10.2005.442
Impiegare una persona malgrado la disdetta del contratto di lavoro e sapendo che era al beneficio dell'assicurazione disoccupazione.
26 aprile 2007Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2005.442
Data decisione, Autorità:
26.04.2007, PRPEN
Titolo:
Impiegare una persona malgrado la disdetta del contratto di lavoro e sapendo che era al beneficio dell'assicurazione disoccupazione.
DATORE DI LAVORO
art. 105 LADI
LESA 1
Incarto
n.
10.2005.442
DA
2940/2005
Bellinzona
26
aprile 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità
di Segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di infrazione alla LF sull'assicurazione
contro la disoccupazione,
per avere, a __________, quale
gerente del __________, nei periodi gennaio-aprile 2000, gennaio-aprile 2001,
gennaio-aprile 2002, gennaio-aprile 2003, novembre 2003-febbraio 2004, dopo
avergli dato formale disdetta ma continuando di fatto ad impiegarlo presso
l’esercizio pubblico nella misura del 50% e del 100%, corrispondendogli per
tali prestazioni fr. 300.-- mensili rispettivamente fr. 500.--, ben sapendo che
egli percepiva per quei periodi le indennità quale disoccupato a tempo pieno,
permesso a __________ di ottenere, mediante indicazioni inveritiere e
incomplete, una prestazione assicurativa di disoccupazione non dovuta pari a
fr. 3'751.-- per il periodo gennaio-aprile 2000, fr. 4’009.80 per il periodo
gennaio-aprile 2001, fr. 4'576.-- per il periodo gennaio-aprile 2002, fr.
4'776.40 per il periodo gennaio-aprile 2003, fr. 4'777.-- per il periodo
novembre 2003-febbraio 2004;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 105
LADI;
perseguito con decreto d’accusa
del 22 agosto 2005 n. 2940/2005 del che propone la condanna:
Fatti
1. Alla multa di fr. 5'000.--
(cinquemila) con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 (tre)
mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.
49 cifra 3 CP).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
ed inoltre La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato
la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CP).
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 13 settembre 2005;
indetto il
dibattimento in data 26 aprile 2007, al quale ha presenziato l’accusato
personalmente, unitamente al suo patrocinatore;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
teste;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1 autore colpevole di infrazione
alla Legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione per i fatti
descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2.
In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L’eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e se sì a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
4.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli l’art. 105 LADI, gli artt.
9.
e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
ritenuto che
il testimone sentito al dibattimento ha dichiarato di avere lavorato presso
l’EP dell’accusato nel periodo dei fatti e di non avere mai visto lavorare il
dipendente a beneficio delle indennità LADI;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di infrazione
alla LF sull'assicurazione contro la disoccupazione, per i fatti di cui al
decreto di accusa n. 2940/2005 del 22 agosto 2005.
carica le
spese allo Stato;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta
spese a carico dello Stato,
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. 20.-- testi
fr. 320.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster