10.2005.447
Lite domestica tra ex-convivente e amico della ragazza. Fratture lacero-contuse alla mano della vittima e minacce di morte.Assoluzione dai reati di vie di fatto (spintone alla ragazza) e violazione di
27 aprile 2007Italiano29 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2005.447
Data decisione, Autorità:
27.04.2007, PRPEN
Titolo:
Lite domestica tra ex-convivente e amico della ragazza. Fratture lacero-contuse alla mano della vittima e minacce di morte.Assoluzione dai reati di vie di fatto (spintone alla ragazza) e violazione di domicilio. Pretese di parte civile accolte nel principio.
IN DUBIO PRO REO
LESIONE SEMPLICE
MINACCIA
PRETESE DI DIRITTO CIVILE
VIE DI FATTO
VIOLAZIONE DI DOMICILIO
art. 32 cpv. 2 COST
art. 123 cf. 1 CPS
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 180 CPS
art. 186 CPS
art. 9 LAV
1. CIVI 1
2. CIVI 2
patr. da: PR
1
Incarto
n.
10.2005.447
DA
3135/2005
Bellinzona
27
aprile 2007
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Mattia
Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di
1. lesioni
semplici,
per avere,
a Giubiasco, il 4.4.2005, percuotendolo con un bastone, cagionato un danno al
corpo di CIVI 2 come attestato da certificato medico in atti;
2. minaccia,
per avere,
nelle medesime circostanze di cui sopra, pronunciando più volte la frase “ti
ammazzo”, incusso grave spavento e timore a CIVI 2;
3. violazione
di domicilio,
per essere
entrato indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto nell’abitazione
di CIVI 1, nelle surriferite circostanze;
4. vie di
fatto,
per avere,
sempre nelle medesime circostanze, spintonandola e facendola cadere a terra,
commesso vie di fatto contro CIVI 1;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati
previsti dagli art. 123 cifra 1, 126, 180 cpv. 1 e 186 CP;
perseguito con decreto
d’accusa del 1. settembre 2005 n. 3135/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla
pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 300.--.
Ed inoltre la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80.
CP, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CP.
Vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 settembre 2005;
Espleti i pubblici
dibattimenti, ai quali hanno partecipato l’accusato, il suo difensore, avv. DI
1, le parti civili CIVI 2 e CIVI 1 e il loro patrono avv. PR 1, in data
- giovedì
26.
aprile 2007, dalle ore 14.30 alle ore 18.00; e
- venerdì
27.
aprile 2007, dalle ore 11.30 alle ore 12.00;
accertate le generalità
dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato e dei testi;
sentito il patrono
delle parti civili CIVI 2 e CIVI 1, avv. PR 1, il quale postulava la totale
conferma del decreto d’accusa e la condanna dell’imputato al versamento di fr.
10'000.- a titolo di parziale risarcimento del danno (che non sarebbe
quantificabile con certezza in questa sede, ma ammonterebbe comunque ad almeno
fr. 16'640.-), nonché di fr. 3'806.65 per le spese di patrocinio;
sentito il
difensore, avv. DI 1, il quale chiedeva il proscioglimento del suo assistito da
tutti i capi di imputazione prospettati nel decreto d’accusa, considerato come
l’applicazione del principio in dubio pro reo, unita alle numerose
contraddizioni in cui sarebbero cadute le parti civili in occasione delle
deposizioni da loro rese nel corso del procedimento, non permetterebbero di giungere
a una sentenza di condanna; in particolare; oltracciò il reato di vie di fatto
sarebbe prescritto;
sentito in replica il patrono
delle parti civili CIVI 2 e CIVI 1, avv. PR 1, il quale faceva rilevare come
essenziale sarebbe l’ossatura del reato; le lesioni sofferte da CIVI 2
(comprovate da diversi certificati medici), così come i fatti riconosciuti
dall’imputato, porterebbero forzatamente alla condanna dell’imputato; da
considerare sarebbe anche il fatto che l’imputato, dal giorno dei fatti, non
avrebbe versato più alcunché per la figlia;
sentito in duplica il difensore,
avv. DI 1, il quale osservava che il comportamento dell’imputato in relazione
agli alimenti famigliari nulla avrebbe a che fare con l’oggetto del
dibattimento;
sentito da ultimo
l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale non
riteneva di dover aggiungere altro a quanto detto in precedenza in occasione
del suo interrogatorio;
posti a giudizio,
con il consenso delle parti, i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1,
autore colpevole di:
1.1
Lesioni
semplici,
per avere,
a Giubiasco, il 4.4.2005, percuotendolo con un bastone, cagionato un danno al
corpo di CIVI 2 come attestato da certificato medico in atti?
1.2
Minaccia,
per avere,
nelle medesime circostanze di cui sopra, pronunciando più volte la frase “ti
ammazzo”, incusso grave spavento e timore a CIVI 2?
1.3
Violazione
di domicilio,
per essere
entrato indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto nell’abitazione
di CIVI 1, nelle surriferite circostanze?
1.4
Vie di
fatto,
per avere,
sempre nelle medesime circostanze, spintonandola e facendola cadere a terra,
commesso vie di fatto contro CIVI 1?
2.
In caso di
risposta affermativa a uno o più quesiti di cui al p.to 1, quale pena deve
essergli inflitta?
3.
In caso di pena privativa della libertà, di
pena pecuniaria o di pena a lavori di pubblica utilità, deve essere ammesso al
beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di
tempo?
4.
In caso di
condanna, la stessa dev’essere iscritta a casellario giudiziale?
5.
Devono
essere riconosciute le pretese avanzate dalle parti civili a titolo di
risarcimento del danno di fr. 10’000.- (sotto forma di parziale risarcimento) e
di fr. 3’806.65 (a titolo di rifusione delle spese di patrocinio)?
6.
A chi il
carico delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che, mediante
notifica 2 maggio 2007, il difensore ha formulato dichiarazione di ricorso;
considerato in fatto ed in
diritto
1.
ACCU 1 è
nato il __________. Dopo aver frequentato le scuole dell’obbligo a Taverne e a Gravesano,
si è diplomato presso una scuola commerciale di Viganello. In seguito ha
lavorato presso diverse ditte del cantone, dapprima quale impiegato d’ufficio,
poi come venditore. Dal 4 aprile 2005 è responsabile di reparto alla __________
di __________.
Nel 1996
l’imputato dava inizio a una relazione con CIVI 1, dalla quale, nel 1999, aveva
una figlia. A partire da questo momento i due convivevano stabilmente così che
la relazione proseguiva, pur se tra alti e bassi, almeno fino all’autunno del
2004.
Di fatto, l’imputato abitava con la parte civile CIVI 1 nell’appartamento
di Giubiasco, da quest’ultima preso in locazione, fino al 4 aprile 2005.
2.
Il 21
aprile 2005, CIVI 1 e CIVI 2 sporgevano querela, rispettivamente denuncia
penale contro l’imputato per il titolo di violazione di domicilio, minacce, vie
di fatto, tentato omicidio e lesioni personali gravi (cfr. querele, doc. C-1 e
D-1). Le parti civili, nelle loro rispettive querele, nei verbali
d’interrogatorio rispettivamente del 9 maggio 2005 (CIVI 2) e del 28 maggio
2005.
(CIVI 1; cfr. rapporto di polizia 25 luglio 2005, doc. D-4), nonchè in
occasione dell’audizione dibattimentale del 26 aprile 2007, davano la seguente
versione dei fatti:
Il 4
aprile 2005 l’imputato, dopo aver dormito nell’appartamento diviso con la CIVI
2, si sarebbe recato a __________ per il primo giorno del suo nuovo lavoro.
Durante la mattinata, la CIVI 1 avrebbe invitato il suo amico CIVI 2 a
raggiungerla nel suo appartamento. Questi vi sarebbe giunto intorno alle 12.00.
Rientrato
a casa verso le 12.15, l’imputato avrebbe trovato la porta chiusa a chiave,
avrebbe suonato il campanello e intimato alla CIVI2 di aprire. Questa avrebbe
chiesto all’imputato di allontanarsi, chiamando nel frattempo la polizia. Il CIVI
2, nel frattempo, si nascondeva nella camera della bambina. L’imputato, dopo
aver bussato anche alle finestre, avrebbe quindi forzato la finestrella della
porta d’entrata e tolto le chiavi che dall’interno bloccavano la serratura. Giunto
all’interno dell’appartamento, dopo aver notato, all’ingresso, alcuni indumenti
del CIVI 2, avrebbe afferrato un bastone di legno e spinto la CIVI 1, che
voleva impedirgli l’accesso alla camera della figlia; arrivato nella stanza in
cui si trovava il CIVI 2, l’imputato gli si sarebbe avventato contro e,
proferendo ripetutamente le parole “ti ammazzo”, lo avrebbe colpito diverse
volte con il bastone. Il CIVI 2, alzando il braccio per ripararsi il viso,
sarebbe stato colpito violentemente alla mano; in seguito, si sarebbe girato e
avrebbe subìto un altro colpo alla schiena, all’altezza delle spalle (cfr.
querele del 21 aprile 2005, doc. C-1 e D-1; verbali d’interrogatorio 9 maggio
2005.
e 28 maggio 2005, doc. D-4).
Appena
possibile, il CIVI 2 avrebbe lasciato l’appartamento, inseguito fino al
cancello della proprietà dall’imputato, che poi avrebbe desistito e si sarebbe
allontanato con la sua automobile. Il CIVI 2, giunto al vicino ristorante di
proprietà del padre, vista l’entità delle ferite riportate alla mano sinistra
si sarebbe poi indilatamente recato al pronto soccorso dell’ospedale San
Giovanni di Bellinzona, dove gli sarebbero state diagnosticate delle lesioni
gravi alla mano, per le quali si sarebbe resa necessaria un’operazione
d’urgenza.
3.
In data 6
maggio 2005 il dr. __________ trasmetteva al Ministero Pubblico un certificato
medico attestante che il CIVI 2, il 4 aprile 2005, ha subito “(…) una ferita lacero-contusa
in corrispondenza della testa del IV metacarpo, dove esiste una frattura comminutiva
multiframmentaria. Vi è altresì una frattura non spostata della base del V
metacarpo ed una obliqua non spostata della testa del III metacarpo”; il dr. __________
ha poi eseguito un’operazione d’urgenza, effettuando “un’osteosintesi delle
fratture con fili di Kirschner” (cfr. certificato medico 6 maggio 2005, doc.
D-3).
4.
Interrogata
in data 30 giugno 2005 in qualità di testimone (all’epoca dei fatti abitava
nell’appartamento soprastante quello della CIVI 1), __________ dichiarava di
aver sentito, intorno alle 12.00 di quel giorno, delle voci concitate provenire
dall’appartamento in questione; avvicinatasi alla finestra, avrebbe visto
l’imputato sostare nel giardino antistante l’entrata dell’appartamento occupato
dalla CIVI 1 (cfr. verbale d’interrogatorio 30 giugno 2005, doc. D-4). In aula,
la teste ha aggiunto di aver visto anche il CIVI 2 correre verso il cancello,
inseguito dall’imputato. Non ricorda però se quest’ultimo era provvisto di un
bastone.
5.
L’imputato,
nel verbale 10 luglio 2005, nonché nel corso del dibattimento, dava una diversa
versione dei fatti. Egli sosteneva anzitutto di essere entrato normalmente con
la sua chiave, negando quindi di aver forzato la finestrella; giunto
all’interno dell’appartamento, mentre transitava davanti alla camera della
bambina, avrebbe visto con la coda dell’occhio un’ombra, rivelatasi poi il CIVI
2, il quale gli si sarebbe avvicinato con fare minaccioso, e gli sarebbe
“saltato addosso”; a questo punto, l’imputato avrebbe avuto una breve
“colluttazione” con il CIVI 2, l’avrebbe quindi “buttato fuori di casa”, e in
seguito sarebbe andato a casa dei suoi genitori, “nervoso” per l’accaduto; egli
non si spiega cosa possa aver causato le ferite al CIVI 2, in quel momento non
ancora presenti; in ogni caso, nega di averlo percosso con un bastone (cfr.
verbale d’interrogatorio 10 luglio 2005, doc. D-4).
6.
Alla luce
di quanto detto sopra, è evidente che quello che ci occupa è un procedimento
indiziario, ciò che rende necessaria un’attenta analisi dei riscontri
istruttori nell’ottica del principio in dubio pro
reo.
Questo
principio, direttamente desumibile dall'art. 32 cpv. 1 Cost. e,
precedentemente, dall'art. 4 vCost (cfr. DTF 127 I 38 consid. 2), trova
applicazione sia nell'ambito della valutazione delle prove sia in quello della
ripartizione dell'onere probatorio (cfr. DTF 120 Ia 31 consid. 2a). Riferito
alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice penale non può
dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato
quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano
dubbi che la fattispecie si sia verificata in quel modo. La massima non impone
che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di
colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché
sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa: il
principio è disatteso quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo
un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi
sulla colpevolezza dell'imputato (cfr. DTF 120 Ia 31 consid. 2c; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht,
Basilea 2002, pag. 228 ss.). Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando
testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare
il convincimento del tribunale (cfr. Hauser/Schweri,
op. cit., pag. 255; sentenza TF 1P.166/2002 del 13 novembre 2002, consid. 3).
7.
Lesioni
semplici, art. 123 cifra 1 CP
Per l'art.
123.
cifra 1 CP chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al
corpo od alla salute di una persona è punito, a querela di parte, con una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Si parla di lesioni
semplici quando sono inflitti danni o ferite sia esterne sia interne che
richiedono un certo trattamento e tempo di guarigione. Lo sono ad esempio
fratture, commozioni cerebrali, ematomi ed escoriazioni di non lieve entità.
