10.2005.476
Esercizio illecito della prostituzione
23 febbraio 2006Italiano13 min
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Numero d'incarto:
10.2005.476
Data decisione, Autorità:
23.02.2006, PRPEN
Titolo:
Esercizio illecito della prostituzione
ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE
art. 199 CPS
Incarto
n.
10.2005.476
DA
3429/2005
Bellinzona
23
febbraio 2006
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difesa da: DIFE
1)
prevenuta colpevole di esercizio illecito della
prostituzione,
per avere, a __________, nel
corso del 2004 e in particolare nel mese di maggio 2004, infranto le
prescrizioni cantonali sul luogo, il tempo e le modalità dell’esercizio della
prostituzione, esercitando la prostituzione presso il locale notturno __________
e l’adiacente __________, omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale;
reato previsto dall’art. 199 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguita con decreto d’accusa n. 3429/2005 di
data 14 settembre 2005 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusata:
Fatti
1. Alla pena di
10 (dieci) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 1 (un) anno, da dedurre il carcere preventivo sofferto.
Considerandi
2.
Al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 15 settembre 2005 dall'accusata;
indetto il dibattimento 23 febbraio 2006,
al quale sono comparsi l’accusata personalmente, il suo difensore e
l’interprete mentre il Procuratore pubblico con lettera 16 dicembre 2005 ha
rinunciato a intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è colpevole di
esercizio illecito della prostituzione per i fatti descritti nel decreto di
accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1.
ACCU 1 (all’epoca __________)
ha iniziato ha frequentare il Ticino nel 2000, più precisamente ha trascorso
nel cantone alcuni periodi alloggiando in diversi posti come __________ a __________,
__________ a __________, affittacamere a __________ o affittacamere a __________
con impiego presso il __________ (cfr. notifiche agli atti).
Durante uno di questi soggiorni
ha conosciuto il futuro marito __________:
“Non mi ricordo il mese
esatto, ma credo nel mese di ottobre 2000, presso il postribolo __________ di __________,
ho conosciuto la ACCU 1, mia attuale moglie. Non è vero che ci siamo conosciuti
in un Ristorante di __________ come da lei dichiarato.
Quest’ultima, si trovava in
questo locale per svolgere attività lucrativa abusiva, quale la prostituzione.
Con ACCU 1, sono salito nella sua camera sopra il Ristorante, per fare l’amore
circa 5 o 6 volte, pagando ogni volta CHF 100.- per la prestazione sessuale.
Durante i nostri incontri,
nella sua camera o al bar della __________, ad un certo punto lei mi ha chiesto
se ero disposto a sposarla, dicendomi che mi voleva bene ecc. […]
La ACCU 1 nel mese di
dicembre 2000, si è recata presso il postribolo __________ di __________, dove
ha preso in affitto una camera, e svolgeva della prostituzione. Io sono andato
a trovarla un paio di volte al massimo. […]
Ci siamo sposati a
Bellinzona il __________ marzo 2001. Dopo il matrimonio, la moglie con regolare
permesso, è andata a lavorare come cameriera presso i noti postriboli __________
di __________ e __________ di __________ nel periodo 01.07.2001 al 22.07.2002.
Io non posso dire se in quel periodo faceva solo la cameriera, oppure altra
attività, quale la prostituzione. Mi ricordo che nel mese di gennaio 2001, la ACCU
1.
ha nuovamente svolto della prostituzione presso la __________ a __________
(due mesi e mezzo circa prima di sposarsi).”
(cfr. verbale di
interrogatorio 15 giugno 2004, pag. 1 e 2)
2.
Il marito ha poi
proseguito il racconto precisando:
“In data 31.07.2003 tutti e
due abbiamo trasferito il domicilio a __________ Via __________, mio attuale
domicilio.
Nel periodo gennaio /luglio
2003, prima e dopo il matrimonio, non posso dire in quali postriboli, la ACCU 1
andava a lavorare, meglio svolgere della prostituzione, per il fatto che non
stava mai in casa. Confermo che dal 31.07.2003 fino a tutt’oggi,
nell’appartamento di __________ l’ho vista 3 volte al massimo.
Devo dire, che quando ci
siamo trasferiti a __________, nel contempo la moglie ha voluto affittare un
appartamento a __________ Via __________, dicendomi che lavorava come barista
presso la __________ di __________ e che con un’amica divideva una camera
presso il vicino __________, e che non era possibile rimanere a dormire tutte
le sere. Una sera un mio amico l’ha vista presso __________ e mi ha confermato
che non faceva la barista, ma svolgeva della prostituzione. In seguito, una
sera mi sono recato nel locale facendo un casino.”
(cfr. verbale di interrogatorio
15.
giugno 2004, pag. 3)
Agli atti vi è la registrazione
della locazione di una camera da parte dell’accusata nel palazzo __________ per
un periodo praticamente ininterrotto (solo qualche giorno di interruzione ogni
tanto) dal 4 gennaio 2003 al 7 luglio 2004 (cfr. documenti allegati all’act
18).
Nel maggio 2004 __________ ha
conosciuto __________:
“Sono celibe e non ho una
relazione sentimentale stabile. Tuttavia nel mese di maggio, non ricordo
esattamente quando, frequentando il locale notturno __________ di __________
(ora __________, ndv), ho conosciuto una cittadina slovacca di nome ACCU 1.
Ragazza che lavorava nel citato locale notturno come prostituta.
Era stata lei a dirmi di
chiamarsi così. Io non ho mai visto un suo documento di legittimazione. Fatto
sta che già quella sera, dopo aver bevuto qualcosa al banco (non ricordo
esattamente cosa), siamo andati fuori __________ dove lì vicino c’è un palazzo.
Quindi siamo saliti in un appartamento al secondo o al terzo piano dove abbiamo
fatto sesso.
Per la prestazione sessuale
ho pagato 100 EURO. Fu lei a chiedermi quella cifra già al bancone dell’__________.
Ricordo che fu lei a chiedermi se volevo andare di sopra a fare sesso,
dicendomi che la tariffa era di 100 EURO.
Si è trattato di un normale
rapporto sessuale e con ciò intendo dire un rapporto completo senza fare cose
strane.”
(cfr. verbale di interrogatorio
1° ottobre 2004, pag. 2; vedi anche verbale di interrogatorio 13 ottobre 2004,
pag. 1)
Fra i due è poi cominciata una
relazione non del tutto chiara che è stata definita di amicizia (ai fini del
giudizio l’esatta dinamica è irrilevante), nel corso della quale l’uomo ha dato
–sembra come prestito– soldi all’accusata.
3.
Con decreto di accusa 14
settembre 2005 il Procuratore pubblico ha ritenuto ACCU 1 autrice colpevole di
esercizio illecito della prostituzione e ha proposto la condanna alla pena di
10.
giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di un
anno.
Contro questo decreto è stata
interposta opposizione.
4.
Al dibattimento
l’accusata ha ripetutamente negato di essersi prostituita, salvo per un periodo
di 4-5 mesi dopo l’annuncio in polizia avvenuto il 24 marzo 2005 (cfr. act 20).
Ha precisato di aver provato questa attività nel locale __________ di __________
perché aveva bisogno di soldi, ma di essersi accorta che non andava bene per
lei.
Ha altresì sostenuto di essere
venuta in Svizzera come turista, alloggiando in diversi locali (__________, __________,
…) e spostandosi in treno per visitare luoghi come __________ e __________. La
necessità di avere a disposizione una camera nel __________ per fr. 140.- il
giorno oltre all’appartamento nella vicina __________ (fr. 930.- il mese) è
stato spiegato con il fatto che si recava spesso a ballare nel locale notturno __________,
dove aveva tanti amici, che la aiutavano finanziariamente; pure il marito le
versava fr. 500.- ca. il mese.
Infine ha affermato di non
sapere nulla degli annunci erotici con indicato uno dei suoi due numeri
telefonici apparsi nel 2003 su un quotidiano ticinese.
5.
La difesa ha innanzitutto
rilevato che la frase “esercitando la prostituzione presso il locale
notturno __________” non sarebbe sufficientemente precisa, perché non sarebbe
chiaro se l’attività è stata svolta all’interno o all’esterno del esercizio
pubblico e non è quindi possibile stabilire se si tratta di un luogo indicato
dalla Legge cantonale sulla prostituzione.
L’accusata, sempre a mente del
difensore, non avrebbe leso la legge citata, perché non vi sarebbe alcun
riscontro che l’attività è stata svolta a favore di un numero indeterminato di
persone, essendovi solo la testimonianza di __________. Inoltre __________ è
una discoteca che per legge non può avere camere e dove quindi non è possibile
esercitare la prostituzione e il palazzo __________ è un’abitazione privata: non
è aperto al pubblico o soggetto ad autorizzazione secondo la legge sugli
esercizi pubblici, come richiesto dall’art. 2 LProst.
Agli atti non vi sarebbe per
finire alcuna prova di adescamento.
Chiede il proscioglimento.
6.
Per l’art. 199 CP
chiunque infrange le prescrizioni cantonali su il luogo, il tempo o le modalità
dell’esercizio della prostituzione, nonché contro molesti fenomeni
concomitanti, è punito con l’arresto o con la multa.
