10.2005.44
al fine di procacciarsi un indebito profitto ingannato con astuzia un funzionario della Banca e formato un falso "contratto per conto di garanzia del locatario"
10 giugno 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2005.44
Data decisione, Autorità:
10.06.2005, PRPEN
Titolo:
al fine di procacciarsi un indebito profitto ingannato con astuzia un funzionario della Banca e formato un falso "contratto per conto di garanzia del locatario"
FALSITÀ IN DOCUMENTI
TRUFFA
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2005.44 ROC/MAM
DA
2237/2004
Bellinzona
10
giugno 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con Michele Maggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1;
ritenuto colpevole di 1. truffa,
per avere, il __________, a __________,
al fine di procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia un
funzionario della Banca __________, affermando cose false ed inducendolo in tal
modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui,
e meglio per avere allestito un
documento falso sul quale figurava, contrariamente al vero, l’autorizzazione
del locatore dello stabile di via __________ a __________ di proprietà di __________
- dove aveva abitato un appartamento per il quale non aveva pagato la pigione
negli ultimi sei mesi d’affitto - e dopo averlo presentato al funzionario della
__________ di ____________________, ottenuto indebitamente lo sblocco a suo
favore del conto deposito garanzia affitti n. __________ prelevando il saldo di
fr. 2'300.--;
2. falsità in documenti,
per avere, nelle surriferite
circostanze di tempo e di luogo e al fine di commettere la truffa di cui al
punto precedente, formato un falso “contratto per conto di garanzia del
locatario” n. __________ della __________ di __________, apponendo su una copia
in suo possesso, alla voce “dichiarazione di sblocco”, una fotocopia della
firma del locatario ritagliata da una lettera inviatagli da quest’ultimo, e
fotocopiando il tutto a colori al fine di ingannare il funzionario di banca;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reati previsti dagli artt. 146 cpv. 1
e 251 cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 28 giugno
Fatti
2004 no. DA 2237/2004 del AINQ 1 che propone la condanna del prevenuto:
1. Alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione, da espiare.
Considerandi
2.
Al
pagamento della tassa di giustizia di Fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
Fr. 50.--.
ed inoltre
3.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
trascorso il
periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al
decreto d’accusa interposta tempestivamente in data
13.
luglio 2004;
rilevato che
per questi fatti l’accusato è stato condannato in contumacia in data 11
novembre 2004 dal giudice della Pretura penale Giovanni Celio;
preso atto che
con lettera del 25.11.2004, il condannato ha formulato istanza di nuovo
giudizio giusta l’art. 277 cpv. 3 CPP;
indetto il
pedissequo dibattimento 10 giugno 2005, al quale hanno partecipato il
prevenuto, mentre che il AINQ 1 ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel
contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato
il quale ammette i fatti del decreto d’accusa impugnato, postulando
la
sospensione condizionale della pena privativa della libertà personale e,
subordinatamente,
una massiccia riduzione della pena. Si dichiara comunque
dispiaciuto
per quanto accaduto e si appella in ogni caso alla clemenza del
Giudice,
pur tenendo a precisare che il movente scatenante alla base dei reati
indicati
nel decreto d’accusa impugnato è stato quello della sua precaria
situazione
finanziaria che attanagliava il prevenuto al momento dei fatti e che
lo
attanaglia a tutt’oggi, essendo questi a beneficio dell’assistenza;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1
autore colpevole di
1.1
truffa
per avere, il __________, a __________,
al fine di procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia un
funzionario della Banca __________ di __________, affermando cose false ed
inducendolo in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui, e meglio
per avere allestito un documento falso sul quale figurava, contrariamente al
vero, l’autorizzazione del locatore dello stabile di __________ a __________ di
proprietà di CIVI 1 - dove aveva abitato un appartamento per il quale non aveva
pagato la pigione negli ultimi sei mesi d’affitto - e dopo averlo presentato al
funzionario della Banca __________ di __________, ottenuto indebitamente lo
sblocco a suo favore del conto deposito garanzia affitti n. __________
prelevando il saldo di fr. 2'300.--.
1.2
falsità
in documenti
per avere, nelle surriferite
circostanze di tempo e di luogo e al fine di commettere la truffa di cui al
punto precedente, formato un falso “contratto per conto di garanzia del
locatario” n. __________ della Banca __________ di __________, apponendo su una
copia in suo possesso, alla voce “dichiarazione di sblocco”, una fotocopia
della firma del locatario ritagliata da una lettera inviatagli da quest’ultimo,
e fotocopiando il tutto a colori al fine di ingannare il funzionario di banca.
2.
In caso di risposta affermativa
al quesito no. 1.1. e/o 1.2. , se deve
essergli inflitta
una pena, di che natura ed in che misura.
3.
In caso
di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la sospensione
condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
4.
In caso
di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta
a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80
CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.
5.
In caso di risposta
affermativa al quesito 1.1. e/o 1.2., se devono
essere accollate al
condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
richiamati gli art. 146 cpv. 1 e 251 cifra 1
CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39
lett. a LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti 1.1, 1.2, 2, 4 e 5 e negativamente al quesito 3;
dichiara ACCU 1,
colpevole
di
1.
truffa,
per avere, il __________, a __________,
al fine di procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia un
funzionario della Banca __________ di __________, affermando cose false ed
inducendolo in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui,
e meglio per avere allestito un
documento falso sul quale figurava, contrariamente al vero, l’autorizzazione
del locatore dello stabile di __________ a __________ di proprietà di CIVI 1 -
dove aveva abitato un appartamento per il quale non aveva pagato la pigione
negli ultimi sei mesi d’affitto - e dopo averlo presentato al funzionario della
Banca __________ di __________, ottenuto indebitamente lo sblocco a suo favore
del conto deposito garanzia affitti n. __________ prelevando il saldo di fr.
2'300.--;
2.
falsità in documenti,
per avere, nelle surriferite
circostanze di tempo e di luogo e al fine di commettere la truffa di cui al
punto precedente, formato un falso “contratto per conto di garanzia del locatario”
n. __________ della Banca __________ di __________, apponendo su una copia in
suo possesso, alla voce “dichiarazione di sblocco”, una fotocopia della firma
del locatario ritagliata da una lettera inviatagli da quest’ultimo, e
fotocopiando il tutto a colori al fine di ingannare il funzionario di banca;
di
conseguenza
condanna ACCU 1
1.
Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, da espiare.
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di Fr. 100.-- (aumentata a Fr.
500.
-- in caso di richiesta di motivazione scritta della sentenza) e delle
spese giudiziarie di Fr. 100.-- (cento).
ordina 3. La condanna
verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
Intimazione:
Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Claudio Rotanzi Michele
Maggi
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr.
100.00
tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
Fr.
200.00
Totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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