Per contro rientrano nelle vie di fatto punti dolenti ed escoriazioni che sono
palesemente di minima entità e possono guarire molto rapidamente.
Per quanto
concerne questa imputazione, l’istruttoria ha fornito sufficienti indizi per
ritenere che i fatti si siano in concreto svolti così come sostenuto dalle
parti civili.
Le lesioni
riportate dal CIVI 2, peraltro comprovate da diversi certificati medici, non
sono mai state contestate dall’imputato, neppure in sede di dibattimento. Egli
riconosce altresì di aver “buttato fuori” di casa la vittima in seguito a una
“colluttazione” avvenuta nella camera da letto della bambina.
Le ferite lacero-contuse
riportate corrispondono perfettamente all’impiego di un bastone, che è a un
tempo lacerante e contundente; in particolare, si può escludere che le lesioni
riportate, tutt’altro che lievi, possano essere state cagionate da una caduta,
o da un incidente analogo. Da rilevare è anche come il dr. __________, nel
certificato medico 6 maggio 2005, non si esprimeva sulle possibili cause delle
ferite, limitandosi a riportare l’affermazione del CIVI 2, che “ha asserito di
essere stato aggredito da un bastone”; evidentemente, il medico ha creduto
senza riserve a questa spiegazione, ciò che la dice lunga sulla compatibilità
delle ferite con l’impiego di tale arnese.
La teste __________
ha poi dichiarato di aver sentito delle “voci concitate” provenienti
dall’appartamento al piano terra (cfr. verbale d’interrogatorio 30 giugno 2005,
doc. D-4); in aula, ha aggiunto che in seguito avrebbe visto il CIVI 2 correre
verso il cancello, e il ACCU 1 che lo inseguiva.
Vero è che
nelle querele le parti civili hanno dichiarato che l’imputato sarebbe entrato
in casa già provvisto di un arnese (cfr. querele, doc. C-1 e D-1, p.to 2:
“Balzato nell’appartamento [della signora CIVI2] munito di una spranga […]”),
mentre in aula la CIVI 1 ha sostenuto che egli l’avrebbe preso in salotto; ciò
tuttavia non induce ad avere dubbi sul fatto che l’aggressione sia avvenuta per
mezzo di un’arma, sia essa una spranga o un bastone.
Un altro
punto in cui le parti civili sembrerebbero dare una versione non veritiera
dell’accaduto risiede nella modalità con cui veniva chiamata la polizia. La CIVI
1.
e il CIVI 2 hanno sempre sostenuto di aver allarmato le forze dell’ordine
prima che l’imputato riuscisse ad accedere all’appartamento, mentre la teste __________,
in aula, ha dichiarato con veemenza di ricordare perfettamente la CIVI 1, dopo
che il CIVI 2 e l’imputato se ne erano andati, mentre affermava: “adesso chiamo
la polizia”. Nell’interrogatorio 30 giugno 2007 la medesima teste aveva però rilasciato
la seguente deposizione: “Dopo pochi minuti scendevo nel giardino per
continuare le mie faccende e incontravo due agenti della Polizia Cantonale. In
seguito venivo a conoscenza, in modo sommario, di quanto accaduto” (doc. D-4).
È quindi evidente che non ci troviamo davanti a una contraddizione delle parti
civili; al contrario, la versione più verosimile è quella da loro fornita, e
inizialmente confermata dalla teste __________.
Ora, è ben
vero che non si può escludere con certezza assoluta l’eventualità che il CIVI 2
si sia ferito in altro modo (ma, visto il tipo di ferite, si potrebbe solo
immaginare che il CIVI 2, successivamente ai fatti svoltisi nell’appartamento
della CIVI 1, sia stato aggredito da una terza persona). Nessun elemento agli atti
permette tuttavia di ipotizzare, anche solo lontanamente, una fattispecie
diversa da quella descritta dal CIVI 2 e dalla CIVI 1 nelle querele così come
nel prosieguo dell’istruttoria. Non permangono quindi dubbi sulla colpevolezza
dell’imputato; questo giudice è giunto alla piena convinzione che i fatti si
sono svolti così come dichiarato dalle parti civili, e ritiene pertanto che il
reato si sia perfezionato sotto il profilo oggettivo.
Per quanto
attiene alla aspetto soggettivo, è evidente che l’imputato, percuotendo la
vittima con un bastone, abbia nella concreta evenienza agito con intenzione ai
sensi dell’art. 12 cpv. 2 CP, ossia consapevolmente e volontariamente.
L’imputato
va quindi dichiarato autore colpevole di lesioni semplici ex art. 123 cifra 1
CP.
8.
Minaccia,
art. 180 CP
Giusta
l’art. 180 CP è punibile chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o
timore a una persona.
