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Decisione

10.2005.439

omicidio colposo nell'ambito di un investimento nella circolazione stradale

8 febbraio 2006Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena di 70 (settanta)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

Considerandi

2.

Per ogni pretesa le parti

civili CIVI 1, __________, CIVI 2, __________, CIVI 3,_______ , CIVI 4, __________,

sono rinviate al competente foro civile.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 800.--;

vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 13 settembre 2005;

indetto il dibattimento 8 febbraio 2006,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il suo difensore, il Sostituto

Procuratore pubblico, le parti civili e il loro patrocinatore;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il Sost. Procuratore pubblico, il

quale chiede la conferma del decreto di accusa;

sentito il patrocinatore di parte civile,

il quale chiede il risarcimento, aggiornato a tutt’oggi, dell’importo di fr.

294'108,05.-;

sentito il difensore, il quale chiede una

massiccia riduzione della pena e il rinvio delle parti civili al competente

foro per le loro pretese di risarcimento; chiede che in ogni caso il giudice

accerti che l’accusato non ha invaso la corsia di emergenza;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

omicidio colposo per i fatti decritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere accolta la

pretesa della parte civile, la quale chiede fr. 294’108,05.- a titolo di

risarcimento.

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

1.

L’accusato il 23 marzo

2004.

alle ore 08.09 è stato protagonista di un incidente della circolazione

avvenuto a __________, sull’autostrada A2 all’altezza del km 58.825 in

direzione sud; alla guida del suo veicolo ha perso la padronanza collidendo

violentemente con l’agente della polizia cantonale __________, che si trovava

sulla corsia di emergenza accanto al veicolo di servizio dal quale era sceso

per prestare soccorso a un’auto in panne ferma anch’essa sulla medesima corsia.

A seguito dell’impatto l’agente

ha riportato gravissime ferite che, nonostante il pronto ricovero all’ospedale

civico di Lugano mediante l’elicottero della Rega, ne hanno cagionato la morte

in serata.

2.

Per questi fatti il

Sostituto Procuratore pubblico, con decreto di accusa del 1° settembre 2005, ha

ritenuto ACCU 1 autore colpevole di omicidio colposo giusta l’art. 117 CP, per

il quale chiunque per negligenza cagiona la morte di qualcuno è punito con la

detenzione o con la multa.

3.

I fatti avvenuti il 23

marzo 2004 sono chiari e sostanzialmente - come del resto è emerso nel corso

del dibattimento - non vengono contestati se non per la questione legata alla

posizione, di cui si dirà in seguito, dell’agente __________ al momento

dell’impatto.

In sostanza l’accusato, partito

di buon ora dal suo domicilio nel Canton __________, si stava recando a __________

a visitare un cliente (cfr. act 22, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 24

settembre 2004, pag. 2); non avendo il suo numero di telefono - o quello, ma

nulla muta alla sostanza, di un’altra persona ai sensi della versione resa in

un primo tempo (cfr. act 2, verbale di interrogatorio dell’accusato del 23

marzo 2004 alle ore 16.20, pag. 1 in fondo) - memorizzato sul portatile ha

dapprima guardato nelle buste che teneva sul sedile anteriore lato passeggero (cfr.

act 17, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 23 marzo 2004 alle ore 08.56,

pag. 1 in fondo).

Per ammissione dell’imputato in

una busta “c’era uno scritto che riportava in evidenza il numero di telefono

che avrei dovuto poi contattare. Ad un certo punto ho digitato il numero di

telefono di cui avevo bisogno; l’ho fatto in quel momento perché mi trovavo a

circa 10-12 km dall’uscita ed ero praticamente arrivato. Ho agito in tal modo

perché non volevo portare con me tutta la documentazione. Digitato il numero,

in quel momento ero distratto, ho poi lanciato la chiamata e ho riappeso

immediatamente. Ho appoggiato il telefonino sul sedile e ho sollevato la testa

e ho visto davanti a me un veicolo fermo sulla corsia di emergenza abbastanza

vicino al guidovia di destra. In seguito ho visto un altro veicolo meno vicino

al guidovia di destra e io ero a ridosso della linea che separa la normale

corsia di marcia da quella di emergenza. Io mi sono accorto di essere a ridosso

della linea di separazione quando ho alzato la testa. Ho poi visto l’agente di

polizia, ma per me è come spuntato dal nulla” (cfr. act 22, verbale di

interrogatorio di ACCU 1 del 24 settembre 2004, pag. 2).

4.

Sulla scorta di tale

dichiarazione, del resto ribadita in aula, non vi sono dubbi che l’accusato si

è distratto - come ha rilevato la pubblica accusa - per almeno 10 - 12 secondi,

che costituiscono il lasso di tempo minimo per effettuare le operazioni

descritte; a mente di questo giudice la stima indicata è attendibile,

addirittura prudenziale, ove solo si pensi al tempo necessario per cercare ed

estrarre il foglio dalla busta, digitare il numero di telefono ivi riportato,

lanciare la chiamata, interrompere il collegamento e infine riporre il telefono

portatile sul sedile.

Per tutto questo spazio

temporale l’accusato, il quale si è limitato a controllare con lo specchietto

retrovisore i veicoli che giungevano da tergo (cfr. act 2, verbale di interrogatorio

di ACCU 1 del 23 marzo 2004 alle ore 16.20, pag. 2 in alto), non ha dunque prestato

attenzione alla circolazione stradale davanti a lui, tanto è vero che è rimasto

sorpreso dalla presenza dei veicoli sulla corsia di emergenza nel momento in

cui ha rialzato lo sguardo.

Tale circostanza costituisce

senza dubbio una negligenza grave e idonea a mettere seriamente in pericolo la

circolazione stradale, ritenuto oltretutto come ACCU 1 viaggiava su un tratto

autostradale a 120 km/h (cfr. act 22, verbale di interrogatorio dell’accusato

del 24 settembre 2004, pag. 2) e conseguentemente in quel lasso di tempo ha

percorso almeno 300/400 metri; inoltre la situazione viaria era contraddistinta

da una qual certa intensità di traffico (cfr. act 17, verbale di interrogatorio

di __________ del 23 marzo 2004, pag. 1 a metà) e alla sua sinistra molti veicoli

erano intenti a superarlo (cfr. act 17, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del

23.

marzo 2004 alle 08.56, pag. 2 in alto).

5.

L’accusato, al momento

che ha alzato la testa davanti a sé dopo aver effettuato le manipolazioni

menzionate e dopo aver riposto il telefono portatile sul sedile, ha dichiarato

di esser stato sorpreso e molto spaventato dalla presenza di due veicoli fermi

e di una persona sulla corsia di emergenza (cfr. act 2, verbale di

interrogatorio di ACCU 1 del 23 marzo 2004 alle ore 16.20, pag. 2 a metà),

tanto che ha altresì affermato di averla vista sbucare dal nulla (cfr. supra, consid.

3, in fine).

Che ACCU 1, quando ha volto lo

sguardo alla situazione stradale davanti a lui, si trovasse già vicinissimo

alle automobili ferme sulla corsia di emergenza e all’agente di polizia lo

dimostra anche il fatto che ha tentato immediatamente di sterzare verso

sinistra al centro della corsia di marcia, non potendo spostarsi sulla corsia

di sorpasso a seguito della presenza di veicoli che lo stavano superando (cfr. act

22, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 24 settembre 2004, pag. 2 a metà e act

2, verbale di interrogatorio dell’accusato del 23 marzo 2004, pag. 2); tale

constatazione non fa che confermare la sua prolungata disattenzione alla

circolazione stradale in quanto altrimenti avrebbe sicuramente visto per tempo l’agente

di polizia e i veicoli fermi sulla corsia di emergenza, ritenuto che in quel

punto vi è un’ottima visuale per circa un chilometro (cfr. act 18).

6.

In merito alla posizione

dell’agente __________, per il quale la difesa invoca una concolpa

nell’incidente poiché sostiene che si trovasse parzialmente sulla corsia di

marcia, occorre approfondire dettagliatamente la situazione verificatasi al

momento dell’impatto.

Alla guida del veicolo di

servizio la persona poi deceduta si è fermata sulla corsia di emergenza davanti

all’automobile con targhe germaniche in panne (cfr. act 18); dalla documentazione

agli atti risulta che dopo esser scesa dal veicolo stava camminando lungo la

fiancata onde poter prendere dalla portiera posteriore la giacca arancione che

si trovava sui sedili (cfr. act 38, verbale di interrogatorio di __________ del

22.

marzo 2005, pag. 1 in fondo).

Come si nota dalle fotografie (cfr.

act 18) la vettura della polizia era stazionata completamente all’interno della

corsia di emergenza, seppur in misura minore rispetto all’automobile in avaria

dal momento che anche l’agente __________, che si trovava sul sedile del passeggero

anteriore, doveva poter scendere dal veicolo e aprire a sua volta la portiera

posteriore destra per prendere la giacca arancione.

Dalla fotografia n° 9 si evince

una distanza di circa 50 centimetri tra la ruota posteriore della vettura della

polizia e la linea di sicurezza che delimita la carreggiata; tuttavia tale

prova, come del resto emerge dalle spiegazioni fornite dal commissario della

polizia scientifica (cfr. act 45, verbale di interrogatorio di __________ del

29.

aprile 2005), oltre a non costituire una misurazione precisa per il fatto

che il tratto rosso non è del tutto in linea con la posizione della ruota, è

solamente indicativa in quanto a far stato sono i rilievi fotogrammetrici (con

margine di errore di ca. 1%, cfr. act 45, verbale di interrogatorio di __________

del 29 aprile 2005), dai quali si evince una distanza minima di 45 centimetri (cfr.

act 46 e relativo allegato).

Oltre ai 45 centimetri accertati

vanno pure aggiunti i 20 centimetri di larghezza della linea bianca di sicurezza

che delimita la carreggiata; infatti, ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 e 6 OSStr, è

vietato - salvo necessità (cfr. art. 36 cpv. 3 ONC) - ai veicoli non solo

oltrepassarla, ma anche passarci sopra.

Di conseguenza l’accusato non

avrebbe dovuto invadere lo spazio di circa 65 centimetri intercorrente tra il

limite destro della sua corsia di marcia e la vettura della polizia stazionata

sulla corsia di emergenza, tanto più che ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 ONC

avrebbe dovuto tenere una distanza sufficiente dal margine destro della

carreggiata dal momento che circolava velocemente e in un tratto curvilineo.

7.

Il teste __________,

proprietario della vettura in panne ferma sulla corsia di emergenza, ha

dichiarato di aver notato “scendere i due agenti dalla vettura di servizio,

uno a destra e l’altro dal posto di guida. Quest’ultimo girandosi verso di me

mi faceva cenno se tutto era a posto. Da parte mia rispondevo affermativamente.

Quando l’agente era ancora a lato della sua vettura e si dirigeva verso di me è

stato investito da un altro veicolo. [...] Quando è stato investito era circa a

metà del veicolo quasi contro la fiancata. Posso confermare con certezza che lo

stesso si trovava ancora sulla corsia di emergenza e non oltre la linea di

demarcazione della stessa” (cfr. act 17, verbale di interrogatorio di

__________ del 23 marzo 2004, pag. 2).

Dalla testimonianza si evince

chiaramente che la vittima camminava all’interno dello spazio di 65 centimetri

calcolato in precedenza; tale costatazione è suffragata inequivocabilmente

dalla ricostruzione - pur se approssimativa, ma comunque caratterizzata dalla

vicinanza della posizione dalla quale il teste __________ ha osservato l’impatto

- di cui alle fotografie 11 e 12 (cfr. act 18).

8.

Alla luce del considerando

precedente l’ipotesi sollevata dalla difesa secondo cui l’agente __________ potesse

trovarsi sulla corsia di marcia dell’accusato in quanto intento ad aprire la

portiera posteriore della vettura di servizio per prendere la giacca arancione

viene a cadere anche perché la stessa non era ancora stata aperta dalla

vittima, la quale è stata investita prima, come si evince senza alcun dubbio

dalla testimonianza del collega di pattuglia (cfr. act 38, verbale di interrogatorio

di __________, pag. 2).

9.

