10.2005.436
lesioni semplici
2 febbraio 2006Italiano28 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
10.2005.436
Data decisione, Autorità:
02.02.2006, PRPEN
Titolo:
lesioni semplici
LESIONE SEMPLICE
art. 123 CPS
art. 90 cf. 2 LCSTR
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2005.436
DA
3273/2005
Bellinzona
2
febbraio 2006
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela
Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, il 7.3.2005, a __________,
intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, dandole uno spintone
per farla uscire di forza dalla vettura, facendola cadere a terra e
schiacciandole le dita della mano sinistra nella portiera della vettura,
cagionandole le lesioni descritte nei certificati medici agli atti;
2. grave
infrazione alle norme della circolazione,
per avere, il 12.6.2005, in territorio
di __________, violato gravemente le norme delle circolazione cagionando un
serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con
la vettura VW targata TI __________ alla velocità di 123 Km/h (già dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar,
malgrado il vigente limite di 80 Km/h;
reati previsti dagli art. 123 cifra 1 CP e
dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1 LCStr, art. 32 LCStr
e art. 4a cpv. 1 lett. d e cpv. 5 ONC;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 7 settembre
2005 n. 3273/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni
di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 15 settembre 2005;
indetto il dibattimento 2 febbraio 2006,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore, la parte
civile e il suo patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 3
gennaio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando
nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il patrocinatore, il quale chiede
la conferma del decreto d’accusa valutando pure se non sia dato il reato
qualificato di lesioni semplici per uso di un oggetto pericoloso e azione
contro una persona incapace di difendersi; chiede il versamento di una
riparazione per torto morale di fr. 10'000.- e il rinvio al foro civile per le
ulteriori pretese;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento dal reato di lesioni semplici e non contesta che l’accusato
venga condannato per il reato di infrazione grave alle norme della
circolazione, che è comunque da ritenere minore rispetto a quello di lesioni
semplici; in via subordinata chiede che il reato di cui al punto 1 del decreto
d’accusa venga derubricato in lesioni colpose;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1. lesioni semplici
1.2. grave infrazione alle
norme della circolazione
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere accolta la
richiesta di parte civile di risarcimento per torto morale di fr. 10'000.- e il
rinvio al foro civile per le ulteriori pretese.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. ACCU 1 è accusato di
avere cagionato un danno al corpo di CIVI 1 e di avere circolato alla velocità
di 123 km/h sull’autostrada, malgrado il vigente limite di 80 km/h.
L’accusato, pur avendo
interposto opposizione integrale contro il decreto di accusa, non contesta la
seconda imputazione.
2. Per quanto concerne il
reato di lesioni semplici la vittima così ha descritto gli avvenimenti:
“Ho
fatto la conoscenza di cero ‘__________circa 8 mesi orsono durante un
concerto di Blues a __________, che si svolgeva in una Birreria dove iI succitato
faceva iI cameriere.
Durante
la serata ci siamo scambiati i numeri di telefono. Si è comunque trattato di
una conoscenza superficiale, tanto che per diversi mesi non ci siamo né visti né
sentiti.
Verso
gennaio 2005 __________ mi ha telefonato a casa dicendomi che mi aveva pensato
spesso e che non poteva dimenticarmi. Mi ha invitato quindi a cena presso un
ristorante cinese di __________ (I). Durante la serata abbiamo parlato del
nostro privato. __________ mi
ha raccontato di abitare a __________, di essere divorziato con due figli e di
essere di nazionalità greca/olandese.
Mi ha
pure riferito che non lavorava più presso la birreria dove lo avevo conosciuto,
ma che tre mesi prima aveva acquistato iI bar __________ a __________.
Quella
sera abbiamo iniziato una relazione sentimentale che si e protratta nei mesi successivi.
Quasi tutte le sere ‘__________mi raggiungeva al mio domicilio, anche se non
rimaneva a dormire da me.
L'uomo
si mostrava sempre innamorato ripetendomi che non poteva vivere senza di me.
Una
sera, controllando nelle sue tasche della giacca, ho scoperto che non si chiamava
__________, bensì __________, che non era greco/olandese bensì cittadino del __________.
A richiesta
di mie spiegazioni lui ha risposto che mi aveva dato un falso nome poiché i cittadini
Svizzeri sono razzisti e quindi si vergognava a farmi sapere di provenire dall'
ex yugoslavia. Da parte mia I’ho rincuorato dicendogli che, a mia volta, ero
d'origine __________ ed a questo punto lui si è detto dispiaciuto per le bugie
e mi ha mostrato un passaporto italiano dove potevo effettivamente ricontrollare
le sue generalità. Qui ho avuto un'altra amara sorpresa: lui mi avevo riferito
di essere nato nel 1952 o 1953, mentre potevo costatare che la sua data di nascita
era il __________.1962, e quindi aveva solo 42 anni contro i miei 56.
Nonostante
queste bugie dietro promessa di ACCU 1 di essere da quel momento sincero, la
nostra relazione è continuata. Non vivevamo assieme ma ci frequentavamo
regolarmente: era una relazione sentimentale in piena regola.
Preciso
che non appena scoperte le vere generalità, ACCU 1 mi ha chiesto se potevo
prestargli fr. 10'000.--, dicendomi che stava trattando alcuni affari fra la Grecia
e la Svizzera e gli necessitavano contanti per pagare delle fatture.
Da quanto
mi ha raccontato trattava affari di compra-vendita di merce varia che trasportava
dalla Svizzera alla Grecia.
In data
18.01.2005 al mio domicilio gli consegnavo fr. 10'000.--, senza fargli firmare
nulla. ‘__________mi ha promesso la restituzione del denaro entro due settimane.
Successivamente
mi ha domandato un ulteriore prestito di fr. 5'000.--, dicendomi di
essere in difficoltà poiché non aveva ancora incassato alcuni crediti, ma che
appena possibile mi avrebbe risarcito. In data 7 febbraio 2005 gli ho
consegnato fr. 5'000.--, anche in questo caso senza fargli firmare alcun
documento. Ulteriori fr. 7'800.- glieli ho consegnati sempre brevi-manu e senza
ricevuta in data 11.02.2005.
La
nostra relazione sentimentale continuava tranquillamente: ‘__________così lo chiamavo
sempre io, mi tranquillizzava continuamente sulla sua buona fede, garantendomi
la restituzione dei primi fr. 7'000.-- entro iI 28.02.2005 ed iI resto entro iI
31.03.2005.
Per mia
tranquillità, in data 24.02.2005 ho stilato un ‘contratto di prestito’ con indicata
la somma totale di fr. 22'800.-- le date di restituzione ed iI tasso
d'interesse stabilito nel 3 %. Nello stesso tempo ho compilato una ricevuta del
mio ‘libretto di ricevute’, con indicati i medesimi dati. ‘__________ha firmato
senza fare storie questi due documenti che io ho nascosto in un cassetto del
buffet in salotto.
Quella
sera il succitato ha lasciato la mia casa verso le ore 20.00 dicendomi che
aveva un appuntamento per trattare un affare. Alle ore 03.00 di mattina cercando
altri documenti mi sono accorta che iI contratto firmatomi da ‘__________era
sparito e che dal ‘libretto di ricevute’ mancava proprio la ricevuta firmata
dal succitato. Era chiaro che approfittando di una mia breve assenza I'uomo
aveva rubato iI contratto e strappato la ricevuta.
Il giorno
stesso ci siamo sentiti al telefono, ma io ho fatto finta di non essermi accorta
di nulla e I'ho invitato a raggiungere iI mio domicilio al rientro dal suo viaggio
all'estero. Da quanto mi aveva raccontato infatti si trovava all'estero per
lavoro.
Nei
giorni successivi siamo rimasti in contatto telefonico, fino a ieri 6 marzo 2005
quando ‘__________è arrivato a casa mia verso le ore 23.30.
Facendo
un inciso dico che quel giorno io gli avevo mandato diversi SMS senza ricevere
risposta. Nell'ultimo ho nominato la polizia facendogli capire che ‘non era iI caso
di arrivare a metterla in mezzo’. Subito ‘__________mi ha risposto che mi
avrebbe raggiunto al mio domicilio. Preciso che io avevo già compilato iI contratto
da far firmare a __________, come pure una nuova ricevuta.
Quando è
entrato in casa io ho chiuso la porta a chiave per impedirgli di fuggire.