Anche per
questo capo d’imputazione si ritiene che la versione dei fatti resa dalle parti
civili sia veritiera, e che l’imputato abbia quindi effettivamente pronunciato
la frase “ti ammazzo”.
D’altronde
questi ha trovato in casa una persona di cui era per sua stessa ammissione
geloso (cfr. verbale verbale d’interrogatorio 10 luglio 2005, doc. D-4; anche
in aula, l’imputato ha dichiarato di aver nutrito dubbi, già a quei tempi,
relativamente ad un’eventuale relazione tra la CIVI 1 e la vittima); in più, il
CIVI 2 si era nascosto nella camera della bambina, e la CIVI 1 aveva cercato di
impedire all’imputato di accedervi, lasciando intendere che vi fosse qualcosa
da nascondere. Il fatto poi che la CIVI 1 abbia subito allarmato la polizia
costituisce un ulteriore indizio di una situazione di pericolo per le parti
civili.
Inoltre la
testimonianza della __________, se contestualizzata, combacia perfettamente con
l’accaduto riferito dalle parte civili: prima ha udito “un trambusto”, poi ha
visto che il CIVI 2 veniva inseguito in giardino.
Tutto ciò
rende perfettamente credibile la descrizione dei fatti resa dalle parti civili,
ossia di una violenta reazione alla situazione venutasi a creare, con
un’aggressione fisica accompagnata da minacce. Le lesioni riportate dal CIVI 2
rappresentano del resto la concretizzazione (fortunatamente solo parziale) di
tali minacce.
È poi
evidente che la frase “ti ammazzo” configura una grave minaccia ai sensi di
legge; non vi sono infatti dubbi che quella frase, proferita in quel contesto
(l’imputato brandiva un’arma, ed era furibondo per la gelosia), abbia di fatto
incusso spavento e timore alla vittima.
Soggettivamente,
l’imputato ha agito con intenzione. Minacciando di morte la vittima, infatti,
egli le ha consapevolmente e volontariamente incusso spavento e timore.
L’imputato
va quindi dichiarato autore colpevole di minaccia ai sensi dell’art. 180 CP.
9.
Violazione
di domicilio, art. 186 CP
Secondo
l’art. 186 CP, tra gli altri si rende punibile chiunque, indebitamente e contro
la volontà dell’avente diritto, s’introduce in una casa o in un’abitazione.
Ora, le
dichiarazioni delle parti civili, secondo cui l’imputato avrebbe forzato la
finestrella onde poter azionare la serratura dall’interno, non trovano
riscontri oggettivi; in particolare, la teste __________ ha dichiarato che il
“trambusto” sarebbe stato molto breve (cfr. verbale d’interrogatorio 30 giugno
2005, doc. D-4: “Voglio aggiungere che è stato tutto molto veloce, da quando ho
sentito le voci concitate a quando è arrivata la Polizia”), ciò che induce a
pensare che l’imputato non abbia impiegato molto tempo ad entrare. Al
contrario, le parti civili hanno dichiarato che l’imputato avrebbe dapprima
suonato e intimato di aprire; poi, avrebbe picchiato alle finestre, continuando
a gridare; solo in seguito avrebbe forzato la finestrella della porta
d’ingresso.
La questione
a sapere se i fatti si siano svolti così come dichiarato dal CIVI 2 e dalla CIVI
1.
può tuttavia restare irrisolta, considerato che anche in questa evenienza il
reato non si sarebbe comunque perfezionato.
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale Federale, un inquilino è titolare del diritto sul
domicilio fintantoché abbia la disponibilità effettiva dei locali occupati,
anche qualora, in virtù di una valida disdetta, sia venuto meno il rapporto
contrattuale tra lui e il proprietario; il diritto sul domicilio comincia con
la consegna dei locali e finisce con la restituzione degli stessi; quando il
rapporto contrattuale finisce, l’inquilino mantiene il diritto sul domicilio
finché non provvede all’effettivo sgombero dei locali, avendo l’art. 186 CP la
funzione di proteggere la sfera privata e intima del possessore del locale, e
non di facilitare al locatore il conseguimento delle sue pretese obbligatorie
con l’ausilio del diritto penale (DTF 112 IV 31, consid. 3c.).
L’imputato,
al momento dei fatti, si trovava ancora in possesso dell’appartamento: lo
abitava, vi teneva i propri effetti personali, e ne possedeva la chiave. Vero è
che il contratto di locazione era intestato alla CIVI 1, la quale aveva il
diritto di pretendere dal suo coinquilino che portasse vie le sue cose e si
trovasse un’altra sistemazione. Ma, finché l’imputato abitava effettivamente
l’appartamento, egli ne era l’avente diritto allo stesso modo della CIVI 1, e
può qui restare irrisolta la questione a sapere se in qualità di subconduttore
o di comodatario.
