10.2005.477
Velocità; disposizioni e accertamento di velocità nella circolazione stradale
6 dicembre 2005Italiano14 min
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Numero d'incarto:
10.2005.477
Data decisione, Autorità:
06.12.2005, PRPEN
Titolo:
Velocità; disposizioni e accertamento di velocità nella circolazione stradale
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
VELOCITÀ
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2005.477
DA
3517/2004
Bellinzona
6
dicembre 2005
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio
Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione grave
alle norme della circolazione,
per avere,
il 18 gennaio 2004, sul territorio di B__________, violando gravemente le norme
della circolazione, cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o
assunto il rischio di detto pericolo,
e meglio,
circolando a bordo della vettura marca BMW targata __________ alla velocità di 168 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), su un tratto autostradale per il quale la velocità
massima prescritta è di 120 km/h;
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto
dall’art. 90 cifra 2 LCS;
perseguito con decreto
d’accusa del 25 ottobre 2004 del AINQ 1, che propone la condanna:
1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.—
(duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.—(duecento);
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 6 novembre
2004;
richiamate la sentenza di
condanna in contumacia 1. marzo 2005 di questa stessa Pretura penale nonché la
tempestiva istanza 26 agosto 2005 di ACCU 1 postulante un nuovo giudizio;
indetto il pubblico
dibattimento in data 6 dicembre 2005, al quale sono comparsi l’accusato
personalmente e il suo difensore mentre il AINQ 1 con lettera 2 novembre 2005 ha
rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le generalità
dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, acquisiti gli atti
formanti l'incarto del Ministero pubblico e l’incarto __________ della Pretura
penale, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito, per i
medesimi motivi già abbondantemente esposti nei vari allegati agli atti, nell’opposizione
al decreto d’accusa e ancora, per quanto si evince dal verbale, davanti al
Giudice della Pretura Penale Damiano Stefani nel corso del dibattimento 1.
marzo 2005.
Egli ha postulato
inoltre l’assegnazione di ripetibili nella misura di fr. 3'000.--;
per ultimo
l'accusat;
posti a giudizio i
seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1
autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione, per avere,
il 18 gennaio 2004, sul territorio di B__________, violando gravemente le norme
della circolazione, cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o
assunto il rischio di detto pericolo, e meglio, circolando a bordo della
vettura marca BMW targata __________ alla velocità di 168 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), su un tratto autostradale per il quale la velocità
massima prescritta è di 120 km/h?
2. Può
trovare applicazione l’art. 34 CP (stato di necessità)?
3. In caso di
risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena
proposta?
4. Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova?
5. L'eventuale
condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
6. Devono
essere concesse ripetibili e, se sì, in quale misura?
7. A chi
vanno caricate le tasse e le spese?
Preso atto che
in data 7 dicembre 2005 l’accusato, per il tramite del proprio difensore, ha
inoltrato tempestiva dichiarazione di ricorso a norma dell’art. 289 cpv. 1 CPP,
chiedendo contestualmente la motivazione scritta;
da
qui le presenti motivazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato, in fatto ed in diritto,
che ACCU 1,
coniugato con un figlio di nove anni, con formazione tecnica svolge attività
indipendente quale amministratore di immobili e occupandosi di “acquisizione
di oggetti”; egli ha stimato il proprio reddito annuale, a dipendenza degli
anni, fra i fr. __________, indicando in fr. __________ la cifra più vicina
alla realtà attuale;
che, con
risoluzione 16 aprile 2004, l’Ufficio giuridico della Sezione della
circolazione ha inflitto a ACCU 1 una multa di fr. 780.--, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 100.-- ed alle spese di fr. 40.-- per aver circolato il 18
gennaio 2004 sull’autostrada A2 in territorio di B__________ alla guida del
veicolo targato __________ alla velocità di 168 Km/h (già dedotto il margine di tolleranza), su un tratto per il quale la velocità massima
prescritta è di 120 Km/h;
che con
sentenza 30 aprile 2004 la Pretura penale ha accolto il ricorso interposto
dall’imputato, annullando la predetta decisione e trasmettendo gli atti al
Ministero pubblico, autorità competente a giudicare le infrazioni gravi alle
norme della circolazione stradale ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCS;
che con
decreto 25 ottobre 2004 (DA 3517/2004) il AINQ 1 ha ritenuto ACCU 1 colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione, “per avere, il
18 gennaio 2004, sul territorio di B__________, violando gravemente le norme
della circolazione, cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o
assunto il rischio di detto pericolo, e meglio,
circolando a bordo della vettura marca BMW targata __________ alla velocità di 168 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), su un tratto autostradale per il quale la velocità
massima prescritta è di 120 km/h”, proponendo la pena di cinque giorni di
detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e il
pagamento della tassa e delle spese di giustizia per complessivi fr. 400.--;
che
l’accusato ha interposto tempestiva opposizione, motivandola già nel dettaglio
(doc. A);
che in
data 1. marzo 2005, assente l’accusato – come da lui indicato nel corso del
(nuovo) dibattimento “probabilmente per impegni di lavoro” –, presente
il suo difensore, il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani ha emesso una
sentenza di condanna in contumacia, confermando in toto il decreto
d’accusa;
che,
avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 277 cpv. 3 CPP, ACCU 1, condannato
in contumacia, ha presentato istanza per un nuovo giudizio;
che al (nuovo)
dibattimento l’accusato, per il tramite del proprio difensore, ha riproposto,
senza aggiungerne, le censure, le argomentazioni e le motivazioni già abbondantemente
esposte nei suoi atti scritti;
che le
medesime, infatti, sono state sollevate una prima volta, in parte, nelle osservazioni
13 febbraio 2004 “alla diffida n. 349 emanata dalla Sezione della
circolazione, Camorino, e l’intimazione di contravvenzione n. __________
intimata dalla Polizia cantonale” (doc. 1), in un secondo tempo nel ricorso
26 aprile 2004 avverso la risoluzione n. __________ 16 aprile 2004 della
Sezione della circolazione di Camorino (doc. 1), poi, ancora, negli scritti 30
marzo 2004 e 25 maggio 2004 al Procuratore Pubblico (doc. 6) e, abbondantemente,
con l’opposizione 6 novembre 2004; infine, per quanto risulta dal verbale, nel
primo processo, svoltosi in assenza dell’accusato;
che appare
opportuno qui riportare integralmente (da pagina 3) i considerandi di diritto
della sentenza pronunciata il 1. marzo 2005:
“che,
giusta l’art. 90 cifra 2 LCStr, chiunque, violando gravemente le norme della
circolazione stradale, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o
assume il rischio di detto pericolo, è punito con la detenzione o con la multa;
che, a
norma dell’art. 4a cpv. 1 lett. d ONC, la velocità massima generale dei veicoli
può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione e della
visibilità sono favorevoli, 120 km/h sulle autostrade;
che,
secondo la costante e consolidata giurisprudenza del Tribunale federale,
allorquando in autostrada la velocità massima consentita è superata di
35 km/h o più vi è oggettivamente una grave messa in pericolo della
circolazione, rispettivamente una grave infrazione alle regole della
circolazione, indipendentemente dalle circostanze concrete (DTF 124 II 475 e
riferimenti);
che nel
caso in esame la velocità è stata accertata mediante un veicolo inseguitore di
polizia provvisto dell’apparecchio di rilevamento MultaVision n. 11711;
che in
base alle istruzioni tecniche concernenti i controlli della velocità nella
circolazione stradale, emanate il 10 agosto 1998 dal Dipartimento federale
dell’Ambiente, dei Trasporti, dell’Energia e delle Comunicazioni (in seguito:
istruzioni), la velocità media lungo il percorso rilevato è risultata essere di
187 km/h, mentre quella punibile, previa deduzione del 10%, di 168 km/h;
che
l’opponente contesta l’affidabilità dell’accertamento della velocità effettuato
dagli agenti denuncianti, lamentando - in estrema sintesi - l’inosservanza
delle suddette istruzioni;
che
l’esame della documentazione video permette di stabilire, oltre ogni
ragionevole dubbio, che le istruzioni in questione, in particolare quelle
relative alla distanza tra il veicolo inseguente e quello controllato, sono
state ossequiate;
che, a
titolo abbondanziale, il rilevamento della velocità di un veicolo può essere
esperito anche in modo difforme dalle citate istruzioni, le quali non vincolano
il giudice penale chiamato ad accertare l’esistenza di un reato (JDT 2004
III 53 e riferimenti; punto n. 13 delle istruzioni stesse);
che il
video in narrativa dimostra altrettanto chiaramente che non si è trattato di
una registrazione simultanea - proibita - di un terzo veicolo;
che
nulla agli atti comprova l’asserita tattica vessatoria degli agenti di polizia;
che
l’invocato stato di necessità in cui si sarebbe venuto a trovare l’imputato a
seguito delle provocazioni che avrebbero messo in atto, da un lato, il veicolo
civile di polizia che lo “spingeva” e, dall’altro, il veicolo che lo precedeva
che circolava al di sotto del limite massimo di velocità consentito, nonché del
fatto che sulla normale corsia di marcia vi era una vettura che gli impediva di
rientrare su quest’ultima corsia, non merita alcuna protezione, già solo per il
fatto che non è stata portata alcuna prova a sostegno di quanto asserito;
che, al
contrario, la visione del predetto video permette di rendersi conto che i fatti
non si sono svolti così come narrati dall’accusato. In effetti, prima
dell’inizio del rilevamento, si vede il veicolo condotto dall’imputato superare
ad almeno 160 km/h quello della polizia, poi rallentare per evitare di
tamponare un altro veicolo che stava regolarmente effettuando un sorpasso ed
infine, non appena la via si libera, ripartire a tutta velocità;
che la
dichiarazione sottoscritta dalla moglie dell’imputato (doc. E) e l’asserita
mancata contestazione da parte degli agenti denunciati del suo contenuto -
contrariamente a quanto sostenuto dall’accusato - non provano nulla, se non che
egli nel tratto precedente il rilevamento qui in esame ha effettivamente
circolato ad una velocità superiore a quella consentita;
che la
censura secondo la quale il rilevamento, documentato nella foto di cui al
doc. K e nel filmato, sono in urto con la sicurezza del diritto, e quindi
ne inficiano la valenza probatoria, poiché la data viene indicata al
“contrario”, ossia 04.01.18, e con l’indicazione dell’anno limitata agli ultimi
due numeri, non merita alcun commento ed è finanche temeraria, atteso che
l’infrazione è stata contestata all’imputato sul campo il giorno stesso e
quest’ultimo ha pure sottoscritto la dichiarazione ai sensi degli art. 207 -
207a CPP (doc. A);
che,
giusta la nuova versione dell’art. 106 cpv. 1 LCStr, in vigore dal 1. aprile
2003, il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni esecutive della
presente legge e designa le autorità federali competenti per eseguirla. Può
autorizzare l’Ufficio federale delle strade a disciplinare i particolari;
che
l’art. 133 OAV prescrive che l’USTRA emana istruzioni concernenti i controlli
della velocità da parte degli organi di polizia e i metodi di misurazione. Esso
regola l’uso degli apparecchi automatici che servono a misurare la velocità;
che le
istruzioni attualmente in vigore sono state emanate, come visto in precedenza,
dal DATEC il 10 agosto 1998. Esse si fondavano sul vecchio art. 106 cpv. 1
secondo frase LCStr, il quale conferiva all’Esecutivo la competenza
all’Esecutivo di autorizzare i propri Dipartimenti a disciplinare i particolari
tecnici (cfr. anche i vecchi art. 97 cpv. 1 ONC e 133 OAV);
che la
doglianza secondo cui i controlli di velocità mediante veicoli inseguitori
sarebbero illegali e dunque incompatibili con la Costituzione federale, in
quanto non godono di alcuna base legale, è dunque priva di fondamento;
che, di
transenna, occorre inoltre evidenziare l’incoerenza dell’imputato, il quale
dapprima si lamenta per il mancato rispetto delle citate istruzioni, e poi, in
seconda battuta, si duole della loro incostituzionalità;
che le
invocate lesioni del cosiddetto principio del “fair trail” e di altri principi
