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Decisione

10.2005.463

conduzione di veicolo a motore a più riprese nonostante la revoca della patente per un periodo indeterminato.

28 ottobre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall' art. 95 cifra 2 LCStr;

perseguito con

decreto d’accusa n. 3361/2005 di data 12 settembre 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.

Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 600.--.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie

di fr. 100.--.

4.

Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di

70.

(settanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Bezirksamt

di Aarau il 24.03.2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 22 settembre 2005 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 28 ottobre 2005, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo

raccomandata del 18 ottobre 2005, non è comparso, mentre il Procuratore

pubblico con lettera 19 ottobre 2005 ha rinunciato a comparire postulando la

conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle

forme contumaciali;

data lettura

del decreto d'accusa;

letti ed

esaminati gli atti;

visti gli

art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti

1.

Se

ACCU 1 è autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o

nonostante revoca per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla

pena e sulle spese.

3.

Se

deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla

pena di 70 (settanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Bezirksamt

di Aarau il 24.03.2004.

dichiara ACCU

1.

autore

colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca,

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.

3361/2005 del 12 settembre 2005.

condanna ACCU

1.

1.

alla

pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.

alla

multa di fr. 600.- (seicento);

3.

al pagamento

delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.

ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

assegna al

condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che

in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in

arresto.

non

revoca il beneficio della sospensione condizionale

concesso alla pena di 70 (settanta) giorni di detenzione decretata nei suoi

confronti dal Bezirksamt di Aarau il 24.03.2004.

L’indicazione

dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale del dispositivo.

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

e, alla crescita

in giudicato della sentenza,

intimazione

a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Giudici

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano,

Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr.

600.00

multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 850.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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