10.2005.489
coltivazione di 34 piante di canapa per produzione e consumo personale di marijuana, nonché consumo di un imprecisato quantitativo di marijuana
14 febbraio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.489
Data decisione, Autorità:
14.02.2006, PRPEN
Titolo:
coltivazione di 34 piante di canapa per produzione e consumo personale di marijuana, nonché consumo di un imprecisato quantitativo di marijuana
COLTIVAZIONE DI PIANTE DI CANAPA
CONSUMO DI STUPEFACENTI
art. 19a cf. 1 LSTUP
Incarto
n.
10.2005.489
DA
3773/2005
Bellinzona
14
febbraio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di contravvenzione alla Legge federale
sugli stupefacenti,
per avere, senza essere
autorizzato:
nel periodo primavera 2005 - 7
settembre 2005, a __________, coltivato 34 piante di canapa, finalizzate alla
produzione e al consumo personale di marijuana;
nel periodo tra il 1 ottobre
2002 e il 7 settembre 2005, a __________ ed in altre imprecisate località,
acquistato per il suo consumo personale, un quantitativo complessivo di ca. 1
kg di marijuana;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 19a cifra 1 LStup;
perseguito con decreto d’accusa del 10 ottobre
Fatti
2005 n. DA 3773/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3.
Ordina la confisca e la
distruzione di 34 piante di canapa sequestrategli dalla Polizia il 7 settembre
2005.
(art. 58 CPS);
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se il condannato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106
cpv. 3 CPS);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 14 ottobre 2005 dall’accusato;
indetto il dibattimento 14 febbraio 2006,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale, dopo aver
meglio precisato i fatti alla base della proposta di condanna, chiede di
correggere di conseguenza il decreto d’accusa e postula una sensibile riduzione
della multa, ritenuta la sua difficile situazione economica;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3773/2005 del
10.
ottobre 2005?
2.
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3.
L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
4.
Deve essere ordinata la
confisca e la distruzione delle 34 piante di canapa sequestrategli dalla
Polizia il 7 settembre 2005?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19a LStup; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
contravvenzione alla Legge
federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,
per avere, senza essere
autorizzato:
nel periodo primavera 2005 - 7
settembre 2005, a __________, coltivato 34 piante di canapa, finalizzate alla
produzione e al consumo personale di marijuana;
nel periodo novembre 2003 - 7
settembre 2005, a __________ ed in altre imprecisate località, consumato
personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 200.--
(duecento);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;
dispone che la condanna non venga
iscritta a casellario giudiziale;
ordina la confisca e la distruzione
di 34 piante di canapa sequestrategli dalla Polizia il 7 settembre 2005 (art.
58.
CPS);
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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