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Decisione

10.2005.459

Circolazione ad alta velocità (113 km/h su 50 km/h)

31 gennaio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

22 cpv. 1 OSS;

perseguito con decreto d’accusa del 19

settembre 2005 n. DA 3399/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 20 (venti)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3

(tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'900.-- (millenovecento).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese

giudiziarie di fr. 200.--;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 22 settembre 2005;

indetto il dibattimento 31 gennaio 2006,

al quale personalmente e il suo difensore, DI 1, mentre il Procuratore

pubblico AINQ 1 con lettera 15 dicembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al

pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede che

la pena sia ridotta ad un massimo di 10 giorni poiché sproporzionata. L’importo

di fr. 1'900.— proposto come multa corrisponde a oltre la metà del salario

percepito dall’accusato e quindi va ridotto a fr. 500.--. La difesa ricorda che

l’accusato è incensurato; la stessa autorità amministrativa ha tenuto conto

della situazione concreta contenendo in 4 mesi la revoca della patente;

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di grave

infrazione alle norme della circolazione, per avere, a __________ il 14 luglio

2005, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la

sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo __________

targato __________ alla velocità di 113 km/h (dedotto il margine di tolleranza)

accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite

di 50 km/h?

2.

In caso di risposta

affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e

3, 90 cifra 2 LCS; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSS; 9 e segg., 273 e segg

CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente a tutti i quesiti

posti;

dichiara ACCU 1,

autore colpevole di grave

infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCS) per i fatti

compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3399/2005 del

19.

settembre 2005;

condanna ACCU 1,

1.

alla pena di 15 (quindici)

giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3

(tre) anni;

2.

alla multa di fr. 1'200.—

(milleduecento);

3.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.--, per

complessivi fr. 400.-- (quattrocento);

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP;

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio giuridico della

circolazione, Camorino (81027),

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1,

fr. 1'200.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 250.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 1'600.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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