Lexipedia

Decisione

10.2005.473

annullamento del decreto d'accusa in quanto accusato estraneo ai fatti

14 novembre 2005Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti il 5 agosto 2005 a Lugano;

reato

previsto dall'art. 90 cifra 2 LCStr;

perseguito con

decreto d’accusa n. 3459/2005 di data 19 settembre 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla

multa di fr. 700.-- (settecento).

Considerandi

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 3 ottobre 2005 dall'accusato;

preso atto che

con lettera 19 settembre 2005 il Procuratore pubblico ha chiesto di annullare

il decreto di accusa, poiché da risultanze posteriori a tale atto è risultato

che il reato è stato commesso da altra persona;

ritenuto che

l’estraneità dell’accusato emerge anche dall’esame degli atti, così come

completati in data odierna dall’accusa;

considerato che

nell’evenienza descritta si può procedere al proscioglimento dell’imputato

senza indire il dibattimento;

richiamati gli

art. 9 e segg. CPP;

proscioglie ACCU

1.

dall’imputazione

di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

carica le

spese allo Stato.

Intimazione

a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona.

Il

presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster