10.2005.47
entrata illegale in Svizzera sprovvisto di validi documenti
9 giugno 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2005.47
Data decisione, Autorità:
09.06.2005, PRPEN
Titolo:
entrata illegale in Svizzera sprovvisto di validi documenti
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 23 cpv. 1 LDDS
Incarto
n.
10.2005.47/CEG
DA
3649/2003
Bellinzona
9
giugno 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il
segretario Flavio Biaggi per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per essere, in data 2 novembre
2003, entrato illegalmente in Svizzera attraverso il valico doganale di Chiasso
sprovvisto di validi documenti di legittimazione;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 23 cpv. 1 LDDS;
perseguito con decreto d’accusa del 15 giugno
Fatti
2004 no. DA 3649/2003 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 6 (sei) giorni
di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
pena da dedursi il carcere preventivo sofferto.
Considerandi
2.
Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo
di prova di 3 (tre) anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
3.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese giudiziarie.;
viste l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 14 dicembre 2004;
la richiesta di rifacimento del
dibattimento, tenutosi in contumacia il 15 giugno 2004, inoltrata in data 14
dicembre 2004
indetto il dibattimento 9 giugno 2005, al
quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 15 aprile 2005 e
poi per via edittale con pubblicazione 27 aprile 2005, non è comparso, mentre
il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la
conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di infrazione
alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per
essere, in data 2 novembre 2003, entrato illegalmente in Svizzera attraverso il
valico doganale di Chiasso sprovvisto di validi documenti di legittimazione?
2.
In caso di risposta
affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
Deve essere pronunciata la pena
accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero?
4.1
In caso di risposta affermativa
per quale periodo?
4.2
Può essere concessa la
sospensione condizionale?
5.
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
6.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 41, 5,
63.
CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1, 3, 4, 4.1, 4.2, 5 e negativamente al quesito posto sub 2,
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione
alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (art.
23.
cpv. 1 LDDS) per i fatti compiuti a Chiasso il 2 novembre 2003 nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 3649/2003 del 15 giugno
2004;
condanna ACCU 1 ,
1.
alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.
alla pena accessoria
dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
3.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per
complessivi fr. 250.-- (duecentocinquanta).
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP;
avverte le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.
Il condannato può
ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;
il condannato della facoltà di
chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
(per via edittale)
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. -.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 250.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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