signori __________.
A ciò si aggiunga che __________, in aula, è risultato essere praticamente
ininterrogabile poiché non era in grado di comprendere le domande, non solo per
scusabile nervosismo (al punto che tutti i legali presenti si sono dichiarati
d’accordo di rinunciare alla sua audizione e, di riflesso, pure a quella di
parte degli altri testi citati): con clienti con capacità recettive così
palesemente ridotte, i doveri di diligenza devono aumentare esponenzialmente.
Come per gli altri due imputati
però, oltre a queste, vi sono ulteriori inadempienze di rilievo che permettono
di comprendere il grado di superficialità con il quale la vendita di prodotti
pericolosi come quelli in oggetto è stata trattata. Innanzitutto egli ha
palesato una scarsa conoscenza dei pezzi pirotecnici da lui venduti, fatto
inaccettabile per un commerciante: non ha saputo indicare a che categoria
appartenevano le bombe vendute all’associazione __________, non ha saputo dire
quali fossero le differenze tra i razzi più grossi ed i mortai, non ha mai
personalmente sparato fuochi simili (quindi non ne ha sperimentato gli effetti,
espediente che lo avrebbe per lo meno reso cosciente del fatto che al momento
dell’esplosione i mortai oscillavano, come confermato da __________: “Voglio
precisare che dopo l’incidente per curiosità ho fatto una prova con una delle
batterie che sono state dissequestrate, non saprei dire quale, ed ho notato che
vi era un’oscillazione, cfr. verbale di interrogatorio di ACCU 1 6
settembre 2006, pag. 15, AI 48), non ha mai visto le bombe contenute nei mortai
(“ad occhio non avendo mai estratto detto materiale, posso dire che ho visto
una boccia che mi sembra di cartone.”, cfr. suo verbale di interrogatorio
24.
agosto 2004, pag. 4, AI 37), non era a conoscenza delle prescrizioni di
sicurezza per i mortai (“ADR che non sono a conoscenza di particolari
precauzioni di sicurezza per quanto attiene ai mortai. Non so se gli stessi
debbano essere di un particolare materiale, non so se debbano sottostare ad una
manutenzione rispettivamente se la stessa debba essere fatta. Io so solo che
una volta che mi viene riconsegnata una batteria utilizzata io la riconsegno
alla __________. Parto dal presupposto che rifornendomi da una ditta
specializzata mi venga consegnato del materiale dal profilo tecnico e
costruttivo pronto all’uso e conforme ad eventuali norme di legge/sicurezza.” cfr.
suo verbale di interrogatorio 6 settembre 2006, pag. 3, AI 48). In secondo
luogo, egli non solo non ha ritenuto necessario frequentare il corso di __________,
ma nemmeno ha pensato di far proprie le nozioni ricevute da __________, né
subito dopo la giornata di formazione, accontentandosi di alcune delucidazioni “per
sommi capi” (cfr. suo verbale di interrogatorio 6 settembre 2006, pag. 5,
AI 48), né al momento della sua partenza da __________ SA.
Prova del fatto che lui non
fosse al corrente dei contenuti delle lezioni di __________ è il fatto che
abbia detto a __________ di piazzare i mortai ad alcune decine di metri dal
pubblico (cfr. suo verbale di interrogatorio 24 agosto 2004, pag. 6, AI 37):
dal manuale “Consigli e guida per l’artificiere” si desume che uno dei
temi trattati era proprio quello delle distanze, da calcolarsi sulla scorta di
una tabella ben precisa, a dipendenza del calibro dei petardi, non a casaccio.
Tanto meno, a fronte di una provata
assenza totale di indicazioni da parte dei suoi rifornitori, egli ha pensato di
farsi parte diligente ed interpellarli per sapere se vi fossero delle
particolari precauzioni da adottare.
ACCU 1 non ha inoltre assunto
alcuna informazione dai suoi acquirenti in merito al luogo ove sarebbero stati
sparati i fuochi ed alla sua morfologia, così come non ha chiesto chi si
sarebbe occupato dell’accensione, dove sarebbero stati depositati i mortai prima
della festa.
Egli, infine, non ha sottoposto
ai signori __________ il formulario di vendita allestito dalla SKF, del quale
non era nemmeno a conoscenza, e non ha consegnato loro il piano di brillamento.
Posizione di garante degli
imputati
28.
Essendo stati addebitati agli
accusati dei delitti commessi per omissione è indispensabile procedere alla
verifica della loro posizione di garante rispetto alle vittime.
E’ considerato garante colui
che ha una posizione di responsabilità comportante un obbligo giudico di
intervenire, di attivarsi per evitare che insorgano conseguenze nefaste da una
determinata situazione (cfr. DTF 129 IV 119 consid. 2a). Dottrina e
giurisprudenza distinguono due tipi di posizione di garante: l’obbligo di
protezione, ossia quello di salvaguardare e difendere dei beni giuridici
determinati contro pericoli sconosciuti che possano minacciare tali beni (ad
esempio quello della madre nei confronti del figlio), e l’obbligo di controllo,
consistente nell’impedire la realizzazione di rischi conosciuti ai quali sono
esposti dei beni indeterminati, ad esempio quello del detentore di animali selvatici
o di un proprietario di una fabbrica di munizioni (cfr. decisione del TF 6P.94/2003
e 6S.246/2003 del 16 ottobre 2003, consid. 8.3.1). L’obbligo giuridico in
questione può derivare da una legge, da un contratto, da una comunità di rischi
liberamente accettata o dalla creazione di un rischio, art. 11 cpv. 2 CPS.
Come visto in precedenza,
l’art. 17 LEspl impone a chiunque commercia in pezzi pirotecnici, a tutela
della sicurezza e della vita delle persone, di adottare tutti i provvedimenti
che secondo le circostanze possono essere da lui pretesi. Questo articolo è
quindi base sufficiente per mettere tutti e tre gli imputati in posizione di
garante rispetto alle vittime dell’incidente di __________ oggetto della
presente procedura.
Il fatto che ACCU 3 e ACCU 2
non abbiano venduto direttamente il materiale alla società __________, ma
l’abbiano fornita ad un commerciante che a sua volta ha intrattenuto le
relazioni contrattuali con i consumatori finali, non rappresenta un’interruzione
della loro posizione di garante. Come rilevato dalla CRP nella sua decisione
del 14 maggio 2007, pag. 24, la vendita operata da __________ SA deve essere
considerata un semplice trasferimento di tale posizione e non ha alcun effetto
liberatorio nei confronti dei responsabili de __________ Sagl. Nella
fattispecie vi è stato dunque un avvicendamento nella posizione di garante in
quanto Alberto ACCU 1 ha assunto il ruolo, di per sé ambivalente, di acquirente
e rivenditore al dettaglio, senza che però la sua entrata in causa permetta di
escludere una responsabilità parallela dei signori ACCU 3 e ACCU 2 a fronte di omissioni colpevoli da parte loro.
Ci troviamo quindi al cospetto
di un caso in cui vi sono delle posizioni di garante a catena o a cascata.
Nesso di causalità naturale
e adeguata
29.
Per l’accertamento della
causalità nei reati commessi per omissione, il Tribunale federale fa capo alla
teoria della verosimiglianza (Wahrscheinlichkeitstheorie), in base alla quale è
necessario esaminare lo svolgimento dei fatti appurando se l’autore, agendo
come avrebbe dovuto, avrebbe verosimilmente evitato l’evento dannoso o ne
avrebbe quantomeno ridotta la gravità (cfr. decisione del TF 6B.227, 233,
234/2007 del 5 ottobre 2007, consid. 8). Nella valutazione si deve considerare
comunque sempre che il decorso degli avvenimenti non è dimostrabile con
assoluta certezza. E’ quindi sufficiente che il comportamento negligente
dell’autore sia all’origine della sciagura con alto, rispettivamente altissimo
grado di verosimiglianza, se non addirittura con quasi certezza. Parte della
dottrina si accontenta per contro della semplice possibilità che agendo
correttamente si sarebbe potuto evitare ciò che si è poi verificato (cosiddetta
teoria del rischio accresciuto, Risikoerhöhungstheorie, che il Tribunale
federale non sembra scartare a priori cfr. DTF 116 IV 306 consid. 2a).