È possibile che la mano

o la spalla della vittima sporgesse sulla linea di sicurezza o invadesse

leggermente la corsia di marcia (in questo caso si tratterebbe di pochissimi

centimetri vista la posizione dei piedi), ma ciò nulla muta alla fattispecie,

dal momento che l’accusato è comunque ed in ogni caso fuoriuscito dalla sua

corsia di marcia poiché altrimenti non si spiegherebbe il danno riportato alla

carrozzeria dell’automobile investitrice.

In effetti l’urto è avvenuto sulla

fiancata destra sopra il parafango (cfr. act 18, foto 19 e 23) ad un’altezza di

circa 80 centimetri; ritenute le importanti ammaccature che si riscontrano sul

veicolo esso non può essere unicamente il frutto dell’impatto con la mano della

vittima.

Inoltre, ad avvalorare le considerazioni

testé espresse, le importanti ammaccature visibili sul veicolo sono compatibili

con le gravi ferite riportate dall’agente, in particolare per quanto riguarda

il bacino e il ginocchio destro (cfr. act. 7).

Dal momento che l’investimento

dell’agente di polizia è avvenuto già a partire dal parafango della ruota

anteriore della vettura di ACCU 1 (cfr. act 18, testo sotto la foto 18) si può

escludere con certezza che l’urto sia stato causato unicamente dalla sporgenza

oltre la corsia di marcia dello specchietto retrovisore destro del veicolo

investitore.

Al riguardo il fatto che il

primo urto non sia avvenuto sull’angolo anteriore destro dell’automobile

investitrice si spiega con la sterzata eseguita all’ultimo momento

dall’accusato (cfr. act 2, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 23 marzo

2004.

alle ore 16.20, pag. 2 in alto), il quale per sua stessa ammissione a

seguito della sua prolungata disattenzione stava tra l’altro allargando la

traiettoria, poiché l’autostrada in quel punto presenta una curva ad ampio

raggio piegante a sinistra (cfr. ibidem e cfr. act 17, verbale di

interrogatorio dell’accusato del 13 marzo 2004 alle ore 08.56, pag. 2 in alto).

10.

L’accusato ha sempre

sostenuto di essere convinto di non aver invaso la corsia di emergenza (cfr. act

17, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 23 marzo 2004 alle 08.56, pag. 2 a

metà e cfr. act 2, pag. 2); tuttavia mal si comprende come possa esser certo di

questo fatto, ove appena si consideri che l’episodio è successo improvvisamente,

che per sua stessa ammissione si è spaventato, che non è stato in grado di dire

come erano situati i veicoli fermi sulla corsia di emergenza e in particolare quale

di questi si trovasse davanti e quale dietro e infine che non ricorda se il

veicolo della polizia avesse le luci intermittenti accese (cfr. act 2, verbale

di interrogatorio dell’accusato del 23 marzo 2004 alle 16.20, pag. 2).

Inoltre l’accusato non può

essere in grado di affermare con sicurezza di non esser passato sopra la linea

di sicurezza tra la sua corsia di marcia e quella di emergenza per il semplice

motivo che questa è posta sull’altro lato del veicolo rispetto alla posizione

di guida, per cui è notoriamente difficile se non impossibile stabilirlo già in

condizioni normali, senza dimenticare la circostanza che ACCU 1 ha tentato di

sterzare subito a sinistra non appena ha intravisto l’agente, rivolgendo quindi

la sua attenzione da un’altra parte.

11.

Alla luce di tutte le

argomentazioni espresse l’invasione da parte dell’accusato della corsia di

emergenza e della linea di sicurezza che la demarca non è unicamente una

supposizione - come tenta di far credere la difesa - bensì un dato di fatto,

supportato da riscontri oggettivi.

12.

Indipendentemente da tutte

le considerazioni espresse in relazione ai centimetri di spazio e alla

posizione dell’agente di polizia al momento dell’impatto si rileva come

l’accusato avrebbe dovuto vedere e leggere la situazione per tempo, cosa che

non ha fatto poiché non guardava il campo stradale davanti a sé.

Se ACCU 1 si fosse accorto tempestivamente

della situazione avrebbe certamente avuto la possibilità di rallentare e se del

caso avrebbe potuto spostarsi leggermente al centro della sua carreggiata senza

causare l’incidente mortale, dal momento che le corsie autostradali svizzere sono

assai larghe. Significative in proposito sono le parole dell’accusato medesimo,

secondo cui “so che se stavo attento non sarebbe successo nulla perché avevo

lo spazio per passare” (cfr. act 2, verbale di interrogatorio dell’accusato

del 23 marzo 2004 alle 16.20, pag. 2).

13.

Come già accennato (cfr. in

particolare supra, consid. 3 e 4) l’accusato si è reso protagonista di una

grave negligenza e non di una lieve disattenzione come ha sostenuto la difesa

nel corso del dibattimento; nel caso in esame il conducente ha eseguito in modo

inammissibile, su un tratto autostradale, tutta una serie di manipolazioni per

un lasso di tempo tale da impedire la manovra sicura del veicolo, oltretutto

con l’aggravante di non aver nemmeno guardato la strada. Evidentemente si

tratta di una fattispecie per nulla paragonabile alla semplice ammenda di fr

100.

- prevista dall’OMD per l’uso di un telefono cellulare durante la guida.

In ambito penale ognuno risponde

per la propria colpa indipendentemente da eventuali colpe o concolpe altrui che

- salvo intervenga, ma non è il caso nell’evenienza concreta e nemmeno è stato

sostenuto dalla difesa, l’interruzione del nesso causale adeguato - semmai possono

entrare in considerazione nella commisurazione della pena; al riguardo tuttavia

questo giudice giunge alla conclusione che non vi è concolpa della vittima per

tutte le motivazioni di cui ai considerandi precedenti.

Nemmeno l’assenza del triangolo

può costituire un’attenuante dal momento che se fosse stato esposto ACCU 1 non

lo avrebbe ugualmente notato in quanto prima dell’incidente non ha osservato il

campo stradale davanti a sé per alcune centinaia di metri.

Anche la copiosa giurisprudenza

citata dalla difesa in relazione al concetto di concolpa della vittima in

occasione di incidenti stradali riguarda fattispecie completamente differenti

rispetto a quella qui in esame e di conseguenza non può essere presa a titolo

di paragone.

14.

Per quel che concerne la commisurazione

della pena la richiesta del Sostituto Procuratore pubblico risulta

correttamente proporzionata alla gravità del reato, alla colpa dell’imputato e

alla sua vita anteriore ai sensi dell’art. 63 CP; infatti pur considerando che

questi è incensurato e che non ha commesso in precedenza altre infrazioni al

codice stradale non va sottaciuto che ACCU 1 ha commesso una grave negligenza

alle norme della circolazione violando crassamente le regole più elementari

della prudenza, ove appena si consideri la situazione particolare al momento

dell’incidente.

All’accusato, provato e colpito

per quanto avvenuto, va infine dato atto del suo pentimento - del resto emerso

anche in aula - dimostrato mediante le lettere, spedite alcuni giorni dopo i

fatti, all’indirizzo dei colleghi di lavoro e dei famigliari della vittima (cfr.

act 6); al riguardo non è necessario, ai sensi dell’attenuante generica

dell’art. 63 CP, che l’imputato abbia provveduto, anche parzialmente, a

risarcire la parte civile, ritenuto oltretutto come in questi casi la pratica per

tutti gli aspetti pecuniari tra le parti viene di solito gestita in blocco dall’assicurazione

RC.

Non vi è infine alcun motivo

per non concedere la sospensione condizionale della pena per il periodo di

prova minimo di due anni.

15.

La legge federale

concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) del 4 ottobre 1991 ha lo scopo

di fornire un aiuto efficace alle vittime di reati e di rafforzarne i diritti.

L’aiuto consiste nella consulenza, nella protezione della vittima e nella

tutela dei suoi diritti nel procedimento penale, nonché nell’indennizzo e nella

riparazione morale (art. 1 LAV).

Beneficia di tale aiuto ogni

persona che a causa di un reato è stata direttamente lesa nell’integrità

fisica, sessuale o psichica (art. 2 cpv. 1 LAV).

