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Decisione

10.2005.437

Accusare di fatti che possono ledere la reputazione; offendere; minacciare

22 febbraio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. CIVI 1

patr. da: PR

1

Considerandi

2.

LESA 1

Incarto

n.

10.2005.437

DA

3103/2005

Bellinzona

22.

febbraio 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la

segretaria Thi Thuc Trinh Tran per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di 1. diffamazione,

per avere, a __________, il __________,

in presenza di CIVI 1 e di terze persone, accusato CIVI 1 di fatti suscettibili

di nuocere alla sua reputazione, segnatamente di essere un truffatore;

2.

ingiuria,

per avere, a __________, il __________,

offeso l’onore di CIVI 1 tacciandolo di canaglia e maiale;

3.

minaccia,

3.1

per

avere, a __________, il __________, usando grave minaccia, segnatamente

minacciandolo di volerlo colpire con un piccone, incusso timore e spavento a CIVI

1;

3.2

per

avere, a __________, il __________, usando grave minaccia, segnatamente

minacciandola di volerla colpire al volto con un pugno, incusso timore e

spavento a LESA 1;

reati previsti dagli art. 173, art. 177, art. 180

CP;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di

tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa del 31 agosto

2005.

n. 3103/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.

Alla multa di fr. 500.--.

2.

Per ogni pretese la parte

civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e alle spese giudiziarie di fr. 100.--;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 12 settembre 2005;

indetto il dibattimento 22 febbraio 2006,

al quale sono presenti la parte civile e il patrocinatore, l'accusato

regolarmente citato a mezzo raccomandata del 15 dicembre 2006, non è comparso,

mentre l’AINQ 1 ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto

d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

viene data la parola al patrocinatore di parte

civile, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa;

visti gli art. 63, 68, 173, art. 177,

art. 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

diffamazione

1.2

ingiuria

1.3

minaccia

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

diffamazione, ingiuria e minaccia per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. 3103/2005 del 31 agosto 2005.

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 500.-;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione

orale del dispositivo.

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 750.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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