Sulla scorta di questo modo di
procedere ed in base ai disposti dottrinali illustrati in precedenza, si può
senza ombra di dubbio concludere che il nesso di causalità naturale tra la
morte, rispettivamente le lesioni, delle vittime e le omissioni degli imputati
sia dato: in effetti se ACCU 3 e ACCU 2 avessero puntualmente istruito ACCU 1, in special modo rendendolo attento sul fatto che le batterie andavano ogni volta assicurate al
suolo con picchetti o sacchi di sabbia, egli avrebbe recepito sicuramente il
messaggio ed avrebbe a sua volta passato l’informazione ai suoi clienti.
D’altro canto, pure se ACCU 1
avesse detto ai fratelli __________ di ancorare le batterie, essi vi avrebbero
provveduto e la n. 6 non si sarebbe capovolta.
Sia la mancata istruzione di ACCU
1.
che la mancata istruzione agli utilizzatori dei pezzi pirotecnici sono idonee
a cagionare, secondo l’ordinario andamento delle cose e l’esperienza generale
della vita, l’incidente così come avvenuto il 1. agosto 2004. Il comportamento
contrario ai doveri dei commercianti in materiali pirotecnici da parte dei
signori ACCU 3 e ACCU 2 non è da ritenersi a tal punto imprevedibile,
predominante e grave, da relegare in secondo piano quello di ACCU 1. Egli non
ha ricevuto informazioni errate da loro: non ha ricevuto informazioni del tutto.
Non solo nel 2004, ma già nel 2002. Nonostante ciò, pur essendo consapevole di
trattare con prodotti pericolosi, è rimasto passivo, non si è informato come
avrebbe dovuto fare da buon commerciante, e non ha a sua volta informato.
Questo suo atteggiamento ha sicuramente contribuito a provocare la disgrazia.
D’altro canto, tuttavia,
neppure le mancanze di ACCU 1 sovrastano a tal punto quelle dei coimputati da
farle apparire ininfluenti: anche qui è vero piuttosto il contrario: i
responsabili de __________ Sagl, tralasciando di accertarsi sulle effettive
conoscenze in materia di quelli di __________ SA e non avendo fornito loro i
debiti chiarimenti, hanno concorso a provocare l’incidente.
Requisiti soggettivi/Colpa
30.
I tre imputati hanno agito per
negligenza colposa. ACCU 3 e ACCU 2 erano a conoscenza delle disposizioni di
legge in materia e sono partiti con troppa leggerezza dal presupposto che,
visto che oltre 6 anni prima dei fatti un dipendente di __________ SA aveva
frequentato il corso di __________ __________, la ditta disponeva ancora di un
bagaglio di conoscenze sufficienti per rendere superflua l’istruzione. Sarebbe
bastato veramente poco per rendersi conto che __________ non era più alle
dipendenze di ACCU 1 e che questi era un completo dilettante in materia ed
ignorava anche le più elementari norme di sicurezza, così come sarebbe bastato
un nulla per far passare il messaggio che avrebbe permesso di evitare la
tragedia, cioè che le batterie andavano sempre assicurate. Il fatto che __________
SA commerciasse da decenni in armi e che era una ditta seria non permette loro
di sfuggire alle responsabilità: i pezzi pirotecnici non sono assimilabili alle
armi e nemmeno agli esplosivi in genere, poiché hanno prerogative molto
particolari e necessitano di istruzioni specifiche. Già il fatto che vengono
usati a scopo ricreativo, per spettacolo, e quindi di fronte ad un pubblico che
spesso e volentieri è molto folto, deve indurre a desumere che, nonostante
alcune similitudini, sono ambiti differenti e devono essere trattati in maniera
differente.
Anche la colpa di ACCU 1 è
evidente e non può essere mitigata dalle inadempienze dei suoi fornitori. In
effetti egli disponeva senza ombra di dubbio di una formazione, intelligenza e
conoscenze tali da permettergli di realizzare che i pezzi pirotecnici della
categoria IV che egli rivendeva come fossero coltellini svizzeri avevano un alto
potenziale di pericolosità e di riflesso, giungere alla conclusione che gli
mancavano basi ed informazioni sufficienti per poter adeguatamente vendere quel
tipo di prodotto. Vale la pena ribadirlo: egli non ha ricevuto informazioni
errate, ma non le ha ricevute del tutto.