costituzionali, quali il diritto di essere sentito e quello della buona fede
negli atti dell’amministrazione, se mai fossero provate, sono state sanate con
la presente procedura;
che
dall’esame di tutte le tavole processuali non si ravvisa alcuna violazione del
principio della celerità della procedura;
che la
richiesta di considerare nulla e quindi di estromettere dagli atti la
dichiarazione ai sensi degli art. 207 - 207a CPP (doc. A), in quanto l’accusato
l’avrebbe sottoscritta senza essere stato avvertito del suo diritto di non
rispondere e senza che fosse a conoscenza dei suoi diritti sgorganti delle più
volte citate istruzioni, non può essere accolta, ritenuto che apponendo la
propria firma sul formulario in questione egli non ha implicitamente
riconosciuto d’aver circolato alla velocità ivi indicata, ma - più
semplicemente - ha preso conoscenza (o avrebbe dovuto) del fatto che, sulla
base degli atti dell’inchiesta preliminare di polizia, veniva avviato nei suoi
confronti un procedimento penale per il reato di grave infrazione alla LCStr, e
dei suoi diritti relativi;
che,
stante quanto precede, questo giudice ha raggiunto il pieno convincimento che
all’accusato possa essere imputata una velocità punibile di 168 km/h e che di
conseguenza si sia reso colpevole di una grave infrazione alle norme della
circolazione stradale, e meglio come descritto nel decreto d’accusa impugnato;
che,
ben ponderate tutte le circostanze, la proposta di pena formulata dal
Procuratore pubblico appare giustificata e proporzionata alla fattispecie
concreta;
che
parimenti sono adempiti i requisiti oggettivi e soggettivi sanciti
dall'art. 41 CPS per ammettere l'interessato al beneficio della
sospensione condizionale della pena, con un periodo di prova di 2 anni”;
che dal
(nuovo) dibattimento - durante il quale si è proceduto, fra l’altro, alla
visione, ripetuta, del video – nulla di nuovo è emerso, né per quanto attiene
la versione data dall’accusato - che ha tenuto a ribadire di essere stato
provocato dalla Polizia, che l’avrebbe “spinto per tutta la Leventina” e
poi trattato malamente al momento del “fermo” in autostrada – né per le tesi,
di fatto e di diritto, proposte dalla difesa;
che i
considerandi testé riportati della sentenza contumaciale, che si china su tutte
le doglianze della difesa proposte (anche) nel corso del “dibattimento di
spurgo”, vengono pertanto qui integralmenti ribaditi, in luogo dell’esercizio,
fine a sé stesso, di riproporne il contenuto vestito con parole diverse;
che non
può in conclusione essere sottaciuto come l‘insistenza, acritica, nel proporre
e riproporre censure “a raffica”, in massima parte già evase, pur nel rispetto
dei diritti, sacrosanti, di cui può godere l’accusato, sfiora, se non supera,
il limite della temerarietà;
che
gli oneri processuali sono posti a carico del condannato;
che,
infine, visto l’esito del procedimento, la richiesta di ripetibili cade nel
vuoto e deve essere respinta;
visti gli art. 32
e 90 cifra 2 LCS; 4a ONC; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti posti sub 1, 4 e 5; negativamente ai quesiti posti sub
2, 3 e 6;
dichiara ACCU
1
autore colpevole di
infrazione grave alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCS) per
Fatti
i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. __________
del 25 ottobre 2004;
condanna ACCU 1
1. alla
pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni;
Considerandi
2.
al pagamento della tassa di giustizia di fr. 800.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 300.--, per complessivi fr. 1’100.-- (millecento);
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;
respinge la
richiesta di ripetibili;
avvertite le
parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP);
avverte che la
motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice,
in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta,
con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono
lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico
della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della
circolazione, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU
1.
fr. 800.-- tassa di giustizia
fr. 300.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1100.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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