10.2005.490
guida in stato di spossatezza e sotto l'influsso di medicamenti; incidente della circolazione
7 febbraio 2006Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2005.490
Data decisione, Autorità:
07.02.2006, PRPEN
Titolo:
guida in stato di spossatezza e sotto l'influsso di medicamenti; incidente della circolazione
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2005.490
DA
3772/2005
Bellinzona
7
febbraio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto
l’autovettura Renault targata __________ essendo in stato di spossatezza e
sotto l’influsso di medicamenti, così da far concludere al medico esaminatore
per uno stato di inattitudine “pronunciata”;
fatti avvenuti a __________
il 22 luglio 2005;
reato previsto dall’art.
91 cpv. 2 LCStr;
2. infrazione alle norma
della circolazione,
per avere, circolando
nello stato psico-fisico surriferito, in fase di svolta a sinistra,
negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra
cozzando conseguentemente contro un muretto ivi esistente;
fatti avvenuti a __________
il 22 luglio 2005;
reato previsto dall’art.
90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2
LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;
perseguita con decreto d’accusa del 10 ottobre
2005 n. DA 3772/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
2. Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 17 ottobre 2005 dal difensore;
indetto il dibattimento 7 febbraio 2006,
al quale hanno partecipato l’imputata, il suo difensore, nonché l’interprete,
mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la
conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento da entrambi i capi di imputazione, in quanto non sono dati i
presupposti oggetti e soggettivi dei reati. In via subordinata, postula una
massiccia riduzione della pena, in considerazione delle circostanze specifiche
del caso concreto;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice
colpevole di:
1.1. Guida
in stato di inattitudine,
1.2. Infrazione
alle norme della circolazione,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa
n. DA 3772/2005 del 10 ottobre 2005?
2. In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3. L'imputata
può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa
della libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
5. A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
31 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1, 91 cpv. 2 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2
ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
1. guida in stato di
inattitudine, art. 91 cpv. 2 LCStr,
Considerandi
2.
infrazione alle norme della
circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27
cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC,
per i fatti compiuti a __________
il 22 luglio 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
3772/2005 del 10 ottobre 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni;
2.
alla multa di fr. 250.--
(duecentocinquanta);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna alla condannata il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 250.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster