10.2005.429
Ottenere una prestazione senza pagare
27 gennaio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.429
Data decisione, Autorità:
27.01.2006, PRPEN
Titolo:
Ottenere una prestazione senza pagare
CONSEGUIMENTO FRAUDOLENTO DI UNA PRESTAZIONE
art. 150 CPS
art. 51 LTP
CIVI 1
Incarto
n.
10.2005.429
DA
3127/2005
Bellinzona
27
gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità
di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. conseguimento fraudolento di una
prestazione, art. 150 CP, contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico
per avere, senza pagare,
ottenuto fraudolentemente una prestazione sapendo che la stessa è data soltanto
a pagamento, e meglio per avere percorso la tratta Chiasso-Olten a mezzo treno,
senza pagarne il biglietto, mostrando al controllore una carta giornaliera non
di sua spettanza;
reato previsto dall’art. 150 CP;
fatti avvenuti a Chiasso il 9 luglio 2005;
Fatti
2. contravvenzione
alla LF sul trasporto pubblico,
per
avere, sapendo che le prestazioni erano concesse unicamente a
pagamento,
fraudolentemente ottenuto prestazioni di trasporto, nella
fattispecie
ai danni dei CIVI 2 SA;
reato previsto dall’art.
51 cpv. 1 LTP in relazione con l'art. 1 cpv. 1 OTP;
fatti avvenuti a Lugano il 5 aprile 2005;
perseguito con decreto d’accusa del 5 settembre
2005 n. 3127/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 200.--.
Considerandi
2.
Al versamento alla parte
civile CIVI 1 dell'importo di fr. 289.-- e alla parte civile CIVI 2
dell'importo di fr. 100.--, a titolo di risarcimento.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 settembre 2005 dall'accusato;
preso atto che con lettera 4 novembre 2005 la
parte civile CIVI 2 ha comunicato di essere stata tacitata e che di conseguenza
ritirava la costituzione di parte civile;
indetto il
dibattimento 27 gennaio 2006, al quale sono presenti l’accusato personalmente e
l’interprete, mentre il Procuratore pubblico con lettera 16 dicembre 2005 ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
conseguimento fraudolento
di una prestazione
1.2
contravvenzione alla LF
sul trasporto pubblico
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla
pena e sulle spese.
3.
Se
deve essere accolta la pretesa della parte civile CIVI 1 che chiede il
risarcimento dell’importo di fr. 289.-.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
63, 150 CP; 51 cpv. 1 LTP in relazione con l'art. 1 cpv. 1 OTP; 9 e segg., 273
e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di
conseguimento fraudolento di una prestazione per i fatti descritti al punto 1
del decreto di accusa n. 3127/2005 del 5 settembre 2005.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3127/2005 del 5 settembre 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 50.-;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna,
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 50.00 multa
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 150.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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