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Decisione

10.2005.453

Amministratore unico che trattiene l'imposta alla fonte a suo beneficio

28 marzo 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di

fr. 3'912.60 (tremilanovecentododici e sessanta), a titolo di risarcimento.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e

delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 26 settembre 2005;

indetto il

dibattimento 28 marzo 2006, al quale è comparso il solo accusato, mentre il

Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 23 gennaio 2006 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità

dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita la teste __________,

1960, cittadina germanica, residente a __________ , nubile, impiegata

commerciale,la quale avvertita della sua facoltà di rifiutare la deposizione

nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonita a dire la verità previa

lettura dell'art. 307 CP, promette;

sentito l’accusato,

il quale chiede il proprio proscioglimento;

posti a giudizio i

seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1

autore colpevole di appropriazione indebita d'imposta alla fonte, per avere,

nel corso del 2004, a Lugano-Pazzallo, nella sua qualità di amministratore

unico della società __________ AG e quindi di datore di lavoro tenuto a

trattenere l’imposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo la

ritenuta d’imposta concernente il periodo 01.01.2004 - 30.06.2004 per un

importo complessivo sottratto di CHF 3'912.60?

2. In caso di

risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena

proposta?

3. Può

Considerandi

beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale

periodo di prova?

4.

L'eventuale

condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali

condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5.

Devono

essere riconosciute le pretese della parte civile (di fr. 3'912.60) e, se sì,

in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

6.

A chi

vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna

parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione

scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1

segg. CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al

quesito posto sub 1, decaduti gli altri quesiti, come segue al quesito

posto sub 6;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di appropriazione

indebita d'imposta alla fonte (art. 270 LT);

assegna le tasse

e le spese allo Stato;

avvertite le

parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione

della sentenza;

dichiara la

sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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