10.2005.478
Sottrazione di un motovecolo e di una autovettura; circolazione malgrado la revoca e acquisto per uso personale di 120 grammi di cocaina
12 gennaio 2006Italiano4 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
10.2005.478
Data decisione, Autorità:
12.01.2006, PRPEN
Titolo:
Sottrazione di un motovecolo e di una autovettura; circolazione malgrado la revoca e acquisto per uso personale di 120 grammi di cocaina
CONSUMO DI STUPEFACENTI
FURTO D'USO
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 94 cpv. 1 cf. 1 LCSTR
art. 95 cf. 2 LCSTR
art. 19 let. a cf. 1 LSTUP
LESA 1
Incarto
n.
10.2005.478
DA
3563/2005
Bellinzona
12
gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
segretaria Elena Perazzi per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. furto d'uso,
per aver sottratto il
motoveicolo __________ targato TI__________ del fratello __________, per farne
uso;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall'art. 94 cifra 1 cpv. 1 v.LCStr;
Fatti
2. circolazione malgrado la
revoca,
per aver condotto il
motoveicolo surriferito sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________ per il periodo __________ – __________;
fatti avvenuti a __________ il __________reato
previsto dall’art. 95 cifra 2 v.LCStr;
3. infrazione
alle norme della circolazione,
per aver condotto l’autovettura
marca __________ targata TI __________ di proprietà del fratello __________,
essendo sotto l’influsso di sostanze stupefacenti così come emerge dall’analisi
tossicologica del __________ risultata positiva per la cocaina;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall’art. 90 cifra 1 v.LCStr in
relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 2 LCStr, art. 2 cpv. 1 ONC;
4. ripetuta contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti,
per avere, senza essere
autorizzato, ripetutamente acquistato per il suo consumo personale, un
quantitativo complessivo di ca. 120 grammi di cocaina;
fatti avvenuti a __________ fra il mese di __________
e il __________;
reato previsto dall’art. 19a cifra 1 LStup;
perseguito con decreto d’accusa del 22
settembre 2005 n. 3563/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 60 (sessanta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.--.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 30 settembre 2005;
indetto il dibattimento 12 gennaio 2006,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 23 dicembre
2005, non è comparso, mentre il AINQ 1 ha rinunciato a comparire postulando la
conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
furto d’uso
1.2
circolazione malgrado la
revoca
1.3
infrazione alle norme
della circolazione
1.4
ripetuta contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
visti gli art. 94 cifra 1 cpv. 1, 95 cifra
2.
v., 90 cifra 1 v.LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 2 LCStr;
art. 2 cpv. 1 ONC; 19a cifra 1 LStup; 41, 63, 68 CP; 9 e segg., 273 e segg.
CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di furto
d'uso, circolazione malgrado la revoca, infrazione alle norme della
circolazione e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3563/2005 del 22
settembre 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.
alla multa di fr. 500.-;
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione
orale del dispositivo.
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 850.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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