10.2005.439
omicidio colposo nell'ambito di un investimento nella circolazione stradale
8 febbraio 2006Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
10.2005.439
Data decisione, Autorità:
08.02.2006, PRPEN
Titolo:
omicidio colposo nell'ambito di un investimento nella circolazione stradale
OMICIDIO COLPOSO
PADRONANZA DEL VEICOLO
art. 117 CPS
1. CIVI 1
2. CIVI 2
3. CIVI 3
4. CIVI 4
tutti patr.ti
da: PR 1
Incarto
n.
10.2005.439
DA
3217/2005
Bellinzona
8
febbraio 2006
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di omicidio colposo,
per avere, a __________, il 23
marzo 2004, per imprevidenza colpevole, cagionato la morte dell’appuntato di
Polizia cantonale __________, __________, e meglio per avere, alla guida del
proprio veicolo a motore Chrysler targato __________, circolando in direzione
sud sull’autostrada A2 all’altezza del km 58.825, nel cercare un numero di
telefono indicato su di un foglio che si trovava appoggiato sul sedile del
passeggero anteriore destro, nel digitare il numero sul proprio cellulare e nel
lanciare la chiamata, omesso di prestare la dovuta attenzione alla strada ed
alla circolazione perdendo la padronanza del veicolo che di conseguenza si
spostava sulla destra della sua corsia di marcia sino ad invadere quella di
emergenza, andando così a collidere violentemente contro __________ che in quel
momento si trovava all’altezza della portiera lato sinistro del veicolo di
servizio della Polizia cantonale regolarmente stazionato all’interno della
corsia di emergenza con inserite le 4 frecce lampeggianti e le luci
intermittenti poste sul tetto del veicolo, provocandogli in tal modo le lesioni
mortali attestate nel certificato medico 25 marzo 2004 agli atti;
reato previsto dall’art. 117 CP combinato con gli
art. 26, 31 cpv. 1 LCStr, 3 ONC;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 1°
settembre 2005 n. 3217/2005 del Sost. Procuratore pubblico AINQ 1, __________,
che propone la condanna:
Fatti
1. Alla pena di 70 (settanta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
Considerandi
2.
Per ogni pretesa le parti
civili CIVI 1, __________, CIVI 2, __________, CIVI 3,_______ , CIVI 4, __________,
sono rinviate al competente foro civile.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 800.--;
vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 13 settembre 2005;
indetto il dibattimento 8 febbraio 2006,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore, il Sostituto
Procuratore pubblico, le parti civili e il loro patrocinatore;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Sost. Procuratore pubblico, il
quale chiede la conferma del decreto di accusa;
sentito il patrocinatore di parte civile,
il quale chiede il risarcimento, aggiornato a tutt’oggi, dell’importo di fr.
294'108,05.-;
sentito il difensore, il quale chiede una
massiccia riduzione della pena e il rinvio delle parti civili al competente
foro per le loro pretese di risarcimento; chiede che in ogni caso il giudice
accerti che l’accusato non ha invaso la corsia di emergenza;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
omicidio colposo per i fatti decritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere accolta la
pretesa della parte civile, la quale chiede fr. 294’108,05.- a titolo di
risarcimento.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1.
L’accusato il 23 marzo
2004.
alle ore 08.09 è stato protagonista di un incidente della circolazione
avvenuto a __________, sull’autostrada A2 all’altezza del km 58.825 in
direzione sud; alla guida del suo veicolo ha perso la padronanza collidendo
violentemente con l’agente della polizia cantonale __________, che si trovava
sulla corsia di emergenza accanto al veicolo di servizio dal quale era sceso
per prestare soccorso a un’auto in panne ferma anch’essa sulla medesima corsia.
A seguito dell’impatto l’agente
ha riportato gravissime ferite che, nonostante il pronto ricovero all’ospedale
civico di Lugano mediante l’elicottero della Rega, ne hanno cagionato la morte
in serata.
2.
Per questi fatti il
Sostituto Procuratore pubblico, con decreto di accusa del 1° settembre 2005, ha
ritenuto ACCU 1 autore colpevole di omicidio colposo giusta l’art. 117 CP, per
il quale chiunque per negligenza cagiona la morte di qualcuno è punito con la
detenzione o con la multa.
3.
I fatti avvenuti il 23
marzo 2004 sono chiari e sostanzialmente - come del resto è emerso nel corso
del dibattimento - non vengono contestati se non per la questione legata alla
posizione, di cui si dirà in seguito, dell’agente __________ al momento
dell’impatto.
