10.2005.482
utilizzo di un falso estratto del casellario giudiziale italiano
5 aprile 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.482
Data decisione, Autorità:
05.04.2006, PRPEN
Titolo:
utilizzo di un falso estratto del casellario giudiziale italiano
FALSITÀ IN DOCUMENTI
art. 251 cf. 1 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2005.482
DA
3645/2005
Bellinzona
5
aprile 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di falsità in documenti,
per avere, a __________, il 10
agosto 1998, al fine di nuocere al patrimonio o a altri diritti di CIVI 1 o per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, fatto uso, a scopo di
inganno, di un falso estratto del casellario giudiziale italiano, asseritamene
rilasciato dalla Procura di Torre Annunziata il 5 agosto 1998 e nel quale si
attestava che CIVI 1 era stato condannato, nel 1996, per associazione a
delinquere di stampo mafioso, inviandolo mediante fax della __________ di __________
alla __________ di __________, società di brockeraggio con la quale entrambi
avevano rapporti professionali, per screditarlo ed arrecargli una perdita di
guadagno e di immagine;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 251
cifra 1 CPS, richiamato l’art. 41 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 3 ottobre
Fatti
2005 n. DA 3645/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
Considerandi
2.
Per ogni pretesa la parte
civile CIVI 1, è rinviata al competente foro civile.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 10 ottobre 2005 dal difensore;
indetto il dibattimento 5 aprile 2006, al
quale hanno partecipato il difensore ed il patrocinatore della parte civile,
mentre l’accusato è stato autorizzato a non partecipare ed il Procuratore
pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale chiede l’integrale conferma del decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale chiede
l’assoluzione del suo assistito, in quanto non è provato che sia stato lui a
trasmettere il documento in questione ;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di falsità in documenti per i fatti commessi nelle circostanze
descritte nel decreto d'accusa n. DA 3645/2005 del 3 ottobre 2005?
2.
In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
4.
A chi vanno
caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 251 cifra 1 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, in virtù del
principio in dubio pro reo;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
falsità in documenti, art. 251
cifra 1 CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. DA 3645/2005 del 3 ottobre 2005;
carica le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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