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Decisione

10.2005.433

circolazione in stato di ebrietà

1 febbraio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a Gentilino, autostrada A2, il 9.07.2005;

2. infrazione

alle norme della circolazione,

per avere, circolando

nello stato psico-fisico surriferito, nell’effettuare una

manovra di sorpasso,

negligentemente perso la padronanza di guida

sbandando così sulla

sua destra cozzando conseguentemente dapprima

contro la vettura VW

Golf targata (I) __________ condotta da __________ che

stava sorpassando,

indi contro la parete della galleria;

reato

previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con

gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4 LCStr, art. 2 cpv. 1 e

2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2, 10 cpv. 1 ONC;

avvenuti a Gentilino, autostrada A2, il 9.07.2005;

perseguito con

decreto d’accusa n. 3219/2005 di data 5 settembre 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.

Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 4 (quattro) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'200.--.

3.

Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di

45.

(quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal

Ministero Pubblico il 05.07.2004.

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie

di fr. 300.--;

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 14 settembre 2005 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 1 febbraio 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e

il suo difensore; mentre il Procuratore pubblico con lettera 16 dicembre 2005 ha

rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

difensore, il quale non contesta i fatti rimettendosi al giudizio del giudice

per quanto concerne la pena, chiedendo tuttavia che non si proceda alla revoca

del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45

(quarantacinque) giorni di detenzione decretata dal Ministero pubblico il 5

luglio 2004.

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se

ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1

guida

in stato di inattitudine

1.2

infrazione

alle norme della circolazione

per

i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla

pena e sulle spese.

3.

Se

deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla

pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti

dal Ministero Pubblico il 05.07.2004.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 41, 63, 68 CP; 91 cpv. 1 LCStr, 90 cifra 1 LCStr. in relazione con gli

art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2,

3.

cpv. 1, 7 cpv. 2, 10 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU

1.

autore

colpevole di guida in stato di inattitudine e infrazione alle norme della

circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 3219/2005 del 5 settembre 2005.

condanna ACCU

1.

1.

alla

pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 4 (quattro) anni;

2.

alla

multa di fr. 1'200.--;

3.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--.

ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

assegna al

condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che

in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in

arresto.

revoca il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque)

giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il

05.07.2004

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano;

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 1200.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 1700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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