In sostanza l’accusato, partito
di buon ora dal suo domicilio nel Canton __________, si stava recando a __________
a visitare un cliente (cfr. act 22, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 24
settembre 2004, pag. 2); non avendo il suo numero di telefono - o quello, ma
nulla muta alla sostanza, di un’altra persona ai sensi della versione resa in
un primo tempo (cfr. act 2, verbale di interrogatorio dell’accusato del 23
marzo 2004 alle ore 16.20, pag. 1 in fondo) - memorizzato sul portatile ha
dapprima guardato nelle buste che teneva sul sedile anteriore lato passeggero (cfr.
act 17, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 23 marzo 2004 alle ore 08.56,
pag. 1 in fondo).
Per ammissione dell’imputato in
una busta “c’era uno scritto che riportava in evidenza il numero di telefono
che avrei dovuto poi contattare. Ad un certo punto ho digitato il numero di
telefono di cui avevo bisogno; l’ho fatto in quel momento perché mi trovavo a
circa 10-12 km dall’uscita ed ero praticamente arrivato. Ho agito in tal modo
perché non volevo portare con me tutta la documentazione. Digitato il numero,
in quel momento ero distratto, ho poi lanciato la chiamata e ho riappeso
immediatamente. Ho appoggiato il telefonino sul sedile e ho sollevato la testa
e ho visto davanti a me un veicolo fermo sulla corsia di emergenza abbastanza
vicino al guidovia di destra. In seguito ho visto un altro veicolo meno vicino
al guidovia di destra e io ero a ridosso della linea che separa la normale
corsia di marcia da quella di emergenza. Io mi sono accorto di essere a ridosso
della linea di separazione quando ho alzato la testa. Ho poi visto l’agente di
polizia, ma per me è come spuntato dal nulla” (cfr. act 22, verbale di
interrogatorio di ACCU 1 del 24 settembre 2004, pag. 2).
4.
Sulla scorta di tale
dichiarazione, del resto ribadita in aula, non vi sono dubbi che l’accusato si
è distratto - come ha rilevato la pubblica accusa - per almeno 10 - 12 secondi,
che costituiscono il lasso di tempo minimo per effettuare le operazioni
descritte; a mente di questo giudice la stima indicata è attendibile,
addirittura prudenziale, ove solo si pensi al tempo necessario per cercare ed
estrarre il foglio dalla busta, digitare il numero di telefono ivi riportato,
lanciare la chiamata, interrompere il collegamento e infine riporre il telefono
portatile sul sedile.
Per tutto questo spazio
temporale l’accusato, il quale si è limitato a controllare con lo specchietto
retrovisore i veicoli che giungevano da tergo (cfr. act 2, verbale di interrogatorio
di ACCU 1 del 23 marzo 2004 alle ore 16.20, pag. 2 in alto), non ha dunque prestato
attenzione alla circolazione stradale davanti a lui, tanto è vero che è rimasto
sorpreso dalla presenza dei veicoli sulla corsia di emergenza nel momento in
cui ha rialzato lo sguardo.
Tale circostanza costituisce
senza dubbio una negligenza grave e idonea a mettere seriamente in pericolo la
circolazione stradale, ritenuto oltretutto come ACCU 1 viaggiava su un tratto
autostradale a 120 km/h (cfr. act 22, verbale di interrogatorio dell’accusato
del 24 settembre 2004, pag. 2) e conseguentemente in quel lasso di tempo ha
percorso almeno 300/400 metri; inoltre la situazione viaria era contraddistinta
da una qual certa intensità di traffico (cfr. act 17, verbale di interrogatorio
di __________ del 23 marzo 2004, pag. 1 a metà) e alla sua sinistra molti veicoli
erano intenti a superarlo (cfr. act 17, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del
23.
marzo 2004 alle 08.56, pag. 2 in alto).
5.
L’accusato, al momento
che ha alzato la testa davanti a sé dopo aver effettuato le manipolazioni
menzionate e dopo aver riposto il telefono portatile sul sedile, ha dichiarato
di esser stato sorpreso e molto spaventato dalla presenza di due veicoli fermi
e di una persona sulla corsia di emergenza (cfr. act 2, verbale di
interrogatorio di ACCU 1 del 23 marzo 2004 alle ore 16.20, pag. 2 a metà),
tanto che ha altresì affermato di averla vista sbucare dal nulla (cfr. supra, consid.
3, in fine).
