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Decisione

10.2005.440

Vendere cocaina e marjiuna in cambio di un telefono cellulare + consumo di cocaina e marijuna (offerta da terzi).

8 marzo 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2005 n. 3202/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 30 (trenta)

giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di anni 3

(tre).

Considerandi

2.

Alla revoca del beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione

ed all'espulsione per 3 (tre) anni, decretata nei suoi confronti dal Ministero

Pubblico il 27.9.2002 (art. 41 cifra 3 cpv 1 CPS).

3.

Alla devoluzione allo

Stato della somma di fr. 358.75, sequestrati dalla Polizia all'accusata, quale

provento di reato (art. 59 cifra 2 CPS).

4.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

ed inoltre - ordina la confisca del cellulare

“Motorola” imei 351876-00-476203-3, sequestrato dalla Polizia all’accusato (art.

58.

e 59 CPS);

- la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 13 settembre 2005;

indetto il dibattimento in data 8 marzo

2007.

alle ore 9:00, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo

raccomandata del 15 febbraio 2007, non è comparso, mentre il Procuratore

pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

Infrazione alla LF sugli stupefacenti

per i fatti indicati nel decreto di accusa a suo carico?

1.2

Contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti per i fatti indicati nel decreto di accusa a suo carico?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L’eventuale pena deve essere

sospesa condizionalmente?

4.

Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di

detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 27.9.2002?

5.

Deve essere devoluta allo Stato

la somma di fr. 358.75 sequetrati dalla Polizia all’accusato, quale provento di

reato?

6.

Deve essere confiscato il

cellulare “Motorola” imei 351876-00-476203-3, sequestrato dalla polizia

all’accusato?

7.

L’eventuale condanna deve essere

iscritta a casellario giudiziale e se sì, a quali condizioni potrà avvenirne la

cancellazione?

8.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

visti gli artt.19 cifra 1 e 19a cifra

1.

LStup, l’art. 41 cifra 3 cpv 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di infrazione

alla LF sugli stupefacenti, art. 19 cifra 1 LStup, contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti, art. 19a LStup per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. 3202/2005 del 31 agosto 2005.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 900--

(novecento);

1.1

l’esecuzione della pena è

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

1.2

l’accusato è avvertito che

in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena

detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di

pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

2.

alla devoluzione allo

Stato della somma di fr. 358.75, sequestrati dalla Polizia all’accusato, quale

provento di reato (art. 59 cifra 2 CP);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-- .

revoca il beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione

decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 27.9.2002 (art. 41 cifra

3.

cpv. 1 CP);

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CP;

ordina la confisca del cellulare

“Motorola” imei 351876-00-476203-3, sequestrato dalla polizia all’accusato;

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al

dibattimento, ritenuto che per le tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva;

le parti sono state avvertite diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione

e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di

richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza, ritenuto

che il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

alla crescita in giudicato

della sentenza,

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona;

Ufficio dei Giudici

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. 300.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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