10.2005.440
Vendere cocaina e marjiuna in cambio di un telefono cellulare + consumo di cocaina e marijuna (offerta da terzi).
8 marzo 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2005.440
Data decisione, Autorità:
08.03.2007, PRPEN
Titolo:
Vendere cocaina e marjiuna in cambio di un telefono cellulare + consumo di cocaina e marijuna (offerta da terzi).
CONSUMO DI STUPEFACENTI
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19 let. a cf. 1 LSTUP
Incarto
n.
10.2005.440
DA
3202/2005
Bellinzona
8
marzo 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con la
segretaria Joyce Genazzi per giudicare
ACCU 1
detenuto dal 16.8.2005
prevenuto colpevole di 1. infrazione alla LF sugli stupefacenti,
per avere, senza essere
autorizzato, nel luganese tra il mese di ottobre 2003 ed il mese di aprile
2005, venduto a __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________ e __________, complessivamente ca. 12,6/15 gr. di cocaina in bolas,
nonché in data e luogo imprecisati venduto gr. 5 di marijuana ad uno
sconosciuto in cambio di un cellulare “Motorola”;
2. contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti,
per avere, senza essere
autorizzato, consumato nel luganese tra l’ottobre 2002 e l’agosto 2005 almeno
10 gr. di marijuana e ca. tre mesi prima dell’arresto 0,3 gr. di cocaina in due
circostanze, sostanza quest’ultima offertagli;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 19
cifra 1 e 19a cifra 1 LStup, richiamato l’art. 41 cifra 3 cpv 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 31 agosto
Fatti
2005 n. 3202/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di anni 3
(tre).
Considerandi
2.
Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione
ed all'espulsione per 3 (tre) anni, decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico il 27.9.2002 (art. 41 cifra 3 cpv 1 CPS).
3.
Alla devoluzione allo
Stato della somma di fr. 358.75, sequestrati dalla Polizia all'accusata, quale
provento di reato (art. 59 cifra 2 CPS).
4.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
ed inoltre - ordina la confisca del cellulare
“Motorola” imei 351876-00-476203-3, sequestrato dalla Polizia all’accusato (art.
58.
e 59 CPS);
- la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 13 settembre 2005;
indetto il dibattimento in data 8 marzo
2007.
alle ore 9:00, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo
raccomandata del 15 febbraio 2007, non è comparso, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1 autore colpevole di:
1.1
Infrazione alla LF sugli stupefacenti
per i fatti indicati nel decreto di accusa a suo carico?
1.2
Contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti per i fatti indicati nel decreto di accusa a suo carico?
2.
In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L’eventuale pena deve essere
sospesa condizionalmente?
4.
Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di
detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 27.9.2002?
5.
Deve essere devoluta allo Stato
la somma di fr. 358.75 sequetrati dalla Polizia all’accusato, quale provento di
reato?
6.
Deve essere confiscato il
cellulare “Motorola” imei 351876-00-476203-3, sequestrato dalla polizia
all’accusato?
7.
L’eventuale condanna deve essere
iscritta a casellario giudiziale e se sì, a quali condizioni potrà avvenirne la
cancellazione?
8.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
visti gli artt.19 cifra 1 e 19a cifra
1.
LStup, l’art. 41 cifra 3 cpv 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione
alla LF sugli stupefacenti, art. 19 cifra 1 LStup, contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti, art. 19a LStup per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 3202/2005 del 31 agosto 2005.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 900--
(novecento);
1.1
l’esecuzione della pena è
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
1.2
l’accusato è avvertito che
in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena
detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di
pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
2.
alla devoluzione allo
Stato della somma di fr. 358.75, sequestrati dalla Polizia all’accusato, quale
provento di reato (art. 59 cifra 2 CP);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-- .
revoca il beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione
decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 27.9.2002 (art. 41 cifra
3.
cpv. 1 CP);
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CP;
ordina la confisca del cellulare
“Motorola” imei 351876-00-476203-3, sequestrato dalla polizia all’accusato;
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al
dibattimento, ritenuto che per le tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva;
le parti sono state avvertite diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione
e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di
richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza, ritenuto
che il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
alla crescita in giudicato
della sentenza,
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona;
Ufficio dei Giudici
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. 300.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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