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Decisione

10.2005.480

ripetute lesioni semplici provocate con pugni e con la gamba del tavolo, diffamazione, ripetuta ingiuria, ripetuta minaccia

4 aprile 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3687/2005

del 5 ottobre 2005?

2. In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

3. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della

libertà e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve

essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la

cancellazione?

5. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41 cifra 1, 66ter, 68,

123 cifra 2 cpv. 3, 173, 177 e 180 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. lesioni semplici, art. 123

cifra 2 cpv. 3 CPS,

Considerandi

2.

diffamazione, art. 173 CPS,

3.

ripetuta ingiuria, art. 177

CPS,

4.

ripetuta minaccia, art. 180

cpv. 1 CPS,

per i fatti compiuti a __________

il 28 gennaio 2005, ad __________ a fine febbraio 2005, a __________ il 13

febbraio 2005 ed a __________ il 15 gennaio 2005, nelle circostanze descritte

ai punti nri. 1 primo paragrafo, 2, 3 e 4 del decreto di accusa n. DA 3687/2005

del 5 ottobre 2005;

e lo proscioglie dall’accusa di lesioni semplici

per l’episodio descritto al punto n. 1, secondo paragrafo, del suddetto decreto

d’accusa;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

prende atto che nel decreto d’accusa le

parti civili sono state rinviate al competente foro civile per il giudizio

sulle loro eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo

non è stata interposta opposizione;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 400.00 spese

giudiziarie

fr. 700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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