La
nostra conversazione per diverse ore e rimasta sul vago, abbiamo bevuto del
vino seduti vicino al camino e successivamente abbiamo avuto un rapporto sessuale.
Io mi sono poi assentata per fare la doccia e quando sono tornata in salotto, approfittando
del fatto che lui nel frattempo era entrato in bagno, ho frugato nelle sue
tasche, costatando che vi erano le mie chiavi di casa.
Per
rabbia io gli ho nascosto le sue chiavi dell'auto come pure un documento che
teneva in tasca nel quale era indicato che la polizia italiana durante un controllo
a Milano gli aveva sequestrato fr. 200'000.--.
Quando __________
è tornato in salotto I'ho affrontato dicendogli che mi ero accorta del furto
dei documenti. Lui ha negato ogni addebito. A conferma delle mie accuse, gli ho
mostrato la mancanza della pagina nel libretto delle ricevute, ma lui ha
nuovamente negato. A questo punto gli ho sottoposto iI nuovo contratto che
avevo stilato e gli ho chiesto di firmare dicendogli che, se non lo avesse fatto,
avrei richiesto I'intervento della polizia.
‘__________per
tutta risposta ha affermato che ‘se avessi chiamato la polizia non avrei più
riavuto un franco’; poi però senza altri commenti ha firmato sia iI documento
che la ricevuta sul libretto. Documenti che allego al presente verbale.
A questo
momento gli ho fatto notare che non mi fidavo più di lui e quindi che volevo accertarmi
che abitasse effettivamente a __________. Mi sono vestita ed assieme abbiamo
raggiunto la sua vettura parcheggiata lì vicino. Durante queste breve tragitto ‘__________ha
continuato ad insistere per riavere iI documento che gli avevo precedentemente
preso dalla sua tasca e che tenevo nella mia borsa. Gli ho risposto che prima
volevo accertarmi dell'indirizzo di domicilio e successivamente glielo avrei
ridato.
Nel
parcheggio ‘__________mi ha riferito che era meglio se andavamo con due vetture,
ma io ho persistito dicendo che doveva accompagnarmi con la sua e poi
riportarmi a casa.
Mentre
stavo salendo sul veicolo mi ha dato una violenta spinta facendomi ricadere per
terra, sul piazzale. Mentre mi stavo rialzando e tentavo di riaprire la
portiera ‘__________con la forza I'ha richiusa, schiacciandomi le dita della
mano sinistra. Subito è partito ‘a razzo’ portando con sé la mia borsetta che
era rimasta appoggiata dentro alla sua vettura.
ADR: Trattasi di una borsetta
tipo zainetto di colore nero
Contenuto:
- portamonete in pelle nera contenente fr. 45.--, licenza di condurre - carta
d'identità - ricevute bancarie.
Faccio
presente che mentre mi stava ‘buttando fuori’ dall'auto ha ripetuto nuovamente
di non chiamare la polizia e nel contempo mi ha strappato iI cellulare che
tenevo in mano e l’ha gettato per terra danneggiandolo. Per richiedere I'intervento
della polizia ho dovuto fermare un'autovettura che stava sopraggiungendo sulla
strada cantonale.
Voglio
dire che, nelle fasi concitate avvenute all'esterno della mia abitazione, il succitato
mi ha ripetutamente minacciato dicendomi che ‘non sarei uscita viva da questa storia’
”.
(cfr. verbale di interrogatorio
CIVI 1 7 marzo 2005)
CIVI 1 a seguito dei fatti
descritti ha subito contusioni sul collo, al III. e IV. dito della mano
sinistra e alla coscia sinistra; quest’ultima appariva ancora dolorosa il 22
aprile 2005 (cfr. certificati medici agli atti, act 1 all. 8).
Ella ha inoltre dovuto
sottoporsi a una cura di psicoterapia.
3. L’accusato per contro si
è espresso nel seguente modo:
“Ho fatto la conoscenza
della signora CIVI 1 nel corso dell’estate dello scorso anno presso il
ristorante Birreria a __________ dove io lavoravo come cameriere. Quella sera ci
siamo scambiati i numeri di telefono ma per qualche mese non ci siamo sentiti.
Non ricordo la data comunque trascorsi alcuni mesi CIVI 1 mi ha chiamato
invitandomi a cena.
