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Decisione

10.2005.425

Omettere di istruire gli acquirenti di materiale pirotecnico sulle modalitâ di ancoraggio al suolo dello stesso

11 giugno 2008Italiano105 min

Source ti.ch

Fatti

i fuochi abbia agito come commerciante ai sensi della LEspl. Egli non ha fatto

nulla per istruirsi compiutamente;

sentito in duplica il legale del signor ACCU

1, il quale ha chiesto che gli si dica cosa avrebbe dovuto fare il suo

assistito per non incorrere in una omissione punibile penalmente. Doveva forse

mettere in dubbio le conoscenze dei fornitori?

sentiti in duplica i difensori degli

imputati ACCU 3 e ACCU 2;

sentiti da ultimo gli accusati;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.1. E’ il

signor ACCU 1 autore colpevole di:

1.1.1. Omicidio colposo?

1.1.2. Lesioni colpose, per le

lesioni subite dalle parti civili CIVI 4, CIVI 6 e CIVI 5?

1.1.3. Le lesioni subite dal

signor CIVI 4 sono gravi ai sensi dell’art. 125 cpv. 2 CPS?

1.2. In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

1.3. L'imputato

può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

1.4. Possono

essere accolte le istanze presentate dalle parti civili __________ in data 9 giugno

2008?

1.5. Può

essere accolta la domanda di accertamento (decisione sul principio) del

fondamento giuridico delle pretese di risarcimento presentata dalle parti

civili CIVI 4, CIVI 6 e CIVI 5 in data odierna?

1.6. A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

2.1. E’ il

signor ACCU 2 autore colpevole di omicidio colposo per i fatti descritti nel

decreto d'accusa n. 3899/2007 del 14 novembre 2007?

2.2. In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

2.3. L'imputato

può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

2.4. Possono

essere accolte le istanze presentate dalle parti civili __________ in data 9 giugno

2008?

2.5. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

3.1. E’ il

signor ACCU 3 autore colpevole di omicidio colposo per i fatti descritti nel

decreto d'accusa n. 3898/2007 del 14 novembre 2007?

3.2. In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.3. L'imputato

può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

3.4. Possono

essere accolte le istanze presentate dalle parti civili __________ in data 9 giugno

2008?

3.5. Può

essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

di 10 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 17 febbraio 2002 dal

Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

3.6. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto:

1. ACCU 1, coniugato e padre di 2

figli di 4, rispettivamente 7 anni, dopo l’ottenimento del diploma federale di

armaiolo e dopo un anno e mezzo di pratica della professione presso un emporio

zurighese, è entrato, nel 1990, alle dipendenze dell’azienda di famiglia

facente capo a suo padre, che gestiva a Lugano sin dal 1973 un negozio

specializzato nel settore delle armi e munizioni. Pochi anni dopo, nel 1994 egli

ha rilevato da quest’ultimo la patente di commercio di armi ed ha assunto la

conduzione della ditta che, nel 1995 è stata iscritta a Registro di commercio sotto

la ragione sociale __________ SA, con il seguente scopo: “commercio d’armi,

munizioni, esplosivi e ogni altro genere affine, nonché il commercio di

casalinghi, ferrareccia, giardinaggio e articoli sports”.

Presidente del Consiglio di

amministrazione della società è __________, mentre l’imputato ne è membro con

diritto di firma collettiva a due.

__________ SA è pure in possesso

di un’autorizzazione alla vendita di pezzi pirotecnici da spettacolo, rilasciatale

dal Dipartimento cantonale delle Istituzioni, Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, il 6 luglio 1982 e rinnovata su istanza del 4 ottobre 2002 (cfr.

AI 25, doc. 2 e 3).

Considerandi

2.

ACCU 3, coniugato, con due

figli di 13 ed 11 anni - ai quali si aggiungono due gemelli di 29 anni che la

moglie aveva avuto da una precedente relazione - ha seguito una formazione in

ingegneria civile, completata presso la scuola STS di Trevano. Dopo l’apprendistato

in un importante studio di progettazione locarnese, è entrato a far parte

dell’organico dell’Impresa di costruzione __________ SA, divenuta poi __________

SA, della quale è attualmente presidente.

Egli è in possesso di un

permesso di brillamento e di utilizzazione d’esplosivi della categoria C ed è

stato consulente presso la società cantonale degli impresari costruttori per i

corsi d’istruzione in materia. Egli ha pure delle conoscenze nell’ambito del

brillamento di edifici, ottenute con una specializzazione fornitagli

dall’esercito.

Sin dall’adolescenza ha sempre

avuto un’attrazione per i fuochi d’artificio, che lo ha spinto già in giovane

età, a fine anni ’70, a prendere contatto con __________, a quel tempo uno dei

più importanti punti di riferimento cantonali nel ramo con la sua società in

nome collettivo __________ di __________ e Co., ed a collaborare con lui

all’allestimento di spettacoli pirotecnici, partendo da ruoli di mera

manovalanza per poi, con il trascorrere del tempo ed il perfezionamento delle

conoscenze, giungere ad essere praticamente indipendente e responsabile di

interi spettacoli.

ACCU 2, coniugato e con due

figli di 10 e 12 anni, ha effettuato un apprendistato di commercio presso una

ditta specializzata in materiale da costruzione, per poi passare, nel 1999,

alla __________ SA di __________ in qualità di responsabile delle vendite del

settore edile.

Analogamente al signor ACCU 3,

anch’egli ha subito ben presto il fascino dei fuochi d’artificio ed è entrato a

far parte del team di __________, facendo tutta la gavetta sino a raggiungere

il livello più alto e potersi assumere l’onere di organizzare, programmare e

gestire importanti spettacoli pirotecnici dalla A alla Z.

3.

Nella seconda metà degli anni

’90 i due coimputati ACCU 3 e ACCU 2 sono subentrati a __________ nella

conduzione della sua società e nel 1999 la stessa è stata iscritta a Registro

di commercio come “__________Sagl”. Soci e gerenti sono formalmente divenuti,

per ragioni che esulano da questo procedimento, il signor ACCU 3 e la moglie

del signor ACCU 2, __________, fermo restando che ella non aveva alcun ruolo

decisionale e che, de facto, fossero i due amici e colleghi a condurre

l’attività. Nel dicembre del 2004, a fatti avvenuti, la donna è uscita dalla

ditta per lasciare spazio al consorte.

La società in questione aveva,

ed ha, quale scopo principale annotato a Registro di commercio “l'importazione,

il commercio all'ingrosso e al dettaglio di fuochi d'artificio, come pure la

progettazione, la preparazione e l'esecuzione di spettacoli pirotecnici e

piromelodici nonché la stesura di perizie”.

Paradossalmente essa, nella sua

qualità di persona giuridica, non dispone di alcun permesso per il commercio

all’ingrosso di pezzi pirotecnici da spettacolo, ma usufruisce - non si

comprende su quali basi giuridiche - di quello rilasciato il 22 maggio 1990 a __________ di __________ e Co a tempo illimitato (come comunicato dalla Sezione dei permessi e

dell’immigrazione di Bellinzona con scritto del 13 agosto 2004, AI 25). Inoltre,

questa volta a titolo personale e diretto, al fine di poter montare il

materiale pirotecnico necessario per le manifestazioni, la ditta deve ogni anno

introdurre presso l’Ufficio federale di polizia, Centrale per gli esplosivi e

la pirotecnica, un’istanza per l’ottenimento di un permesso di fabbricazione,

che sino ad ora è sempre regolarmente stato concesso (cfr. AI 25, doc. 5, 6 e

7).

Trattandosi di un’attività

prevalentemente concentrata nel periodo tra la seconda metà del mese di luglio

ed il primo di agosto, la società non ha dipendenti fissi, ma fa capo a dei

ragazzi che intervengono su chiamata. A loro si aggiunge pure il signor __________,

che non si è mai completamente distaccato dall’azienda, ma ha continuato a

prestarle consulenza e sostegno.

Nel maggio del 2006 il signor ACCU

2.

ha a sua volta lasciato la conduzione del __________ Sagl, a suo dire sia

per poter disporre di più tempo da dedicare alla famiglia, ma anche a causa delle

conseguenze psicologiche patite a seguito del tragico incidente qui in

discussione. Neppure lui ha tuttavia dato un taglio netto alla passione dei

fuochi d’artificio, poiché seguita ad offrire appoggio al vecchio socio,

assumendosi l’onere di organizzare puntualmente determinati spettacoli

pirotecnici, come avveniva in precedenza, ma in qualità di collaboratore

esterno.

Attualmente il signor ACCU 3 è

socio e gerente della società, mentre i suoi figliastri ne sono soci con

diritto di firma individuale.

4.

Il 1. agosto 2004, nell’ambito

di uno spettacolo pirotecnico organizzato dalla società ricreativa __________ presso

il campo sportivo di __________ in occasione della Festa nazionale, verso le

ore 22:00, la batteria n. 6 del programma fornito dalla società __________ SA,

composta da 3 mortai in metallo saldati su un’unica placca, si è rovesciata

orizzontalmente dalla sua posizione verticale in direzione della zona ove erano

sistemati gli spettatori, dopo lo sparo del primo colpo. In questo modo il

secondo fuoco d’artificio, collocato nel tubo centrale, è partito parallelamente

al terreno andando a colpire, dopo aver bucato una rete metallica ad un’altezza

di circa 20 cm ed avere subito di riflesso una deviazione di traiettoria, la

parte sinistra del petto del signor __________, nato il 1. febbraio 1968.

Inspiegabilmente,

ma per fortuna, con il lancio della bomba centrale, il mortaio ha subito un

nuovo scossone che lo ha rimesso in posizione verticale, così che il terzo ed

ultimo razzo è partito nuovamente verso il cielo.

A seguito del considerevole

trauma da scoppio a carico della parte sinistra del distretto toracico

superiore e della base del collo, la vittima ha subito una distruzione massiva

di parte delle strutture scheletriche (clavicola sinistra, 1a costa sinistra,

parte superiore sinistra del manubrio sternale), con una marcata perdita di

sostanza dei tessuti e gravissime lesioni viscerali (sezione completa della

carotide comune destra e sinistra, della trachea, lacerazione e sezione

dell’aorta all’arco, scoppio dell’atrio sinistro del cuore). La natura,

estensione e gravità di queste ferite ha immediatamente comportato

l’interruzione delle principali funzioni cardiocircolatorie e respiratorie,

provocando il decesso istantaneo del malcapitato (cfr. referto autoptico 2 agosto

2008, AI 39).

L’esplosione tra la folla ha

inoltre cagionato il ferimento di svariate altre persone, tra cui i componenti

della famiglia __________, che si erano recati alla manifestazione proprio con

il signor __________: il signor CIVI 4, trovandosi al momento della tragedia a

stretto contatto fisico con il defunto, sulle spalle del quale aveva posto il

suo braccio sinistro, ha perso conoscenza immediatamente dopo il botto. In

seguito, oltre alle ustioni di primo grado al collo ed al torace (cfr.

certificato medico di cui all’AI 101), gli è stata riscontrata una sensibile

perdita della capacità uditiva, quantificata dal perito giudiziario in un 10%

all’orecchio destro e un 60% a quello sinistro, per una disfunzione complessiva

della comprensione pari al 10%, cui vanno ad aggiungersi degli acufeni che egli

continua ad accusare bilateralmente e che comportano un’ulteriore diminuzione

della facoltà otologica del 5% (cfr. referto peritale dr. med. __________

del 30 aprile 2008 e i doc. di cui all’AI 90). La moglie CIVI 6, che si trovava

proprio dietro il marito ed il signor __________ ed a cui si sono incendiati

gli abiti, ha a sua volta subito delle ustioni di primo e secondo grado a

livello del braccio e della spalla sinistra, della gamba sinistra, del ginocchio

destro e della regione lombare sinistra (cfr. certificato medico di cui all’AI

101.

e certificato medico 1 agosto 2004 dell’Ospedale regionale di Lugano). Il figlio

Stefano ha sofferto delle lievi ustioni di primo grado al viso (cfr.

certificato medico 2 agosto 2004 dell’Ospedale regionale di Lugano).

5.

Ad occuparsi della disposizione

delle batterie sul prato adiacente il campo sportivo di __________ e della loro

accensione sono stati i signori __________ e __________. La loro descrizione

dei momenti che hanno preceduto il dramma ha permesso di ottenere ragguagli

importanti su quanto avvenuto: verso le ore 21:00 di quella sera i due si sono

recati a casa del signor __________ ad __________, nella cui cantina erano

stati depositati i fuochi d’artificio che avrebbero dovuto essere impiegati di

li a poco, e li hanno caricati su un furgone per portarli al campo sportivo.

Arrivati sul posto, ove erano in corso i festeggiamenti nel capannone

appositamente montato, __________ e __________ si sono portati oltre la ramina metallica

a maglie dell’altezza di circa 3 metri che separa il campo da calcio dal bosco

ed hanno piazzato le 8 batterie dello “Spettacolo n. 4” sul prato pianeggiante - ma non di certo liscio, come si evince dalla documentazione fotografica

annessa al rapporto di polizia, dalla quale si può notare come l’erba fosse

alta almeno 10 cm e composta da flora selvatica ed irregolare che nulla ha a

che vedere con i manti degli stadi o dei campi da golf, quanto piuttosto a

quello degli alpeggi - largo circa 5/7 metri che precede le piante d’alto fusto

(cfr. AI 85, n. 29). I vari mortai sono stati posati sul terreno dopo

che sui lati delle loro basi, perpendicolarmente alla direzione data

dall’allineamento dei relativi tubi, sono state inserite delle barre in metallo

consegnate loro dal rifornitore (che a sua volta le aveva ricevute da __________

Sagl) utili a garantire una maggiore superficie d’appoggio e quindi una migliore

saldezza della struttura di lancio: “Alla festa li abbiamo scaricati e

preparati dietro la recinzione lato nord del campo, luogo dove sono stati

ritrovati dalla polizia. In pratica una volta scaricati, prima di metterli per

terra, per stabilizzarli bisognava mettere delle staffe di ferro ai lati corti

dei tubi. I ferri erano stati acquistati insieme ai fuochi d’artificio, in

pratica la confezione di un fuoco era composta da diversi tubi (3/5/7) e i due

ferri per stabilizzarli. Il montaggio delle staffe di ferro è stato fatto sia

da me che da __________, in pratica io ho fatto quelli della mia zona mentre

lui quelli della sua. Una particolarità è stata però che l’unico “pacco” con

tre tubi lancio era molto pesante e per scaricarlo sono stato aiutato da __________.

Questi ferri per stabilizzare sono parecchio lunghi e bisogna metterli più o meno

a metà dei tubi. Questo lavoro viene fatto ad occhio, cioè senza misurare. La

distanza fra una serie di tubi lanciarazzi e l’altra non era stabilita, è stata

fatta ad occhio, penso che più o meno vi fossero 2 o 3 metri di distanza fra uno e l’altro. I tubi erano piazzati dietro la rete, perpendicolarmente a

questa e a una distanza di circa 3 o 4 metri. (…) Questo lavoro è stato fatto in circa 10/15 minuti solo da me e __________.” (cfr. verbale di

interrogatorio di polizia 2 agosto 2004 di __________, pag. 2, AI 85, n. 6).

Unica

eccezione a questo modo di procedere è stata fatta per i tubi necessari allo

sparo dei 3 colpi conclusivi dello spettacolo che sono stati interrati in un

secchiello colmo di sabbia.

6.

Terminati i discorsi delle

autorità, poco dopo le ore 22:00, il signor __________ ha acceso il falò

preparato al centro del campo di calcio e qualche minuto più tardi suo fratello

__________ ha dato il via allo spettacolo pirotecnico. Le batterie sono state innescate

alternativamente, una ad una, dai due addetti, con un accendino. Tutto si è

svolto secondo programma sino alla n. 4: dalla seguente, in effetti, sono

partiti solo due razzi dei cinque contenuti. Dopo un attimo di incertezza, per

motivi di sicurezza, i due artificieri hanno deciso di passare alla successiva

unità di fuoco, rinunciando a cercare di far partire i colpi inesplosi. __________

ha così provveduto a dare fuoco alla miccia della batteria n. 6, composta da 3

bombe calibro 125 di fabbricazione cinese. Con la partenza del primo razzo la

struttura ha però subito una spinta dal basso verso l’alto (contro rinculo) sul

lato posto verso il bosco che ne ha provocato il ribaltamento orizzontale in

direzione della ramina e quindi della zona ove erano posizionati gli

spettatori. La seconda bomba è così esplosa in quella direzione andando a

bucare la rete metallica ed andando a centrare fatalmente nel petto il signor __________,

che in quel momento stava osservando i fuochi abbracciato al signor CIVI 4. Le

forze esercitate dall’esplosione hanno rimesso in posizione orizzontale i tubi,

evitando così che anche il terzo colpo venisse sparato verso gli spettatori: ”Abbiamo

iniziato ad accendere le batterie verso le 10:00/10:15 (22:00/22:15,

n.d.r.). Io ho iniziato ad accendere la prima terminato io ha iniziato __________

e così via facendo, fino all’accensione della quinta batteria. Ho

iniziato ad accendere la miccia della quinta batteria ed ho notato che sono

partiti solo 2 fuochi, la batteria non ha più funzionato, 3 sono rimasti

inesplosi, ho verificato se potevo far esplodere i rimanenti 3 ma ho visto che

era troppo pericoloso per la mia persona anche perché la miccia era troppo

corta. Così ho detto a __________ di accendere la sesta. __________ ha acceso

la miccia ho visto partire il primo colpo, ho visto che per il contraccolpo la

batteria si è alzata da terra ed è caduta in avanti. Ho gridato di fare

attenzione, contemporaneamente ho visto partire il secondo colpo in direzione

orizzontale. Dopodiché ho subito pensato cosa poteva succedere con il terzo

colpo, ho guardato la batteria ed ho notato che la stessa era ritornata in

piedi nella stessa posizione, leggermente arretrata rispetto alla posizione

iniziale. Il terzo colpo è ripartito verso l’alto. Non saprei dire se ha funzionato

o meno perché non ho guardato.” (cfr. verbale di interrogatorio 16

agosto 2004 di __________, pag. 4, AI 24).

Gli eventi, vissuti dall’altra

parte, sono stati così descritti dal signor CIVI 4: “(…) eravamo posizionati

di fianco alla baracca, che per intenderci restava sulla nostra sinistra, poco

più avanti della buvette. Sulla nostra destra e dietro vi erano molte altre

persone. Posso stimare almeno 300, i tavoli erano tutti occupati e vi era molta

gente in piedi. Per quel che ci concerne, eravamo in piedi nella posizione

citata. Io, goliardicamente, ero abbracciato a Mario e più precisamente stavo

sulla sua destra. Mio figlio si trovava poco dietro di me, anche lui sulla mia

destra. Mia moglie era proprio dietro Mario. Dopo che i fuochi erano iniziati

da circa cinque minuti, ho visto muoversi repentinamente uno degli addetti ai

fuochi. Inoltre sentivo gridare qualche cosa. (…) Praticamente immediatamente

dopo l’urlo ho udito una forte esplosione sulla sinistra della mia faccia. Per

un attimo ho perso conoscenza cadendo a terra. Appena mi sono ripreso ho visto

Mario giacere a terra inanime. Aveva la faccia sfigurata e sul petto una grande

ferita aperta. In seguito udivo urlare mia moglie e mio figlio. In questo

frangente mi accorgevo di avere qualcosa di incandescente all’altezza del petto.

Ho abbracciato mio figlio e mia moglie. Vedevo gente sconvolta e disorientata.”

(cfr. suo verbale di interrogatorio 13 agosto 2004, pag. 3, AI 85, n. 2).

7.

La perizia giudiziaria 22

dicembre 2004, allestita su incarico del Ministero pubblico dal dr. Konrad

Schlatter del Wissenschaftlicher Forschungsdienst della Stadtpolizei di Zurigo,

specializzato tra le varie cose in indagini in merito ad incidenti pirotecnici,

ha escluso che il sinistro in questione possa essere stato provocato da materiali

difettosi ed ha individuato nell’insufficiente ancoraggio al suolo della

batteria n. 6 la causa unica dello stesso: “Nach Wertung aller uns bekannten

Fakten schliessen wir einen Materialdefekt als Unfallursache aus. Unseres

Erachtens führte die ungenügende Fixierung der Batterie Nr. 6 zum Unfall. Durch

die zum Ereigniszeitpunkt herrschende, bereits andauernde Trockenheit dürfte

die Eigenschaft des Untergrundes, die bei der Abfeuerung frei werdende

Rückstossenergie zu absorbieren, wesentlich worden sei. Dadurch konnte ein Teil

der Rückstossenergie der ersten Bombe aus der Batterie Nr. 6 vom federnden

Untergrund asymmetrisch auf die Batterie zürückgegeben werden un diese über die

Quersache zum Kippen gebracht werden.“ (cfr. referto peritale 22 dicembre

2004, pag. 14, AI 97).

Interrogato in merito dal

magistrato inquirente e dai legali delle parti, lo stesso perito ha avuto modo

di precisare che in effetti la partenza del primo razzo ha comportato lo

sprigionamento di una forte energia verso il basso (contraccolpo) che a sua

volta si è convertita in una spinta verso l’alto (contro rinculo) che, non

essendo stati previsti degli accorgimenti che permettessero di fissare

saldamente al suolo la struttura con i tre mortai, l’ha destabilizzata,

facendola capovolgere: “Premetto che il colpo provoca un’energia molto forte

con un contraccolpo verso terra. Il terreno reagisce come una molla spingendo

quindi l’oggetto verso l’alto, motivo per cui i mortai devono essere fissati a

terra o con dei pesi oppure ci devono essere dei pali conficcati come descritto

sopra. Voglio aggiungere che ogni terreno ha una particolarità per rapporto

alla propria elasticità. Se si tratta di terreno sabbioso o di ghiaia questo

effetto elastico (molla) è ridotto. Poi un ruolo lo gioca anche l’umidità del

terreno: più questo è umido più assorbe l’energia propagatasi con il colpo,

motivo per cui in presenza di un terreno secco viene meno questa capacità di

assorbimento e quindi l’energia propagatasi con lo sparo si riflette sulla batteria.

(…) A domanda dell’avv. DI 3 rispondo che il terreno in questione era secco. Ho

potuto fare questa constatazione personalmente in quanto a mezzogiorno del 2

agosto ero sul posto.” (cfr. verbale di interrogatorio 17 marzo 2005 di

Konrad Schlatter, pag. 2, AI 112).

Egli ha poi puntualizzato che il

lancio delle bombe in questione produce una pressione di più tonnellate: “Voglio

specificare che si tratta di colpi che esercitano una pressione di oltre una

tonnellata e non di semplici chilogrammi. Nel caso specifico si trattava di un

tubo di 12.5 cm di calibro; quando viene sparato il colpo questo provoca sul

terreno una pressione di circa 5 tonnellate di peso (questa cifra non è stata

misurata ma calcolata sulla base di tabelle), pressione di breve durata che

provoca un forte contraccolpo. Per il fatto che la pressione sul terreno è così

di breve durata il terreno non ha il tempo sufficiente per assorbirla, motivo

per cui il contraccolpo è molto forte.” (cfr. verbale di

interrogatorio 17 marzo 2005 di Konrad Schlatter, pag. 3, AI 112).

8.

Il dr. Schlatter ha poi

accertato due ulteriori mancanze, che, pur non avendo direttamente un rapporto

causale con l’incidente, meritano di essere citate.

In primo luogo egli ha

accertato che le basi di lancio per lo spettacolo pirotecnico erano state

collocate a m 65 di distanza dal pubblico. Così facendo i pirotecnici hanno infranto

le prescrizioni sulle distanze minime emanate dalla SKF (Schweizerische

Koordinationsstelle Feuerwerk, Ufficio svizzero di coordinazione per fuochi

d’artificio), associazione che riunisce i produttori, importatori e grossisti

elvetici di fuochi d’artificio. In base alle relative tabelle, in effetti, per

bombe calibro 125 sono da prevedere una distanza minima di m 60, se la batteria

o la piazza di tiro sono isolate con degli ostacoli protettivi quali muri,

barriere in metallo, terrapieni - ma sicuramente non una ramina come quella del

caso concreto che, come purtroppo si è potuto vedere, non ha alcun effetto

scudo (cfr. referto peritale 22 dicembre 2004, pag. 10, AI 97) - e di m 90 se

essi non sussistono. La distanza consigliata è quella di m 120 (cfr. tabella allegato

n. 1 al referto peritale 22 dicembre 2004, AI 97).

A questo proposito, ed a scanso

d’equivoci, occorre precisare che queste distanze sono state stabilite con lo

scopo di evitare che delle schegge possano colpire delle persone a seguito di

scoppio delle bombe all’interno dei mortai. Non sono per contro adatte a

prevenire incidenti in caso di spari orizzontali.

In secondo luogo sono stati

usati dei mortai in metallo che in linea di principio dovrebbero essere evitati

per il calibro in questione, in quanto troppo pericolosi in caso di

deflagrazione interna del razzo (effetto splinter). Di norma si dovrebbe far

capo a tubi di cartone o di plastica (cfr. verbale di interrogatorio 17 marzo

2005.

di Konrad Schlatter, pag. 5, AI 112), le cui scaglie sono meno perniciose.

9.

L’istruttoria di causa ha

permesso si appurare che la ditta __________ SA intratteneva rapporti commerciali

con la __________ Sagl da alcuni anni prima dei fatti. Già nel 1998, in effetti, quest’ultima le aveva fornito due spettacoli pirotecnici di una certa rilevanza,

destinati al Municipio di Cureggia (cfr. doc. D allegato al verbale di

interrogatorio 28 ottobre 2004 di ACCU 3, AI 81).

In data 13 giugno 1998 ACCU 1 ha inviato il suo dipendente __________ ad una giornata d’istruzione per artificieri pirotecnici

organizzata e sovrintesa da __________, tenutasi presso un albergo della zona

di Ascona (cfr. verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004 di quest’ultimo,

allegato A, AI 83), durante la quale gli sono state trasmesse delle conoscenze base

teoriche e pratiche sui fuochi d’artificio e sulla loro manipolazione: “Non

ricordo in dettaglio il contenuto del corso, ma la teoria verteva sulle norme

di sicurezza come le distanze di sicurezza, sul trasporto, sui metodi e i mezzi

d’accensione, i ritardi e i tipi di miccia, la posa dei mortai secondo la

morfologia del terreno e le condizioni atmosferiche (vento, ecc.). Mi sono

stati mostrati alcuni mortai (batterie) con tubi di diverso calibro e vari tipi

di bombe. Ricordo che per la posa dei mortai bisognava montare due “piedi” o

barre stabilizzatrici in ferro che servivano per dare la possibilità di

fissaggio al terreno. Il fissaggio poteva essere eseguito in diversi modi, con

dei picchetti in ferro, interrando il mortaio, inchiodando la batteria su degli

assi, ecc.” (cfr. verbale di interrogatorio di polizia 4 agosto 2004 di __________,

pag. 2, AI 85, n. 12, confermato a verbale di interrogatorio a confronto con ACCU

1.

del 6 settembre 2004, pag. 7, AI 48).