Le sue false convinzioni circa
il fatto che sul terreno pianeggiante si può prescindere dall’assicurare le
batterie non sono risultate provenire dai signori ACCU 3 o ACCU 2, e nemmeno da
altre persone esperte in materia, ma sembrano piuttosto il frutto di un
approccio superficiale alla materia da parte sua. Ad onor del vero sorge pure
qualche dubbio sul fatto che egli non fosse effettivamente al corrente che le
batterie andavano ancorate al suolo indipendentemente dalla morfologia del
terreno, perché è proprio questa la prima causa possibile che gli è venuta in
mente una volta sentito dell’incidente ed è proprio di questa possibilità che
ha parlato nella telefonata effettuata subito dopo i fatti con __________ (cfr.
suo verbale di interrogatorio 6 settembre 2004, pag. 6 ss., AI 48). Per di
più egli ha dichiarato a verbale: “ADR che per stabilizzare a dipendenza del
suolo queste batterie io personalmente metterei dei sacchi di sabbia sopra le
barre o fisserei le sbarre una accanto all’altra con del filo di ferro.”
(cfr. suo verbale di interrogatorio 24 agosto 2004, pag. 5, AI 37): quindi
qualcosa su come si sarebbe dovuto procedere lo sapeva.
ACCU 1 non poteva e non doveva
permettersi di commerciare in maniera così poco professionale fuochi
d’artificio come quelli che hanno provocato la tragedia di __________. Da
armaiolo con diploma federale ed esperienza decennale nel settore, nonché
esperto in esplosivi, egli era sicuramente cosciente (o avrebbe dovuto esserlo
con un minimo di attenzione) dei rischi che poteva comportare l’uso di fuochi
d’artificio sparati con mortai come quelli componenti lo “Spettacolo n. 4” fornitogli da __________ Sagl. Non avendo ricevuto alcuna istruzione né alcun manuale scritto,
egli avrebbe dovuto farsi parte attiva e chiedere loro, o ad altri intenditori,
se vi fossero particolari precauzioni da adottare ed eventualmente assumere
notizie presso organizzazioni del settore che non era difficile individuare.
Anche a lui sarebbe bastato veramente poco per evitare l’incidente.
Significativa a questo
proposito è la frase pronunciata da __________ in chiusura di confronto: “A
domanda dell’avv. DI 3 se ho avuto il timore nei giorni successivi ai fatti di
venire in una qualche maniera coinvolto nei fatti accaduti, rispondo di no ma
moralmente si perché chiunque sapeva cosa aveva in mano le avrebbe fissate.” (verbale
di interrogatorio di ACCU 1 6 settembre 2006, pag. 11, AI 37).
Dal dibattimento è emerso che ACCU
1.
ha preso l’ordinazione dai fratelli __________, l’ha rigirata a __________
Sagl, è andato poi a ritirare il materiale e nella stessa giornata, lo ha
caricato in auto e lo ha portato ai suoi clienti effettuando la consegna in 5
minuti, senza far nulla di più che spiegare che i tre tubi dei colpi finali avrebbero
dovuto essere interrati in un secchiello di sabbia. Per questa operazione ha
guadagnato fr. 600.--. In tal modo è chiaro che egli ha misconosciuto consapevolmente
il suo ruolo di venditore di pezzi pirotecnici, trasformandolo colpevolmente in
quello di semplice addetto al trasporto, puntando l’accento sull’aspetto
commerciale e di guadagno “facile”, ma dimenticandosi che i suoi clienti non
avevano alcun rapporto (contrattuale o personale) con __________ Sagl e che
quindi gli obblighi di istruzione finale competevano a lui.
ACCU 1, pur avendo un ruolo
ambivalente (acquirente da un lato e venditore dall’altro), deve essere
considerato un commerciante di fuochi d’artificio a tutti gli effetti. Quello
su cui la sua linea difensiva ha puntato, cioè il fatto che egli fosse un
dilettante in materia e che ciò doveva essergli riconosciuto come attenuante, rappresenta
per contro un’aggravante. Egli non può essere paragonato ad un semplice
cittadino che decide di comperare da esperti del settore dei fuochi d’artificio
per poi darli ai propri amici, come ha abilmente tentato di fare il difensore,
ma ha un ruolo predominante di mercante (con autorizzazione cantonale) ed è
quindi assoggettato alle disposizioni legali appositamente previste dal
legislatore. In modo particolare deve fare in modo di conoscere nel dettaglio i
prodotti che vende e deve essere in grado di fornire ai clienti le nozioni di
cui necessitano per poterli utilizzare senza mettere a repentaglio la salute
delle persone. Qualsiasi commerciante in fuochi d’artificio nel nostro Paese
deve procurarsi il materiale da altri; non per questo si può permettere di aspettare
che gli giungano informazioni dai fornitori, ma deve darsi da fare per
assicurarsi una formazione adeguata.
