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Decisione

10.2005.475

circolazione alla velocità di 168 Km/h malgrado il vigente limite di 120 Km/h

22 febbraio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla multa di fr. 1'000.--

(mille).

2. Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 6 ottobre 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 22 febbraio 2006,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il

Procuratore pubblico con lettera 16 dicembre 2005 ha rinunciato ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento in quanto l’accusato ha agito in stato di necessità; contesta

pure il calcolo della velocità media, poiché effettuato solo sul secondo

chilometro e non sull’intera tratta di rilevamento;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole

di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

1.1. Se l’accusato ha agito in

stato di necessità.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 90 cifra 2 LCStr, in

relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. d

ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr; 34, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di grave

infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze

Considerandi

descritte nel decreto di accusa n. 3457/2005 del 19 settembre 2005.

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 1'000.--;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 0.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 1450.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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