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Decisione

10.2005.476

Esercizio illecito della prostituzione

23 febbraio 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena di

10 (dieci) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 1 (un) anno, da dedurre il carcere preventivo sofferto.

Considerandi

2.

Al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 15 settembre 2005 dall'accusata;

indetto il dibattimento 23 febbraio 2006,

al quale sono comparsi l’accusata personalmente, il suo difensore e

l’interprete mentre il Procuratore pubblico con lettera 16 dicembre 2005 ha

rinunciato a intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è colpevole di

esercizio illecito della prostituzione per i fatti descritti nel decreto di

accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

1.

ACCU 1 (all’epoca __________)

ha iniziato ha frequentare il Ticino nel 2000, più precisamente ha trascorso

nel cantone alcuni periodi alloggiando in diversi posti come __________ a __________,

__________ a __________, affittacamere a __________ o affittacamere a __________

con impiego presso il __________ (cfr. notifiche agli atti).

Durante uno di questi soggiorni

ha conosciuto il futuro marito __________:

“Non mi ricordo il mese

esatto, ma credo nel mese di ottobre 2000, presso il postribolo __________ di __________,

ho conosciuto la ACCU 1, mia attuale moglie. Non è vero che ci siamo conosciuti

in un Ristorante di __________ come da lei dichiarato.

Quest’ultima, si trovava in

questo locale per svolgere attività lucrativa abusiva, quale la prostituzione.

Con ACCU 1, sono salito nella sua camera sopra il Ristorante, per fare l’amore

circa 5 o 6 volte, pagando ogni volta CHF 100.- per la prestazione sessuale.

Durante i nostri incontri,

nella sua camera o al bar della __________, ad un certo punto lei mi ha chiesto

se ero disposto a sposarla, dicendomi che mi voleva bene ecc. […]

La ACCU 1 nel mese di

dicembre 2000, si è recata presso il postribolo __________ di __________, dove

ha preso in affitto una camera, e svolgeva della prostituzione. Io sono andato

a trovarla un paio di volte al massimo. […]

Ci siamo sposati a

Bellinzona il __________ marzo 2001. Dopo il matrimonio, la moglie con regolare

permesso, è andata a lavorare come cameriera presso i noti postriboli __________

di __________ e __________ di __________ nel periodo 01.07.2001 al 22.07.2002.

Io non posso dire se in quel periodo faceva solo la cameriera, oppure altra

attività, quale la prostituzione. Mi ricordo che nel mese di gennaio 2001, la ACCU

1.

ha nuovamente svolto della prostituzione presso la __________ a __________

(due mesi e mezzo circa prima di sposarsi).”

(cfr. verbale di

interrogatorio 15 giugno 2004, pag. 1 e 2)

2.

Il marito ha poi

proseguito il racconto precisando:

“In data 31.07.2003 tutti e

due abbiamo trasferito il domicilio a __________ Via __________, mio attuale

domicilio.

Nel periodo gennaio /luglio

2003, prima e dopo il matrimonio, non posso dire in quali postriboli, la ACCU 1

andava a lavorare, meglio svolgere della prostituzione, per il fatto che non

stava mai in casa. Confermo che dal 31.07.2003 fino a tutt’oggi,

nell’appartamento di __________ l’ho vista 3 volte al massimo.

Devo dire, che quando ci

siamo trasferiti a __________, nel contempo la moglie ha voluto affittare un

appartamento a __________ Via __________, dicendomi che lavorava come barista

presso la __________ di __________ e che con un’amica divideva una camera

presso il vicino __________, e che non era possibile rimanere a dormire tutte

le sere. Una sera un mio amico l’ha vista presso __________ e mi ha confermato

che non faceva la barista, ma svolgeva della prostituzione. In seguito, una

sera mi sono recato nel locale facendo un casino.”

(cfr. verbale di interrogatorio

15.

giugno 2004, pag. 3)

Agli atti vi è la registrazione

della locazione di una camera da parte dell’accusata nel palazzo __________ per

un periodo praticamente ininterrotto (solo qualche giorno di interruzione ogni

tanto) dal 4 gennaio 2003 al 7 luglio 2004 (cfr. documenti allegati all’act

18).

Nel maggio 2004 __________ ha

conosciuto __________:

“Sono celibe e non ho una

relazione sentimentale stabile. Tuttavia nel mese di maggio, non ricordo

esattamente quando, frequentando il locale notturno __________ di __________

(ora __________, ndv), ho conosciuto una cittadina slovacca di nome ACCU 1.

Ragazza che lavorava nel citato locale notturno come prostituta.

Era stata lei a dirmi di

chiamarsi così. Io non ho mai visto un suo documento di legittimazione. Fatto

sta che già quella sera, dopo aver bevuto qualcosa al banco (non ricordo

esattamente cosa), siamo andati fuori __________ dove lì vicino c’è un palazzo.

Quindi siamo saliti in un appartamento al secondo o al terzo piano dove abbiamo

fatto sesso.

Per la prestazione sessuale

ho pagato 100 EURO. Fu lei a chiedermi quella cifra già al bancone dell’__________.

Ricordo che fu lei a chiedermi se volevo andare di sopra a fare sesso,

dicendomi che la tariffa era di 100 EURO.

Si è trattato di un normale

rapporto sessuale e con ciò intendo dire un rapporto completo senza fare cose

strane.”

(cfr. verbale di interrogatorio

1° ottobre 2004, pag. 2; vedi anche verbale di interrogatorio 13 ottobre 2004,

pag. 1)

Fra i due è poi cominciata una

relazione non del tutto chiara che è stata definita di amicizia (ai fini del

giudizio l’esatta dinamica è irrilevante), nel corso della quale l’uomo ha dato

–sembra come prestito– soldi all’accusata.

3.

Con decreto di accusa 14

settembre 2005 il Procuratore pubblico ha ritenuto ACCU 1 autrice colpevole di

esercizio illecito della prostituzione e ha proposto la condanna alla pena di

10.

giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di un

anno.

Contro questo decreto è stata

interposta opposizione.

4.

Al dibattimento

l’accusata ha ripetutamente negato di essersi prostituita, salvo per un periodo

di 4-5 mesi dopo l’annuncio in polizia avvenuto il 24 marzo 2005 (cfr. act 20).

Ha precisato di aver provato questa attività nel locale __________ di __________

perché aveva bisogno di soldi, ma di essersi accorta che non andava bene per

lei.

Ha altresì sostenuto di essere

venuta in Svizzera come turista, alloggiando in diversi locali (__________, __________,

…) e spostandosi in treno per visitare luoghi come __________ e __________. La

necessità di avere a disposizione una camera nel __________ per fr. 140.- il

giorno oltre all’appartamento nella vicina __________ (fr. 930.- il mese) è

stato spiegato con il fatto che si recava spesso a ballare nel locale notturno __________,

dove aveva tanti amici, che la aiutavano finanziariamente; pure il marito le

versava fr. 500.- ca. il mese.

Infine ha affermato di non

sapere nulla degli annunci erotici con indicato uno dei suoi due numeri

telefonici apparsi nel 2003 su un quotidiano ticinese.

5.

La difesa ha innanzitutto

rilevato che la frase “esercitando la prostituzione presso il locale

notturno __________” non sarebbe sufficientemente precisa, perché non sarebbe

chiaro se l’attività è stata svolta all’interno o all’esterno del esercizio

pubblico e non è quindi possibile stabilire se si tratta di un luogo indicato

dalla Legge cantonale sulla prostituzione.

L’accusata, sempre a mente del

difensore, non avrebbe leso la legge citata, perché non vi sarebbe alcun

riscontro che l’attività è stata svolta a favore di un numero indeterminato di

persone, essendovi solo la testimonianza di __________. Inoltre __________ è

una discoteca che per legge non può avere camere e dove quindi non è possibile

esercitare la prostituzione e il palazzo __________ è un’abitazione privata: non

è aperto al pubblico o soggetto ad autorizzazione secondo la legge sugli

esercizi pubblici, come richiesto dall’art. 2 LProst.

Agli atti non vi sarebbe per

finire alcuna prova di adescamento.

Chiede il proscioglimento.

6.

Per l’art. 199 CP

chiunque infrange le prescrizioni cantonali su il luogo, il tempo o le modalità

dell’esercizio della prostituzione, nonché contro molesti fenomeni

concomitanti, è punito con l’arresto o con la multa.

Il Cantone Ticino ha regolato

l’esercizio della prostituzione con una specifica legge che all’art. 1 cpv. 2

prevede la seguente definizione: “è considerata prostituzione ai sensi della

presente legge qualsiasi attività di adescamento dei clienti o atto di

libertinaggio riconoscibile come tale, compiuto nelle strade, nelle piazze, nei

parcheggi pubblici e in altri luoghi aperti al pubblico, come pure in qualsiasi

spazio o locale soggetto ad autorizzazione secondo la legge sugli esercizi

pubblici”.

Giusta l’art. 2 cpv. 2 LProst

esercita la prostituzione ogni persona dell’uno o dell’altro sesso che compie

atti sessuali o atti analoghi o che offre prestazioni sessuali d’altro tipo ad

un numero indeterminato di persone, allo scopo di conseguire un vantaggio

patrimoniale o materiale.

7.

Il fatto che ACCU 1

forniva prestazioni sessuali a pagamento è confermato dai testimoni __________

e __________ (cfr. citazioni sopra).

Dall’esame degli atti emergono

inoltre i seguenti indizi a comprova che le prestazioni erano offerte a un

numero indeterminato di persone:

- l’ammissione dell’accusata di

essersi recata sovente nel locale notturno __________, che, oltre ad essere

notoriamente un postribolo, è stato indicato come luogo in cui si esercita la

prostituzione dai testi __________ e __________;

- la locazione per ben più di

un anno di una camera nel palazzo __________ a pochi metri dalla discoteca e

per un prezzo di fr. 140.- il giorno, ossia una tariffa da albergo;

- la disponibilità di denaro

per far fronte alle spese: appartamento a __________ per fr. 930.- il mese (cfr.

verbale di interrogatorio ACCU 1 8 giugno 2004, pag. 2), camera a __________

per fr. 140.- il giorno (cfr. verbale citato pag. 5), mantenimento ecc.

- i cospicui importi inviati o

portati in Slovacchia (cfr. act 16 e verbali), che non possono essere solo

regali di non meglio definiti amici o prestiti di __________ che, come semplice

operaio, non può aver pagato tutto;

- le agende trovate

nell’appartamento di __________ (cfr. allegato C al verbale di interrogatorio ACCU

1.

del 5 novembre 2004) con annotazioni tipiche dell’ambiente della

prostituzione (l’accusata ha invero negato che fossero sue, ma non ha saputo

dire né di chi fossero né perché si trovassero nella sua abitazione, inoltre la

calligrafia appare molto simile se non uguale a quella dell’imputata);

- gli annunci erotici con il

numero di telefono della prevenuta;

- il fatto di aver soggiornato

quasi sempre in noti postriboli del Cantone Ticino.

E’ vero che parte di questi

indizi si riferiscono a un periodo precedente a quello indicato nel decreto di

accusa. Tuttavia anche essi, uniti agli altri, concorrono a rendere più che

credibile che l’accusata ha fornito prestazioni sessuali a pagamento a un

numero indeterminato di persone come previsto dall’art. 2 cpv. 2 LProst.

8.

L’adescamento è l’invito

al libertinaggio fatto con atti o parole per via, in luogo pubblico o aperto al

pubblico, costituente illecito penale (cfr. Il nuovo Zingarelli,

Vocabolario della lingua italiana).

In concreto l’offerta di

prestazioni sessuali, come pure la comunicazione del prezzo richiesto per le

stesse, avveniva al bancone o comunque all’interno di un esercizio pubblico. Il

fatto trova piena e inequivocabile conferma nelle dichiarazioni del testimone __________

(cfr. supra).

La circostanza che la

prestazione sessuale era poi fornita altrove è irrilevante, poiché

l’adescamento, nel senso dell’art. 1 cpv. 2 LProst, era avvenuto in luogo

pubblico.

Non è pertanto necessario

verificare se il palazzo __________ non sia un esercizio pubblico soggetto a

patente in applicazione dell’art. 5 lett. n Les pubb, fatto che non emerge

dall’incarto.

In definitiva ACCU 1 è autrice

colpevole dell’infrazione che le viene imputata.

9.

Nella commisurazione

della pena occorre tener contro da un lato che l’accusata è incensurata e

dall’altro del lungo tempo in cui ha agito illecitamente, del fatto che aveva

un marito e non era quindi costretta a prostituirsi per mantenersi, della

mancata collaborazione e dell’atteggiamento che ha voluto assumere durante

l’istruttoria predibattimentale e nel corso del dibattimento, dove ha sempre

cercato di farsi beffe della giustizia.

Ciò posto e tutto ben

considerato la pena proposta dal Procuratore pubblico merita conferma.

visti gli art. 101 e segg., 199 CP; 1

segg. LProst; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di esercizio

illecito della prostituzione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte

nel decreto di accusa n. 3429/2005 del 14 settembre 2005.

condanna ACCU 1d

1.

alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 1 (un) anno, da dedurre il carcere preventivo sofferto;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 850.-.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 600.00 tassa

di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 850.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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