10.2005.486
consumo di marijuana per un periodo imprecisato
14 febbraio 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2005.486
Data decisione, Autorità:
14.02.2006, PRPEN
Titolo:
consumo di marijuana per un periodo imprecisato
CONSUMO DI STUPEFACENTI
art. 19 let. a LSTUP
Incarto
n.
10.2005.486
DA
3502/2005
Bellinzona
14
febbraio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuta colpevole di contravvenzione alla Legge federale
sugli stupefacenti,
per avere, senza essere
autorizzata, a __________ e in altre località non meglio precisate, nel periodo
1 ottobre __________ - 19 agosto __________, consumato personalmente un
imprecisato quantitativo di marijuana;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 19a LStup;
perseguita con decreto d’accusa del 19
settembre 2005 n. DA 3502/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
Fatti
1. Alla multa di fr. 250.--
(duecentocinquanta), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3
mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.
49 cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3.
La condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 11 ottobre 2005 dall’accusata;
indetto il dibattimento 14 febbraio 2006,
al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 11 gennaio
2006, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputata è autrice
colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3502/2005 del
19.
settembre 2005?
2.
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3.
L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 19a LStup; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
contravvenzione alla Legge
federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,
per i fatti compiuti a __________
e in altre località non meglio precisate nel periodo 1 ottobre __________ -19
agosto __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
3502/2005 del 19 settembre 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 250.--
(duecentocinquanta);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
dispone che la condanna non venga
iscritta a casellario giudiziale;
assegna alla condannata il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione
orale dei dispositivi.
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione,
Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 250.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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