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Decisione

10.2005.431

Colpire con pugni al volto e al corpo provocando lesioni

27 gennaio 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena di 5 (cinque)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.

Non revoca il beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton

Ticino il __________, ma l'ammonisce formalmente;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 14 settembre 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 27 gennaio 2006,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 14/15

dicembre 2005, non è comparso,

mentre il AINQ 1 con lettera 16

dicembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando

nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 41, 63, 123 cifra 2

cpv. 4 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta)

giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton

Ticino il __________.

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di lesioni

semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. 3124/2005 del 1 settembre 2005.

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata

nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il __________, ma

l’ammonisce formalmente.

L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione

orale del dispositivo.

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 250.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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