10.2005.433
circolazione in stato di ebrietà
1 febbraio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2005.433
Data decisione, Autorità:
01.02.2006, PRPEN
Titolo:
circolazione in stato di ebrietà
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2005.433/fl
DA
3219/2005
Bellinzona
1
febbraio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lucia Andina in qualità
di segretaria, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto
colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per
aver condotto l'autovettura Opel targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.71 - max. 3.33 grammi per mille), malgrado fosse
già stato condannato nel 2004 per analogo reato (alcolemia: 2.30 grammi per
mille);
reato
previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
Fatti
avvenuti a Gentilino, autostrada A2, il 9.07.2005;
2. infrazione
alle norme della circolazione,
per avere, circolando
nello stato psico-fisico surriferito, nell’effettuare una
manovra di sorpasso,
negligentemente perso la padronanza di guida
sbandando così sulla
sua destra cozzando conseguentemente dapprima
contro la vettura VW
Golf targata (I) __________ condotta da __________ che
stava sorpassando,
indi contro la parete della galleria;
reato
previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con
gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4 LCStr, art. 2 cpv. 1 e
2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2, 10 cpv. 1 ONC;
avvenuti a Gentilino, autostrada A2, il 9.07.2005;
perseguito con
decreto d’accusa n. 3219/2005 di data 5 settembre 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1.
Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 4 (quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'200.--.
3.
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di
45.
(quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal
Ministero Pubblico il 05.07.2004.
4.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie
di fr. 300.--;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 14 settembre 2005 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 1 febbraio 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e
il suo difensore; mentre il Procuratore pubblico con lettera 16 dicembre 2005 ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale non contesta i fatti rimettendosi al giudizio del giudice
per quanto concerne la pena, chiedendo tuttavia che non si proceda alla revoca
del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45
(quarantacinque) giorni di detenzione decretata dal Ministero pubblico il 5
luglio 2004.
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se
ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1
guida
in stato di inattitudine
1.2
infrazione
alle norme della circolazione
per
i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla
pena e sulle spese.
3.
Se
deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti
dal Ministero Pubblico il 05.07.2004.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 41, 63, 68 CP; 91 cpv. 1 LCStr, 90 cifra 1 LCStr. in relazione con gli
art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2,
3.
cpv. 1, 7 cpv. 2, 10 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU
1.
autore
colpevole di guida in stato di inattitudine e infrazione alle norme della
circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. 3219/2005 del 5 settembre 2005.
condanna ACCU
1.
1.
alla
pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 4 (quattro) anni;
2.
alla
multa di fr. 1'200.--;
3.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--.
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
assegna al
condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in
arresto.
revoca il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque)
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il
05.07.2004
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano;
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 1200.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 1700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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