10.2005.475
circolazione alla velocità di 168 Km/h malgrado il vigente limite di 120 Km/h
22 febbraio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.475
Data decisione, Autorità:
22.02.2006, PRPEN
Titolo:
circolazione alla velocità di 168 Km/h malgrado il vigente limite di 120 Km/h
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2005.475
DA
3457/2005
Bellinzona
22
febbraio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lucia Andina in qualità
di segretaria, per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1),
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________
alla velocità di 168 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla
polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così
come consentito dalle apposite direttive federali in materia, malgrado il
vigente limite di 120 Km/h;
fatti avvenuti a ___________il __________;
reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in
relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. d
ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 3457/2005 di
data 19 settembre 2005 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla multa di fr. 1'000.--
(mille).
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 6 ottobre 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 22 febbraio 2006,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico con lettera 16 dicembre 2005 ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento in quanto l’accusato ha agito in stato di necessità; contesta
pure il calcolo della velocità media, poiché effettuato solo sul secondo
chilometro e non sull’intera tratta di rilevamento;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole
di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
1.1. Se l’accusato ha agito in
stato di necessità.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 90 cifra 2 LCStr, in
relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. d
ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr; 34, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di grave
infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze
Considerandi
descritte nel decreto di accusa n. 3457/2005 del 19 settembre 2005.
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 1'000.--;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 0.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 1450.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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