10.2005.453
Amministratore unico che trattiene l'imposta alla fonte a suo beneficio
28 marzo 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.453
Data decisione, Autorità:
28.03.2006, PRPEN
Titolo:
Amministratore unico che trattiene l'imposta alla fonte a suo beneficio
APPROPRIAZIONE INDEBITA DI TRATTENUTE SALARIALI
art. 270 LT
CIVI 1
Incarto
n.
10.2005.453/
DA
3511/2005
Bellinzona
28
marzo 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1;
prevenuto colpevole di appropriazione
indebita d'imposta alla fonte,
per avere,
nel corso del 2004, a Lugano-Pazzallo, nella sua qualità di ammi-nistratore
unico della società __________ AG e quindi di datore di lavoro tenuto a
trattenere l’imposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo la
ritenuta d’imposta concernente il periodo 01.01.2004 - 30.06.2004 per un
importo complessivo sottratto di CHF 3'912.60;
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 270
LT;
perseguito con decreto
d’accusa del 19 settembre 2005 n. DA 3511/2005 del AINQ 1 che propone la
condanna:
Fatti
1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di
fr. 3'912.60 (tremilanovecentododici e sessanta), a titolo di risarcimento.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e
delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 26 settembre 2005;
indetto il
dibattimento 28 marzo 2006, al quale è comparso il solo accusato, mentre il
Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 23 gennaio 2006 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità
dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la teste __________,
1960, cittadina germanica, residente a __________ , nubile, impiegata
commerciale,la quale avvertita della sua facoltà di rifiutare la deposizione
nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonita a dire la verità previa
lettura dell'art. 307 CP, promette;
sentito l’accusato,
il quale chiede il proprio proscioglimento;
posti a giudizio i
seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1
autore colpevole di appropriazione indebita d'imposta alla fonte, per avere,
nel corso del 2004, a Lugano-Pazzallo, nella sua qualità di amministratore
unico della società __________ AG e quindi di datore di lavoro tenuto a
trattenere l’imposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo la
ritenuta d’imposta concernente il periodo 01.01.2004 - 30.06.2004 per un
importo complessivo sottratto di CHF 3'912.60?
2. In caso di
risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena
proposta?
3. Può
Considerandi
beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova?
4.
L'eventuale
condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5.
Devono
essere riconosciute le pretese della parte civile (di fr. 3'912.60) e, se sì,
in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?
6.
A chi
vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna
parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1
segg. CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al
quesito posto sub 1, decaduti gli altri quesiti, come segue al quesito
posto sub 6;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di appropriazione
indebita d'imposta alla fonte (art. 270 LT);
assegna le tasse
e le spese allo Stato;
avvertite le
parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione
della sentenza;
dichiara la
sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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