L’interrogante mi chiede con
quale nome mi sono presentato alla succitata ed io rispondo che le ho subito
detto le mie vere generalità aggiungendo il soprannome e cioè __________. E’
con questo nomignolo che la signora __________ mi chiamava. Contesto anche di
essermi presentato a lei con il nome di __________.
Nei tempi successivi abbiamo
cenato 3/4 volte assieme e la nostra relazione è diventata intima. Per circa 3
settimane ci siamo frequentati come amanti poi mi sono stufato anche perché lei
iniziava a diventare troppo insistente.
Voleva farmi rimanere a
dormire da lei, ma io, essendo sposato, la notte dovevo rientrare al domicilio.
Preciso che in realtà io volevo solo avere un’avventura e non intendevo proseguire
questa relazione.
Mi ero inoltre accorto che
la signora spesso era ubriaca e questo mi dava parecchio fastidio.
Come detto, circa un mese
dopo l’inizio della nostra frequentazione io ho deciso di troncare. Non ricordo
la data ma mi pare fosse a fine gennaio 2005.
Le ho telefonato e le ho
detto di lasciarmi in pace e dopo tale data non l’ho più vista.
[…]
Mi viene chiesto se la notte
sul 7 marzo 2005 io mi trovavo al domicilio della donna rispondo che non mi
ricordo. L’interrogante mi fa notare che, secondo la versione precedentemente
resa io avrei interrotto ogni relazione con la donna a fine gennaio 2005. Non è
quindi possibile che mi trovassi al suo domicilio la notte sul 7 marzo 2005.
Rispondo che le date non me
le ricordo. Posso ripetere che la nostra relazione è durata circa 3 settimane,
ma non so situare il periodo. Può darsi che sia terminata all’inizio di marzo
u.s. Non escludo quindi di essere stato a casa sua proprio la sera del 6 marzo
2005.
Mi viene chiesto cosa è
capitato quella notte all’esterno del domicilio CIVI 1 e rispondo che l’ultima
volta che sono stato al suo domicilio (ripeto che non so se fosse la notte sul
7 marzo 2005) non è successo nulla di particolare.
[…]
Mi viene chiesto se dopo il
7 marzo 2005 io [ho] ancora contattato la signora CIVI 1 e rispondo che da
quanto ricordo le ho inviato ancora un paio di SMS. Infatti insisteva per
uscire nuovamente a cena ed io ho accettato precisando però che non intendevo
più recarmi a casa sua.
Voglio dire che avevo
accettato questo invito solo perché lei mi ha quasi implorato, come ho già
detto io non avevo alcuna intenzione di continuare questa relazione.
Ripeto nuovamente che non ho
mai ‘buttato fuori’ CIVI 1 dalla mia vettura, procurandole lesioni, come pure
contesto di averla minacciata. Riconfermo di non aver mai ricevuto denaro in
prestito/regalo o altro dalla succitata.”
(cfr. verbale di interrogatorio
ACCU 1 19 aprile 2005)
4. Nei confronti di ACCU 1
è stata avviata un’inchiesta per truffa, soppressione di documenti, minaccia e
lesioni semplici subordinatamente vie di fatto. Per i primi tre reati è stato
emanato il 7 settembre 2005 un decreto di non luogo a procedere.
Il Procuratore pubblico ha per
contro ritenuto l’accusato autore colpevole di lesioni semplici e ha emanato
nei suoi confronti, sempre il 7 settembre 2005, un decreto di accusa, al quale
è stata fatta opposizione.
5. Al dibattimento ACCU 1
ha ribadito che la relazione con CIVI 1 è iniziata attorno al mese di dicembre
2004 ed è durata all’incirca quattro settimane. In questo periodo egli sarebbe
andato a casa di lei 4 o 5 volte, trattenendosi dalle 21.30/22.00 alle
00.30/01.00 al massimo. In queste occasioni avrebbe avuto relazioni sessuali su
richiesta di CIVI 1. Parallelamente avrebbe avuto relazioni anche con altre
donne.
