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Decisione

10.2005.48

incutere spavento attraverso minacce, offendere l'onore con epiteti e provocare lesioni corporee attestate attraverso certificato medico

1 settembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena di 5

(cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di 2

(due) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese

giudiziarie di

fr. 100.--.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 26 gennaio 2005 dall'accusata;

indetto il dibattimento 1 settembre 2005,

al quale è comparso il difensore DI 1, mentre l'accusata, regolarmente citata a

mezzo raccomandata del 3 giugno 2005, non è comparsa; il AINQ 1 ha rinunciato a

comparire postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

sentito il difensore il quale evoca la

situazione personale dell’accusata, sostenendo che vi sia uno stato di

irresponsabilità o scemata responsabilità penale; afferma che la vittima non ha

risentito alcun timore per le affermazioni dell’accusata come si può evincere

dal fatto che ha costantemente cercato lo scontro con lei sia mediante

provocazioni sia affrontandola di persona (è uscita dall’appartamento per

incontrare l’accusata dopo essere stata minacciata); la vittima, la quale

ammette peraltro di avere risposto alle ingiurie, ha inoltre ripetutamente

provocato la sua assistita (anche mediante scritti); rileva che la signora CIVI

1.

nel verbale del __________ rifiutandosi di rispondere ha implicitamente

ammesso di avere replicato alle vie di fatto; chiede il proscioglimento

dell’accusata da tutte le imputazioni e il versamento di ripetibili;

visti gli art. 11, 63, 68, 126 cpv.

1, 177 e 180 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

1.

Se ACCU 1 è autrice colpevole

di:

1.1

ripetuta minaccia

1.2

ripetuta ingiuria

1.3

vie di fatto

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se l’accusata ha agito in stato di irresponsabilità o scemata

responsabilità.

proscioglie ACCU 1,

dall’imputazione di ripetuta

minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 79/2005 del 17 gennaio

2005.

dichiara ACCU 1,

autrice colpevole di ripetuta

ingiuria e vie di fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 79/2005 del 17 gennaio 2005.

manda ACCU 1,

esente da pena.

condanna ACCU 1

al pagamento,delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 150.--.

le parti sono state avvertite del

diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte

di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione

di contumacia.

la condannata è stata avvertita della

facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto

che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona

Ufficio dei giudici dell’istruzione

e dell’arresto, Lugano

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 150.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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