10.2005.492
ripetute vie di fatto commesse con calci e pugni, rispettivamente con spintoni e afferrando alla gola
4 aprile 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2005.492
Data decisione, Autorità:
04.04.2006, PRPEN
Titolo:
ripetute vie di fatto commesse con calci e pugni, rispettivamente con spintoni e afferrando alla gola
INFRAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE SUL TRASPORTO PUBBLICO
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 51 LTP
1. CIVI 1
2. CIVI 2
3. CIVI 3
2, 3 patr.ti da: PR 1
Incarto
n.
10.2005.492
DA
3719/2005
Bellinzona
4
aprile 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, in data 27
dicembre 2003, a __________ in __________, colpendolo con calci e pugni,
cagionato a CIVI 3 le lesioni attestate nel certificato medico di data 28
dicembre 2003 dell’Ospedale Regionale Civico;
2. vie di fatto,
per avere, in data 27
dicembre 2003, a __________, spintonandola e afferrandola alla gola compiuto
vie di fatto nei confronti di CIVI 2;
3. contravvenzione alla
Legge federale sul trasporto pubblico,
per avere viaggiato
mediante i mezzi pubblici delle CIVI 1 sulle tratte in data 2 (recte: 3)
dicembre 2003 Chiasso - Lugano e in data 22 gennaio 2004 Zurigo - Lugano
sprovvisto di un titolo di viaggio valido;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 123
cifra 1 cpv. 2 CPS, 126 cpv. 1 CPS, 51 LTP, richiamato l’art. 66 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 5 ottobre
2005 n. DA 3719/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 400.--
(quattrocento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
2. Al versamento alla parte
civile CIVI 1 dell'importo di fr. 209.20, a titolo di risarcimento (art.
208 cpv. 1 lett. b CPP).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 17 ottobre 2005 dal difensore;
indetto il dibattimento 4 aprile 2006, al
quale hanno partecipato l’imputato ed il suo difensore, mentre il Sostituto
Procuratore pubblico e le parti civili hanno rinunciato a presenziare
postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale anzitutto
non contesta il reato di cui al terzo capo di imputazione. Egli chiede che il
suo assistito venga per contro prosciolto dalle accuse di lesioni semplici e
vie di fatto per non aver commesso i fatti, subordinatamente in virtù del
principio in dubio pro reo. In via ancora più subordinata chiede l’applicazione
dell’art. 33 CPS e dell’art. 177 cpv. 3 CPS;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Lesioni semplici,
subordinatamente vie di fatto,
1.2. Vie
di fatto,
1.3 Contravvenzione
alla Legge federale sul trasporto pubblico,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3719/2005
del 5 ottobre 2005?
2. In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
2.1. Per
le vie di fatto può trovare applicazione l’art. 177 cpv. 3 CPS?
2.2. Può
essere riconosciuta la legittima difesa ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 CPS?
3. Deve essere confermata, e
se sì in che misura, la condanna al risarcimento alla parte civile CIVI 1?
4. L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
5. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 66, 123 cifra 1 cpv.
2, 126 cpv. 1 CPS; 51 LTP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. vie di fatto, art. 126 cpv.
1 CPS,
per avere, in data 27
dicembre 2003, a __________, colpendolo con calci e pugni, compiuto vie di
fatto nei confronti di CIVI 3, come attestato dal certificato medico di data 28
dicembre 2003 dell’Ospedale Regionale Civico;
Considerandi
2.
vie di fatto, art. 126 cpv.
1.
CPS,
per avere, in data 27
dicembre 2003, a __________, spintonandola e afferrandola alla gola CIVI 2;
3.
contravvenzione alla Legge
federale sul trasporto pubblico, art. 51 LTP,
per avere viaggiato
mediante i mezzi pubblici delle CIVI 1 sulle tratte Chiasso - Lugano in data 3
dicembre 2003 e Zurigo - Lugano in data 22 gennaio 2004 sprovvisto di un titolo
di viaggio valido;
per i fatti avvenuti nelle
indicate circostanze di tempo e di luogo;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 400.--
(quattrocento);
2.
al versamento alla parte
civile CIVI 1 dell’importo di fr. 209.20 a titolo di risarcimento (art.
267.
cpv. 1 CPP);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
dispone che la condanna non venga
iscritta a casellario giudiziale;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permesssi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 650.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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