Che ACCU 1, quando ha volto lo
sguardo alla situazione stradale davanti a lui, si trovasse già vicinissimo
alle automobili ferme sulla corsia di emergenza e all’agente di polizia lo
dimostra anche il fatto che ha tentato immediatamente di sterzare verso
sinistra al centro della corsia di marcia, non potendo spostarsi sulla corsia
di sorpasso a seguito della presenza di veicoli che lo stavano superando (cfr. act
22, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 24 settembre 2004, pag. 2 a metà e act
2, verbale di interrogatorio dell’accusato del 23 marzo 2004, pag. 2); tale
constatazione non fa che confermare la sua prolungata disattenzione alla
circolazione stradale in quanto altrimenti avrebbe sicuramente visto per tempo l’agente
di polizia e i veicoli fermi sulla corsia di emergenza, ritenuto che in quel
punto vi è un’ottima visuale per circa un chilometro (cfr. act 18).
6.
In merito alla posizione
dell’agente __________, per il quale la difesa invoca una concolpa
nell’incidente poiché sostiene che si trovasse parzialmente sulla corsia di
marcia, occorre approfondire dettagliatamente la situazione verificatasi al
momento dell’impatto.
Alla guida del veicolo di
servizio la persona poi deceduta si è fermata sulla corsia di emergenza davanti
all’automobile con targhe germaniche in panne (cfr. act 18); dalla documentazione
agli atti risulta che dopo esser scesa dal veicolo stava camminando lungo la
fiancata onde poter prendere dalla portiera posteriore la giacca arancione che
si trovava sui sedili (cfr. act 38, verbale di interrogatorio di __________ del
22.
marzo 2005, pag. 1 in fondo).
Come si nota dalle fotografie (cfr.
act 18) la vettura della polizia era stazionata completamente all’interno della
corsia di emergenza, seppur in misura minore rispetto all’automobile in avaria
dal momento che anche l’agente __________, che si trovava sul sedile del passeggero
anteriore, doveva poter scendere dal veicolo e aprire a sua volta la portiera
posteriore destra per prendere la giacca arancione.
Dalla fotografia n° 9 si evince
una distanza di circa 50 centimetri tra la ruota posteriore della vettura della
polizia e la linea di sicurezza che delimita la carreggiata; tuttavia tale
prova, come del resto emerge dalle spiegazioni fornite dal commissario della
polizia scientifica (cfr. act 45, verbale di interrogatorio di __________ del
29.
aprile 2005), oltre a non costituire una misurazione precisa per il fatto
che il tratto rosso non è del tutto in linea con la posizione della ruota, è
solamente indicativa in quanto a far stato sono i rilievi fotogrammetrici (con
margine di errore di ca. 1%, cfr. act 45, verbale di interrogatorio di __________
del 29 aprile 2005), dai quali si evince una distanza minima di 45 centimetri (cfr.
act 46 e relativo allegato).
Oltre ai 45 centimetri accertati
vanno pure aggiunti i 20 centimetri di larghezza della linea bianca di sicurezza
che delimita la carreggiata; infatti, ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 e 6 OSStr, è
vietato - salvo necessità (cfr. art. 36 cpv. 3 ONC) - ai veicoli non solo
oltrepassarla, ma anche passarci sopra.
Di conseguenza l’accusato non
avrebbe dovuto invadere lo spazio di circa 65 centimetri intercorrente tra il
limite destro della sua corsia di marcia e la vettura della polizia stazionata
sulla corsia di emergenza, tanto più che ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 ONC
avrebbe dovuto tenere una distanza sufficiente dal margine destro della
carreggiata dal momento che circolava velocemente e in un tratto curvilineo.
7.
Il teste __________,
proprietario della vettura in panne ferma sulla corsia di emergenza, ha
dichiarato di aver notato “scendere i due agenti dalla vettura di servizio,
uno a destra e l’altro dal posto di guida. Quest’ultimo girandosi verso di me
mi faceva cenno se tutto era a posto. Da parte mia rispondevo affermativamente.
Quando l’agente era ancora a lato della sua vettura e si dirigeva verso di me è
stato investito da un altro veicolo. [...] Quando è stato investito era circa a
metà del veicolo quasi contro la fiancata. Posso confermare con certezza che lo
stesso si trovava ancora sulla corsia di emergenza e non oltre la linea di
demarcazione della stessa” (cfr. act 17, verbale di interrogatorio di
__________ del 23 marzo 2004, pag. 2).
Dalla testimonianza si evince
chiaramente che la vittima camminava all’interno dello spazio di 65 centimetri
calcolato in precedenza; tale costatazione è suffragata inequivocabilmente
dalla ricostruzione - pur se approssimativa, ma comunque caratterizzata dalla
vicinanza della posizione dalla quale il teste __________ ha osservato l’impatto
- di cui alle fotografie 11 e 12 (cfr. act 18).
8.
Alla luce del considerando
precedente l’ipotesi sollevata dalla difesa secondo cui l’agente __________ potesse
trovarsi sulla corsia di marcia dell’accusato in quanto intento ad aprire la
portiera posteriore della vettura di servizio per prendere la giacca arancione
viene a cadere anche perché la stessa non era ancora stata aperta dalla
vittima, la quale è stata investita prima, come si evince senza alcun dubbio
dalla testimonianza del collega di pattuglia (cfr. act 38, verbale di interrogatorio
di __________, pag. 2).
9.
È possibile che la mano
o la spalla della vittima sporgesse sulla linea di sicurezza o invadesse
leggermente la corsia di marcia (in questo caso si tratterebbe di pochissimi
centimetri vista la posizione dei piedi), ma ciò nulla muta alla fattispecie,
dal momento che l’accusato è comunque ed in ogni caso fuoriuscito dalla sua
corsia di marcia poiché altrimenti non si spiegherebbe il danno riportato alla
carrozzeria dell’automobile investitrice.
In effetti l’urto è avvenuto sulla
fiancata destra sopra il parafango (cfr. act 18, foto 19 e 23) ad un’altezza di
circa 80 centimetri; ritenute le importanti ammaccature che si riscontrano sul
veicolo esso non può essere unicamente il frutto dell’impatto con la mano della
vittima.
Inoltre, ad avvalorare le considerazioni
testé espresse, le importanti ammaccature visibili sul veicolo sono compatibili
con le gravi ferite riportate dall’agente, in particolare per quanto riguarda
il bacino e il ginocchio destro (cfr. act. 7).
Dal momento che l’investimento
dell’agente di polizia è avvenuto già a partire dal parafango della ruota
anteriore della vettura di ACCU 1 (cfr. act 18, testo sotto la foto 18) si può
escludere con certezza che l’urto sia stato causato unicamente dalla sporgenza
oltre la corsia di marcia dello specchietto retrovisore destro del veicolo
investitore.
Al riguardo il fatto che il
primo urto non sia avvenuto sull’angolo anteriore destro dell’automobile
investitrice si spiega con la sterzata eseguita all’ultimo momento
dall’accusato (cfr. act 2, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 23 marzo
2004.
alle ore 16.20, pag. 2 in alto), il quale per sua stessa ammissione a
seguito della sua prolungata disattenzione stava tra l’altro allargando la
traiettoria, poiché l’autostrada in quel punto presenta una curva ad ampio
raggio piegante a sinistra (cfr. ibidem e cfr. act 17, verbale di
interrogatorio dell’accusato del 13 marzo 2004 alle ore 08.56, pag. 2 in alto).
10.
L’accusato ha sempre
sostenuto di essere convinto di non aver invaso la corsia di emergenza (cfr. act
17, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 23 marzo 2004 alle 08.56, pag. 2 a
metà e cfr. act 2, pag. 2); tuttavia mal si comprende come possa esser certo di
questo fatto, ove appena si consideri che l’episodio è successo improvvisamente,
che per sua stessa ammissione si è spaventato, che non è stato in grado di dire
come erano situati i veicoli fermi sulla corsia di emergenza e in particolare quale
di questi si trovasse davanti e quale dietro e infine che non ricorda se il
veicolo della polizia avesse le luci intermittenti accese (cfr. act 2, verbale
di interrogatorio dell’accusato del 23 marzo 2004 alle 16.20, pag. 2).
Inoltre l’accusato non può
essere in grado di affermare con sicurezza di non esser passato sopra la linea
di sicurezza tra la sua corsia di marcia e quella di emergenza per il semplice
motivo che questa è posta sull’altro lato del veicolo rispetto alla posizione
di guida, per cui è notoriamente difficile se non impossibile stabilirlo già in
condizioni normali, senza dimenticare la circostanza che ACCU 1 ha tentato di
sterzare subito a sinistra non appena ha intravisto l’agente, rivolgendo quindi
la sua attenzione da un’altra parte.
11.
Alla luce di tutte le
argomentazioni espresse l’invasione da parte dell’accusato della corsia di
emergenza e della linea di sicurezza che la demarca non è unicamente una
supposizione - come tenta di far credere la difesa - bensì un dato di fatto,
supportato da riscontri oggettivi.
12.
Indipendentemente da tutte
le considerazioni espresse in relazione ai centimetri di spazio e alla
posizione dell’agente di polizia al momento dell’impatto si rileva come
l’accusato avrebbe dovuto vedere e leggere la situazione per tempo, cosa che
non ha fatto poiché non guardava il campo stradale davanti a sé.
Se ACCU 1 si fosse accorto tempestivamente
della situazione avrebbe certamente avuto la possibilità di rallentare e se del
caso avrebbe potuto spostarsi leggermente al centro della sua carreggiata senza
causare l’incidente mortale, dal momento che le corsie autostradali svizzere sono
assai larghe. Significative in proposito sono le parole dell’accusato medesimo,
secondo cui “so che se stavo attento non sarebbe successo nulla perché avevo
lo spazio per passare” (cfr. act 2, verbale di interrogatorio dell’accusato
del 23 marzo 2004 alle 16.20, pag. 2).
13.
Come già accennato (cfr. in
particolare supra, consid. 3 e 4) l’accusato si è reso protagonista di una
grave negligenza e non di una lieve disattenzione come ha sostenuto la difesa
nel corso del dibattimento; nel caso in esame il conducente ha eseguito in modo
inammissibile, su un tratto autostradale, tutta una serie di manipolazioni per
un lasso di tempo tale da impedire la manovra sicura del veicolo, oltretutto
con l’aggravante di non aver nemmeno guardato la strada. Evidentemente si
tratta di una fattispecie per nulla paragonabile alla semplice ammenda di fr
100.
- prevista dall’OMD per l’uso di un telefono cellulare durante la guida.
In ambito penale ognuno risponde
per la propria colpa indipendentemente da eventuali colpe o concolpe altrui che
- salvo intervenga, ma non è il caso nell’evenienza concreta e nemmeno è stato
sostenuto dalla difesa, l’interruzione del nesso causale adeguato - semmai possono
entrare in considerazione nella commisurazione della pena; al riguardo tuttavia
questo giudice giunge alla conclusione che non vi è concolpa della vittima per
tutte le motivazioni di cui ai considerandi precedenti.
Nemmeno l’assenza del triangolo
può costituire un’attenuante dal momento che se fosse stato esposto ACCU 1 non
lo avrebbe ugualmente notato in quanto prima dell’incidente non ha osservato il
campo stradale davanti a sé per alcune centinaia di metri.
Anche la copiosa giurisprudenza
citata dalla difesa in relazione al concetto di concolpa della vittima in
occasione di incidenti stradali riguarda fattispecie completamente differenti
rispetto a quella qui in esame e di conseguenza non può essere presa a titolo
di paragone.
14.
Per quel che concerne la commisurazione
della pena la richiesta del Sostituto Procuratore pubblico risulta
correttamente proporzionata alla gravità del reato, alla colpa dell’imputato e
alla sua vita anteriore ai sensi dell’art. 63 CP; infatti pur considerando che
questi è incensurato e che non ha commesso in precedenza altre infrazioni al
codice stradale non va sottaciuto che ACCU 1 ha commesso una grave negligenza
alle norme della circolazione violando crassamente le regole più elementari
della prudenza, ove appena si consideri la situazione particolare al momento
dell’incidente.
All’accusato, provato e colpito
per quanto avvenuto, va infine dato atto del suo pentimento - del resto emerso
anche in aula - dimostrato mediante le lettere, spedite alcuni giorni dopo i
fatti, all’indirizzo dei colleghi di lavoro e dei famigliari della vittima (cfr.
act 6); al riguardo non è necessario, ai sensi dell’attenuante generica
dell’art. 63 CP, che l’imputato abbia provveduto, anche parzialmente, a
risarcire la parte civile, ritenuto oltretutto come in questi casi la pratica per
tutti gli aspetti pecuniari tra le parti viene di solito gestita in blocco dall’assicurazione
RC.
Non vi è infine alcun motivo
per non concedere la sospensione condizionale della pena per il periodo di
prova minimo di due anni.
15.
La legge federale
concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) del 4 ottobre 1991 ha lo scopo
di fornire un aiuto efficace alle vittime di reati e di rafforzarne i diritti.
