10.2005.48
incutere spavento attraverso minacce, offendere l'onore con epiteti e provocare lesioni corporee attestate attraverso certificato medico
1 settembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.48
Data decisione, Autorità:
01.09.2005, PRPEN
Titolo:
incutere spavento attraverso minacce, offendere l'onore con epiteti e provocare lesioni corporee attestate attraverso certificato medico
INGIURIA
MINACCIA
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPC-TI
art. 177 CPC-TI
art. 180 cpv. 1 CPC-TI
CIVI 1
Incarto
n.
10.2005.48
DA
79/2005
Bellinzona
1
settembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
segretaria Marisa Romeo per giudicare
ACCU 1
(difesa da: DI 1,)
prevenuta
colpevole di 1. ripetuta minaccia
1.1 per avere, a __________ il __________,
incusso
spavento a CIVI 1 profferendo la frase "prima o poi ti spacco la
faccia";
1.2 per avere, a __________ il __________,
incusso
spavento a CIVI 1 minacciando di picchiarla con un bastone;
1.3 per avere, a __________ il __________,
incusso
spavento a CIVI 1 minacciandola di "spaccarle la faccia" e di
"mandarla all'ospedale";
2. ripetuta
ingiuria
2.1 per avere, a __________ il __________,
offeso
l'onore di CIVI 1 tacciandola di "troia" e "puttana";
2.2 per avere, a __________ il __________,
offeso
l'onore di CIVI 1 tacciandola di "troia" e "puttana";
3. vie
di fatto
per avere, a __________ il __________,
colpito
al collo CIVI 1 provocandole le lesioni attestate dal certificato rilasciato il
__________ dalla __________, agli atti;
reati previsti dagli art. 126 cpv. 1, 177 e
180 cpv. 1 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguita con
decreto d’accusa n. 79/2005 di data 17 gennaio 2005 del AINQ 1, che propone la
condanna dell'accusata:
Fatti
1. Alla pena di 5
(cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 2
(due) anni.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di
fr. 100.--.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 26 gennaio 2005 dall'accusata;
indetto il dibattimento 1 settembre 2005,
al quale è comparso il difensore DI 1, mentre l'accusata, regolarmente citata a
mezzo raccomandata del 3 giugno 2005, non è comparsa; il AINQ 1 ha rinunciato a
comparire postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
sentito il difensore il quale evoca la
situazione personale dell’accusata, sostenendo che vi sia uno stato di
irresponsabilità o scemata responsabilità penale; afferma che la vittima non ha
risentito alcun timore per le affermazioni dell’accusata come si può evincere
dal fatto che ha costantemente cercato lo scontro con lei sia mediante
provocazioni sia affrontandola di persona (è uscita dall’appartamento per
incontrare l’accusata dopo essere stata minacciata); la vittima, la quale
ammette peraltro di avere risposto alle ingiurie, ha inoltre ripetutamente
provocato la sua assistita (anche mediante scritti); rileva che la signora CIVI
1.
nel verbale del __________ rifiutandosi di rispondere ha implicitamente
ammesso di avere replicato alle vie di fatto; chiede il proscioglimento
dell’accusata da tutte le imputazioni e il versamento di ripetibili;
visti gli art. 11, 63, 68, 126 cpv.
1, 177 e 180 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
1.
Se ACCU 1 è autrice colpevole
di:
1.1
ripetuta minaccia
1.2
ripetuta ingiuria
1.3
vie di fatto
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se l’accusata ha agito in stato di irresponsabilità o scemata
responsabilità.
proscioglie ACCU 1,
dall’imputazione di ripetuta
minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 79/2005 del 17 gennaio
2005.
dichiara ACCU 1,
autrice colpevole di ripetuta
ingiuria e vie di fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 79/2005 del 17 gennaio 2005.
manda ACCU 1,
esente da pena.
condanna ACCU 1
al pagamento,delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 150.--.
le parti sono state avvertite del
diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte
di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione
di contumacia.
la condannata è stata avvertita della
facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto
che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona
Ufficio dei giudici dell’istruzione
e dell’arresto, Lugano
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 150.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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