10.2005.428
insulti che offendono l'onore e danneggiamento di un'autovettura attreverso delle forbici da giardino
26 gennaio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.428
Data decisione, Autorità:
26.01.2006, PRPEN
Titolo:
insulti che offendono l'onore e danneggiamento di un'autovettura attreverso delle forbici da giardino
DANNEGGIAMENTO
INGIURIA
art. 144 cpv. 1 CPS
art. 177 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2005.428
DA
3264/2005
Bellinzona
26
gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in
qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1, attinente
di
(difesa da: DI 1, __________)
prevenuta
colpevole di 1. danneggiamento,
per
avere, in data 3 maggio 2005, a __________, in Via __________, intenzionalmente
danneggiato una cosa di proprietà altrui e meglio graffiando
a mano di una forbice da giardino il parafango anteriore sinistro della vettura
di CIVI 1;
2. ingiuria,
per avere, in data 27
aprile 2005, a __________ in Via __________, tacciando
CIVI
1 di “pezzente... fallita... fannullona...mantenuta dello Stato”
offeso
il di lei onore;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati
previsti dagli art. 144 cpv. 1 e 177 CP;
perseguita con
decreto d’accusa n. 3264/2005 di data 8 settembre 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1.
Alla multa di fr. 300.-- (trecento).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie
di
fr. 50.-.
3.
La parte civile CIVI 1 è rinviata al foro civile per le pretese di
corrispondente natura;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 9 settembre 2005 dall'accusata;
indetto il
dibattimento 26 gennaio 2006, al quale sono comparsi l’accusata personalmente
con il suo difensore e la parte civile con il suo patrocinatore, mentre il
Procuratore pubblico con lettera 3 gennaio 2006 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le
generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusata, sentiti i testi __________ e __________;
sentito il
patrocinatore di parte civile, il quale chiede la conferma del decreto di
accusa, il risarcimento della somma di fr. 4'506.35 e il versamento di un
importo da determinare dal giudice come torto morale;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentita da
ultimo l'accusata;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se
ACCU 1 è autrice colpevole di:
1.1
danneggiamento
1.2
ingiuria
per
i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e
sulle spese.
3.
Se
deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede il risarcimento di
un danno materiale di fr. 4'506.35 e il versamento di una somma quale riparazione
morale
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 63, 144 cpv. 1, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie ACCU
1.
dall’imputazione
di danneggiamento per i fatti descritti al punto 1 del decreto di accusa n.
3264/2005 del 8 settembre 2005.
dichiara ACCU
1.
autrice
colpevole di ingiuria per avere in data 27 aprile 2005 a __________ in via __________,
tacciando CIVI 1 di “pezzente e fallita”, offeso il di lei onore.
manda ACCU
1.
esente
da pena.
condanna ACCU
1.
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr.
150.
-.
carica allo
Stato le spese della teste __________.
dà atto che
nel decreto di accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro
civile per sue eventuali pretese di corrispondente natura.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 100.00 testi
fr. 200.00 totale
Distinta
spese a carico dello Stato
fr. 100.00 teste
__________
fr. 100.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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