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Decisione

10.2005.484

svolgimento dell'attività di prostituta senza annunciarsi alla polizia cantonale e non essendo in possesso del permesso della Polizia degli stranieri

10 novembre 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ presso l’esercizio pubblico Bar __________

nel periodo 14 febbraio 2005/20 febbraio 2005;

2. contravvenzione

alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

per

avere svolto attività lucrativa in Svizzera senza essere in possesso del

richiesto permesso di Polizia degli stranieri;

avvenuti a __________ presso l’esercizio pubblico Bar __________

nel periodo 14 febbraio 2005/20 febbraio 2005;

reati

previsti dagli art. 199 CP; 23 cpv. 6 LDDS; richiamato

l’art. 5 Lesprost;

perseguita con

decreto d’accusa n. 823/2005 di data 24 febbraio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla multa di fr. 200.--

(duecento);

Considerandi

2.

Non si

percepiscono né tassa di giustizia né spese giudiziarie.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 30 settembre 2005 dall'accusata;

indetto il

dibattimento 10 novembre 2005, al quale l'accusata non è comparsa, mentre il

Procuratore pubblico con lettera 8 novembre 2005 ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle

forme contumaciali;

data lettura

del decreto d'accusa;

letti ed

esaminati gli atti;

visti gli

art. 199 CP; 23 cpv. 6 LDDS; richiamati gli art. 5 Lesprost; 9 e segg., 273 e segg

CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti

1.

Se

ACCU 1 è autrice colpevole di:

1.1

esercizio

illecito della prostituzione

1.2

contravvenzione

alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri

per

i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla

pena e sulle spese.

proscioglie ACCU

1.

dalle

imputazioni di esercizio illecito della prostituzione e di contravvenzione alla

LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti

nel decreto di accusa n. 823/2003 del 24 febbraio 2005.

carica le

spese allo stato.

L’indicazione

dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale del dispositivo.

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla

crescita in giudicato della sentenza,

intimazione

a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio

dei giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il

presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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