10.2005.480
ripetute lesioni semplici provocate con pugni e con la gamba del tavolo, diffamazione, ripetuta ingiuria, ripetuta minaccia
4 aprile 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2005.480
Data decisione, Autorità:
04.04.2006, PRPEN
Titolo:
ripetute lesioni semplici provocate con pugni e con la gamba del tavolo, diffamazione, ripetuta ingiuria, ripetuta minaccia
DIFFAMAZIONE
INGIURIA
LESIONE SEMPLICE
MINACCIA
art. 123 cf. 2 CPS
art. 173 cf. 1 CPS
art. 177 cpv. 1 CPS
art. 180 cpv. 1 CPS
1. CIVI 1
2. CIVI 2
3. CIVI 3
Incarto
n.
10.2005.480
DA
3687/2005
Bellinzona
4
aprile 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici (ripetute),
per avere ripetutamente
cagionato un danno al corpo o alla salute di CIVI 2, e meglio
·
a __________, in data 28 gennaio 2005, colpendola con la gamba
del tavolo alle gambe, cagionatole le lesioni attestate nel certificato medico
di data 1 febbraio 2005 del dr. med. __________, nonché
·
a __________, in data 18 aprile 2005, colpendola con dei pugni,
cagionatole le lesioni attestate dal certificato medico di data 18 aprile 2005 __________;
2. diffamazione,
per avere, comunicando con
un terzo, incolpato CIVI 2 di condotta disonorevole o di altri fatti che
possono nuocere alla di lei reputazione, e meglio, a fine febbraio 2005, ad __________,
riferendo a CIVI 3 e __________ che a sua moglie “è una puttana, ha rubato fr.
50'000.-- presso il ristorante __________ ad __________, dove lavora”;
3. ingiuria (ripetuta),
per avere, a __________,
in data 13 febbraio 2005, mediante scritti inviati a CIVI 2 tacciandola di
“troia” nonché asserendo:
·
“quando è rimasta incinta in segreto .. ha ingerito una manciata
di pillole per abortire bastardo”
·
“la tua è una denuncia falsa”
·
“tu vai dal dottore e gli paghi falsi papiri”
offeso il di lei onore;
4. minaccia (ripetuta),
per avere, a __________,
in data 15 gennaio 2005. comunicando al telefono al minore.: “questa è casa CIVI
1? Sono ACCU 1, di questo a tuo padre, io l’ammazzo, di allontanarsi da mia
moglie” incusso timore a CIVI 1 nonché a __________ presso __________, in data
30 marzo 2005, riferendo a CIVI 3 la seguente minaccia “ti ammazzo,
scorrerà sangue”, incussole timore;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 123
cifra 2 cpv. 3, 173, 177, 180 cpv. 1 CPS, richiamati gli art. 41 cifra 1, 66ter
e 68 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 5 ottobre
2005 n. DA 3687/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
3. Le parti civili CIVI 2, CIVI
1 e CIVI 3 sono rinviate al foro civile per le pretese di corrispondente natura
(art. 208 cpv. 1 lett. b. CPP).
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 6 ottobre 2005 dall’accusato;
indetto il dibattimento 4 aprile 2006, al
quale hanno partecipato l’imputato, le parti civili e l’interprete, mentre il
Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando al
conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’esame delle parti civili;
sentita la parte civile CIVI 2, la quale chiede
la conferma integrale del decreto d’accusa per quanto la concerne;
sentita la parte civile CIVI 1, la quale chiede
la conferma integrale del decreto d’accusa per quanto lo concerne;
sentita la parte civile CIVI 3, la quale chiede
la conferma integrale del decreto d’accusa per quanto la concerne;
sentito da ultimo l'accusato, il quale
chiede il proscioglimento da ogni capo d’imputazione per non aver commesso i
fatti che gli vengono rimproverati;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Ripetute
lesioni semplici,
1.2. Diffamazione,
1.3 Ripetuta
ingiuria,
1.4. Ripetuta
minaccia,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3687/2005
del 5 ottobre 2005?
2. In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della
libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
5. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41 cifra 1, 66ter, 68,
123 cifra 2 cpv. 3, 173, 177 e 180 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. lesioni semplici, art. 123
cifra 2 cpv. 3 CPS,
Considerandi
2.
diffamazione, art. 173 CPS,
3.
ripetuta ingiuria, art. 177
CPS,
4.
ripetuta minaccia, art. 180
cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti a __________
il 28 gennaio 2005, ad __________ a fine febbraio 2005, a __________ il 13
febbraio 2005 ed a __________ il 15 gennaio 2005, nelle circostanze descritte
ai punti nri. 1 primo paragrafo, 2, 3 e 4 del decreto di accusa n. DA 3687/2005
del 5 ottobre 2005;
e lo proscioglie dall’accusa di lesioni semplici
per l’episodio descritto al punto n. 1, secondo paragrafo, del suddetto decreto
d’accusa;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
prende atto che nel decreto d’accusa le
parti civili sono state rinviate al competente foro civile per il giudizio
sulle loro eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo
non è stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 400.00 spese
giudiziarie
fr. 700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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