Il Cantone Ticino ha regolato
l’esercizio della prostituzione con una specifica legge che all’art. 1 cpv. 2
prevede la seguente definizione: “è considerata prostituzione ai sensi della
presente legge qualsiasi attività di adescamento dei clienti o atto di
libertinaggio riconoscibile come tale, compiuto nelle strade, nelle piazze, nei
parcheggi pubblici e in altri luoghi aperti al pubblico, come pure in qualsiasi
spazio o locale soggetto ad autorizzazione secondo la legge sugli esercizi
pubblici”.
Giusta l’art. 2 cpv. 2 LProst
esercita la prostituzione ogni persona dell’uno o dell’altro sesso che compie
atti sessuali o atti analoghi o che offre prestazioni sessuali d’altro tipo ad
un numero indeterminato di persone, allo scopo di conseguire un vantaggio
patrimoniale o materiale.
7.
Il fatto che ACCU 1
forniva prestazioni sessuali a pagamento è confermato dai testimoni __________
e __________ (cfr. citazioni sopra).
Dall’esame degli atti emergono
inoltre i seguenti indizi a comprova che le prestazioni erano offerte a un
numero indeterminato di persone:
- l’ammissione dell’accusata di
essersi recata sovente nel locale notturno __________, che, oltre ad essere
notoriamente un postribolo, è stato indicato come luogo in cui si esercita la
prostituzione dai testi __________ e __________;
- la locazione per ben più di
un anno di una camera nel palazzo __________ a pochi metri dalla discoteca e
per un prezzo di fr. 140.- il giorno, ossia una tariffa da albergo;
- la disponibilità di denaro
per far fronte alle spese: appartamento a __________ per fr. 930.- il mese (cfr.
verbale di interrogatorio ACCU 1 8 giugno 2004, pag. 2), camera a __________
per fr. 140.- il giorno (cfr. verbale citato pag. 5), mantenimento ecc.
- i cospicui importi inviati o
portati in Slovacchia (cfr. act 16 e verbali), che non possono essere solo
regali di non meglio definiti amici o prestiti di __________ che, come semplice
operaio, non può aver pagato tutto;
- le agende trovate
nell’appartamento di __________ (cfr. allegato C al verbale di interrogatorio ACCU
1.
del 5 novembre 2004) con annotazioni tipiche dell’ambiente della
prostituzione (l’accusata ha invero negato che fossero sue, ma non ha saputo
dire né di chi fossero né perché si trovassero nella sua abitazione, inoltre la
calligrafia appare molto simile se non uguale a quella dell’imputata);
- gli annunci erotici con il
numero di telefono della prevenuta;
- il fatto di aver soggiornato
quasi sempre in noti postriboli del Cantone Ticino.
E’ vero che parte di questi
indizi si riferiscono a un periodo precedente a quello indicato nel decreto di
accusa. Tuttavia anche essi, uniti agli altri, concorrono a rendere più che
credibile che l’accusata ha fornito prestazioni sessuali a pagamento a un
numero indeterminato di persone come previsto dall’art. 2 cpv. 2 LProst.
8.
L’adescamento è l’invito
al libertinaggio fatto con atti o parole per via, in luogo pubblico o aperto al
pubblico, costituente illecito penale (cfr. Il nuovo Zingarelli,
Vocabolario della lingua italiana).
In concreto l’offerta di
prestazioni sessuali, come pure la comunicazione del prezzo richiesto per le
stesse, avveniva al bancone o comunque all’interno di un esercizio pubblico. Il
fatto trova piena e inequivocabile conferma nelle dichiarazioni del testimone __________
(cfr. supra).
La circostanza che la
prestazione sessuale era poi fornita altrove è irrilevante, poiché
l’adescamento, nel senso dell’art. 1 cpv. 2 LProst, era avvenuto in luogo
pubblico.
Non è pertanto necessario
verificare se il palazzo __________ non sia un esercizio pubblico soggetto a
patente in applicazione dell’art. 5 lett. n Les pubb, fatto che non emerge
dall’incarto.
In definitiva ACCU 1 è autrice
colpevole dell’infrazione che le viene imputata.
9.
Nella commisurazione
della pena occorre tener contro da un lato che l’accusata è incensurata e
dall’altro del lungo tempo in cui ha agito illecitamente, del fatto che aveva
un marito e non era quindi costretta a prostituirsi per mantenersi, della
mancata collaborazione e dell’atteggiamento che ha voluto assumere durante
l’istruttoria predibattimentale e nel corso del dibattimento, dove ha sempre
cercato di farsi beffe della giustizia.
Ciò posto e tutto ben
considerato la pena proposta dal Procuratore pubblico merita conferma.
visti gli art. 101 e segg., 199 CP; 1
segg. LProst; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di esercizio
illecito della prostituzione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte
nel decreto di accusa n. 3429/2005 del 14 settembre 2005.
condanna ACCU 1d
1.
alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 1 (un) anno, da dedurre il carcere preventivo sofferto;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 850.-.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 850.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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