Come i signori ACCU 3 e ACCU 2,
ACCU 1 ha fatto entrare la routine in un ambito nel quale, per legge e per
semplice logica, essa è intollerabile.
In base a queste
considerazioni, richiamando i principi della teoria dell’“Uebernahmeverschulden”
o “Uebernahmefahrlässigkeit” (Guido Jenny, in Basler Kommentar, 2a ed., n. 82
ad art. 12 CPS), non si può che concludere che anche la negligenza di ACCU 1 è
da imputare a sua colpa.
Pena
31.
Per tutto quanto precede i tre
imputati devono essere condannati per il reato di omicidio colposo. ACCU 1,
inoltre, deve pure esserlo per quelli di lesioni colpose semplici e di lesioni
colpose gravi.
Il 1. gennaio 2007 è entrata in
vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la revisione della
parte generale del CPS che ha rivoluzionato il sistema delle sanzioni. Il
giudice chiamato a vagliare, come in concreto, un reato commesso prima
dell’entrata in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il diritto
più favorevole al condannato secondo il principio della lex mitior, art.
2.
cpv. 2 CPS.
Il nuovo diritto prevede che di
norma non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi, art. 40
CPS. Ai sensi, dell’art. 41 cpv. 1 CPS, il giudice può pronunciare una pena
detentiva al di sotto di questo limite, da scontare, soltanto se non sono
adempite le condizioni per la sospensione condizionale, art. 42 CPS e vi è da
attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno
essere eseguiti.
Le pene detentive inferiori a
sei mesi sono state sostituite da una pena pecuniaria, che si esprime in
aliquote giornaliere con un ammontare fino al un massimo di fr. 3’000.-- per una,
fissate dal giudice in considerazione della situazione personale ed economica
dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita,
dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale, art. 34 cpv. 2
CPS.
Nel caso concreto, il reato di
omicidio colposo era punito dal diritto previgente con la detenzione o con la
multa, mentre l’attuale versione dell’art. 117 CPS prescrive, come già
indicato, una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Non essendo
certamente ipotizzabile, vista la gravità delle mancanze addebitate agli
accusati, una semplice multa, entrerebbe in linea di conto la detenzione,
secondo il vecchio diritto, rispettivamente la detenzione o la pena pecuniaria,
secondo quello nuovo. Quest’ultima versione, che consente quindi di infliggere
anche solo delle aliquote giornaliere, appare essere nello specifico più favorevole
ai prevenuti e deve di riflesso godere di precedenza.
Identico discorso vale per le
lesioni colpose, che con il precedente diritto erano sanzionate con la
detenzione o la multa, mentre ora con una pena detentiva sino a tre anni o una
pena pecuniaria.
La sanzione prospettata ad ACCU
1.
con il decreto d’accusa che lo concerne, emanato prima dell’entrata in vigore
delle nuove norme della parte generale del CPS, deve pertanto essere adattata
secondo i summenzionati principi: la detenzione dovrà essere tramutata in
aliquote giornaliere.
Per gli altri due imputati, per
contro, già la proposta di pena tiene conto delle mutazioni legali intervenute.
32.
Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della
sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la
stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è
determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed
esterne, tenuto conto della possibilità che il reo aveva di evitare
l’esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
A carico dei
tre accusati pesa in maniera importante la leggerezza con cui hanno commesso le
negligenze, soprattutto in considerazione del loro ruolo di garanti e del fatto
che stessero commerciando con materiale notoriamente pericoloso per la salute
delle persone. Non trascurabile è pure il fatto che le misure che avrebbero
dovuto adottare per evitare la tragedia erano elementari e di facile
attuazione. Non vi sono giustificazioni che possano rendere meno deplorevoli le
loro omissioni.
Le colpe di ACCU
3, ACCU 2 ed ACCU 1 sono essenzialmente di gravità equiparabile.