Di norma __________ ha sempre

consegnato ai frequentatori delle sue lezioni un rudimentale opuscolo da lui

stesso allestito denominato “Consigli e guida per l’artificiere. Prima

edizione 1992.” con la precisazione:

“senza pretese, sincera, sicuramente da completare, sempre da aggiornare”

(nell’incarto se ne trovano più copie allegate ai vari verbali, ad es. a quello

di ACCU 3 del 28 ottobre 2004, AI 81). In esso sono contenuti dei

riferimenti (incompleti) alle norme in materia, delle rappresentazioni grafiche

dei vari tipi di fuoco d’artificio e delle loro componenti, una tabella con le

distanze di sicurezza, lo schema di una piazza di tiro tipo, un prontuario per

l’organizzazione di un piccolo spettacolo pirotecnico e delle disposizioni

sulla pulizia del luogo di sparo. __________, tuttavia, sostiene di non aver

mai ricevuto questa documentazione scritta, nonostante l’autore avesse promesso

di consegnarla dopo il corso.

Rientrato in ditta il

dipendente ha dato all’imputato una breve e sommaria informazione di quanto

appreso, senza però scendere nei dettagli e senza consegnare materiale cartaceo

(cfr. verbale di interrogatorio 24 agosto 2004 di ACCU 1, pag. 6 in fondo, AI 37, e verbale di interrogatorio a confronto di __________ con ACCU 1 del 6 settembre

2004, pag. 8, AI 48). In seguito egli si è occupato della consegna ai clienti

degli spettacoli pirotecnici sino al giorno in cui ha deciso di interrompere il

suo rapporto lavorativo con __________ SA, fatto avvenuto nel corso del 2001.

Da quel momento, senza che vi sia stato tra i due un passaggio di consegne

circa le modalità di recapito dei prodotti in questione agli utilizzatori

finali, i rapporti con quest’ultimi sono stati intrattenuti esclusivamente dal

signor ACCU 1.

10.

Sull’altro fronte, le relazioni

commerciali di __________ SA con l’associazione ricreativa __________, sono iniziate

oltre un decennio prima dei fatti (__________ha parlato di una ventina d’anni,

cfr. suo verbale di interrogatorio 16 agosto 2004, pag. 3, AI 24). Per

lungo tempo alla manifestazione di __________ sono stati utilizzati razzi e fontanelle

delle categorie inferiori. Nel 2002 però, su proposta del signor ACCU 1, i

responsabili dell’associazione hanno deciso di offrire alla cittadinanza uno

spettacolo pirotecnico di livello superiore ed hanno così fatto capo a

materiale della categoria IV, ordinando uno “Spettacolo n. 4”, composto da batterie che per numero e quantità erano praticamente uguali a quelle impiegate il

giorno della tragedia.

Tra questi due momenti vi è

stato un anno di pausa forzata, dal punto di vista pirotecnico, in quanto nel 2003, a causa della forte siccità e del pericolo d’incendio, le autorità cantonali si sono viste

costrette a decretare il divieto assoluto di sparare fuochi d’artificio in

occasione della Festa nazionale del primo di agosto.

11.

Esperiti gli accertamenti del

caso, con decisione 22 giugno 2005 il Sostituto Procuratore Pubblico Chiara

Borelli ha emanato un decreto d’accusa a carico di ACCU 1 per titolo di

omicidio colposo e lesioni colpose (cfr. DA n. 2968/2005, AI 125)

e, in data 17 agosto 2005, ha ordinato il non luogo a procedere nei confronti

di __________ e __________, __________, ACCU 3 e ACCU 2 in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose (cfr. NLP n. __________, AI 139).

Contro quest’ultima decisione i signori CIVI 2, CIVI 1, CIVI 3 e CIVI 7 hanno

presentato alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (CRP), il

29/30 agosto 2005, un’istanza di promozione dell’accusa nei confronti di __________

e __________, ACCU 3 e ACCU 2.

Con sentenza del 22 maggio 2006

la CRP ha annullato il decreto di non luogo a procedere impugnato,

limitatamente a ACCU 3 e ACCU 2, ordinando al magistrato inquirente la

completazione delle informazioni preliminari (cfr. AI 148).

Compiuti gli approfondimenti

richiesti, con decisione 14 dicembre 2006, il Sostituto Procuratore Pubblico __________

ha decretato nuovamente il non luogo a procedere nei confronti di ACCU 3 e ACCU

2.

per titolo di omicidio colposo e lesioni colpose (cfr. NLP n. __________, AI

176).

Con istanze di promozione

dell’accusa 27/28 dicembre 2006, le stesse parti civili __________ hanno

nuovamente portato la questione di fronte alla CRP: CIVI 7 (per sé e per la

figlia) ha chiesto di annullare anche il secondo decreto di non luogo a

procedere e di promuovere l’accusa nei confronti di ACCU 3 e ACCU 2 per titolo

di omicidio colposo, oltre a questo, CIVI 1, CIVI 2 e CIVI 3 hanno postulato la

promozione dell’accusa per il reato di lesioni colpose.

Con risoluzione 14 maggio 2007 ,

la CRP ha accolto integralmente l’istanza della moglie e della figlia della

vittima, e parzialmente quella degli altri parenti, nel senso che ha annullato

il decreto di non luogo a procedere del 14 dicembre 2006 limitatamente al

reato di omicidio colposo ed ha promosso l’accusa per lo stesso titolo nei

confronti di ACCU 3 e ACCU 2, disponendo che l’istruzione del processo

avvenisse per opera di un altro procuratore pubblico (cfr. AI 183).

Con decreti d’accusa del 14 novembre

2007, il nuovo Sostituto Procuratore Pubblico incaricato delle indagini, __________,

ha proposto la condanna di ACCU 3 e ACCU 2 per il titolo di omicidio colposo (cfr. DA nri. __________

e __________).

Tutti e tre i decreti d’accusa

sono stati tempestivamente impugnati, fatto che ha dato avvio alla procedura

che ci vede qui occupati.

12.

Giusta l’art. 117 CPS, è punito

con la pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque per

negligenza cagiona la morte di qualcuno. Il vecchio art. 117 CPS, in vigore al

momento dei fatti e sino al 1. gennaio 2007, puniva il delitto con la

detenzione o con la multa.

La realizzazione di questa

fattispecie presuppone l’adempimento cumulativo di tre condizioni: la morte di

una persona, una negligenza ed un legame di causalità tra la negligenza e la

morte (cfr. DTF 122 IV 145 consid. 3; decisione del TF 6S.570/2006 del 6 marzo

2007).

L’art. 125 cpv. 1 CPS dispone

che chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute di una

persona debba venire punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a

tre anni o con una pena pecuniaria (con la detenzione o con la multa secondo

l’art. 125 cpv. 1 vCPS). Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito

d’ufficio. Anche per questo delitto, affinché si possa giungere ad una

condanna, risulta indispensabile che vengano soddisfatti tre requisiti: il

ferimento di una persona, la negligenza ed il legame di causalità tra questa e

la lesione.

Entrambe le fattispecie possono

essere concretizzate sia nella forma di un reato di commissione che in quella

di reato d’omissione improprio. Nella seconda evenienza è necessario che

l’autore si trovi in una posizione di garante rispetto alla vittima (cfr. decisione

del TF 6B/227, 233, 234/2007 del 5 ottobre 2007, consid. 4; DTF 117 IV 130

consid. 2a; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.

1, Berna 2002, n. 6 ad art. 117 CPS).

L’art. 11

cpv. 2 CPS, che codifica proprio la commissione per omissione, precisa che

commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire

chiunque non impedisce l’esposizione a pericolo o la lesione di un bene

giuridico protetto dalla legislazione penale benché vi sia tenuto in ragione

del suo status giuridico, in particolare in virtù della legge, di un contratto,

di una comunità di rischi liberamente accettata o della creazione di un

rischio.

Chi commette un crimine o un

delitto per omissione contraria a un obbligo di agire è punibile per il reato

corrispondete soltanto se a seconda delle circostanze gli si può muovere lo

stesso rimprovero che gli sarebbe stato rivolto se avesse perpetrato

attivamente il reato. Il giudice può attenuare la pena, art. 11 cpv. 3 e 4 CPS.

13.

Giusta l'art. 12 cpv. 3 CPS,

commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un'imprevidenza

colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione e non ne ha tenuto

conto. L'imprevidenza è colpevole, secondo questa stessa disposizione, se

l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le

circostanze e le sue condizioni personali. Un comportamento viola i doveri di

prudenza quando l'autore, al momento dei fatti, avrebbe potuto, tenuto conto

delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in

pericolo altrui ed ha contemporaneamente oltrepassato i limiti del rischio

ammissibile (cfr. decisione del TF 6S.442/2005 del 5 aprile 2006; DTF 127

IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb e riferimenti; Stefan Trechsel,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., Zurigo 1997, nri. 28a e

33.

ad art. 18 CPS). In altri termini l’aspetto soggettivo della negligenza è

adempito quando il prevenuto, senza volere o accettare il risultato, non si

adopera nei termini che ci si potrebbe attendere da lui per evitare che esso si

verifichi (cfr. Bernard Corboz, op. cit., n. 56 ad art. 117 CPS). Poco importa

che l’autore abbia potuto o dovuto prevedere che i fatti si sarebbero svolti

esattamente come hanno avuto poi luogo.

Per determinare precisamente

quali sono i doveri imposti dalla prudenza, ci si può riferire alle

disposizioni legali emanate a salvaguardia della sicurezza e per evitare gli

incidenti. In mancanza di queste norme, ci si può richiamare a regolamenti

analoghi emanati da associazioni private o semiprivate. Se nessuna disposizione

di sicurezza è stata violata, è necessario appurare se l’autore ha rispettato i

principi generali di prudenza (cfr. decisione del TF 6S.442/2005 del 5 aprile

2006; Stefan Trechsler, op. cit., n. 29 ad art. 18 CPS; Bernard Corboz, op.

cit., n. 15 e 17 ad art. 117 CPS).

Il giudice può anche ordinare

una perizia per identificare i precetti di prudenza che si imponevano in una

data situazione (cfr. DTF 106 IV 264 consid. 1).

14.

Stabilire l'esistenza di un

comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e il decesso,

rispettivamente il ferimento, di una persona tuttavia non basta. Il

comportamento e le conseguenze patite dalla vittima devono trovarsi in rapporto

di causalità naturale e adeguato (cfr. DTF 122 IV 17 consid. 2c).

Esiste un rapporto di causalità

naturale tra un evento e un comportamento colpevole, se quest'ultimo ne

costituisce la "conditio sine qua non", ossia se non può

essere tralasciato senza che l'evento verificatosi venga meno. Non è tuttavia

necessario che esso appaia come la causa unica dell'evento (cfr. decisione

del TF 6S.570/2006 del 6 marzo 2007; DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii). Qualora

il rapporto di causalità così delimitato non può essere provato con certezza,

un alto grado di verosimiglianza è sufficiente (cfr. DTF 122 IV 17 consid.

2c/aa; 121 IV 207 consid. 2a; 118 IV 130 consid. 6a). L'accertamento della

causalità naturale è una questione che concerne i fatti e come tale sottratta

al potere di esame della Corte di cassazione. Il diritto federale è violato se

l'autorità cantonale misconosce il concetto stesso della causalità naturale (cfr.

DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121 IV 207 consid. 2a e rinvii).

Data la causalità naturale, è

necessario ancora esaminare se sussiste quella adeguata.

Per costante giurisprudenza, il

nesso di causalità è adeguato quando il comportamento contrario ai doveri di

prudenza è idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose nonché l'esperienza

generale della vita, a produrre o a favorire un evento simile a quello in

concreto realizzatosi (cfr. decisioni del TF 6S.570/2006 del 6 marzo 2007

e 6B.227, 233, 234/2007 del 5 ottobre 2007; DTF 130 IV 7 consid. 3.2). Tuttavia,

la causalità adeguata viene meno, il concatenamento dei fatti perdendo in tal

modo la sua rilevanza giuridica, allorché un'altra causa concomitante, quale ad

esempio l'atteggiamento della vittima, costituisca una circostanza del tutto

eccezionale oppure dipenda da un comportamento talmente straordinario,

insensato o stravagante da non essere prevedibile. L'imprevedibilità dell'atto

concomitante non è sufficiente per interrompere il nesso di causalità adeguata.

Occorre piuttosto che quest'atto sia di una gravità tale da imporsi come la

causa più probabile ed immediata dell'evento considerato, relegando in secondo

piano tutti gli altri fattori, segnatamente la condotta dell'agente, che hanno

contribuito a provocarlo (cfr. decisioni del TF 6S.570/2006 del 6 marzo

2007.

e 6B.227, 233, 234/2007 del 5 ottobre 2007; DTF 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb; 122 IV 17 consid. 2c/bb;

121.

IV 207 consid. 2a; Bernard Corboz, op. cit., nri. 14-16

ad art. 111 CPS, pagg. 25-26).

Di principio le mancanze di

terze persone o della vittima non sono atte ad escludere il nesso di causalità

adeguata (cfr. decisione del TF del 18 maggio 2005,6S.55/2005; DTF 90 IV 235

consid. 4; 94 IV 27), ritenuto che in diritto penale le colpe non si possono

compensare. Lo possono fare solo se sono di una rilevanza ed un’imprevedibilità

causale tali da rendere marginali gli errori commessi dall’imputato (cfr. Bernard

Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 117 CPS; decisione del TF 6S.55/2005 del 18

maggio 2005).

15.

Il settore dei fuochi

d’artificio viene regolamentato, non a caso, dalla legislazione sugli

esplosivi: la relativa legge federale disciplina in effetti anche il commercio

di pezzi pirotecnici, art. 1 LEspl, con la precisazione che essa è applicabile

unicamente al fabbricante, all’importatore, al venditore ed ai loro impiegati o

ausiliari.

Il principio base in materia è

che esplosivi e pezzi pirotecnici possono essere commercializzati solo se non

mettono in pericolo la vita e la salute degli utenti e di terzi quando sono

utilizzati conformemente alle prescrizioni e con le dovute precauzioni, art. 8a

LEspl.

Sia per la fabbricazione che

per la vendita di pezzi pirotecnici è necessaria un’autorizzazione. Da parte

della Confederazione nel primo caso, art. 9 cpv. 2 LEspl, e cantonale nel

secondo, art. 10 LEspl.

Chiunque commercia con

esplosivi o fuochi d’artificio deve adottare tutti i provvedimenti che, secondo

le circostanze, si possono ragionevolmente pretendere, art. 17 LEspl.

Chiunque disattende i

provvedimenti di protezione e di sicurezza prescritti dalla LEspl (da art. 17 a 26) o da un’ordinanza d’esecuzione, chiunque viola gli obblighi di tenere gli inventari, di

annunciare o di informare impostigli dalla LEspl o dalle disposizioni

esecutive, chiunque in altro modo contravviene intenzionalmente alla LEspl,

alle disposizioni esecutive o ad una singola decisione, art. 35 LEspl,

notificatagli sotto comminatoria della pena prevista dall’art. 38 LEspl, è

punito con l’arresto o con la multa. Se il colpevole ha agito per negligenza la

pena è della multa, art. 38 cpv. 1 e 2 LEspl.

16.

Giusta l’allegato n. 1

all’Ordinanza sugli esplosivi ed i pezzi pirotecnici, i pezzi pirotecnici per

lo spettacolo si suddividono in 4 categorie: la categoria I (giocattoli

pirotecnici) contempla oggetti contenenti una carica pirotecnica con

pericolosità potenziale molto ridotta, compresi quelli previsti per l’uso

all’interno di edifici. La categoria II copre i fuochi d’artificio con

pericolosità potenziale ridotta per l’utilizzazione all’aperto, in spazi

limitati; la III (con la precisazione “fornitura proibita a persone di meno

di 18 anni”) include quelli con elevata pericolosità potenziale per

l’utilizzazione all’aperto, in ampi spazi. La categoria IV, infine, si compone

dei fuochi d’artificio con notevole pericolosità potenziale, che non possono

essere venduti nel commercio al dettaglio. Ad essa appartengono, tra gli altri,

proprio tutti i corpi pirotecnici usati per l’allestimento dello “Spettacolo n.

4” sparato ad __________ nel 2002 e nel 2004.

L’art. 7 cpv. 2 OEspl prevede

che i fuochi d’artificio della categoria IV non possano essere venduti nel

commercio al dettaglio e neppure a minorenni.

A norma dell’art. 26 cpv. 3 OEspl

ai pezzi pirotecnici devono essere allegate istruzioni per l’uso che descrivono

la manipolazione e le misure di sicurezza e che rendono attenti sui rischi

specifici del prodotto. Questa regola vale però solo per i fuochi delle

categorie da I a III, ma non si applica a quelli della IV: quest’ultimi,

infatti, possono essere forniti dal venditore soltanto dopo che l’utilizzatore

è stato specificatamente istruito. Si parla quindi, val la pena sottolinearlo,

di istruzione, non di mera informazione.

Il concetto è ripreso, anche se

in forma generica per tutti i fuochi d’artificio, pure al paragrafo n. 5 del punto

n. 3 delle Prescrizioni particolari per il deposito e la vendita al minuto di

pezzi pirotecnici da spettacolo, allegate all’autorizzazione di vendita di

pezzi pirotecnici da spettacolo rilasciata dalla Sezione dei permessi e

dell’immigrazione (cfr. AI 25, doc. 4), di cui godevano entrambe le ditte

facenti capo agli imputati: “I pezzi pirotecnici devono essere provvisti di

istruzioni d’uso, con la descrizione del corretto maneggio e delle precauzioni

da adottare, che rendano attenti sui rischi specifici che i prodotti

comportano. Le istruzioni potranno essere redatte anche in forma grafica, a

condizione che ciò permetta di escludere il maneggio errato (art. 26 cpv. 3

OEspl)”.

Violazione del dovere di

prudenza

17.

In primo luogo occorre

determinare se i tre imputati hanno violato un dovere di prudenza a loro

carico.

Come accennato, l’istruttoria

ha permesso di escludere con certezza che l’incidente si sia verificato a

seguito di un difetto dei materiali, ma solo ed unicamente perché la batteria

n. 6 non era stata convenientemente fissata al suolo (cfr. referto peritale 22

dicembre 2004, pag. 14, AI 97).

In occasione del dibattimento,

il signor ACCU 1 ha prodotto un, da lui definito, contro-referto peritale,

allestito dal fisico meteorologo __________ in data 1. giugno 2008, al

quale egli si è rivolto, in quanto amico personale, per ottenere delle

delucidazioni in merito alla dinamica che ha portato al capovolgimento dei

mortai. Tale scritto, che non si può certamente definire perizia, è poco più di

una ricerca scolastica: contiene dei calcoli meramente teorici ed imprecisi,

con delle considerazioni infarcite di “dovrebbe”, “non essendo un

esperto”, “ipotesi comunque da verificare da uno specialista”, e via

dicendo. E’ significativa la frase introduttiva del punto n. 3: “Non essendo

in grado di descrivere in dettaglio tutto ciò che avviene all’interno del

mortaio durante la combustione, mi è impossibile descrivere matematicamente il

comportamento del mortaio durante lo sparo.”, così come quelle dei punti n.

1.

e 2 delle conclusioni: “1. Per quello che sono riuscito a ricostruire, mi

sembra che la forza esercitata sul terreno sia inferiore rispetto a quanto

stimato nel rapporto di polizia (…). 2. Dalla mia simulazione teorica il

mortaio si sarebbe potuto ribaltare solo se il terreno avesse avuto un

coefficiente di assorbimento dell’energia non superiore al 20%. La simulazione

teorica porta con sé indubbie semplificazioni. Solo un’analisi più approfondita

permetterebbe di verificare se queste semplificazioni influenzino in modo

significativo il risultato.” (cfr. scritto 1. giugno 2006 di __________,

pag. 5 e 7).

Sulla scorta di simili

presupposti - approssimazione, valutazioni effettuate su dati teorici, legame

di amicizia con l’imputato, nessuna esperienza nel settore della pirotecnica - non

è possibile prendere seriamente in considerazione le conclusioni cui giunge il

fisico, cioè che il petardo in questione aveva probabilmente una potenza

esplosiva dal 36% al 137% in più di quella che avrebbe dovuto avere.

A rendere ancor più debole una

simile teoria, vi è poi il fatto che la bomba in questione non è un prodotto

artigianale, anche se costruita in parte a mano, ma industriale e destinato

all’esportazione, per cui il suo fabbricante cinese, con una verosimiglianza

che rasenta la certezza, lo deve aver sottoposto a rigidi controlli prima di

immetterlo sul mercato. Controlli che sicuramente vengono pure effettuati al

momento dell’importazione in Europa.

Le differenze di peso lordo riscontrate

dal perito sulle tre bombe calibro 125 messegli a disposizione (dai g 916 ai g

983) non devono indurre in inganno in quanto il peso netto della massa

esplosiva delle stesse è identico: g 600 (cfr. referto peritale 22 dicembre

2004, pag. 8, AI 97).

Un difetto del fuoco

d’artificio, nel senso di una carica esplosiva fuori norma, è quindi da

escludere, così come stabilito dal perito giudiziario, esperto del settore e di

questo tipo di indagini.

Preso atto che dagli addetti

della società __________ la necessità di fissare le batterie al suolo non è

neppure stata presa in considerazione né nel 2002, né nel 2004, risulta

necessario appurare se una simile grave mancanza sia da far risalire ad una

carente istruzione de __________ Sagl a __________ SA e di quest’ultima agli

acquirenti finali.

18.

Anzitutto occorre appurare quali

siano state le informazioni fornite dai due responsabili de __________ Sagl a ACCU

1.

A tal proposito quest’ultimo ha avuto modo di raccontare che ”dal

produttore non riceviamo istruzioni scritte, ci vengono date verbalmente.

Quest’anno proprio per questa fornitura alla società __________ il produttore

ditta __________ Sagl con sede ad __________ mi aveva informato che della

fornitura faceva parte pure un kit di tre tubi che dovevano essere infilati

nella sabbia in un contenitore per la partenza verso l’alto per stabilizzarli.

Mentre per il resto del materiale era il sistema usuale consistente nei tubi

sopra descritti.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 2 agosto 2004, pag.

2, AI 85, n. 7). Su quanto per contro riferitogli dai due coimputati al momento

della fornitura del primo spettacolo pirotecnico composto da fuochi della

categoria IV egli ha affermato: “Preliminarmente mi avevano detto che

si doveva seguire un ordine di accensione. Su ogni batteria è indicato il

numero della sequenza. Poi mi è stato detto che si devono infilare queste barre

stabilizzatrici all’interno del foro al lato della batteria e, a dipendenza

della morfologia del terreno, in particolar modo se lo stesso non è assolutamente

piano, scosceso, oppure nel caso in cui venissero adagiate su zattere, queste

batterie andrebbero stabilizzate maggiormente. Non rammento se all’epoca mi

avessero fatto degli esempi specifici su come stabilizzare queste batterie nei

casi detti sopra. Preciso che la regola è che dette batterie vadano adagiate su

un terreno piano. Queste informazioni mi sono state date oralmente, non mi è

mai stata consegnata documentazione scritta.” e “ADR che per

quanto riguarda le distanze sempre nel 1997/1998 la __________ non mi ha dato

un’informazione precisa sui metodi da rispettare in generale. Mi è stato detto

che doveva esserci una distanza sufficiente e mi era stato fatto un esempio

proprio di una manifestazione in cui vi era un campo da calcio e il materiale

doveva essere posato sul lato opposto degli spettatori.” (cfr. suo verbale

di interrogatorio 6 settembre 2006, pag. 5, AI 48).

19.

Interrogato dalla polizia, ACCU 3 ha affermato che “(…) da diversi anni forniamo spettacoli pirotecnici alla ditta __________.”

e che “dal momento che uno dei “suoi” collaboratori (…) è stato istruito

adeguatamente all’utilizzo di tali spettacoli, vendiamo liberamente i nostri

prodotti a __________.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 3 agosto 2004,

pag. 2, AI 85, n. 8a).

Dopo aver dichiarato: “ADR

che solitamente quando veniamo contattati dal cliente la prima volta (quando i

fuochi non vengono sparati direttamente da noi) ci rechiamo unitamente con il

cliente sul luogo dove verranno piazzati e poi sparati e questo per sincerarci

che vengano prese le precauzioni necessarie e in tale occasione istruiamo il

cliente. Sono comunque casi rari perché come già detto nella maggior parte dei

casi siamo noi ad occuparci dell’esecuzione dello spettacolo.”, egli ha

aggiunto di reputare come debitamente formata una persona “dopo che ha avuto

un’istruzione da me sul luogo dove i fuochi verranno sparati.”,

specificando che la formazione avviene nel seguente modo: ”preliminarmente

guardiamo il luogo e quando di primo acchito vediamo che il posto non è

confacente per lo spettacolo diamo indicazioni su altri posti disponibili

dopodiché facciamo l’offerta ed in seguito se il cliente accetta l’offerta

allestiamo lo spettacolo, lo assembliamo, lo trasportiamo in loco, lo piazziamo

insieme al cliente spiegando le distanze di sicurezza e spiegando come vengono

ancorati i mortai tra di loro o al suolo.” (cfr. suo verbale di

interrogatorio 28 ottobre 2004, pag. 5 e 6, AI 81).

Questo modo di procedere,

nonostante sia stato illustrato come un assioma incontestato, non era però applicato

sistematicamente, come attestano ad esempio le testimonianze rese di fronte

alla polizia l’11 ottobre 2004 da Valerio Gianmarco, della Pro Carì (cfr. AI 85,

n. 26) e da Siro Bassi (cfr. AI 85, n. 24).

In merito alla fattispecie in

discussione egli ha asserito: “Nel caso specifico ACCU 1 responsabile per __________,

alla metà di luglio, ha ordinato telefonicamente e confermato con un fax lo

spettacolo n. 4. In data 26 luglio 2007 ACCU 1 è venuto personalmente ad Ascona

ed ha ritirato la merce. La consegna è stata effettuata da mio figlio __________,

anch’esso dipendente della __________. Chiaramente, ben sapendo che __________

disponeva di personale qualificato, al momento della consegna non sono state

date disposizioni particolari tranne quelle per i tre tubi sciolti che dovevano

essere interrati o fissati in un secchio pieno di sabbia. (…) Con il materiale

è stato consegnato anche il piano di brillamento che serve alla persona

qualificata per la sequenza di fuoco e per sapere cosa sta sparando. (…) Una

volta fatta la consegna il ruolo della mia ditta finisce. Infatti __________,

con il personale formato, è autorizzata a sparare lo spettacolo.” e “a

precisa domanda dell’inquirente interrogante rispondo che anche il collaboratore

di __________ di cui non ricordo il nome, aveva seguito uno o più corsi presso

di noi.” (cfr. verbale di interrogatorio 3 agosto 2004 di ACCU 3, pag. 2-4,

AI 85, n. 8).

ACCU 3 ha pure dichiarato espressamente di non aver mai personalmente fornito ad ACCU 1 informazioni

sull’uso dei pezzi pirotecnici in questione (cfr. suo verbale di interrogatorio

28.

ottobre 2004, pag. 7-8, AI 81).

L’alienazione di quest’ultimi a

__________ SA avveniva senza istruzione poiché egli era a conoscenza che un

dipendente della stessa, __________, aveva frequentato il corso del signor __________

nel 1998 (cfr. suo verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004, pag. 5, AI 81). Solo

in un occasione rammenta “di aver detto una volta al padre di ACCU 1 a domanda a cosa servissero le due stanghe in ferro di aver risposto che dovevano essere infilate.

E’ possibile che avessimo fornito a __________ anche dei picchetti. Al padre di

ACCU 1 mi sono limitato a rispondere alla questione sulle stanghe in ferro in

quanto partivo dal presupposto che aveva un referente che aveva fatto il corso

da noi il quale sapeva le altre prescrizioni sulle modalità.” (cfr. suo

verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004, pag. 11, AI 81).

Nonostante la presenza tra il

personale di __________ SA di una persona da loro formata nel 1998 fosse la

premessa per vendere spettacoli pirotecnici prescindendo da una puntuale

erudizione, l’imputato in questione, non ha mai proceduto a regolari verifiche

di tale presupposto: “Io non ho domandato se questa persona lavorasse

quest’anno o due anni fa ancora per loro, né mi sono stati dati ragguagli in

tal senso. Non l’ho domandato nella misura in cui ritengo __________, appunto

per il fatto che vende munizioni, una ditta seria e quindi affidabile.” (cfr.

suo verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004, pag. 7, AI 81).

20.

Le precedenti dichiarazioni di ACCU

3.

sono perfettamente in linea con quelle rese dal socio ACCU 2: “Quando il

nostro cliente è una persona giuridica la riteniamo comunque formata se uno dei

suoi membri ha frequentato il corso negli anni precedenti. Voglio precisare che

nel caso della __________ noi abbiamo anche fatto fede sul fatto che è una

ditta seria ed affidabile. ADR che non ho chiesto se il dipendente di __________

che ha frequentato il corso lavorasse ancora per la __________ sino a

quest’anno. ADR che non mi sono propriamente sincerato su come questo

dipendente abbia poi riportato quanto appreso in ditta, noi sapevamo che era

inviato al corso dalla ditta medesima al quale era stato consegnato un opuscolo.”

(cfr. suo verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004, pag. 11, AI 82).

Nemmeno lui ha “(…) mai dato

istruzioni specifiche sull’utilizzo di materiale pirotecnico” ad ACCU 1 o a

suo padre, reputando la loro società sufficientemente seria per renderle superflue

(cfr. suo verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004, pag. 7, AI 82). Questo

concetto è stato ripreso poco dopo nell’ambito dello stesso interrogatorio: “Io

ribadisco che personalmente non ho dato informazioni a ACCU 1. Non so se chi

gli ha consegnato il materiale gli abbia fornito tale informazione. In quegli

anni avrebbe potuto essere anche __________ a dare quelle informazioni. Posso

semplicemente dire che comunque delle informazioni le ha ricevute anche se non

ritengo per quanto attiene a quanto riferito sul posizionamento su un terreno

piano sia sufficiente, a mio modo di vedere le batterie vanno ancorate sul

terreno.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004, pag. 8,

AI 82).

__________, interrogato lo

stesso giorno dal magistrato inquirente, ha dichiarato di non aver “(…) mai

dato istruzioni riguardo l’utilizzo di spettacoli pirotecnici a ACCU 1 o a suo

padre.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004, pag. 4, AI

83).

21.

__________, sentito in data 22

maggio 2006, ha affermato “di aver detto a questa persona (n.d.r: ACCU 1)

che oltre al materiale presente in caso di necessità noi disponevamo anche

di mezzi per il picchettaggio. Ho riferito anche a quest’ultimo le usuali

informazioni sull’istallazione di questo materiale in specie anche come lo

stesso andasse sistemato al suolo rispettivamente ho dato anche delle

informazioni dettagliate per rapporto ad un elemento pirotecnico che andava

inserito in un secchio precisando che questo secchio di plastica doveva essere

riempito di sabbia. La persona in questione mi ha risposto che lui era un

esperto e che non necessitava di ulteriori informazioni. (…) Non ho potuto

comunque finire le comunicazioni in quanto la persona in questione mi aveva

risposto di essere un esperto” (cfr. suo verbale di interrogatorio 22

novembre 2006, pag. 2 e 3, AI 173, confermata pure al contraddittorio con ACCU

1.

che ne ha fatto seguito, pag. 5 e 6).

__________, pure lui presente

al momento in cui il responsabile di __________ SA è andato a ritirare lo

spettacolo pirotecnico presso __________ Sagl nel 2004, ha corroborato questa versione dei fatti: ”Mi rammento che sono venute due o tre persone con

un furgone. (…) Mi rammento che __________ aveva reso attento sulla

pericolosità del prodotto chiedendo alle persone presenti se erano in grado di

posizionare questo materiale sul terreno spiegando le modalità. Mi rammento che

era stato risposto che loro erano degli esperti. Mi ricordo pure che era stato

riferito della possibilità di poter avere dei piedini nei quali vengono

inserite le barre stabilizzatrici rispettivamente dei picchetti di legno e

questo se le condizioni del terreno sono pericolose, pendenti, se c’è erba alta

o sassi. (…) Aggiungo inoltre che __________ ha spiegato l’utilizzo del pezzo

pirotecnico che andava a chiudere lo spettacolo, ossia l’inserimento di tre

tubi in plastica singoli in un recipiente che andava riempito di sabbia.” (cfr.

suo verbale di interrogatorio 22 novembre 2006, pag. 2 e 3, AI 173, anche in

questo caso con conferma dopo il contraddittorio con l’imputato ACCU 1).

Al dibattimento egli ha

dichiarato: “confermo di aver sentito da una delle persone di __________ SA

venuta a ritirare le batterie la frase in dialetto “abbiamo sempre fatto così”

e “siamo degli esperti, lo abbiamo già fatto“. Questa frase è stata pronunciata

in risposta a quanto dettogli da __________, ossia con riferimento alla domanda

se erano in grado di posizionare le batterie sul terreno ed a quella se si

erano resi conto della pericolosità di quanto avevano tra le mani. Preciso, a

scanso equivoci, che quanto riportato sopra va corretto nel senso che la prima

frase aveva il seguente tenore: “lo abbiamo sempre fatto”. Non ricordo se __________

abbia detto di “picchettare” le batterie. Il giudice mi rilegge il paragrafo

tre del verbale 22 novembre 2006 (pag. 2). Ora che sento quanto dichiarato a

suo tempo mi torna tutto in mente e posso confermare che i fatti si sono svolti

così come descritti nel citato paragrafo. Quindi la risposta del responsabile

di __________ SA, con la quale ha detto “lo abbiamo sempre fatto” era proprio

riferita alle indicazioni sul picchettaggio delle batterie. Ripensandoci posso

affermare con certezza solo di avere sentito la frase “siamo degli esperti. Lo

abbiamo sempre fatto”. Questa frase era riferita al fatto che __________ aveva

messo in guardia i clienti sulla pericolosità di quello che avevano tra le mani

e sul fatto che fossero in grado di posizionare le batterie a terra. Ricordo

che era stato fatto riferimento alla possibilità di avere a disposizione dei

picchetti, oltre alle barre stabilizzatrici. Non ricordo altro e mi sento un

po’ confuso.”

Entrambi i testi hanno poi

concordato sul fatto che i datori di lavoro non abbiano mai dato loro alcuna

direttiva su come si debba trattare con il cliente e quale tipo di indicazioni

gli si debba fornire al momento della consegna di materiale pirotecnico della

categoria IV.

ACCU 1 ha sempre contestato veementemente che vi sia stato un tentativo di istruzione sulle misure di

sicurezza e sulle modalità di assicurazione al suolo delle batterie da parte di

__________.

Come già rilevato dalla CRP

nella sua decisione del 14 maggio 2007, pag. 14, le testimonianze dei due

ragazzi sono in palese contraddizione con le versioni fornite da tutti e tre

gli imputati, compresi i loro principali, e sono poco credibili. Per prima cosa

va rilevato come appare alquanto singolare il fatto che essi abbiano ricordato

esattamente, nel dettaglio, quanto detto ad ACCU 1 ma non siano nemmeno stati

in grado di riconoscerlo. Inoltre la frase che loro sostengono essere da lui

stata pronunciata quale reazione ad un tentativo di erudizione sulla necessità

e sulle modalità di ancoraggio al suolo delle batterie, cioè “abbiamo sempre

fatto così”, non ha alcun senso, dato per assodato che __________ SA non si

è mai occupata direttamente di sparare i fuochi d’artificio.

L’audizione in aula di __________

e __________ non ha consentito di dissipare i dubbi sull’affidabilità delle

loro dichiarazioni, che non risultano pertanto in grado di sconfessare quelle

dei tre prevenuti.

22.

Sulla scorta di quanto precede

non si può che giungere alla conclusione che né ACCU 3, né ACCU 2 abbiano mai

puntualmente istruito ACCU 1 sull’uso dei fuochi d’artificio destinati alle

feste di __________ del 2002 e del 2004, così come richiesto dalla legge.

Pur concordando tutti sul fatto

che le batterie debbano sistematicamente essere assicurate al suolo o tra loro,

indipendentemente dal tipo di terreno, nessuno di loro due si è mai preoccupato

di far passare questa elementare ma quanto mai decisiva informazione

all’acquirente.

In tal modo essi hanno

palesemente infranto il dovere d’informazione cui erano sottoposti. Un simile obbligo

vale anche nei confronti di un rivenditore quale la __________ SA, che nei loro

confronti, come vedremo più in là, ha comunque un ruolo di utilizzatore ai

sensi dell’art. 26 cpv. 5 OEspl.

Il dovere di informazione - in

base al quale dunque, de facto, si deve partire dal principio che ogni cliente

di fuochi della categoria IV necessita di istruzione - potrebbe venire affievolito

in ragione della conoscenza specifica tra i partner contrattuali, in base alla

quale si potrebbe prescindere dall’istruzione, rispettivamente

dall’allestimento di un protocollo di vendita, ad ogni consegna di materiale

pirotecnico. Quando il venditore, sulla scorta dei suoi rapporti frequenti ed

approfonditi con il suo cliente-rivenditore, è nelle condizioni di poter

stabilire con sufficiente certezza che questi dispone delle conoscenze

necessarie a garantire il rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e la

tutela della salute delle persone, è possibile riconoscergli lo svincolo

dall’obbligo di istruirlo, ritenuto che si tratterebbe di un’operazione

superflua e ridondante. In effetti il perito giudiziario ha confermato che “non

posso dire se vi debba essere o meno un’istruzione da parte dell’importatore al

venditore. Posso comunque precisare che molti importatori conoscono le capacità

dei loro rivenditori e preciso parimenti che anche a tutela giuridica alcuni

importatori si sono avvalsi dell’utilizzo di questo Verkaufsprotokoll. Altri

importatori per contro lo consegnano unitamente al materiale come ausilio per

la vendita successiva all’utilizzatore.” (cfr. suo verbale di interrogatorio

22.

novembre 2006, pag. 3, AI 174).

Nel caso specifico la mancata

informazione di __________ SA è come visto da ricondurre al presupposto, dal

quale sia ACCU 3 che ACCU 2 sono partiti, che __________ fosse ancora alle

dipendenze della società.

Le conoscenze della ditta di ACCU

1.

da parte dei due imputati responsabili de __________ Sagl non si sono però

rivelate affatto ottimali: essi non hanno mai ritenuto opportuno verificare se

la persona che aveva seguito il corso di __________ lavorasse ancora per l’acquirente,

ignorando così che egli se ne era già andato dal 2001, quindi da oltre tre

anni.

ACCU 3 e ACCU 2 neppure si sono

dati la briga di appurare quali fossero le cognizioni di ACCU 1 in materia o se le nozioni apprese alla giornata di formazione da __________ fossero state ben

recepite, rispettivamente se fossero state trasmesse a qualcuno della società

al momento della sua partenza. Essi nemmeno sapevano quanti fossero i

dipendenti di __________ SA.

I rapporti tra le due società,

inoltre, seppur regolari negli anni, non erano densi a tal punto da poter

affermare che tra i dirigenti delle stesse vi fossero delle relazioni personali

intense: essi si sentivano ogni anno ma solo nelle due settimane che

precedevano la Festa nazionale e solo per l’ordinazione dei fuochi e la loro

consegna, che sono risultate avvenire in maniera affrettata, senza particolari

discussioni o approfondimenti, quasi si trattasse di una vendita al dettaglio

come quelle effettuate dai grandi magazzini.

23.

Di fronte a simili circostanze

non è possibile arrivare a sostenere che la __________ Sagl e __________ SA si

conoscessero a tal punto da consentire a ACCU 3 e ACCU 2 di prescindere da una

precisa istruzione sul materiale fornito e sulle misure di sicurezza da adottare.

Nulla cambiano il fatto di aver impartito qualche nozione oltre 6 anni prima o

quello che un dipendente di __________ SA, pure 6 anni prima dei fatti, abbia

seguito una giornata di formazione.

A tal proposito va richiamato

il principio della legge che non lascia spazio alla routine quando si tratta di

vendita di fuochi d’artificio della categoria IV: ognuno di essi ha le sue

peculiarità ed il loro uso è influenzato da tutta una serie di condizioni

(morfologia del luogo di lancio, altitudine, condizioni atmosferiche, distanze

dal pubblico, potenza delle cariche, numero dei mortai, ecc.) che rende

indispensabile procedere ogni volta ad illustrare all’utilizzatore le modalità

d’uso e le precauzioni da adottare: “ (…) per ogni prodotto

pirotecnico soggiacente alla categoria 4 (..) è importante che la consegna e

l’istruzione avvenga a fronte di ogni singolo pezzo affinché questa istruzione

sia il più efficace possibile.” (cfr. verbale di interrogatorio 22 novembre

2006.

di Konrad Schlatter, pag. 2, AI 174).

24.

Come rilevato anche dalla CRP,

le mancanze dei responsabili de __________ __________ Sagl non si esauriscono

qui, anche se per la valutazione della responsabilità penale è l’ossequio dei

doveri d’informazione ad essere determinante. Essi hanno in effetti sempre fornito

le componenti degli spettacoli pirotecnici prive di imballaggio e si sono

limitati a consegnare le barre stabilizzatrici, invece di prevedere un kit

completo, comprendente anche dei picchetti o dei sacchi per la sabbia. In

questo modo hanno indotto il consumatore finale a credere che fosse sufficiente

inserire le barre stabilizzatrici per disporre di mortai conformi alle norme di

sicurezza e pronti all’uso.

ACCU 3 e ACCU 2 non sono stati

in grado di offrire alcuna indicazione sul tipo e le caratteristiche dei pezzi

pirotecnici che hanno utilizzato per comporre lo Spettacolo n. 4 venduto a __________

SA nel 2004, ad eccezione del loro calibro e della loro provenienza (cfr.

verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004 di ACCU 3, pag. 3, AI 81; verbale di

interrogatorio 28 ottobre 2004 di ACCU 2, pag. 3 s., AI 82).

Nessuno di loro si è

interessato a sapere chi fosse il destinatario finale del materiale venduto a __________

SA e chi si sarebbe occupato di piazzare e attivare i fuochi.

Lo “Spettacolo n. 4” è stato modificato rispetto a quanto descritto nel prospetto di vendita, in quanto la batteria n.

6.

è stata fornita con tre bombe calibro 125 di fabbricazione cinese, invece di

due calibro 125 cinesi ed una calibro 85 di fabbricazione italiana (cfr.

verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004 di ACCU 3, pag. 3, AI 81), oltretutto

senza che i clienti ne siano stati debitamente resi attenti, se non attraverso

la consegna di un piano di brillamento che nulla dice oltre al calibro delle

bombe.

Pur essendo a conoscenza della

sua esistenza, i responsabili de __________ Sagl non hanno mai pensato di

affiliarsi o mettersi in contatto con l’associazione nazionale di categoria SKF

(www.feuerwerk-skf.ch/index.htm),

cosa che gli avrebbe assicurato una migliore formazione e la possibilità di

costanti aggiornamenti.

Fino al giorno dei drammatici

fatti qui in esame, il formulario “Protocollo di vendita per fuochi

d’artificio della categoria IV” non era mai stato utilizzato. Farvi capo

avrebbe permesso loro di sapere che l’acquirente deve essere informato

rigorosamente sulle seguenti tematiche: permessi e assicurazioni, trasporto, immagazzinamento,

sbarramenti, influenze atmosferiche, distanza di sicurezza, stato del terreno,

stabilità, accensione, controllo del tiro, proiettile inesploso/tempo d’attesa,

funzione, rischi particolari e trasporto di ritorno (cfr. doc. B allegato

a verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004 di ACCU 2, AI 82). Farlo sottoscrivere

al cliente avrebbe inoltre permesso loro di sgravarsi dalle responsabilità.

25.

Per quanto concerne i rapporti

tra ACCU 1 e la società __________, la situazione è analoga: lo stesso imputato

ha ammesso di non aver fornito alcuna informazione ai propri clienti

contestualmente alla vendita dei fuochi d’artificio per la festa del 1. agosto

2004.

di __________: “Le spiegazioni le avevamo già date alcuni anni fa

quando aveva fatto la prima manifestazione, quest’anno ci siamo limitati ad

informarli sulle modalità per i tre tubi. Nessuno del nostro negozio è andato

sul luogo prima della manifestazione. (…) Confermo di averli consegnati

personalmente con mio padre ai fratelli __________ e di avergli fornito le

necessarie istruzioni sopra descritte e di non avergli consegnato nulla di

scritto.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 2 agosto 2004, pag. 3, AI 85,

n. 7). Il concetto è stato ribadito pure nei seguenti interrogatori ed in aula:

“ADR che nel 2004 mi sono limitato a dare informazioni che si riferivano ai

3.

tubi che chiudevano lo spettacolo. Non ho ripetuto le informazioni perché le

davo già per scontate. ADR che né nel 2002 né nel 2004 mi sono informato su dove l’associazione __________ avesse intenzione di organizzare lo

spettacolo o meglio preciso sapevo che lo spettacolo si sarebbe svolto su di un

campo di calcio ma non sapevo specificatamente dove loro avrebbero posizionato

le batterie. ADR che non ho fatto domande su chi avrebbe nel 2002 o 2004

posizionato queste batterie anche perché davo per scontato che fosse __________

a farlo” (cfr. suo verbale di interrogatorio 24 agosto 2004, pag. 6, AI 37).

Alla fornitura dello “Spettacolo

n. 4” del 2004, benché ne fosse entrato in possesso, il signor ACCU 1 non ha

ritenuto necessario consegnare ai signori __________ il piano di brillamento: “ribadisco

quanto già detto sopra anche perché a mio modo di vedere nulla cambiava sapere

al signor __________, per il posizionamento sul terreno delle batterie, le

dimensioni del calibro rispettivamente il diametro dei mortai. Egli mi ha

altresì detto, una volta ricevuto successivamente ai fatti il piano di

brillamento, che non avrebbe agito differentemente.” (cfr. suo verbale di

interrogatorio 6 settembre 2006, pag. 15, AI 48).

In merito a quanto invece

riferito al cliente nel 2002, l’imputato ha avuto modo di precisare: “La

prima volta che ho informato __________ sull’utilizzo del materiale pirotecnico

e con materiale pirotecnico intendo batterie, è avvenuto nel 2002 con il

materiale presente. Gli ho detto che questo materiale andava posato su un

terreno piano e in queste condizioni l’ancoraggio non era indispensabile. Se

invece il terreno non fosse stato piano sarebbe stato allora necessario fissare

ulteriormente le batterie. Gli ho spiegato come inserire le barre stabilizzatrici.

Ho detto a __________ di tenere una distanza di alcune decine di metri per

rapporto al posaggio del materiale pirotecnico per rispetto al pubblico. Ho

spiegato come avveniva l’accensione del materiale. Ho spiegato che le batterie

andavano accese in sequenza e che se ci fosse stata una non accensione non

bisognava avvicinarsi alla batteria immediatamente ma bisognava lasciarla sul

posto perché poteva esserci un’accensione ritardata. Voglio precisare che

comunque __________ si era occupato di acquistare degli altri razzi negli anni

precedenti e quindi era a conoscenza dei potenziali pericoli.” (cfr. suo

verbale di interrogatorio 24 agosto 2004, pag. 6, AI 37, e conferma da

parte di __________ nel verbale di interrogatorio di ACCU 1 6 settembre 2006,

pag. 14, AI 37).

Il quadro che emerge è

nuovamente quello di una grande faciloneria ed approssimazione nella vendita di

materiale potenzialmente molto pericoloso: nel 2002 ACCU 1 ha fornito ai suoi clienti - persone totalmente inesperte e, come è stato possibile appurare in

aula con __________, con limiti evidenti - delle informazioni non esaurienti ed

in parte errate. Nel 2004 egli, in maniera ancor meno professionale, si è

limitato a consegnare la merce ed a spiegare, rapidamente, come andavano sistemati

i tre mortai per i colpi finali.

26.

In merito al principio per il

quale le batterie necessitavano di ancoraggio solo qualora il terreno non è

pianeggiante, poiché in simili condizioni la sicurezza viene raggiunta

attraverso l’inserimento delle barre stabilizzatrici, ACCU 1 ha sempre sostenuto che la relativa informazione gli è stata fornita da terze persone, lasciando

intendere che si sia trattato dei due coimputati o del signor __________: “Da

un profilo della sicurezza mi è sempre stato detto che le batterie contenenti

questi mortai una volta adagiate su un terreno piano con le barre

stabilizzatrici sono sicure.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 6

settembre 2006, pag. 3, AI 48). Egli non è però stato in grado di

dimostrare che effettivamente qualcuno su cui poteva fare affidamento gli aveva

parlato di una simile regola.

ACCU 2 e ACCU 3 hanno asserito

di non avergli mai dato alcuna informazione sull’utilizzo dei pezzi pirotecnici

della categoria n. IV. Trattandosi di dichiarazioni che vanno addirittura

contro i loro interessi ed essendo sempre stati coerenti su questo punto, sono

assolutamente credibili. Inoltre essi hanno asserito di non aver mai utilizzato

delle batterie di mortai senza ancorarle debitamente al suolo o tra di loro e

che questa era una misura di sicurezza imprescindibile, seppur non codificata.

Di conseguenza appare assai poco verosimile che si possano essere spinti sino

al punto da consigliare ai clienti di adottarla solo se il terreno della zona

di lancio non era pianeggiante.

__________, sentito dal

magistrato inquirente sotto giuramento il 28 ottobre 2004, ha precisato che, relativamente al posizionamento delle batterie, ai suoi corsi “(…) io

spiegavo che le stesse andavano legate tra di loro attraverso i piedini/barre

stabilizzatrici e questo doveva succedere sempre indipendentemente dal suolo o

dovevano anche essere ancorati al suolo con dei picchetti. (…) Si può

prescindere da queste norme di sicurezza e quindi mettere per terra la sola

batteria senza nient’altro quando il calibro non è maggiore a 24. In caso di calibri maggiori come dimostrato nella parte pratica del mio corso queste batterie

devono essere legate tra di loro e fissate al suolo. L’importante è che le

batterie siano fisse. ADR che il fatto di inserire unicamente le due sbarre non

è sufficiente affinché la batteria sia stabile. Può essere sufficiente ma io

non lo reputo abbastanza.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 28 ottobre

2004, pag. 2, AI 83). Questa affermazione contraddice quanto da lui dichiarato nel

corso di un’intervista televisiva per la trasmissione Falò del 5 agosto 2004, e

cioè con la frase: “Non dovrebbe essere affrancata, ma io lo farei.”, in

risposta alla domanda se le batterie vanno ancorate o meno. Come egli stesso ha

precisato di fronte alla Sostituto Procuratore Pubblico, questa asserzione è

stata formulata in un momento di agitazione e nervosismo, per cui non deve

essere reputata come corrispondente alla realtà. A sostegno invece della tesi

contraria, la difesa ha prodotto al processo due dichiarazioni del giornalista

e del cameraman che avevano effettuato l’intervista, secondo le quali non è

stata fatta alcuna pressione sul signor __________ ed egli ha avuto modo di

rispondere con tranquillità. Ciononostante, a mente di questo giudice, appare

credibile quanto da lui asseverato in sede di interrogatorio e sotto giuramento,

mentre alla frase pronunciata di fronte alle telecamere non si può dare gran

peso.

Di conseguenza se ne deve

dedurre che la teoria esposta dal signor ACCU 1 in merito alla fissazione delle batterie non possa essergli giunta nemmeno da __________ o dai suoi

corsi. Questa conclusione è suffragata dalle dichiarazioni di __________ che,

parlando di quanto gli era stato insegnato alla giornata di formazione, ha detto:

“Ricordo che per la posa dei mortai bisognava montare due piedi o barre

stabilizzatrici in ferro che servivano per dare la possibilità di fissaggio al

terreno. Infatti non era sufficiente appoggiare il mortaio semplicemente sul

terreno. Il fissaggio poteva essere eseguito in diversi modi, con dei picchetti

di ferro, interrando il mortaio, inchiodando la batteria su degli assi, ecc.”

(cfr. suo verbale di interrogatorio 4 agosto 2004, pag. 2, AI 85, n. 12). Al

confronto con l’imputato, __________ ha comunque confermato. “Io non gli ho

mai detto che le batterie sono autoportanti.” e all’esplicita domanda se

avesse mai saputo o riferito al suo ex datore di lavoro che le batterie non

dovevano essere necessariamente fissate al terreno se questo è pianeggiante ha

risposto: “Io posso semplicemente dire che durante il corso ci è stato detto

che alcuni tipi di batterie con una pianta rettangolare/quadrata con cariche

piccole (4 cm di tubo) che formano una rampa di lancio, possono anche essere

posizionate senza essere ancorate al suolo con le proprie barre.” (cfr. verbale

di interrogatorio di ACCU 1 6 settembre 2006, pag. 9 e 10, AI 48).

27.

Per quanto precede si può dare

per assodato che ACCU 1, a fine luglio 2004, non ha istruito in alcuna maniera

i suoi clienti della società __________ sull’uso dei fuochi loro forniti e

sulle prescrizioni di sicurezza ad essi relative. Nel 2002 egli ha per contro dato

indicazioni generiche, poco approfondite ed in parte errate.

In questo modo egli ha

contravvenuto al suo obbligo di istruzione puntuale previsto dagli art. 17

LEspl e 26 cpv. 5 OEspl.

L’omissione è a maggior ragione

rilevante se si pensa che nel 2003 non erano stati sparati fuochi d’artificio

poiché vigeva un divieto cantonale emanato a seguito della siccità, per cui, anche

se le informazioni date in precedenza fossero state corrette, si poteva

ragionevolmente pretendere da lui che rinfrescasse le conoscenze dei signori __________.

A ciò si aggiunga che __________, in aula, è risultato essere praticamente

ininterrogabile poiché non era in grado di comprendere le domande, non solo per

scusabile nervosismo (al punto che tutti i legali presenti si sono dichiarati

d’accordo di rinunciare alla sua audizione e, di riflesso, pure a quella di

parte degli altri testi citati): con clienti con capacità recettive così

palesemente ridotte, i doveri di diligenza devono aumentare esponenzialmente.

Come per gli altri due imputati

però, oltre a queste, vi sono ulteriori inadempienze di rilievo che permettono

di comprendere il grado di superficialità con il quale la vendita di prodotti

pericolosi come quelli in oggetto è stata trattata. Innanzitutto egli ha

palesato una scarsa conoscenza dei pezzi pirotecnici da lui venduti, fatto

inaccettabile per un commerciante: non ha saputo indicare a che categoria

appartenevano le bombe vendute all’associazione __________, non ha saputo dire

quali fossero le differenze tra i razzi più grossi ed i mortai, non ha mai

personalmente sparato fuochi simili (quindi non ne ha sperimentato gli effetti,

espediente che lo avrebbe per lo meno reso cosciente del fatto che al momento

dell’esplosione i mortai oscillavano, come confermato da __________: “Voglio

precisare che dopo l’incidente per curiosità ho fatto una prova con una delle

batterie che sono state dissequestrate, non saprei dire quale, ed ho notato che

vi era un’oscillazione, cfr. verbale di interrogatorio di ACCU 1 6

settembre 2006, pag. 15, AI 48), non ha mai visto le bombe contenute nei mortai

(“ad occhio non avendo mai estratto detto materiale, posso dire che ho visto

una boccia che mi sembra di cartone.”, cfr. suo verbale di interrogatorio

24.

agosto 2004, pag. 4, AI 37), non era a conoscenza delle prescrizioni di

sicurezza per i mortai (“ADR che non sono a conoscenza di particolari

precauzioni di sicurezza per quanto attiene ai mortai. Non so se gli stessi

debbano essere di un particolare materiale, non so se debbano sottostare ad una

manutenzione rispettivamente se la stessa debba essere fatta. Io so solo che

una volta che mi viene riconsegnata una batteria utilizzata io la riconsegno

alla __________. Parto dal presupposto che rifornendomi da una ditta

specializzata mi venga consegnato del materiale dal profilo tecnico e

costruttivo pronto all’uso e conforme ad eventuali norme di legge/sicurezza.” cfr.

suo verbale di interrogatorio 6 settembre 2006, pag. 3, AI 48). In secondo

luogo, egli non solo non ha ritenuto necessario frequentare il corso di __________,

ma nemmeno ha pensato di far proprie le nozioni ricevute da __________, né

subito dopo la giornata di formazione, accontentandosi di alcune delucidazioni “per

sommi capi” (cfr. suo verbale di interrogatorio 6 settembre 2006, pag. 5,

AI 48), né al momento della sua partenza da __________ SA.

Prova del fatto che lui non

fosse al corrente dei contenuti delle lezioni di __________ è il fatto che

abbia detto a __________ di piazzare i mortai ad alcune decine di metri dal

pubblico (cfr. suo verbale di interrogatorio 24 agosto 2004, pag. 6, AI 37):

dal manuale “Consigli e guida per l’artificiere” si desume che uno dei

temi trattati era proprio quello delle distanze, da calcolarsi sulla scorta di

una tabella ben precisa, a dipendenza del calibro dei petardi, non a casaccio.

Tanto meno, a fronte di una provata

assenza totale di indicazioni da parte dei suoi rifornitori, egli ha pensato di

farsi parte diligente ed interpellarli per sapere se vi fossero delle

particolari precauzioni da adottare.

ACCU 1 non ha inoltre assunto

alcuna informazione dai suoi acquirenti in merito al luogo ove sarebbero stati

sparati i fuochi ed alla sua morfologia, così come non ha chiesto chi si

sarebbe occupato dell’accensione, dove sarebbero stati depositati i mortai prima

della festa.

Egli, infine, non ha sottoposto

ai signori __________ il formulario di vendita allestito dalla SKF, del quale

non era nemmeno a conoscenza, e non ha consegnato loro il piano di brillamento.

Posizione di garante degli

imputati

28.

Essendo stati addebitati agli

accusati dei delitti commessi per omissione è indispensabile procedere alla

verifica della loro posizione di garante rispetto alle vittime.

E’ considerato garante colui

che ha una posizione di responsabilità comportante un obbligo giudico di

intervenire, di attivarsi per evitare che insorgano conseguenze nefaste da una

determinata situazione (cfr. DTF 129 IV 119 consid. 2a). Dottrina e

giurisprudenza distinguono due tipi di posizione di garante: l’obbligo di

protezione, ossia quello di salvaguardare e difendere dei beni giuridici

determinati contro pericoli sconosciuti che possano minacciare tali beni (ad

esempio quello della madre nei confronti del figlio), e l’obbligo di controllo,

consistente nell’impedire la realizzazione di rischi conosciuti ai quali sono

esposti dei beni indeterminati, ad esempio quello del detentore di animali selvatici

o di un proprietario di una fabbrica di munizioni (cfr. decisione del TF 6P.94/2003

e 6S.246/2003 del 16 ottobre 2003, consid. 8.3.1). L’obbligo giuridico in

questione può derivare da una legge, da un contratto, da una comunità di rischi

liberamente accettata o dalla creazione di un rischio, art. 11 cpv. 2 CPS.

Come visto in precedenza,

l’art. 17 LEspl impone a chiunque commercia in pezzi pirotecnici, a tutela

della sicurezza e della vita delle persone, di adottare tutti i provvedimenti

che secondo le circostanze possono essere da lui pretesi. Questo articolo è

quindi base sufficiente per mettere tutti e tre gli imputati in posizione di

garante rispetto alle vittime dell’incidente di __________ oggetto della

presente procedura.

Il fatto che ACCU 3 e ACCU 2

non abbiano venduto direttamente il materiale alla società __________, ma

l’abbiano fornita ad un commerciante che a sua volta ha intrattenuto le

relazioni contrattuali con i consumatori finali, non rappresenta un’interruzione

della loro posizione di garante. Come rilevato dalla CRP nella sua decisione

del 14 maggio 2007, pag. 24, la vendita operata da __________ SA deve essere

considerata un semplice trasferimento di tale posizione e non ha alcun effetto

liberatorio nei confronti dei responsabili de __________ Sagl. Nella

fattispecie vi è stato dunque un avvicendamento nella posizione di garante in

quanto Alberto ACCU 1 ha assunto il ruolo, di per sé ambivalente, di acquirente

e rivenditore al dettaglio, senza che però la sua entrata in causa permetta di

escludere una responsabilità parallela dei signori ACCU 3 e ACCU 2 a fronte di omissioni colpevoli da parte loro.

Ci troviamo quindi al cospetto

di un caso in cui vi sono delle posizioni di garante a catena o a cascata.

Nesso di causalità naturale

e adeguata

29.

Per l’accertamento della

causalità nei reati commessi per omissione, il Tribunale federale fa capo alla

teoria della verosimiglianza (Wahrscheinlichkeitstheorie), in base alla quale è

necessario esaminare lo svolgimento dei fatti appurando se l’autore, agendo

come avrebbe dovuto, avrebbe verosimilmente evitato l’evento dannoso o ne

avrebbe quantomeno ridotta la gravità (cfr. decisione del TF 6B.227, 233,

234/2007 del 5 ottobre 2007, consid. 8). Nella valutazione si deve considerare

comunque sempre che il decorso degli avvenimenti non è dimostrabile con

assoluta certezza. E’ quindi sufficiente che il comportamento negligente

dell’autore sia all’origine della sciagura con alto, rispettivamente altissimo

grado di verosimiglianza, se non addirittura con quasi certezza. Parte della

dottrina si accontenta per contro della semplice possibilità che agendo

correttamente si sarebbe potuto evitare ciò che si è poi verificato (cosiddetta

teoria del rischio accresciuto, Risikoerhöhungstheorie, che il Tribunale

federale non sembra scartare a priori cfr. DTF 116 IV 306 consid. 2a).

Sulla scorta di questo modo di

procedere ed in base ai disposti dottrinali illustrati in precedenza, si può

senza ombra di dubbio concludere che il nesso di causalità naturale tra la

morte, rispettivamente le lesioni, delle vittime e le omissioni degli imputati

sia dato: in effetti se ACCU 3 e ACCU 2 avessero puntualmente istruito ACCU 1, in special modo rendendolo attento sul fatto che le batterie andavano ogni volta assicurate al

suolo con picchetti o sacchi di sabbia, egli avrebbe recepito sicuramente il

messaggio ed avrebbe a sua volta passato l’informazione ai suoi clienti.

D’altro canto, pure se ACCU 1

avesse detto ai fratelli __________ di ancorare le batterie, essi vi avrebbero

provveduto e la n. 6 non si sarebbe capovolta.

Sia la mancata istruzione di ACCU

1.

che la mancata istruzione agli utilizzatori dei pezzi pirotecnici sono idonee

a cagionare, secondo l’ordinario andamento delle cose e l’esperienza generale

della vita, l’incidente così come avvenuto il 1. agosto 2004. Il comportamento

contrario ai doveri dei commercianti in materiali pirotecnici da parte dei

signori ACCU 3 e ACCU 2 non è da ritenersi a tal punto imprevedibile,

predominante e grave, da relegare in secondo piano quello di ACCU 1. Egli non

ha ricevuto informazioni errate da loro: non ha ricevuto informazioni del tutto.

Non solo nel 2004, ma già nel 2002. Nonostante ciò, pur essendo consapevole di

trattare con prodotti pericolosi, è rimasto passivo, non si è informato come

avrebbe dovuto fare da buon commerciante, e non ha a sua volta informato.

Questo suo atteggiamento ha sicuramente contribuito a provocare la disgrazia.

D’altro canto, tuttavia,

neppure le mancanze di ACCU 1 sovrastano a tal punto quelle dei coimputati da

farle apparire ininfluenti: anche qui è vero piuttosto il contrario: i

responsabili de __________ Sagl, tralasciando di accertarsi sulle effettive

conoscenze in materia di quelli di __________ SA e non avendo fornito loro i

debiti chiarimenti, hanno concorso a provocare l’incidente.

Requisiti soggettivi/Colpa

30.

I tre imputati hanno agito per

negligenza colposa. ACCU 3 e ACCU 2 erano a conoscenza delle disposizioni di

legge in materia e sono partiti con troppa leggerezza dal presupposto che,

visto che oltre 6 anni prima dei fatti un dipendente di __________ SA aveva

frequentato il corso di __________ __________, la ditta disponeva ancora di un

bagaglio di conoscenze sufficienti per rendere superflua l’istruzione. Sarebbe

bastato veramente poco per rendersi conto che __________ non era più alle

dipendenze di ACCU 1 e che questi era un completo dilettante in materia ed

ignorava anche le più elementari norme di sicurezza, così come sarebbe bastato

un nulla per far passare il messaggio che avrebbe permesso di evitare la

tragedia, cioè che le batterie andavano sempre assicurate. Il fatto che __________

SA commerciasse da decenni in armi e che era una ditta seria non permette loro

di sfuggire alle responsabilità: i pezzi pirotecnici non sono assimilabili alle

armi e nemmeno agli esplosivi in genere, poiché hanno prerogative molto

particolari e necessitano di istruzioni specifiche. Già il fatto che vengono

usati a scopo ricreativo, per spettacolo, e quindi di fronte ad un pubblico che

spesso e volentieri è molto folto, deve indurre a desumere che, nonostante

alcune similitudini, sono ambiti differenti e devono essere trattati in maniera

differente.

Anche la colpa di ACCU 1 è

evidente e non può essere mitigata dalle inadempienze dei suoi fornitori. In

effetti egli disponeva senza ombra di dubbio di una formazione, intelligenza e

conoscenze tali da permettergli di realizzare che i pezzi pirotecnici della

categoria IV che egli rivendeva come fossero coltellini svizzeri avevano un alto

potenziale di pericolosità e di riflesso, giungere alla conclusione che gli

mancavano basi ed informazioni sufficienti per poter adeguatamente vendere quel

tipo di prodotto. Vale la pena ribadirlo: egli non ha ricevuto informazioni

errate, ma non le ha ricevute del tutto.

Le sue false convinzioni circa

il fatto che sul terreno pianeggiante si può prescindere dall’assicurare le

batterie non sono risultate provenire dai signori ACCU 3 o ACCU 2, e nemmeno da

altre persone esperte in materia, ma sembrano piuttosto il frutto di un

approccio superficiale alla materia da parte sua. Ad onor del vero sorge pure

qualche dubbio sul fatto che egli non fosse effettivamente al corrente che le

batterie andavano ancorate al suolo indipendentemente dalla morfologia del

terreno, perché è proprio questa la prima causa possibile che gli è venuta in

mente una volta sentito dell’incidente ed è proprio di questa possibilità che

ha parlato nella telefonata effettuata subito dopo i fatti con __________ (cfr.

suo verbale di interrogatorio 6 settembre 2004, pag. 6 ss., AI 48). Per di

più egli ha dichiarato a verbale: “ADR che per stabilizzare a dipendenza del

suolo queste batterie io personalmente metterei dei sacchi di sabbia sopra le

barre o fisserei le sbarre una accanto all’altra con del filo di ferro.”

(cfr. suo verbale di interrogatorio 24 agosto 2004, pag. 5, AI 37): quindi

qualcosa su come si sarebbe dovuto procedere lo sapeva.

ACCU 1 non poteva e non doveva

permettersi di commerciare in maniera così poco professionale fuochi

d’artificio come quelli che hanno provocato la tragedia di __________. Da

armaiolo con diploma federale ed esperienza decennale nel settore, nonché

esperto in esplosivi, egli era sicuramente cosciente (o avrebbe dovuto esserlo

con un minimo di attenzione) dei rischi che poteva comportare l’uso di fuochi

d’artificio sparati con mortai come quelli componenti lo “Spettacolo n. 4” fornitogli da __________ Sagl. Non avendo ricevuto alcuna istruzione né alcun manuale scritto,

egli avrebbe dovuto farsi parte attiva e chiedere loro, o ad altri intenditori,

se vi fossero particolari precauzioni da adottare ed eventualmente assumere

notizie presso organizzazioni del settore che non era difficile individuare.

Anche a lui sarebbe bastato veramente poco per evitare l’incidente.

Significativa a questo

proposito è la frase pronunciata da __________ in chiusura di confronto: “A

domanda dell’avv. DI 3 se ho avuto il timore nei giorni successivi ai fatti di

venire in una qualche maniera coinvolto nei fatti accaduti, rispondo di no ma

moralmente si perché chiunque sapeva cosa aveva in mano le avrebbe fissate.” (verbale

di interrogatorio di ACCU 1 6 settembre 2006, pag. 11, AI 37).

Dal dibattimento è emerso che ACCU

1.

ha preso l’ordinazione dai fratelli __________, l’ha rigirata a __________

Sagl, è andato poi a ritirare il materiale e nella stessa giornata, lo ha

caricato in auto e lo ha portato ai suoi clienti effettuando la consegna in 5

minuti, senza far nulla di più che spiegare che i tre tubi dei colpi finali avrebbero

dovuto essere interrati in un secchiello di sabbia. Per questa operazione ha

guadagnato fr. 600.--. In tal modo è chiaro che egli ha misconosciuto consapevolmente

il suo ruolo di venditore di pezzi pirotecnici, trasformandolo colpevolmente in

quello di semplice addetto al trasporto, puntando l’accento sull’aspetto

commerciale e di guadagno “facile”, ma dimenticandosi che i suoi clienti non

avevano alcun rapporto (contrattuale o personale) con __________ Sagl e che

quindi gli obblighi di istruzione finale competevano a lui.

ACCU 1, pur avendo un ruolo

ambivalente (acquirente da un lato e venditore dall’altro), deve essere

considerato un commerciante di fuochi d’artificio a tutti gli effetti. Quello

su cui la sua linea difensiva ha puntato, cioè il fatto che egli fosse un

dilettante in materia e che ciò doveva essergli riconosciuto come attenuante, rappresenta

per contro un’aggravante. Egli non può essere paragonato ad un semplice

cittadino che decide di comperare da esperti del settore dei fuochi d’artificio

per poi darli ai propri amici, come ha abilmente tentato di fare il difensore,

ma ha un ruolo predominante di mercante (con autorizzazione cantonale) ed è

quindi assoggettato alle disposizioni legali appositamente previste dal

legislatore. In modo particolare deve fare in modo di conoscere nel dettaglio i

prodotti che vende e deve essere in grado di fornire ai clienti le nozioni di

cui necessitano per poterli utilizzare senza mettere a repentaglio la salute

delle persone. Qualsiasi commerciante in fuochi d’artificio nel nostro Paese

deve procurarsi il materiale da altri; non per questo si può permettere di aspettare

che gli giungano informazioni dai fornitori, ma deve darsi da fare per

assicurarsi una formazione adeguata.

Come i signori ACCU 3 e ACCU 2,

ACCU 1 ha fatto entrare la routine in un ambito nel quale, per legge e per

semplice logica, essa è intollerabile.

In base a queste

considerazioni, richiamando i principi della teoria dell’“Uebernahmeverschulden”

o “Uebernahmefahrlässigkeit” (Guido Jenny, in Basler Kommentar, 2a ed., n. 82

ad art. 12 CPS), non si può che concludere che anche la negligenza di ACCU 1 è

da imputare a sua colpa.

Pena

31.

Per tutto quanto precede i tre

imputati devono essere condannati per il reato di omicidio colposo. ACCU 1,

inoltre, deve pure esserlo per quelli di lesioni colpose semplici e di lesioni

colpose gravi.

Il 1. gennaio 2007 è entrata in

vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la revisione della

parte generale del CPS che ha rivoluzionato il sistema delle sanzioni. Il

giudice chiamato a vagliare, come in concreto, un reato commesso prima

dell’entrata in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il diritto

più favorevole al condannato secondo il principio della lex mitior, art.

2.

cpv. 2 CPS.

Il nuovo diritto prevede che di

norma non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi, art. 40

CPS. Ai sensi, dell’art. 41 cpv. 1 CPS, il giudice può pronunciare una pena

detentiva al di sotto di questo limite, da scontare, soltanto se non sono

adempite le condizioni per la sospensione condizionale, art. 42 CPS e vi è da

attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno

essere eseguiti.

Le pene detentive inferiori a

sei mesi sono state sostituite da una pena pecuniaria, che si esprime in

aliquote giornaliere con un ammontare fino al un massimo di fr. 3’000.-- per una,

fissate dal giudice in considerazione della situazione personale ed economica

dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita,

dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale, art. 34 cpv. 2

CPS.

Nel caso concreto, il reato di

omicidio colposo era punito dal diritto previgente con la detenzione o con la

multa, mentre l’attuale versione dell’art. 117 CPS prescrive, come già

indicato, una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Non essendo

certamente ipotizzabile, vista la gravità delle mancanze addebitate agli

accusati, una semplice multa, entrerebbe in linea di conto la detenzione,

secondo il vecchio diritto, rispettivamente la detenzione o la pena pecuniaria,

secondo quello nuovo. Quest’ultima versione, che consente quindi di infliggere

anche solo delle aliquote giornaliere, appare essere nello specifico più favorevole

ai prevenuti e deve di riflesso godere di precedenza.

Identico discorso vale per le

lesioni colpose, che con il precedente diritto erano sanzionate con la

detenzione o la multa, mentre ora con una pena detentiva sino a tre anni o una

pena pecuniaria.

La sanzione prospettata ad ACCU

1.

con il decreto d’accusa che lo concerne, emanato prima dell’entrata in vigore

delle nuove norme della parte generale del CPS, deve pertanto essere adattata

secondo i summenzionati principi: la detenzione dovrà essere tramutata in

aliquote giornaliere.

Per gli altri due imputati, per

contro, già la proposta di pena tiene conto delle mutazioni legali intervenute.

32.

Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della

sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la

stessa avrà sulla sua vita.

La colpa è

determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed

esterne, tenuto conto della possibilità che il reo aveva di evitare

l’esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

A carico dei

tre accusati pesa in maniera importante la leggerezza con cui hanno commesso le

negligenze, soprattutto in considerazione del loro ruolo di garanti e del fatto

che stessero commerciando con materiale notoriamente pericoloso per la salute

delle persone. Non trascurabile è pure il fatto che le misure che avrebbero

dovuto adottare per evitare la tragedia erano elementari e di facile

attuazione. Non vi sono giustificazioni che possano rendere meno deplorevoli le

loro omissioni.

Le colpe di ACCU

3, ACCU 2 ed ACCU 1 sono essenzialmente di gravità equiparabile.

A favore dei

prevenuti - e anche qui si può fare un discorso globale, viste le analogie - giocano

la collaborazione dimostrata nel chiarimento dei fatti, l’incensuratezza (ACCU

3, invero, ha un precedente per circolazione stradale, che però non influisce

sulla presente fattispecie), nonché la buona situazione professionale, sociale

e personale. Essi hanno dimostrato di aver tratto insegnamento da quanto

accaduto e di aver preso le debite misure per evitare che ciò si ripeta.

Nemmeno da ignorare

sono le sofferenze morali che il peso della responsabilità per aver cagionato

la morte della vittima ed il ferimento delle altre persone ha comportato loro.

Nonostante il

signor ACCU 1 sia responsabile penalmente anche delle lesioni ai componenti

della famiglia __________, il peso degli atti commessi dai tre uomini comparsi

di fronte a questo tribunale è fondamentalmente lo stesso: i fatti che hanno

portato al decesso del signor __________ ed al ferimento degli altri spettatori

sono un tutt’uno e le differenti proposte di condanna trovano essenzialmente giustificazione

nelle diverse strategie dei legali delle parti civili. Determinante è l’esser

stati la causa, con le proprie omissioni, del vuoto d’informazioni all’origine

dell’errata collocazione dei mortai che ha dato origine all’incidente

pirotecnico. Di conseguenza appare corretto comminare a tutti loro la stessa

pena.

Tenuto in

considerazione tutto ciò, appare equo comminare ai tre imputati una pena

pecuniaria di 75 aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 2 anni.

In base alle

singole situazioni patrimoniali, le aliquote vengono fissate in fr. 140.--

per il signor ACCU 1, fr. 150.-- per il signor ACCU 2 e fr. 120.-- per il

signor ACCU 3.

Alla pena

principale deve poi essere aggiunta, così come consentito dall’art. 42

cpv. 4 CPS, una multa di fr. 2'000.--.

Per quanto

concerne la sospensione condizionale della precedente pena di 10 giorni di

detenzione comminata al signor ACCU 3 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino

il 17 febbraio 2003, ci si può qui limitare ad un ammonimento formale, ritenuto

che non si giustifica una revoca della stessa.

33.

Le parti

civili hanno postulato che venga in questa sede accertato il principio del

fondamento giuridico delle loro pretese di risarcimento del danno, con rinvio

al competente foro per la quantificazione dello stesso, così come previsto

dall’art. 9 cpv. 3 LAV.

Una simile richiesta può venire

accolta senza particolari impedimenti, preso atto che, visto l’esito della

procedura penale, una responsabilità da atto illecito per la morte del signor __________

- e di riflesso per i danni che la stessa ha comportato ai suoi famigliari,

costituitisi qui parte civile - grava su tutti e tre gli imputati solidalmente.

Per quanto concerne i danni

patiti dalle parti civili __________, per contro, è possibile qui unicamente

attestare la responsabilità del signor ACCU 1, mentre quelle degli altri

coimputati dovranno venire verificate in sede civile.

34.

La tassa e le spese di giustizia

sono poste a carico degli imputati in considerazione dei costi cagionati dalle

relative procedure (art. 9 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 42 cpv. 1 e 4, 49,

117, 125 CPS; 117, 125 vCPS; la LEspl e la OEspl; 9 LAV; 9 e segg., 273 e segg.

CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara 1. ACCU 1

autore colpevole di:

1. omicidio

colposo, art. 117 CPS,

per

i fatti descritti al punto n. 1 del decreto d’accusa n. 2968/2005 del 17 agosto

2005;

2.1. lesioni colpose, art. 125

cpv. 1 CPS,

per

avere, per imprevidenza colpevole cagionato un danno al corpo o alla salute di

terze persone in particolare, omettendo in data 26 luglio 2004 a Lugano, al momento della consegna a __________, dello spettacolo pirotecnico denominato n. 4,

composto da materiale pirotecnico rientrante nella categoria IV secondo

l’ordinanza sugli esplosivi, di specificatamente istruire quest’ultimo in

particolare sulle modalità di fissaggio al suolo di predetto materiale pirotecnico,

con la conseguenza che in data 1 agosto 2004 ad __________, al momento della

celebrazione commemorativa del primo agosto, la batteria n. 6 composta da 3

bombe, dopo il primo sparo, ritenuto l’insufficiente ancoraggio al suolo, si

ribaltava, partendo il secondo colpo in direzione degli spettatori, la cui

esplosione in mezzo al pubblico ha provocato a CIVI 6 ustioni di primo grado

all’avambraccio sinistro e alla gamba sinistra, ustioni di secondo grado alla

coscia e alla gamba destra e ustioni di secondo grado al dorso a sinistra in

basso, come da certificato medico dell’Ospedale Regionale di Lugano di data 1

agosto 2004, ed a CIVI 5 ustioni di primo grado al viso, come da certificato

medico di data 1 agosto 2004 dell’Ospedale Regionale di __________;

2.2. lesioni

colpose gravi, art. 125 cpv. 2 CPS,

per

avere, per imprevidenza colpevole cagionato un danno al corpo o alla salute di

terze persone in particolare, omettendo in data 26 luglio 2004 a Lugano, al momento della consegna a __________, dello spettacolo pirotecnico denominato n. 4,

composto da materiale pirotecnico rientrante nella categoria IV secondo

l’ordinanza sugli esplosivi, di specificatamente istruire quest’ultimo in

particolare sulle modalità di fissaggio al suolo di predetto materiale

pirotecnico, con la conseguenza che in data 1 agosto 2004 ad __________, al

momento della celebrazione commemorativa del primo agosto, la batteria n. 6

composta da 3 bombe, dopo il primo sparo, ritenuto l’insufficiente ancoraggio

al suolo, si ribaltava, partendo il secondo colpo in direzione degli

spettatori, la cui esplosione in mezzo al pubblico ha provocato a CIVI 4

ustioni di primo grado al collo e al torace, come descritto dal certificato

medico di data 23 novembre 2004 del dr. __________, ed una diminuzione

permanente della capacità uditiva del 10% a destra e del 60% a sinistra,

complessivamente una disfunzione della comprensione pari al 10%, aggravata

dalla comparsa di acufeni bilateralmente, corrispondente ad un ulteriore

diminuzione della qualità di funzione otologica del 5%, come descritto dalla

perizia giudiziaria 30 aprile 2008 del dr. med. __________;

condanna 1. ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 75

(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 140.--(centoquaranta), per un

totale di fr. 10'500.-- (diecimilacinquecento);

1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 2'000.-- (duemila);

2.1. in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 20 (venti)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 5’510.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

dichiara 2. ACCU 2

autore colpevole di:

omicidio colposo, art. 117 CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3899/2007 del 14 novembre

2007;

condanna 2. ACCU 2

1. alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque)

aliquote giornaliere di fr. 150.-- (centocinquanta), per un totale di fr. 11'250.--

(undicimiladuecentocinquanta);

1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 2'000.-- (duemila);

2.1. in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 20 (venti)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 2'510.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

dichiara 3. ACCU 3

autore colpevole di:

omicidio colposo, art. 117 CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3898/2007 del 14 novembre

2007;

condanna 3. ACCU 3

1. alla pena pecuniaria di 75

(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 120.--(centoventi), per un totale

di fr. 9'000.-- (novemila);

1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 2'000.-- (duemila);

2.1. in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 20 (venti)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 2’510.--;

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di detenzione decretata nei suoi

confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 17 febbraio 2003, ma

l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS);

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

rinvia le parti civili CIVI 1, CIVI

2, CIVI 3, CIVI 7 e CIVI 8. al competente foro civile, riconoscendo in questa

sede il principio dell’obbligo, gravante i tre condannati in solido, del

risarcimento dei torti morali subiti e dei complessivi danni patiti che dovessero

essere dimostrati in ambito civile;

rinvia le parti civili CIVI 4, CIVI

6 e CIVI 5 al competente foro civile, riconoscendo in questa sede il principio

dell’obbligo, gravante il signor ACCU 1, del risarcimento dei torti morali

subiti e dei complessivi danni patiti che dovessero essere dimostrati in ambito

civile;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento

e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

ti

,

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 2000.00 multa

fr. 1200.00 tassa di giustizia

fr. 4200.00 spese giudiziarie

fr. 110.00 1/3 indennità testi

fr. 7510.00 totale

Distinta spese a carico di ACCU 2,

fr. 2000.00 multa

fr. 1200.00 tassa di giustizia

fr. 1200.00 spese giudiziarie

fr. 110.00 1/3 indennità testi

fr. 4510.00 totale

Distinta spese a carico di ACCU 3,

fr. 2000.00 multa

fr. 1200.00 tassa di giustizia

fr. 1200.00 spese giudiziarie

fr. 110.00 1/3 indennità testi

fr. 4510.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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