L’accusato ha sostenuto di
essere venuto a sapere in aprile 2005 in occasione dell’interrogatorio in
polizia che il 7 marzo 2005 la parte civile aveva subito violenze. Ha ribadito
di non essere stato l’autore delle lesioni, anche perché era da diverso tempo
(sicuramente più di tre settimane) che non la vedeva e che la relazione era
terminata. Inoltre ha affermato che l’ultima volta che si sono incontrati a
casa di CIVI 1 è partito come al solito poco dopo la mezzanotte per poter
rientrare a casa a un orario che non destasse sospetti nella moglie.
Per il resto ha confermato di
non aver ricevuto soldi, di non aver sottoscritto i documenti all. 7 ad act 1
(contratto e ricevuta) e di non aver mai avuto discussioni con l’amante.
6. La parte civile, sentita
come teste, dal suo canto ha confermato integralmente, nei minimi dettagli,
tutto quanto successo.
Ha aggiunto che quando la notte
tra il 6 e il 7 marzo 2005 ha frugato nelle tasche della giacca dell’accusato
ha trovato anche due fotografie dei figli, (fotografie che ACCU 1 aveva con sé
anche al dibattimento e si trovavano dove aveva indicato la donna).
Inoltre ha precisato quanto
accaduto nel momento in cui ha subito le violenze: ha osservato che era già
seduta in automobile sul sedile del passeggero anteriore quando l’accusato
avrebbe cominciato a darle colpi e calci sulla gamba sinistra e sulla coscia
fino a spingerla fuori dall’abitacolo richiudendo poi la porta. Lei dopo
essersi rialzata sarebbe corsa dall’altra parte del veicolo e avrebbe cercato
di aprire la porta per fermare l’accusato prima che partisse. ACCU 1 sarebbe
tuttavia riuscito a chiudere la porta schiacciandole anche due dita.
Ha giustificato il fatto di
essersi allontanata da casa invece di ritornare nell’appartamento con lo choc
subito e la convinzione di essere rimasta senza chiavi perché contenute nella
borsa restata nell’automobile. Le chiavi sarebbero state ritrovate solo più
tardi in tasca.
Infine ha mostrato al giudice
due SMS sul suo telefonino provenienti dal n. 076/582.13.09, ossia il numero
dell’accusato (cfr. act 9 pag. 4). Il primo inviato l’8 marzo 2005 con la frase
“sono in Italia amore” e il secondo del 22 marzo 2005 che recita “chiamami
amore scusami”.
ACCU 1 ha sostenuto di aver
scritto questi SMS, perché la parte civile continuava a chiamarlo e di essersi
scusato per il fatto di non rispondere al telefono. Avrebbe poi accettato di
rivederla poiché lei lo avrebbe quasi implorato in tal senso.
7. Il patrocinatore di
parte civile afferma che CIVI 1 è credibile e chiede la conferma del decreto di
accusa, valutando comunque anche se non siano date le forme qualificate dell’uso
di un oggetto pericoloso e dell’azione contro una persona incapace di
difendersi.
Chiede un’indennità per
riparazione del torto morale di fr. 10'000.- e il rinvio al foro civile per le
ulteriori pretese.
8. La difesa ha rilevato quanto
segue:
- il reato
concernente la circolazione stradale non è contestato;
- i reati di truffa, soppressione
di documenti e minaccia sono caduti;
- non risulta in alcun modo
che l’accusato avesse bisogno di soldi;
- la parte civile aveva
altri mezzi per accertare le generalità e l’indirizzo dell’amante (es. targa,
permesso di dimora sul quale c’è scritto l’indirizzo ecc.);
- per quanto concerne la
firma sulla ricevuta e sul contratto non vi è una perizia calligrafica agli
atti;
- la parte civile non era
incapace di difendersi, perché ha affrontato fisicamente l’accusato;
- non viene contestato che CIVI
1 ha subito violenze, ma si nega che l’autore sia stato ACCU 1 (deve essere
stato qualcun altro);
- non si può dire che per lo
schiacciamento delle dita sia stato usato un oggetto pericoloso, perché la
porta non veniva portata in giro e utilizzata come oggetto contundente; inoltre
si tratterebbe di una lesione colposa, poiché non vi era intenzionalità dal
momento che l’imputato voleva solo chiudere la porta e andare via.
In conclusione ritiene che vi
siano diversi punti non chiari e chiede quindi che nel dubbio l’accusato venga
prosciolto dall’imputazione di lesioni semplici. In via subordinata postula che
venga condannato per lesioni colpose anziché intenzionali.
Chiede infine che la pena venga
adeguatamente ridotta per il solo reato di grave infrazione alle norme della
circolazione stradale, che comunque è meno grave di quello di lesioni semplici.
Per quanto concerne le pretese
della parte civile afferma che sono da respingere, perché il fatto non sussiste
e il torto morale non è ben quantificato.
9. Per l’art. 123 cifra 1
CP chiunque intenzionalmente cagiona un danno in un altro modo al corpo o alla
salute di una persona, è punito, a querela di parte, con la detenzione. La
cifra 2 del medesimo articolo prevede poi che la pena è della detenzione e il
colpevole è perseguito d’ufficio, se egli ha fatto uso di veleno, di un’arma o
di un oggetto pericoloso, se egli ha agito contro una persona incapace di
difendersi o contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva
la custodia o doveva aver cura.
Si parla di lesioni semplici
quando sono inflitti danni o ferite sia esterne sia interne che richiedono un
certo trattamento e tempo di guarigione. Lo sono ad esempio fratture,
commozioni cerebrali, ematomi ed escoriazioni di non lieve entità. Per contro
rientrano nelle vie di fatto punti dolenti ed escoriazioni che sono palesemente
di minima entità e possono guarire molto rapidamente.
La compromissione della salute
psichica è pure considerata lesione semplice quando è parificabile a una
malattia, seppur temporanea; ciò è il caso quando vengono inflitti forti
dolori, la vittima è posta in stato di choc o drogata, senza che questa
situazione conduca a conseguenze definitive o di lunga durata.
Non sono lesioni, ma vie di
fatto, azioni che comportano un lieve e passeggero disturbo del benessere.
10. In concreto vi sono sui
fatti versioni contrastanti. Occorre verificare se è possibile stabilire con
sufficiente certezza che una è più credibile dell’altra.
A suffragare la versione di CIVI
1 vi sono i seguenti indizi.
10.1. I prelevamenti in
banca.
La parte
civile ha saputo provare documentalmente di avere prelevato dai suoi conti
bancari nei periodi indicati gli importi che sostiene di aver consegnato
all’amante.
La
disponibilità di CIVI 1 a prestare soldi agli amici come pure le modalità di
consegna trovano peraltro conferma nella testimonianza di __________ (cfr. verbale
28 aprile 2005 pag. 1).
10.2. La
firma sul “contratto di investimento privato” e sulla ricevuta.
Se è vero
che agli atti non vi è una perizia calligrafica e che la firma su questi
documenti non è identica a quella di ACCU 1 sui verbali, è necessario rilevare
che anche su questi ultimi (in particolare quello davanti al Procuratore
pubblico) la scritta non è sempre uguale. E’ d’altra parte comprensibile che se
l’accusato era contrario a rilasciare questi documenti (a dire della parte
civile una prima volta li avrebbe fatti sparire e la seconda volta li avrebbe
sottoscritti solo dopo avere subito pressioni) non abbia firmato correttamente,
apponendo degli scarabocchi, che tuttavia lasciano intravedere la mano che li
ha fatti, essendovi tratti che pur nella diversità possono essere ritenuti
caratteristici. Inoltre non si può non notare che anche sui due documenti la
firma è diversa: se fosse una falsificazione risulterebbe più verosimile che
l’autore cercasse di imitare in modo uguale la firma.
10.3. La
presenza degli SMS.
La parte
civile ha mostrato al giudice due messaggi inviati nel marzo 2005, il cui
tenore non sembra proprio idoneo a confermare la versione dell’imputato,
secondo la quale la relazione era terminata a fine gennaio 2005 e che non
voleva più avere a che fare con l’amante.
10.4. Le
ferite riportate.
Le stesse
sono state accertate dal medico e sono perfettamente compatibili con la
dinamica descritta dalla parte civile.
10.5. L’esistenza
delle fotografie.
Nel corso
del dibattimento si è potuto costatare che fra i documenti che ACCU 1 porta con
sé vi sono anche le fotografie dei figli così come aveva indicato la parte
civile.
10.6. Lo
stato di confusione dopo i fatti.
Le
condizioni di spavento e confusione trovano conferma nelle dichiarazioni del
teste __________, che ha incontrato la donna nei pressi della fermata del bus
in via al __________ a __________ (cfr. verbale 27 aprile 2005, pag. 1), e
degli agenti di polizia che sono intervenuti (cfr. act 4).
Lo stato
in cui si trovava e le ferite che aveva testimoniano che la parte civile
qualcosa doveva aver subito. E’ poco probabile, nell’ipotesi che all’origine
non vi fosse l’imputato, che in quelle condizioni abbia volutamente nascosto la
verità e accusato ingiustamente ACCU 1. Quanto dichiarato sotto choc al teste __________
e alla polizia appare detto del tutto spontaneamente.
10.7. L’orario.
La
versione dell’accusato per cui sarebbe partito poco dopo la mezzanotte non
risulta credibile, perché sarebbe perlomeno strano che, posto quanto detto al
punto 10.7., la vittima abbia vagato per il paese per oltre tre ore prima di
chiedere aiuto.
10.8. La
durata della relazione.
ACCU 1
ha sostenuto di aver iniziato la relazione nel corso del mese di dicembre 2004
e che alla fine di gennaio 2005 era già conclusa (durante questo periodo
sarebbe stato a casa dell’amante 4 o 5 volte).
Per
contro CIVI 1 ha affermato che la relazione è durata ben oltre e sicuramente
anche nel mese di febbraio, con frequenti incontri.
Quest’ultima
versione trova conferma nella testimonianza __________, il quale ha dichiarato “Per
un paio di mesi, sentendomi quasi regolarmente sia per telefono che quando
veniva in piscina, CIVI 1 mi diceva che tutto funzionava e che erano
innamorati.” (cfr. verbale 28 aprile 2005, pag. 2).
10.9. La
falsa identità.
L’imputato
ha sempre asserito di avere comunicato subito al primo incontro le sue vere
generalità (cfr. per es. verbale 19 aprile 2005, pag. 1). Fatto questo
contestato dalla vittima, che ha raccontato di averlo scoperto solo in seguito
controllando le sue tasche.
Anche in
questo caso le parole della donna trovano un riscontro nelle dichiarazioni del
teste __________, che ha narrato che nel corso del mese di febbraio –quindi in
epoca non sospetta– l’amica gli aveva telefonicamente comunicato di essere
disperata, perché aveva scoperto che l’amante non era chi
diceva di essere (cfr. verbale 28 aprile 2005, pag. 2).
11. E’ vero che i soldi
possono essere stati prelevati per altri motivi, che le ferite possono essere
state provocate da un’altra persona, che le fotografie possono essere state
viste in altra occasione (non nel momento di frugare nelle tasche
dell’imputato) ecc.
Occorre però anche valutare che
il racconto della parte civile è sempre stato lineare e privo di contraddizioni
(anche con quanto dichiarato nei verbali). Anzi, se negli interrogatori di
polizia vi erano punti non del tutto chiari (come per esempio l’esatta dinamica
dei colpi ricevuti), in sede dibattimentale CIVI 1 ha saputo descrivere con
precisione quanto successo. Ella è stata in grado di elencare una miriade di
dettagli mai in contraddizione tra loro.
L’analisi dell’insieme di tutti
Fatti
i riscontri porta alla conclusione che le ipotesi formulate all’inizio di questo
punto non possono corrispondere alla realtà, poiché le coincidenze sono tali e
tante da poter escludere che la parte civile abbia creato ad arte una versione
che potesse mettere sotto accusa ACCU 1 per una sua vendetta personale, come
adombrato dall’imputato nei suoi interrogatori. La vittima ha fornito così
tanti elementi che, se fossero inventati, da una parte o dall’altra
risulterebbe una contraddizione; ciò che invece non è il caso.
Diverso il discorso per quanto
riguarda l’accusato. Le sue affermazioni non sono prive di contraddizioni,
tanto che su alcuni punti la versione fornita al dibattimento diverge dal
quella rilasciata a verbale. Per esempio davanti alla polizia ha affermato che
è possibile che la relazione sia terminata a inizio marzo (cfr. verbale 19
aprile 2005, pag. 3), mentre al dibattimento lo ha escluso, confermando che si
è conclusa a fine gennaio e che in seguito non voleva più avere a che fare con
la donna.
