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Decisione

10.2005.477

Velocità; disposizioni e accertamento di velocità nella circolazione stradale

6 dicembre 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. __________

del 25 ottobre 2004;

condanna ACCU 1

1. alla

pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni;

Considerandi

2.

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 800.-- e delle spese

giudiziarie di fr. 300.--, per complessivi fr. 1’100.-- (millecento);

ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;

respinge la

richiesta di ripetibili;

avvertite le

parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP);

avverte che la

motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice,

in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta,

con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono

lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico

della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio giuridico della

circolazione, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU

1.

fr. 800.-- tassa di giustizia

fr. 300.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 1100.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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