10.2005.444
Amministratore unico che trattiene il provento di una vendita che spetterebbe alla società
6 aprile 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2005.444
Data decisione, Autorità:
06.04.2006, PRPEN
Titolo:
Amministratore unico che trattiene il provento di una vendita che spetterebbe alla società
APPROPRIAZIONE INDEBITA
art. 138 cf. 1 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2005.444
DA
3278/2005
Bellinzona
6
aprile 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in
qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di appropriazione
indebita, art. 138 cifra 1 CP,
per avere,
a __________,
nel
periodo novembre 1994 – gennaio 1995,
per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
indebitamente
impiegato a proprio profitto e a profitto di terzi valori patrimoniali
affidatagli,
e meglio
per avere,
nella sua
qualità di direttore ed amministratore della Galleria __________ SA di __________,
impiegato
a profitto della summenzionata società anonima la somma di fr. 4750.-, ottenuta
quale gallerista dal ricavato delle opere vendute nell’ambito della Mostra __________,
utilizzandola per il pagamento di debiti della Galleria __________ SA, in luogo
di riversarla al Fondo __________ __________, costituito dal CIVI 1;
somma
interamente risarcita alla parte lesa;
perseguito con decreto
d’accusa del 12 settembre 2005 n. DA 3278/2005 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1. Alla multa di
fr. 500.-, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
2. Rinvia le parti
per eventuali richieste di risarcimento al competente foro civile.
3. Al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. La condanna
verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se
l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp.
art. 106 cpv. 3 CPS).
Vista l'opposizione interposta in
data 15 settembre 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento in data 6
aprile 2006, al quale hanno partecipato l’accusato e il suo patrocinatore,
mentre il Procuratore pubblico Procuratore pubblico con lettera 23 gennaio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato. La parte civile non ha fatto atto di
comparsa;
prospettata l’estensione ex
art. 250 CPP del periodo di riferimento in cui il reato ascritto al prevenuto
sarebbe stato commesso, indicando nel decreto di accusa che i fatti rilevanti
ai fini del giudizio sarebbero stati commessi nel periodo dal gennaio 1995 al
giugno 1995;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l’avv. DI 1,
__________, il quale evoca la precaria situazione personale e finanziaria del
suo patrocinato, le difficoltà economiche della società da lui amministrata, e
la volontà del signor ACCU 1 di comunque trovare una soluzione con il CIVI 1.
In ogni caso, il suo cliente avrebbe sempre avuto l’intenzione di pagare, ciò
che ha poi fatto a costo di grossi sacrifici, così che, dopo il lungo tempo
trascorso, un’eventuale condanna penale a una multa di fr. 500.- appare oggi
inappropriata e urtante;
sentito per ultimo
l'accusato, per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP);
posti a giudizio, con il consenso del
patrocinatore dell’accusato, i seguenti quesiti
Fatti
1. È ACCU 1
autore colpevole del reato di appropriazione indebita, art. 138 CPS,
per
avere,
a __________,
nel
periodo gennaio 1995 – giugno 1995,
per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
indebitamente
impiegato a proprio profitto e a profitto di terzi valori patrimoniali
affidatagli,
e meglio
per avere,
nella sua
qualità di direttore ed amministratore della Galleria __________ SA di __________,
impiegato
a profitto della summenzionata società anonima la somma di fr. 4750.-, ottenuta
quale gallerista dal ricavato delle opere vendute nell’ambito della Mostra __________,
utilizzandola per il pagamento di debiti della Galleria __________ SA, in luogo
di riversarla al Fondo __________, costituito dal CIVI 1?
Considerandi
2.
Può egli beneficiare dell’attenuante
2.1
del sincero
pentimento, art. 64 cpv. 7 CP?
2.2
del lungo
tempo trascorso, art. 64 cpv. 8 CP?
3.
In caso di risposta affermativa al precedente
quesito, quale pena deve essergli comminata?
4.
La pena deve essere iscritta a casellario
giudiziale?
5.
Il giudizio sulle spese processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.
18, 41, 48, 49, 63, 64, 65 e 138 CPS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti posti 1, 2.1., 2.2. e 4;
dichiara ACCU
1.
autore colpevole di
appropriazione indebita, art. 138 cifra 1 CP,
per avere,
a __________,
nel
periodo gennaio 1995 – giugno 1995,
per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
indebitamente
impiegato a proprio profitto e a profitto di terzi valori patrimoniali
affidatagli,
e meglio
per avere,
nella sua
qualità di direttore ed amministratore della Galleria __________ SA di __________,
impiegato a
profitto della summenzionata società anonima la somma di fr. 4750.-, ottenuta
quale gallerista dal ricavato delle opere vendute nell’ambito della Mostra __________,
utilizzandola per il pagamento di debiti della Galleria __________ SA, in luogo
di riversarla al Fondo __________, costituito dal CIVI 1;
condanna ACCU 1
1.
alla
multa di fr. 300.- (trecento);
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.00
(duecentocinquanta).
Ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il
condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
Assegna al condannato
il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di
mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
Le parti sono state avvertite del
diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione,
Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 550.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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