Lexipedia

Decisione

10.2005.444

Amministratore unico che trattiene il provento di una vendita che spetterebbe alla società

6 aprile 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

1. È ACCU 1

autore colpevole del reato di appropriazione indebita, art. 138 CPS,

per

avere,

a __________,

nel

periodo gennaio 1995 – giugno 1995,

per

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

indebitamente

impiegato a proprio profitto e a profitto di terzi valori patrimoniali

affidatagli,

e meglio

per avere,

nella sua

qualità di direttore ed amministratore della Galleria __________ SA di __________,

impiegato

a profitto della summenzionata società anonima la somma di fr. 4750.-, ottenuta

quale gallerista dal ricavato delle opere vendute nell’ambito della Mostra __________,

utilizzandola per il pagamento di debiti della Galleria __________ SA, in luogo

di riversarla al Fondo __________, costituito dal CIVI 1?

Considerandi

2.

Può egli beneficiare dell’attenuante

2.1

del sincero

pentimento, art. 64 cpv. 7 CP?

2.2

del lungo

tempo trascorso, art. 64 cpv. 8 CP?

3.

In caso di risposta affermativa al precedente

quesito, quale pena deve essergli comminata?

4.

La pena deve essere iscritta a casellario

giudiziale?

5.

Il giudizio sulle spese processuali.

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art.

18, 41, 48, 49, 63, 64, 65 e 138 CPS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente

ai quesiti posti 1, 2.1., 2.2. e 4;

dichiara ACCU

1.

autore colpevole di

appropriazione indebita, art. 138 cifra 1 CP,

per avere,

a __________,

nel

periodo gennaio 1995 – giugno 1995,

per

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

indebitamente

impiegato a proprio profitto e a profitto di terzi valori patrimoniali

affidatagli,

e meglio

per avere,

nella sua

qualità di direttore ed amministratore della Galleria __________ SA di __________,

impiegato a

profitto della summenzionata società anonima la somma di fr. 4750.-, ottenuta

quale gallerista dal ricavato delle opere vendute nell’ambito della Mostra __________,

utilizzandola per il pagamento di debiti della Galleria __________ SA, in luogo

di riversarla al Fondo __________, costituito dal CIVI 1;

condanna ACCU 1

1.

alla

multa di fr. 300.- (trecento);

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.00

(duecentocinquanta).

Ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il

condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

Assegna al condannato

il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di

mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

Le parti sono state avvertite del

diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione,

Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 550.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster