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Decisione

10.2005.436

lesioni semplici

2 febbraio 2006Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i riscontri porta alla conclusione che le ipotesi formulate all’inizio di questo

punto non possono corrispondere alla realtà, poiché le coincidenze sono tali e

tante da poter escludere che la parte civile abbia creato ad arte una versione

che potesse mettere sotto accusa ACCU 1 per una sua vendetta personale, come

adombrato dall’imputato nei suoi interrogatori. La vittima ha fornito così

tanti elementi che, se fossero inventati, da una parte o dall’altra

risulterebbe una contraddizione; ciò che invece non è il caso.

Diverso il discorso per quanto

riguarda l’accusato. Le sue affermazioni non sono prive di contraddizioni,

tanto che su alcuni punti la versione fornita al dibattimento diverge dal

quella rilasciata a verbale. Per esempio davanti alla polizia ha affermato che

è possibile che la relazione sia terminata a inizio marzo (cfr. verbale 19

aprile 2005, pag. 3), mentre al dibattimento lo ha escluso, confermando che si

è conclusa a fine gennaio e che in seguito non voleva più avere a che fare con

la donna.

Inoltre ACCU 1 si è più volte

rifugiato nei “non ricordo”. In particolare, come d’altronde aveva già fatto

nell’istruttoria predibattimentale, ha più volte affermato di non ricordare le

date e i tempi che hanno caratterizzato la relazione con CIVI 1. Ciò appare

però molto strano, perché è poco credibile che a metà aprile quando è stato

interrogato egli non potesse ricordare se la relazione era finita nel corso del

mese di marzo, ossia poche settimane prima, oppure a fine gennaio, ossia da

quasi tre mesi.

Infine l’accusato non ha saputo

dare spiegazioni convincenti per quanto concerne il contenuto dei SMS e i

motivi che lo hanno spinto a scriverli.

Egli in definitiva non è stato

in grado di fornire il benché minimo elemento a comprova di quanto asserito.

Irrilevante altresì che le

ulteriori ipotesi si reato siano cadute.

Valutando l’insieme degli

indizi questo giudice giunge alla conclusione che i fatti si sono svolti come

raccontato dalla parte civile e che le ferite da lei riportate sono la

conseguenza dell’agire dell’accusato.

12. In merito alle forme

qualificate del reato invocate dal patrocinatore di parte civile occorre rilevare

che si parla di oggetto pericoloso quando lo stesso viene utilizzato in modo

tale da creare un accresciuto pericolo di gravi lesioni o di morte e di persona

incapace di difendersi quando l’azione è diretta contro qualcuno che è

impossibilitato a difendersi a causa di un disturbo psichico o fisico (cfr. Trechsel,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, N. 7 e 8 all’art. 123 CP).

In concreto la porta di

un’automobile che viene semplicemente chiusa non è da considerare un oggetto

pericoloso nel senso della citata norma, perché non è utilizzato in modo da

creare un pericolo accresciuto. Parimenti la vittima non è una persona incapace

di difendersi: non soffre di disturbi che le impediscano di evitare o di

contrapporsi a un attacco, tant’è che lei stessa dopo essere stata espulsa dal

veicolo ha cercato di fermare l’accusato.

13. Soggettivamente ACCU 1,

se con intenzione, ha agito perlomeno con dolo eventuale, perché dando dei

calci alla donna e chiudendo la porta dell’automobile mentre lei cercava di

aprirla, pur non volendolo, ha accettato l’eventualità che ella si ferisse.

E’ quindi escluso il reato di

lesioni colpose preteso dalla difesa.

14. Per quanto concerne la

pena, la legge prevede per questo reato la detenzione, salvo per i casi poco

gravi dove il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento

(seconda frase della cifra 1 dell’art. 123 CP).

In casu non si può parlare di

caso poco grave, poiché già da un punto di vista oggettivo l’entità delle

ferite, che a oltre un mese di distanza non erano ancora del tutto guarite

(cfr. certificato del dott. med. __________ del 22 aprile 2005), e le

conseguenze dell’aggressione, che hanno richiesto un trattamento di psicoterapia

(cfr. certificato di __________ del 20 aprile 2005), non permettono di definire

il reato poco grave.

Nel determinare l’ammontare

della pena occorre considerare che l’accusato ha commesso anche il reato di

grave infrazione alle norme della circolazione e ha precedenti legati alla

circolazione stradale, che ha abusato della fiducia riposta in lui dalla

vittima, che ha attaccato una persona che pur avendo cercato di opporsi era più

debole di lui e che non ha dimostrato alcun rincrescimento per quanto fatto,

cercando anzi di negare fino all’ultimo quanto successo.

In definitiva la proposta del

Procuratore pubblico, non di molto superiore al minimo di legge, merita

conferma.

Non vi sono motivi né oggettivi

né soggettivi per non concedere la sospensione condizionale della pena.

visti gli art. 41, 63, 68, 123 cifra

1 CP e l’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1 LCStr, art.

32 LCStr e art. 4a cpv. 1 lett. d e cpv. 5 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39

LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di lesioni

semplici e grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti

nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3273/2005 del 7 settembre

2005.

condanna ACCU 1

1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

Considerandi

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 850.-.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

rinvia la parte civile al

competente foro civile per le sue pretese.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale

in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione permessi e

immigrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 700.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 850.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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