Alla luce
delle considerazioni che precedono il prevenuto va quindi prosciolto dal capo
d’imputazione in titolo.
10.
Vie di
fatto, art. 126 cpv. 1 CP
Per l’art.
126.
cpv. 1 CP, è punibile chiunque commette vie di fatto contro una persona
senza cagionarle un danno al corpo o alla salute. Secondo giurisprudenza
costituisce via di fatto ogni comportamento aggressivo che, suscettibile di
ledere l'integrità fisica senza arrecare danni alla salute, ecceda quanto è
socialmente e generalmente ammesso o tollerato dall'uso (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. I, Berna 2002, n. 2 e 4 ad art. 126 CP, con rimandi). Nel giudicare l'atto
vanno considerati, quindi, anche l'età delle parti e l'ambiente in cui il fatto
è avvenuto (Corboz, op. cit., n.
8.
ad art. 126 CP). Spintoni o strattoni di lieve entità sono di regola
trascurabili; in determinate circostanze possono però assumere rilievo penale,
specialmente ove connotino una violazione di doveri professionali o di
sorveglianza (BSK-Roth, n. 3 ad
art. 126 CP).
Anzitutto,
occorre rilevare che il reato non è prescritto, al contrario di quanto
sostenuto dal difensore: non è necessario verificare quale sia il diritto
applicabile, poiché sia il codice in vigore al momento dei fatti (art. 109 vCP;
cfr. RU 2002, pag. 2986), sia il nuovo diritto (art. 109 CP), prevedono che la
prescrizione dell’azione penale subentri dopo in tre anni.
Tuttavia,
l’art. 126 CP non trova qui alcuna applicazione.
La CIVI 1,
davanti alla polizia come in aula, non ha sostenuto di essere caduta a terra,
come invece aveva dichiarato nella querela 21 aprile 2005. Ora, la redazione
della querela appare ascrivibile a una terza persona, forse un legale (cfr. la
qualificazione giuridica dei fatti, e la qualità del testo); ciò potrebbe
spiegare la presenza, nella versione dei fatti cosi come esposta nella querela,
di un particolare estraneo all’accaduto.
Questo
giudice ritiene quindi che vi sia stata sì una spinta, ma non di intensità tale
da provocare la caduta della CIVI 1. In considerazione della circostanza che i
fatti si svolgevano in un appartamento, si può altresì ritenere che la spinta
data dall’imputato non sia stata forte, poiché in caso contrario le conseguenze
sarebbero state verosimilmente ben diverse.
Ora, una
semplice spinta data al fine di “farsi largo”, per spostare oltretutto una
persona che senza averne il diritto cerca di impedire l’accesso a un locale,
non costituisce - secondo i criteri dottrinali suesposti - il reato di vie di
fatto.
Il prevenuto
va quindi prosciolto anche da questo capo d’imputazione.
11.
Commisurazione
della pena
Questo
giudice è tenuto ad osservare il nuovo diritto, entrato in vigore il 1. gennaio
scorso. Nell’esame della cosiddetta lex mitior, in luogo di una pena
detentiva sospesa appare più mite una condanna al pagamento di una pena
pecuniaria, pure da sospendere condizionalmente per un periodo di prova di due
anni, come proposto dal Procuratore Pubblico nel decreto d’accusa.
Nella
commisurazione della pena occorre evidenziare la gravità dei fatti ascrivibili
al prevenuto: ha inferto dei colpi violenti, con un bastone di legno e senza
scrupoli, mirando al capo del CIVI 2, e senza procedere ad una preventiva
discussione attorno ai motivi della sua presenza, direttamente con lui o con la
CIVI 1; ha provocato così una ferita lacero-contusa con una perdita di sangue e
una frattura multipla delle ossa della mano, tale da richiedere l’immediato
ricovero della vittima in ospedale e un’operazione d’urgenza; non si è
minimamente preoccupato delle condizioni della vittima dopo i fatti,
allontanandosi immediatamente senza dare alcuna spiegazione; infine, non ha
espresso alcuna forma di pentimento, nemmeno in aula, continuando - al
contrario- a negare i fatti.
Tutto
ponderato, appare adeguata alla colpa dell’accusato la pena di 15 aliquote
giornaliere dell’ammontare di fr. 90.- ciascuna. L’importo di fr. 90.- è
desumibile dai dati fiscali (per l’anno 2005 l’imputato aveva un reddito
imponibile netto di fr. 41770.00, cfr. documentazione assunta agli atti
d’ufficio) e dalle sue dichiarazioni, egli attualmente guadagnerebbe ca. 3800.-
al mese lordi corrispondenti a ca. fr. 3200.- netti. Ritenuta una somma di fr.
3480.00
mensili e una deduzione forfetaria per spese (cassa malati, imposte,
assicurazioni obbligatorie, ecc.) del 20% di fr. 696.00 (l’imputato non può
beneficiare di ulteriori riduzioni per la figlia, siccome, come da lui ammesso
in aula, non versa alimenti), il reddito mensile disponibile ascende a fr.
2784.
- e un’aliquota giornaliera ammonta a fr. 92.80, qui ricondotta per
difetto a fr. 90.00 (per il metodo di calcolo, cfr. Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht
– AT II, 2. ed., Berna 2006, § 2 N 7 ss.; Felix Bommer, Die Sanktionen im neuen AT StGB, in: recht 2006/1,
pp. 1 ss., 5 ss.). Questa pena sarà sospesa ed accompagnata da una multa di fr.
800.
-. La stessa sarà pure iscritta a casellario giudiziale.
12.
Pretese
di risarcimento
Per
statuire sulle pretese avanzate dalle parti civili, questo giudice non può prescindere
dal considerare l’esito globale del suo verdetto: da una parte la conferma del
decreto d’accusa in punto alle ipotesi di reato di lesioni semplici e minaccia,
dall’altra l’assoluzione dai capi d’imputazione di violazione di domicilio e
vie di fatto.
Anzitutto,
sulla domanda di risarcimento parziale di fr. 10'000.- avanzata della parte
civile CIVI 2, si osserva che i conteggi da lui esibiti attestano la percezione
di indennità per mancato guadagno e di disoccupazione che sono da mettere in
relazione con le lesioni subite alla mano. Al riguardo, questo giudice è giunto
al convincimento che i presupposti del nesso causale ed adeguato tra l’azione
dell’imputato e le lesioni risentite dal CIVI 2 devono essere confermati. A
suffragio di ciò, i seguenti rilievi:
-
non vi sono indizi di ferite riportate dalla parte lesa prima dei fatti
imputati al prevenuto, e questi non ha mai affermato che il CIVI 2 fosse già
ferito al momento dell’incontro nell’appartamento di Giubiasco;
-
il CIVI 2 e il prevenuto si sono ritrovati soli nella camera della
bambina, dove, a mente del primo, avrebbe avuto luogo un’aggressione
unilaterale (l’imputato parla invece di una “colluttazione”);
-
da questa stanza, il CIVI 2 è uscito di corsa con una mano ferita e
sanguinante, mentre il prevenuto, sortito subito dopo da tale locale, non
lamentava alcun dolore o conseguenza fisica;
-
il CIVI 2 non si è soffermato nell’appartamento, bensì ha raggiunto
celermente l’uscita, varcando di corsa il passaggio che dall’uscio porta al
cancello d’entrata, ed ha immediatamente raggiunto il ristorante di suo padre,
per essere finalmente scortato all’ospedale; il ACCU 1, invece, lo ha seguito,
anche rincorso, decidendo poi di andarsene a Bedano dai suoi genitori, senza
neppure chiedere o dare spiegazioni alla CIVI 1.
La dinamica di questi fatti induce a ritenere altamente verosimile che
l’accusato abbia provocato con il suo comportamento le lesioni subite dalla
vittima e comprovate da numerosi certificati medici, sicchè è dato un nesso di
causalità naturale ed adeguato tra la condotta del primo e il danno sofferto
dalla parte lesa.
Rendendosi colpevole di lesioni semplici, il prevenuto si è altresì
macchiato di un comportamento illecito, in quanto lesivo dell’integrità fisica
della vittima (un diritto assoluto; cfr. CO-Werro,
N 55 ad art. 41).
Sono inoltre riunite le premesse per riconoscere la colpa
dell’imputato: le sue capacità volitive ed intellettuali, al momento dei fatti,
erano intatte e, pur ammettendo un possibile impeto di gelosia nel vedere un
uomo nella sua abitazione, non vi è alcuna prova che documenta uno stato
d’animo a tal punto conturbato da inibire le capacità di controllo.
Egli ha inoltre commesso il fatto intenzionalmente.
Per quanto
concerne il danno, questo giudice lo ammette nel principio, ma non dispone
degli elementi per quantificarlo e determinarne l’ammontare esatto: in che
misura non era possibile un reinserimento professionale? Quanti sforzi ha fatto
la parte lesa per trovare una nuova occupazione? A chi si è rivolto? (In sede
dibattimentale il CIVI 2 ha dichiarato di aver contattato la ditta __________,
ma una semplice allegazione non è sufficiente per procedere a un giudizio di
risarcimento).