L’aiuto consiste nella consulenza, nella protezione della vittima e nella
tutela dei suoi diritti nel procedimento penale, nonché nell’indennizzo e nella
riparazione morale (art. 1 LAV).
Beneficia di tale aiuto ogni
persona che a causa di un reato è stata direttamente lesa nell’integrità
fisica, sessuale o psichica (art. 2 cpv. 1 LAV).
Per il cpv. 2 dell’art.
2.
LAV, i genitori e CIVI 1, il fratello CIVI 2 e la sorella CIVI 4 sono
parificati alla vittima per quanto concerne la consulenza, l’esercizio dei
diritti processuali e delle pretese civili nonché l’indennizzo e la riparazione
morale, potendo far essi valere pretese civili (ex art. 45 cpv. 3 e art.
47.
CO) contro chi ha commesso il reato.
16.
Le parti civili (cfr.
documentazione prodotta al dibattimento dell’ 8 febbraio 2006) hanno presentato
domanda di risarcimento per un totale di 294'108.05.- e meglio:
- fr.
80'000.- a titolo di torto morale (fr. 25'000.- per ciascuno dei genitori e fr.
15'000.-
ciascuno per il fratello e la sorella)
- fr.
149'856.- quale indennità vita natural durante per i genitori per il fatto che
la
vittima viveva in famiglia e riversava loro per vitto, alloggio, vestiario,
ecc.
l’importo annuo di fr. 8'400.-
- fr.
13'257.20.- per le spese funerarie
- fr.
11'836.- per la posa di una lapide funeraria
- fr. 1'934.55.-
per le spese dello psicoterapeuta che ha curato CIVI 4
- fr.
4'125.- per le spese sostenute dalla famiglia per far fronte a questioni
amministrative, assicurative e fiscali susseguenti al decesso
- fr.
9'684.- per il vitto dei numerosi parenti della vittima confluiti al funerale,
secondo
la tradizione __________ secondo cui vengono ospitati a spese dei parenti
stretti
- fr.
23'415.30.- per le spese legali sostenute fino al dibattimento
17.
Quo alle pretese menzionate
giusta l’art. 9 cpv. 1 LAV, per quanto l’imputato non sia prosciolto o il
procedimento non sia abbandonato, il tribunale penale decide anche in merito
alle pretese civili della vittima.
Il cpv. 3 della medesima
disposizione di legge precisa che se il giudizio completo delle pretese civili
esigesse un dispendio sproporzionato, il tribunale penale può limitarsi a
prendere una decisione di principio sull’azione civile e per il rimanente
rinviare la vittima ai tribunali civili.
Le pretese civili sono state prodotte
il 9 novembre 2004 (cfr. act 27), mentre l’aggiornamento delle stesse è stato
presentato al dibattimento.
La verifica dettagliata secondo
concreti dettami delle singole poste - che vertono sul riconoscimento di
importanti note e spese legali e di patrocinio, di spese funerarie e di posa
della tomba nonché di importi chiesti per torto morale e per perdita di sostegno
cifrati sulla base di complessi calcoli - è sembrata improponibile in camera di
consiglio, sebbene in parte corredate da pezze giustificative.
Inoltre alcune pretese, quali
ad esempio la capitalizzazione delle spese per il fatto che la vittima viveva
con i genitori, il costo della lapide, l’importo per il vitto dei parenti, i
costi per le consulenze e le pretese per i danni indiretti subiti dalla sorella
CIVI 4 non appaiono di primo acchito del tutto chiare, giustificate o
sufficientemente motivate per una quantificazione precisa e con piena cognizione
del danno da risarcire in questa sede.
Di conseguenza, in ossequio
alla facoltà prevista dall’art. 9 cpv. 3 LAV questo giudice si limita nella
presente sentenza ad accertare la responsabilità civile di ACCU 1 nei riguardi
delle parti civili, rinviando queste ultime al competente foro civile per le
loro pretese.
visti gli art. 18, 41, 63, 117 CP
combinato con gli art. 26, 31 cpv. 1 LCStr, 3 ONC; 9 LAV; 9 e segg., 273 e
segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di omicidio
colposo per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. 3217/2005 del 1° settembre 2005.
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 70 (settanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1'800.-.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
rinvia le parti civili al foro
competente, riconoscendo in questa sede il principio dell’obbligo del
risarcimento dei torti morali subiti e dei complessivi danni patiti che
dovessero essere dimostrati in ambito civile.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 900.00 tassa
di giustizia
fr. 900.00 spese
giudiziarie
fr. 1800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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