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Decisione

10.2005.44

al fine di procacciarsi un indebito profitto ingannato con astuzia un funzionario della Banca e formato un falso "contratto per conto di garanzia del locatario"

10 giugno 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

2004 no. DA 2237/2004 del AINQ 1 che propone la condanna del prevenuto:

1. Alla pena di 30 (trenta)

giorni di detenzione, da espiare.

Considerandi

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di Fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

Fr. 50.--.

ed inoltre

3.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata

trascorso il

periodo fissato

dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al

decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

13.

luglio 2004;

rilevato che

per questi fatti l’accusato è stato condannato in contumacia in data 11

novembre 2004 dal giudice della Pretura penale Giovanni Celio;

preso atto che

con lettera del 25.11.2004, il condannato ha formulato istanza di nuovo

giudizio giusta l’art. 277 cpv. 3 CPP;

indetto il

pedissequo dibattimento 10 giugno 2005, al quale hanno partecipato il

prevenuto, mentre che il AINQ 1 ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel

contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato

il quale ammette i fatti del decreto d’accusa impugnato, postulando

la

sospensione condizionale della pena privativa della libertà personale e,

subordinatamente,

una massiccia riduzione della pena. Si dichiara comunque

dispiaciuto

per quanto accaduto e si appella in ogni caso alla clemenza del

Giudice,

pur tenendo a precisare che il movente scatenante alla base dei reati

indicati

nel decreto d’accusa impugnato è stato quello della sua precaria

situazione

finanziaria che attanagliava il prevenuto al momento dei fatti e che

lo

attanaglia a tutt’oggi, essendo questi a beneficio dell’assistenza;

posti a

giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1

autore colpevole di

1.1

truffa

per avere, il __________, a __________,

al fine di procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia un

funzionario della Banca __________ di __________, affermando cose false ed

inducendolo in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui, e meglio

per avere allestito un documento falso sul quale figurava, contrariamente al

vero, l’autorizzazione del locatore dello stabile di __________ a __________ di

proprietà di CIVI 1 - dove aveva abitato un appartamento per il quale non aveva

pagato la pigione negli ultimi sei mesi d’affitto - e dopo averlo presentato al

funzionario della Banca __________ di __________, ottenuto indebitamente lo

sblocco a suo favore del conto deposito garanzia affitti n. __________

prelevando il saldo di fr. 2'300.--.

1.2

falsità

in documenti

per avere, nelle surriferite

circostanze di tempo e di luogo e al fine di commettere la truffa di cui al

punto precedente, formato un falso “contratto per conto di garanzia del

locatario” n. __________ della Banca __________ di __________, apponendo su una

copia in suo possesso, alla voce “dichiarazione di sblocco”, una fotocopia

della firma del locatario ritagliata da una lettera inviatagli da quest’ultimo,

e fotocopiando il tutto a colori al fine di ingannare il funzionario di banca.

2.

In caso di risposta affermativa

al quesito no. 1.1. e/o 1.2. , se deve

essergli inflitta

una pena, di che natura ed in che misura.

3.

In caso

di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione

condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4.

In caso

di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta

a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80

CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

5.

In caso di risposta

affermativa al quesito 1.1. e/o 1.2., se devono

essere accollate al

condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati gli art. 146 cpv. 1 e 251 cifra 1

CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39

lett. a LTG;

rispondendo affermativamente

ai quesiti 1.1, 1.2, 2, 4 e 5 e negativamente al quesito 3;

dichiara ACCU 1,

colpevole

di

1.

truffa,

per avere, il __________, a __________,

al fine di procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia un

funzionario della Banca __________ di __________, affermando cose false ed

inducendolo in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui,

e meglio per avere allestito un

documento falso sul quale figurava, contrariamente al vero, l’autorizzazione

del locatore dello stabile di __________ a __________ di proprietà di CIVI 1 -

dove aveva abitato un appartamento per il quale non aveva pagato la pigione

negli ultimi sei mesi d’affitto - e dopo averlo presentato al funzionario della

Banca __________ di __________, ottenuto indebitamente lo sblocco a suo favore

del conto deposito garanzia affitti n. __________ prelevando il saldo di fr.

2'300.--;

2.

falsità in documenti,

per avere, nelle surriferite

circostanze di tempo e di luogo e al fine di commettere la truffa di cui al

punto precedente, formato un falso “contratto per conto di garanzia del locatario”

n. __________ della Banca __________ di __________, apponendo su una copia in

suo possesso, alla voce “dichiarazione di sblocco”, una fotocopia della firma

del locatario ritagliata da una lettera inviatagli da quest’ultimo, e

fotocopiando il tutto a colori al fine di ingannare il funzionario di banca;

di

conseguenza

condanna ACCU 1

1.

Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, da espiare.

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di Fr. 100.-- (aumentata a Fr.

500.

-- in caso di richiesta di motivazione scritta della sentenza) e delle

spese giudiziarie di Fr. 100.-- (cento).

ordina 3. La condanna

verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato

dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

Intimazione:

Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

La

sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Claudio Rotanzi Michele

Maggi

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr.

100.00

tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

Fr.

200.00

Totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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