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Decisione

10.2005.452

sottrazione di oggetti mobili altrui (un paio di occhiali) introducendosi abusivamente nell'abitacolo di un'autovettura.

13 ottobre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena di 40

(quaranta) giorni di detenzione, dedotto il carcere preventivo

sofferto.

Considerandi

2.

Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo

di

prova di 3 anni.

3.

Non si prelevano spese e tassa di giustizia.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 26 settembre 2005 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 13 ottobre 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente,

il difensore DUF 1, il Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1 e l’interprete

signora __________;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

Sost. Procuratore pubblico, il quale chiede la condanna ad una pena da fissare

dal giudice superiore alla proposta del decreto d’accusa, ma per lo meno la

conferma di questa proposta, per quanto concerne l’espulsione chiede che sia

confermata la pena accessoria per un periodo da fissare dal giudice;

sentito il

difensore, il quale chiede il proscioglimento, si rimette al prudente criterio

del giudice per quanto concerne l’espulsione;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

furto (tentato furto e furto di poca entità) per i fatti descritti nel decreto

di accusa a suo a carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se

deve essere inflitta la pena accessoria dell’espulsione dal territorio

svizzero.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 21, 55, 63, 139 cifra 1, 172ter CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di furto di

poca entità e di tentato furto, per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. 3516/2005 del 20 settembre 2005;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione, da dedurre il carcere

preventivo sofferto;

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-

condanna ACCU 1

alla pena accessoria

dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 5 (cinque) anni.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

Ufficio federale della

migrazione, Berna,

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1,

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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