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Decisione

10.2005.489

coltivazione di 34 piante di canapa per produzione e consumo personale di marijuana, nonché consumo di un imprecisato quantitativo di marijuana

14 febbraio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2005 n. DA 3773/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 500.--

(cinquecento).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.

Ordina la confisca e la

distruzione di 34 piante di canapa sequestrategli dalla Polizia il 7 settembre

2005.

(art. 58 CPS);

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se il condannato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106

cpv. 3 CPS);

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 14 ottobre 2005 dall’accusato;

indetto il dibattimento 14 febbraio 2006,

al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha

rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale, dopo aver

meglio precisato i fatti alla base della proposta di condanna, chiede di

correggere di conseguenza il decreto d’accusa e postula una sensibile riduzione

della multa, ritenuta la sua difficile situazione economica;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti

commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3773/2005 del

10.

ottobre 2005?

2.

In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

3.

L'eventuale condanna deve

essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la

cancellazione?

4.

Deve essere ordinata la

confisca e la distruzione delle 34 piante di canapa sequestrategli dalla

Polizia il 7 settembre 2005?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 19a LStup; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

contravvenzione alla Legge

federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per avere, senza essere

autorizzato:

nel periodo primavera 2005 - 7

settembre 2005, a __________, coltivato 34 piante di canapa, finalizzate alla

produzione e al consumo personale di marijuana;

nel periodo novembre 2003 - 7

settembre 2005, a __________ ed in altre imprecisate località, consumato

personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 200.--

(duecento);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;

dispone che la condanna non venga

iscritta a casellario giudiziale;

ordina la confisca e la distruzione

di 34 piante di canapa sequestrategli dalla Polizia il 7 settembre 2005 (art.

58.

CPS);

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Ufficio dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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