10.2005.484
svolgimento dell'attività di prostituta senza annunciarsi alla polizia cantonale e non essendo in possesso del permesso della Polizia degli stranieri
10 novembre 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2005.484
Data decisione, Autorità:
10.11.2005, PRPEN
Titolo:
svolgimento dell'attività di prostituta senza annunciarsi alla polizia cantonale e non essendo in possesso del permesso della Polizia degli stranieri
ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 23 cpv. 6 LDDS
Incarto
n.
10.2005.484
DA
823/2005
Bellinzona
10
novembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole
di 1. esercizio illecito della prostituzione,
per
avere infranto le prescrizioni cantonale sulle modalità dell’esercizio pubblico
della prostituzione omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale;
Fatti
avvenuti a __________ presso l’esercizio pubblico Bar __________
nel periodo 14 febbraio 2005/20 febbraio 2005;
2. contravvenzione
alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per
avere svolto attività lucrativa in Svizzera senza essere in possesso del
richiesto permesso di Polizia degli stranieri;
avvenuti a __________ presso l’esercizio pubblico Bar __________
nel periodo 14 febbraio 2005/20 febbraio 2005;
reati
previsti dagli art. 199 CP; 23 cpv. 6 LDDS; richiamato
l’art. 5 Lesprost;
perseguita con
decreto d’accusa n. 823/2005 di data 24 febbraio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla multa di fr. 200.--
(duecento);
Considerandi
2.
Non si
percepiscono né tassa di giustizia né spese giudiziarie.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 30 settembre 2005 dall'accusata;
indetto il
dibattimento 10 novembre 2005, al quale l'accusata non è comparsa, mentre il
Procuratore pubblico con lettera 8 novembre 2005 ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle
forme contumaciali;
data lettura
del decreto d'accusa;
letti ed
esaminati gli atti;
visti gli
art. 199 CP; 23 cpv. 6 LDDS; richiamati gli art. 5 Lesprost; 9 e segg., 273 e segg
CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti
1.
Se
ACCU 1 è autrice colpevole di:
1.1
esercizio
illecito della prostituzione
1.2
contravvenzione
alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri
per
i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla
pena e sulle spese.
proscioglie ACCU
1.
dalle
imputazioni di esercizio illecito della prostituzione e di contravvenzione alla
LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti
nel decreto di accusa n. 823/2003 del 24 febbraio 2005.
carica le
spese allo stato.
L’indicazione
dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale del dispositivo.
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla
crescita in giudicato della sentenza,
intimazione
a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
Ufficio
dei giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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