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Decisione

10.2005.47

entrata illegale in Svizzera sprovvisto di validi documenti

9 giugno 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2004 no. DA 3649/2003 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 6 (sei) giorni

di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

pena da dedursi il carcere preventivo sofferto.

Considerandi

2.

Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo

di prova di 3 (tre) anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

3.

Non si prelevano né tassa di giustizia né spese giudiziarie.;

viste l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 14 dicembre 2004;

la richiesta di rifacimento del

dibattimento, tenutosi in contumacia il 15 giugno 2004, inoltrata in data 14

dicembre 2004

indetto il dibattimento 9 giugno 2005, al

quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 15 aprile 2005 e

poi per via edittale con pubblicazione 27 aprile 2005, non è comparso, mentre

il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la

conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di infrazione

alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per

essere, in data 2 novembre 2003, entrato illegalmente in Svizzera attraverso il

valico doganale di Chiasso sprovvisto di validi documenti di legittimazione?

2.

In caso di risposta

affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

Deve essere pronunciata la pena

accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero?

4.1

In caso di risposta affermativa

per quale periodo?

4.2

Può essere concessa la

sospensione condizionale?

5.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

6.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 41, 5,

63.

CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1, 3, 4, 4.1, 4.2, 5 e negativamente al quesito posto sub 2,

dichiara ACCU 1

autore colpevole di infrazione

alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (art.

23.

cpv. 1 LDDS) per i fatti compiuti a Chiasso il 2 novembre 2003 nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 3649/2003 del 15 giugno

2004;

condanna ACCU 1 ,

1.

alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.

alla pena accessoria

dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

3.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per

complessivi fr. 250.-- (duecentocinquanta).

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP;

avverte le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

Il condannato può

ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;

il condannato della facoltà di

chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

(per via edittale)

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. -.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 250.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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