Inoltre ACCU 1 si è più volte
rifugiato nei “non ricordo”. In particolare, come d’altronde aveva già fatto
nell’istruttoria predibattimentale, ha più volte affermato di non ricordare le
date e i tempi che hanno caratterizzato la relazione con CIVI 1. Ciò appare
però molto strano, perché è poco credibile che a metà aprile quando è stato
interrogato egli non potesse ricordare se la relazione era finita nel corso del
mese di marzo, ossia poche settimane prima, oppure a fine gennaio, ossia da
quasi tre mesi.
Infine l’accusato non ha saputo
dare spiegazioni convincenti per quanto concerne il contenuto dei SMS e i
motivi che lo hanno spinto a scriverli.
Egli in definitiva non è stato
in grado di fornire il benché minimo elemento a comprova di quanto asserito.
Irrilevante altresì che le
ulteriori ipotesi si reato siano cadute.
Valutando l’insieme degli
indizi questo giudice giunge alla conclusione che i fatti si sono svolti come
raccontato dalla parte civile e che le ferite da lei riportate sono la
conseguenza dell’agire dell’accusato.
12. In merito alle forme
qualificate del reato invocate dal patrocinatore di parte civile occorre rilevare
che si parla di oggetto pericoloso quando lo stesso viene utilizzato in modo
tale da creare un accresciuto pericolo di gravi lesioni o di morte e di persona
incapace di difendersi quando l’azione è diretta contro qualcuno che è
impossibilitato a difendersi a causa di un disturbo psichico o fisico (cfr. Trechsel,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, N. 7 e 8 all’art. 123 CP).
In concreto la porta di
un’automobile che viene semplicemente chiusa non è da considerare un oggetto
pericoloso nel senso della citata norma, perché non è utilizzato in modo da
creare un pericolo accresciuto. Parimenti la vittima non è una persona incapace
di difendersi: non soffre di disturbi che le impediscano di evitare o di
contrapporsi a un attacco, tant’è che lei stessa dopo essere stata espulsa dal
veicolo ha cercato di fermare l’accusato.
13. Soggettivamente ACCU 1,
se con intenzione, ha agito perlomeno con dolo eventuale, perché dando dei
calci alla donna e chiudendo la porta dell’automobile mentre lei cercava di
aprirla, pur non volendolo, ha accettato l’eventualità che ella si ferisse.
E’ quindi escluso il reato di
lesioni colpose preteso dalla difesa.
14. Per quanto concerne la
pena, la legge prevede per questo reato la detenzione, salvo per i casi poco
gravi dove il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento
(seconda frase della cifra 1 dell’art. 123 CP).
In casu non si può parlare di
caso poco grave, poiché già da un punto di vista oggettivo l’entità delle
ferite, che a oltre un mese di distanza non erano ancora del tutto guarite
(cfr. certificato del dott. med. __________ del 22 aprile 2005), e le
conseguenze dell’aggressione, che hanno richiesto un trattamento di psicoterapia
(cfr. certificato di __________ del 20 aprile 2005), non permettono di definire
il reato poco grave.
Nel determinare l’ammontare
della pena occorre considerare che l’accusato ha commesso anche il reato di
grave infrazione alle norme della circolazione e ha precedenti legati alla
circolazione stradale, che ha abusato della fiducia riposta in lui dalla
vittima, che ha attaccato una persona che pur avendo cercato di opporsi era più
debole di lui e che non ha dimostrato alcun rincrescimento per quanto fatto,
cercando anzi di negare fino all’ultimo quanto successo.
In definitiva la proposta del
Procuratore pubblico, non di molto superiore al minimo di legge, merita
conferma.
Non vi sono motivi né oggettivi
né soggettivi per non concedere la sospensione condizionale della pena.
visti gli art. 41, 63, 68, 123 cifra
1 CP e l’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1 LCStr, art.
32 LCStr e art. 4a cpv. 1 lett. d e cpv. 5 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39
LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di lesioni
semplici e grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti
nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3273/2005 del 7 settembre
2005.
condanna ACCU 1
1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
Considerandi
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 850.-.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
rinvia la parte civile al
competente foro civile per le sue pretese.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale
in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione permessi e
immigrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 700.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 850.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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