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Decisione

10.2005.442

Impiegare una persona malgrado la disdetta del contratto di lavoro e sapendo che era al beneficio dell'assicurazione disoccupazione.

26 aprile 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla multa di fr. 5'000.--

(cinquemila) con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 (tre)

mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.

49 cifra 3 CP).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

ed inoltre La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato

la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CP).

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 13 settembre 2005;

indetto il

dibattimento in data 26 aprile 2007, al quale ha presenziato l’accusato

personalmente, unitamente al suo patrocinatore;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

teste;

sentito il

difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1 autore colpevole di infrazione

alla Legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione per i fatti

descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L’eventuale condanna deve

essere iscritta a casellario giudiziale e se sì a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

4.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione

scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli l’art. 105 LADI, gli artt.

9.

e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

ritenuto che

il testimone sentito al dibattimento ha dichiarato di avere lavorato presso

l’EP dell’accusato nel periodo dei fatti e di non avere mai visto lavorare il

dipendente a beneficio delle indennità LADI;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di infrazione

alla LF sull'assicurazione contro la disoccupazione, per i fatti di cui al

decreto di accusa n. 2940/2005 del 22 agosto 2005.

carica le

spese allo Stato;

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta

spese a carico dello Stato,

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. 20.-- testi

fr. 320.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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