Lexipedia

Decisione

10.2005.488

omissione di riversare da parte dell'amministratore unico delle ritenute dei contributi paritetici AVS/AD e dell'imposta alla fonte

9 marzo 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA

3510/2005 del 19 settembre 2005?

2. In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

3. L'imputata

può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa

della libertà e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

5. Devono

essere confermate, e se sì in che misura, le condanne al risarcimento alle

parti civili?

6. A chi vanno caricate

la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 87 cpv. 1 LAVS; 208

OAVS; 270 LTributaria; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti e rilevato come sia

stato dimostrato che la società non ha mai avuto a disposizione i soldi per gli

oneri sociali in oggetto, essendo stata in difficoltà sin dalle prime battute,

per cui era possibile solo pagare il salario netto ai dipendenti e i fornitori,

nonché che l’imputata ha sempre personalmente fatto tutto il possibile per

pagare i debiti con l’eccedenza del suo minimo vitale (che attualmente, come

attestato dal verbale di pignoramento di salario, ammonta a fr. 100.--);

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

1. infrazione alla Legge

federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, art. 87 cpv. 1

terza frase LAVS,

Considerandi

2.

appropriazione indebita

d'imposta alla fonte, art. 270 LTributaria,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. DA 3510/2005 del 19 settembre 2005;

carica le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello StatoACCU 1

fr. 40.00 teste

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster