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Decisione

10.2005.428

insulti che offendono l'onore e danneggiamento di un'autovettura attreverso delle forbici da giardino

26 gennaio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati

previsti dagli art. 144 cpv. 1 e 177 CP;

perseguita con

decreto d’accusa n. 3264/2005 di data 8 settembre 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

1.

Alla multa di fr. 300.-- (trecento).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie

di

fr. 50.-.

3.

La parte civile CIVI 1 è rinviata al foro civile per le pretese di

corrispondente natura;

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 9 settembre 2005 dall'accusata;

indetto il

dibattimento 26 gennaio 2006, al quale sono comparsi l’accusata personalmente

con il suo difensore e la parte civile con il suo patrocinatore, mentre il

Procuratore pubblico con lettera 3 gennaio 2006 ha rinunciato ad intervenire al

pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le

generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio

dell'accusata, sentiti i testi __________ e __________;

sentito il

patrocinatore di parte civile, il quale chiede la conferma del decreto di

accusa, il risarcimento della somma di fr. 4'506.35 e il versamento di un

importo da determinare dal giudice come torto morale;

sentito il

difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentita da

ultimo l'accusata;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se

ACCU 1 è autrice colpevole di:

1.1

danneggiamento

1.2

ingiuria

per

i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e

sulle spese.

3.

Se

deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede il risarcimento di

un danno materiale di fr. 4'506.35 e il versamento di una somma quale riparazione

morale

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 63, 144 cpv. 1, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

proscioglie ACCU

1.

dall’imputazione

di danneggiamento per i fatti descritti al punto 1 del decreto di accusa n.

3264/2005 del 8 settembre 2005.

dichiara ACCU

1.

autrice

colpevole di ingiuria per avere in data 27 aprile 2005 a __________ in via __________,

tacciando CIVI 1 di “pezzente e fallita”, offeso il di lei onore.

manda ACCU

1.

esente

da pena.

condanna ACCU

1.

al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr.

150.

-.

carica allo

Stato le spese della teste __________.

dà atto che

nel decreto di accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro

civile per sue eventuali pretese di corrispondente natura.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,

Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 50.00 tassa

di giustizia

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 100.00 testi

fr. 200.00 totale

Distinta

spese a carico dello Stato

fr. 100.00 teste

__________

fr. 100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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