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Decisione

10.2005.482

utilizzo di un falso estratto del casellario giudiziale italiano

5 aprile 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2005 n. DA 3645/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 15 (quindici)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

Considerandi

2.

Per ogni pretesa la parte

civile CIVI 1, è rinviata al competente foro civile.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 10 ottobre 2005 dal difensore;

indetto il dibattimento 5 aprile 2006, al

quale hanno partecipato il difensore ed il patrocinatore della parte civile,

mentre l’accusato è stato autorizzato a non partecipare ed il Procuratore

pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto

d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa;

sentito il patrocinatore della parte

civile, il quale chiede l’integrale conferma del decreto d’accusa;

sentito il difensore, il quale chiede

l’assoluzione del suo assistito, in quanto non è provato che sia stato lui a

trasmettere il documento in questione ;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di falsità in documenti per i fatti commessi nelle circostanze

descritte nel decreto d'accusa n. DA 3645/2005 del 3 ottobre 2005?

2.

In caso

affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

4.

A chi vanno

caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 251 cifra 1 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti, in virtù del

principio in dubio pro reo;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

falsità in documenti, art. 251

cifra 1 CPS,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. DA 3645/2005 del 3 ottobre 2005;

carica le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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