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Decisione

10.2005.429

Ottenere una prestazione senza pagare

27 gennaio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2. contravvenzione

alla LF sul trasporto pubblico,

per

avere, sapendo che le prestazioni erano concesse unicamente a

pagamento,

fraudolentemente ottenuto prestazioni di trasporto, nella

fattispecie

ai danni dei CIVI 2 SA;

reato previsto dall’art.

51 cpv. 1 LTP in relazione con l'art. 1 cpv. 1 OTP;

fatti avvenuti a Lugano il 5 aprile 2005;

perseguito con decreto d’accusa del 5 settembre

2005 n. 3127/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 200.--.

Considerandi

2.

Al versamento alla parte

civile CIVI 1 dell'importo di fr. 289.-- e alla parte civile CIVI 2

dell'importo di fr. 100.--, a titolo di risarcimento.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 settembre 2005 dall'accusato;

preso atto che con lettera 4 novembre 2005 la

parte civile CIVI 2 ha comunicato di essere stata tacitata e che di conseguenza

ritirava la costituzione di parte civile;

indetto il

dibattimento 27 gennaio 2006, al quale sono presenti l’accusato personalmente e

l’interprete, mentre il Procuratore pubblico con lettera 16 dicembre 2005 ha

rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

conseguimento fraudolento

di una prestazione

1.2

contravvenzione alla LF

sul trasporto pubblico

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla

pena e sulle spese.

3.

Se

deve essere accolta la pretesa della parte civile CIVI 1 che chiede il

risarcimento dell’importo di fr. 289.-.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

63, 150 CP; 51 cpv. 1 LTP in relazione con l'art. 1 cpv. 1 OTP; 9 e segg., 273

e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di

conseguimento fraudolento di una prestazione per i fatti descritti al punto 1

del decreto di accusa n. 3127/2005 del 5 settembre 2005.

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3127/2005 del 5 settembre 2005;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 50.-;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna,

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 50.00 multa

fr. 50.00 tassa

di giustizia

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 150.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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