A favore dei
prevenuti - e anche qui si può fare un discorso globale, viste le analogie - giocano
la collaborazione dimostrata nel chiarimento dei fatti, l’incensuratezza (ACCU
3, invero, ha un precedente per circolazione stradale, che però non influisce
sulla presente fattispecie), nonché la buona situazione professionale, sociale
e personale. Essi hanno dimostrato di aver tratto insegnamento da quanto
accaduto e di aver preso le debite misure per evitare che ciò si ripeta.
Nemmeno da ignorare
sono le sofferenze morali che il peso della responsabilità per aver cagionato
la morte della vittima ed il ferimento delle altre persone ha comportato loro.
Nonostante il
signor ACCU 1 sia responsabile penalmente anche delle lesioni ai componenti
della famiglia __________, il peso degli atti commessi dai tre uomini comparsi
di fronte a questo tribunale è fondamentalmente lo stesso: i fatti che hanno
portato al decesso del signor __________ ed al ferimento degli altri spettatori
sono un tutt’uno e le differenti proposte di condanna trovano essenzialmente giustificazione
nelle diverse strategie dei legali delle parti civili. Determinante è l’esser
stati la causa, con le proprie omissioni, del vuoto d’informazioni all’origine
dell’errata collocazione dei mortai che ha dato origine all’incidente
pirotecnico. Di conseguenza appare corretto comminare a tutti loro la stessa
pena.
Tenuto in
considerazione tutto ciò, appare equo comminare ai tre imputati una pena
pecuniaria di 75 aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 anni.
In base alle
singole situazioni patrimoniali, le aliquote vengono fissate in fr. 140.--
per il signor ACCU 1, fr. 150.-- per il signor ACCU 2 e fr. 120.-- per il
signor ACCU 3.
Alla pena
principale deve poi essere aggiunta, così come consentito dall’art. 42
cpv. 4 CPS, una multa di fr. 2'000.--.
Per quanto
concerne la sospensione condizionale della precedente pena di 10 giorni di
detenzione comminata al signor ACCU 3 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino
il 17 febbraio 2003, ci si può qui limitare ad un ammonimento formale, ritenuto
che non si giustifica una revoca della stessa.
33.
Le parti
civili hanno postulato che venga in questa sede accertato il principio del
fondamento giuridico delle loro pretese di risarcimento del danno, con rinvio
al competente foro per la quantificazione dello stesso, così come previsto
dall’art. 9 cpv. 3 LAV.
Una simile richiesta può venire
accolta senza particolari impedimenti, preso atto che, visto l’esito della
procedura penale, una responsabilità da atto illecito per la morte del signor __________
- e di riflesso per i danni che la stessa ha comportato ai suoi famigliari,
costituitisi qui parte civile - grava su tutti e tre gli imputati solidalmente.
Per quanto concerne i danni
patiti dalle parti civili __________, per contro, è possibile qui unicamente
attestare la responsabilità del signor ACCU 1, mentre quelle degli altri
coimputati dovranno venire verificate in sede civile.
34.
La tassa e le spese di giustizia
sono poste a carico degli imputati in considerazione dei costi cagionati dalle
relative procedure (art. 9 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 42 cpv. 1 e 4, 49,
117, 125 CPS; 117, 125 vCPS; la LEspl e la OEspl; 9 LAV; 9 e segg., 273 e segg.
CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara 1. ACCU 1
autore colpevole di:
1. omicidio
colposo, art. 117 CPS,
per
i fatti descritti al punto n. 1 del decreto d’accusa n. 2968/2005 del 17 agosto
2005;
2.1. lesioni colpose, art. 125
cpv. 1 CPS,
per
avere, per imprevidenza colpevole cagionato un danno al corpo o alla salute di
terze persone in particolare, omettendo in data 26 luglio 2004 a Lugano, al momento della consegna a __________, dello spettacolo pirotecnico denominato n. 4,
composto da materiale pirotecnico rientrante nella categoria IV secondo
l’ordinanza sugli esplosivi, di specificatamente istruire quest’ultimo in
particolare sulle modalità di fissaggio al suolo di predetto materiale pirotecnico,
con la conseguenza che in data 1 agosto 2004 ad __________, al momento della
celebrazione commemorativa del primo agosto, la batteria n. 6 composta da 3
bombe, dopo il primo sparo, ritenuto l’insufficiente ancoraggio al suolo, si
ribaltava, partendo il secondo colpo in direzione degli spettatori, la cui
esplosione in mezzo al pubblico ha provocato a CIVI 6 ustioni di primo grado
all’avambraccio sinistro e alla gamba sinistra, ustioni di secondo grado alla
coscia e alla gamba destra e ustioni di secondo grado al dorso a sinistra in
basso, come da certificato medico dell’Ospedale Regionale di Lugano di data 1
agosto 2004, ed a CIVI 5 ustioni di primo grado al viso, come da certificato
medico di data 1 agosto 2004 dell’Ospedale Regionale di __________;
2.2. lesioni
colpose gravi, art. 125 cpv. 2 CPS,
per
avere, per imprevidenza colpevole cagionato un danno al corpo o alla salute di
terze persone in particolare, omettendo in data 26 luglio 2004 a Lugano, al momento della consegna a __________, dello spettacolo pirotecnico denominato n. 4,
composto da materiale pirotecnico rientrante nella categoria IV secondo
l’ordinanza sugli esplosivi, di specificatamente istruire quest’ultimo in
particolare sulle modalità di fissaggio al suolo di predetto materiale
pirotecnico, con la conseguenza che in data 1 agosto 2004 ad __________, al
momento della celebrazione commemorativa del primo agosto, la batteria n. 6
composta da 3 bombe, dopo il primo sparo, ritenuto l’insufficiente ancoraggio
al suolo, si ribaltava, partendo il secondo colpo in direzione degli
spettatori, la cui esplosione in mezzo al pubblico ha provocato a CIVI 4
ustioni di primo grado al collo e al torace, come descritto dal certificato
medico di data 23 novembre 2004 del dr. __________, ed una diminuzione
permanente della capacità uditiva del 10% a destra e del 60% a sinistra,
complessivamente una disfunzione della comprensione pari al 10%, aggravata
dalla comparsa di acufeni bilateralmente, corrispondente ad un ulteriore
diminuzione della qualità di funzione otologica del 5%, come descritto dalla
perizia giudiziaria 30 aprile 2008 del dr. med. __________;
condanna 1. ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 75
(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 140.--(centoquaranta), per un
totale di fr. 10'500.-- (diecimilacinquecento);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 2'000.-- (duemila);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 20 (venti)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 5’510.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
dichiara 2. ACCU 2
autore colpevole di:
omicidio colposo, art. 117 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3899/2007 del 14 novembre
2007;
condanna 2. ACCU 2
1. alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque)
aliquote giornaliere di fr. 150.-- (centocinquanta), per un totale di fr. 11'250.--
(undicimiladuecentocinquanta);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 2'000.-- (duemila);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 20 (venti)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 2'510.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
dichiara 3. ACCU 3
autore colpevole di:
omicidio colposo, art. 117 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3898/2007 del 14 novembre
2007;
condanna 3. ACCU 3
1. alla pena pecuniaria di 75
(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 120.--(centoventi), per un totale
di fr. 9'000.-- (novemila);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 2'000.-- (duemila);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 20 (venti)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 2’510.--;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di detenzione decretata nei suoi
confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 17 febbraio 2003, ma
l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS);
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
rinvia le parti civili CIVI 1, CIVI
2, CIVI 3, CIVI 7 e CIVI 8. al competente foro civile, riconoscendo in questa
sede il principio dell’obbligo, gravante i tre condannati in solido, del
risarcimento dei torti morali subiti e dei complessivi danni patiti che dovessero
essere dimostrati in ambito civile;
rinvia le parti civili CIVI 4, CIVI
6 e CIVI 5 al competente foro civile, riconoscendo in questa sede il principio
dell’obbligo, gravante il signor ACCU 1, del risarcimento dei torti morali
subiti e dei complessivi danni patiti che dovessero essere dimostrati in ambito
civile;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento
e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
ti
,
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 2000.00 multa
fr. 1200.00 tassa di giustizia
fr. 4200.00 spese giudiziarie
fr. 110.00 1/3 indennità testi
fr. 7510.00 totale
Distinta spese a carico di ACCU 2,
fr. 2000.00 multa
fr. 1200.00 tassa di giustizia
fr. 1200.00 spese giudiziarie
fr. 110.00 1/3 indennità testi
fr. 4510.00 totale
Distinta spese a carico di ACCU 3,
fr. 2000.00 multa
fr. 1200.00 tassa di giustizia
fr. 1200.00 spese giudiziarie
fr. 110.00 1/3 indennità testi
fr. 4510.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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