10.2005.459
Circolazione ad alta velocità (113 km/h su 50 km/h)
31 gennaio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2005.459
Data decisione, Autorità:
31.01.2006, PRPEN
Titolo:
Circolazione ad alta velocità (113 km/h su 50 km/h)
VELOCITÀ
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2005.459/CEG
DA
3399/2005
Bellinzona
31
gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con il motoveicolo Yamaha targato __________
alla velocità di 113 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla
Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCS,
in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCS; 4a cpv. 1 lett. a ONC;
Fatti
22 cpv. 1 OSS;
perseguito con decreto d’accusa del 19
settembre 2005 n. DA 3399/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 20 (venti)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'900.-- (millenovecento).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 200.--;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 22 settembre 2005;
indetto il dibattimento 31 gennaio 2006,
al quale personalmente e il suo difensore, DI 1, mentre il Procuratore
pubblico AINQ 1 con lettera 15 dicembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede che
la pena sia ridotta ad un massimo di 10 giorni poiché sproporzionata. L’importo
di fr. 1'900.— proposto come multa corrisponde a oltre la metà del salario
percepito dall’accusato e quindi va ridotto a fr. 500.--. La difesa ricorda che
l’accusato è incensurato; la stessa autorità amministrativa ha tenuto conto
della situazione concreta contenendo in 4 mesi la revoca della patente;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di grave
infrazione alle norme della circolazione, per avere, a __________ il 14 luglio
2005, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la
sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo __________
targato __________ alla velocità di 113 km/h (dedotto il margine di tolleranza)
accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite
di 50 km/h?
2.
In caso di risposta
affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e
3, 90 cifra 2 LCS; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSS; 9 e segg., 273 e segg
CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente a tutti i quesiti
posti;
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di grave
infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCS) per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3399/2005 del
19.
settembre 2005;
condanna ACCU 1,
1.
alla pena di 15 (quindici)
giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni;
2.
alla multa di fr. 1'200.—
(milleduecento);
3.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.--, per
complessivi fr. 400.-- (quattrocento);
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della
circolazione, Camorino (81027),
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 1'200.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 250.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1'600.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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