Per il cpv. 2 dell’art.

2.

LAV, i genitori e CIVI 1, il fratello CIVI 2 e la sorella CIVI 4 sono

parificati alla vittima per quanto concerne la consulenza, l’esercizio dei

diritti processuali e delle pretese civili nonché l’indennizzo e la riparazione

morale, potendo far essi valere pretese civili (ex art. 45 cpv. 3 e art.

47.

CO) contro chi ha commesso il reato.

16.

Le parti civili (cfr.

documentazione prodotta al dibattimento dell’ 8 febbraio 2006) hanno presentato

domanda di risarcimento per un totale di 294'108.05.- e meglio:

- fr.

80'000.- a titolo di torto morale (fr. 25'000.- per ciascuno dei genitori e fr.

15'000.-

ciascuno per il fratello e la sorella)

- fr.

149'856.- quale indennità vita natural durante per i genitori per il fatto che

la

vittima viveva in famiglia e riversava loro per vitto, alloggio, vestiario,

ecc.

l’importo annuo di fr. 8'400.-

- fr.

13'257.20.- per le spese funerarie

- fr.

11'836.- per la posa di una lapide funeraria

- fr. 1'934.55.-

per le spese dello psicoterapeuta che ha curato CIVI 4

- fr.

4'125.- per le spese sostenute dalla famiglia per far fronte a questioni

amministrative, assicurative e fiscali susseguenti al decesso

- fr.

9'684.- per il vitto dei numerosi parenti della vittima confluiti al funerale,

secondo

la tradizione __________ secondo cui vengono ospitati a spese dei parenti

stretti

- fr.

23'415.30.- per le spese legali sostenute fino al dibattimento

17.

Quo alle pretese menzionate

giusta l’art. 9 cpv. 1 LAV, per quanto l’imputato non sia prosciolto o il

procedimento non sia abbandonato, il tribunale penale decide anche in merito

alle pretese civili della vittima.

Il cpv. 3 della medesima

disposizione di legge precisa che se il giudizio completo delle pretese civili

esigesse un dispendio sproporzionato, il tribunale penale può limitarsi a

prendere una decisione di principio sull’azione civile e per il rimanente

rinviare la vittima ai tribunali civili.

Le pretese civili sono state prodotte

il 9 novembre 2004 (cfr. act 27), mentre l’aggiornamento delle stesse è stato

presentato al dibattimento.

La verifica dettagliata secondo

concreti dettami delle singole poste - che vertono sul riconoscimento di

importanti note e spese legali e di patrocinio, di spese funerarie e di posa

della tomba nonché di importi chiesti per torto morale e per perdita di sostegno

cifrati sulla base di complessi calcoli - è sembrata improponibile in camera di

consiglio, sebbene in parte corredate da pezze giustificative.

Inoltre alcune pretese, quali

ad esempio la capitalizzazione delle spese per il fatto che la vittima viveva

con i genitori, il costo della lapide, l’importo per il vitto dei parenti, i

costi per le consulenze e le pretese per i danni indiretti subiti dalla sorella

CIVI 4 non appaiono di primo acchito del tutto chiare, giustificate o

sufficientemente motivate per una quantificazione precisa e con piena cognizione

del danno da risarcire in questa sede.

Di conseguenza, in ossequio

alla facoltà prevista dall’art. 9 cpv. 3 LAV questo giudice si limita nella

presente sentenza ad accertare la responsabilità civile di ACCU 1 nei riguardi

delle parti civili, rinviando queste ultime al competente foro civile per le

loro pretese.

visti gli art. 18, 41, 63, 117 CP

combinato con gli art. 26, 31 cpv. 1 LCStr, 3 ONC; 9 LAV; 9 e segg., 273 e

segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di omicidio

colposo per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. 3217/2005 del 1° settembre 2005.

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 70 (settanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1'800.-.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

rinvia le parti civili al foro

competente, riconoscendo in questa sede il principio dell’obbligo del

risarcimento dei torti morali subiti e dei complessivi danni patiti che

dovessero essere dimostrati in ambito civile.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 900.00 tassa

di giustizia

fr. 900.00 spese

giudiziarie

fr. 1800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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