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Decisione

10.2005.486

consumo di marijuana per un periodo imprecisato

14 febbraio 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla multa di fr. 250.--

(duecentocinquanta), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3

mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.

49 cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3.

La condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 11 ottobre 2005 dall’accusata;

indetto il dibattimento 14 febbraio 2006,

al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 11 gennaio

2006, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputata è autrice

colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti

commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3502/2005 del

19.

settembre 2005?

2.

In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

3.

L'eventuale condanna deve

essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la

cancellazione?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 19a LStup; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

contravvenzione alla Legge

federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per i fatti compiuti a __________

e in altre località non meglio precisate nel periodo 1 ottobre __________ -19

agosto __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA

3502/2005 del 19 settembre 2005;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 250.--

(duecentocinquanta);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

dispone che la condanna non venga

iscritta a casellario giudiziale;

assegna alla condannata il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS);

L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione

orale dei dispositivi.

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione,

Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 250.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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