Inoltre, i
certificati medici sono sì concludenti per dimostrare l’esistenza delle ferite,
ma non spiegano in che misura lo stato di salute della parte civile si scosti
da quello di una persona completamente sana. In questo senso vi è da chiedersi
se non vi siano delle ragioni per ipotizzare una riduzione del danno in virtù
del dovere della vittima di contenerlo. Infine, va riconosciuto che i documenti
agli atti attestano delle indennità percepite dalla parte civile; però, non può
essere compito del giudice penale quello di procedere a calcoli dettagliati in
sede di commisurazione del danno.
Per quanto
riguarda le spese preprocessuali di fr. 3'806.65 (cfr. nota d’onorario
dell’avv. PR 1), occorre rilevare che nella fattispecie appare difficile
individuare quali spese sono state affrontate nell’interesse della parte civile
CIVI 2, e quali invece per la CIVI 1. Considerando che l’imputato è stato
prosciolto dalle imputazioni discendenti dalla querela della CIVI 1 per
violazione di domicilio e vie di fatto, questa posta del danno andrebbe in
effetti verosimilmente ridotta. Sull’esatta entità di questa riduzione e
sull’eventuale diritto della parte civile CIVI 1 ad avanzare una pretesa a tale
titolo, si pronuncerà se del caso il giudice civile, al quale le parti sono con
il presente giudizio rinviate.
In
definitiva, questo giudice accerta che l’accusato è tenuto nel principio al
risarcimento dei danni sofferti dal CIVI 2 per perdita di guadagno e spese preprocessuali,
che vi è un nesso di causalità naturale ed adeguato tra la sua condotta e il
danno risentito dalla parte civile, che il comportamento dell’imputato è stato
illecito, e che questi ha agito con colpa. Per la commisurazione e la
fissazione del danno, le parti sono rinviate al foro civile.
13.
Spese
processuali
Il
parziale accoglimento del decreto d’accusa comporta un’equa ripartizione delle
spese processuali in misura di un terzo a carico dello Stato e due terzi a
carico dell’imputato. La tassa di giustizia a carico del prevenuto ammonta a
fr. 840.- (fr. 240.- + fr. 600.- per la richiesta di motivazione, a carico
esclusivo dell’accusato), le spese a suo carico si attestano a fr. 320.- (fr.
240.
- per spese giudiziarie e fr. 80.- per le indennità per i testi). A carico
dello Stato resta invece una tassa di giustizia di fr. 120.-, spese di fr.
160.
- (fr. 120.- per spee giudiziarie e fr. 40 .- per indennità per i testi).
Nella tassa di giustizia complessiva di fr. 960.- e nelle spese globali di fr.
480.
- sono incluse la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 300.-
stabilite dal Magistrato inquirente con la sua decisione di accusa.
P. Q. M.
visti gli art.
35.
segg., 42 segg., 47 segg., 49, 106, 123 ss., 126, 180 e 186 CP; 32 Cost. e 6
cifra 2 CEDU, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
proscioglie ACCU 1
dalle imputazioni di violazione
di domicilio e di vie di fatto;
e dichiara ACCU 1
autore colpevole di
1.
lesioni semplici,
per avere, a Giubiasco, il
4.4
, percuotendolo con un bastone, cagionato un danno al corpo di CIVI 2
come attestato da certificato medico in atti; e
2.
minaccia,
per avere, nelle medesime
circostanze di cui sopra, pronunciando più volte la frase “ti ammazzo”, incusso
grave spavento e timore a CIVI 2;
e condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 90.00 (novanta), per un totale di fr.
1350.00
(milletrecentocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 800.00
(ottocento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al
pagamento delle tassa e spese giudiziarie di complessivi fr. 1160.00, ritenuto
che gli oneri processuali complessivi ammontano a fr. 1440.00 e che essi
rimangono a carico dello Stato in misura di fr. 280.00.
Ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
È accertato che
l’accusato è tenuto per principio al risarcimento dei danni sofferti e pretesi
in questa sede dal signor CIVI 2 per perdita di guadagno e spese preprocessuali,
che vi è un nesso di causalità naturale ed adeguata tra la condotta di ACCU 1 e
il danno risentito da CIVI 2 e che il comportamento di ACCU 1 è stato illecito.
Per la commisurazione e la fissazione del danno le parti civili sono rinviate
al foro civile (cfr. art. 9 cpv. 3 LAVI).
Le parti sono state
avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso
alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e
del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del
ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre
esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la
precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese
(art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1 __________:
fr. 800.00 multa
fr. 840.00 tassa
di giustizia
fr. 240.00 spese
giudiziarie
fr. 80.00 testi
fr. 1960.00 totale
Distinta spese a carico dello Stato:
fr. 120.00 tassa di giustizia
fr. 120.00 spese giudiziarie
fr. 40.00 testi
fr. 280.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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