10.2005.488
omissione di riversare da parte dell'amministratore unico delle ritenute dei contributi paritetici AVS/AD e dell'imposta alla fonte
9 marzo 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2005.488
Data decisione, Autorità:
09.03.2006, PRPEN
Titolo:
omissione di riversare da parte dell'amministratore unico delle ritenute dei contributi paritetici AVS/AD e dell'imposta alla fonte
APPROPRIAZIONE INDEBITA DI IMPOSTE ALLA FONTE
INFRAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE AVS
art. 87 cpv. 1 LAVS
art. 270 LT
1. CIVI 1
2. CIVI 2
Incarto
n.
10.2005.488
DA
3510/2005
Bellinzona
9
marzo 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di 1. infrazione alla Legge federale su
l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
per avere dal mese di
luglio 2002 e fino al mese di dicembre 2003, a Massagno, nella sua qualità di
amministratrice unica della società __________ titolare del __________, e
quindi di datrice di lavoro tenuta a trattenere i contributi AVS/AD, omesso di
riversare alla CIVI 1 e impiegato a profitto proprio o di un terzo le ritenute
dei contributi paritetici AVS/AD di fr. 4'188.70;
fatti avvenuti nelle
circostanze di tempo e luogo indicate;
reato previsto dall’art.
87 cpv. 1, terza frase LAVS, in relazione con l’art. 208 OAVS;
2. appropriazione indebita
d'imposta alla fonte,
per avere, nel corso dell’anno
2003, a Pazzallo, nella sua qualità di amministratrice unica della società __________
e quindi di datore di lavoro tenuta a trattenere l’imposta alla fonte,
impiegato a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d’imposta concernente
l’anno 2002 per un importo complessivo di fr. 1'200.50;
fatti avvenuti nelle
circostanze di tempo e luogo indicate;
reato previsto dall’art.
270 LTributaria;
perseguita con decreto d’accusa del 19
settembre 2005 n. DA 3510/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 5 (cinque)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
2. Al versamento alla parte
civile CIVI 1 dell'importo di fr. 4'188.70, ed alla parte civile CIVI 2
dell'importo di fr. 1'200.50 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b
CPP).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art.
80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 13 ottobre 2005 dal difensore;
indetto il dibattimento 9 marzo 2006, al
quale hanno partecipato l’imputata ed il suo difensore, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’audizione del teste;
sentito il difensore, il quale chiede
l’assoluzione poiché non sono dati gli elementi oggettivi e soggettivi dei
reati. Tra le altre cose rileva come la sua assistita non abbia mai avuto la
disponibilità finanziaria per pagare gli oneri sociali in questione e come,
nonostante ciò, ella abbia fatto tutto quanto in suo potere per fare fronte al
debito. Rileva inoltre come ella sia stata tenuta sempre all’oscuro dai reali
amministratori delle società, di quanto stava avvenendo;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice
colpevole di:
1.1. Infrazione alla Legge
federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
1.2. Appropriazione
indebita d’imposta alla fonte,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA
3510/2005 del 19 settembre 2005?
2. In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3. L'imputata
può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa
della libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
5. Devono
essere confermate, e se sì in che misura, le condanne al risarcimento alle
parti civili?
6. A chi vanno caricate
la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 87 cpv. 1 LAVS; 208
OAVS; 270 LTributaria; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti e rilevato come sia
stato dimostrato che la società non ha mai avuto a disposizione i soldi per gli
oneri sociali in oggetto, essendo stata in difficoltà sin dalle prime battute,
per cui era possibile solo pagare il salario netto ai dipendenti e i fornitori,
nonché che l’imputata ha sempre personalmente fatto tutto il possibile per
pagare i debiti con l’eccedenza del suo minimo vitale (che attualmente, come
attestato dal verbale di pignoramento di salario, ammonta a fr. 100.--);
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
1. infrazione alla Legge
federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, art. 87 cpv. 1
terza frase LAVS,
Considerandi
2.
appropriazione indebita
d'imposta alla fonte, art. 270 LTributaria,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. DA 3510/2005 del 19 settembre 2005;
carica le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello StatoACCU 1
fr. 40.00 teste
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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