Lexipedia

Decisione

10.2005.492

ripetute vie di fatto commesse con calci e pugni, rispettivamente con spintoni e afferrando alla gola

4 aprile 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3719/2005

del 5 ottobre 2005?

2. In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

2.1. Per

le vie di fatto può trovare applicazione l’art. 177 cpv. 3 CPS?

2.2. Può

essere riconosciuta la legittima difesa ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 CPS?

3. Deve essere confermata, e

se sì in che misura, la condanna al risarcimento alla parte civile CIVI 1?

4. L'eventuale condanna deve

essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la

cancellazione?

5. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 66, 123 cifra 1 cpv.

2, 126 cpv. 1 CPS; 51 LTP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. vie di fatto, art. 126 cpv.

1 CPS,

per avere, in data 27

dicembre 2003, a __________, colpendolo con calci e pugni, compiuto vie di

fatto nei confronti di CIVI 3, come attestato dal certificato medico di data 28

dicembre 2003 dell’Ospedale Regionale Civico;

Considerandi

2.

vie di fatto, art. 126 cpv.

1.

CPS,

per avere, in data 27

dicembre 2003, a __________, spintonandola e afferrandola alla gola CIVI 2;

3.

contravvenzione alla Legge

federale sul trasporto pubblico, art. 51 LTP,

per avere viaggiato

mediante i mezzi pubblici delle CIVI 1 sulle tratte Chiasso - Lugano in data 3

dicembre 2003 e Zurigo - Lugano in data 22 gennaio 2004 sprovvisto di un titolo

di viaggio valido;

per i fatti avvenuti nelle

indicate circostanze di tempo e di luogo;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 400.--

(quattrocento);

2.

al versamento alla parte

civile CIVI 1 dell’importo di fr. 209.20 a titolo di risarcimento (art.

267.

cpv. 1 CPP);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

dispone che la condanna non venga

iscritta a casellario giudiziale;

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permesssi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 400.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 650.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster