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Decisione

10.2005.493

ricevere in dono mobili, gioielli con denaro di provenienza illecita; attestare, contrariamente al vero, in un formulario bancario di essere l'avente diritto economico di una società

11 aprile 2006Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3817/2005

del 10 ottobre 2005?

2. In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

3. L'imputata può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della

libertà e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve

essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la

cancellazione?

5. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio e assegnate ripetibili?

premesso che il Procuratore pubblico, con

scritto di data 12 aprile 2006, ha chiesto la motivazione scritta della

sentenza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

1. ACCU 1, cittadina italiana nata

a __________ il __________, ha conseguito il diploma di ragioneria presso una

scuola privata a __________, ma non ha mai svolto questa professione.

Nel 2001 ha iniziato a svolgere

la professione di cameriera nel nostro Paese, presso il ristorante __________ a

__________, trasferendosi in seguito presso il bar __________ nella medesima

località, dapprima grazie ad un permesso di soggiorno di tipo G e poi, dal mese

di maggio 2004, con uno di tipo L.

Dal mese di febbraio 2003 ha

lavorato, sempre come cameriera, presso il bar __________ a __________,

assumendone, nel giugno 2004, la gerenza, dopo aver ottenuto la patente

cantonale d’esercente.

Attualmente è gerente

dell’esercizio pubblico __________ ad __________.

Considerandi

2.

Sulla scorta degli accertamenti

istruttori, i fatti salienti per la presente procedura possono essere così

riassunti.

A settembre/ottobre 2003

l’imputata ha conosciuto presso il bar __________ il signor __________. Nel

novembre 2003 fra i due è nata una relazione sentimentale, che, nel corso del

2004, l’ha portata a lasciare il proprio appartamento a __________ per andare a

convivere in quello da lui affittato a __________.

Quando si sono conosciuti il

signor __________ le ha detto che svolgeva la professione di broker

assicurativo per la __________, con un salario fisso di fr. 4'000.-- ai quali

si aggiungevano delle provvigioni a dipendenza delle polizze sottoscritte dai

clienti.

Egli l’ha pure messa al

corrente del fatto che era in fase di divorzio e che doveva versare dei

contributi alimentari alla moglie ed ai due figli comuni.

Per non dover pagare troppo

alla moglie, egli diceva all’imputata che non doveva far figurare che aveva

beni intestati a suo nome. In realtà, egli non ha mai versato neppure un

franco, tanto che la moglie ha dovuto far capo agli anticipi garantiti dallo

Stato.

Il signor __________ ha altresì

informato l’imputata che, prima di conoscerla, aveva frequentato un’altra

persona, che, a suo dire, sarebbe stata abbandonata da suo marito con una

figlia e che lui si era fatto carico di aiutarla.

Tuttavia, questa non era altro

che una delle svariate menzogne che, come vedremo in seguito, il signor __________

ha abilmente propinato alla signora ACCU 1, così come a molte altre persone. In

effetti, il padre di questa bambina, nata il __________, era lui, tanto che

l’aveva riconosciuta di fronte alle competenti autorità ed alla quale avrebbe

dovuto versare fr. 500.-- mensili a titolo di contributi alimentari.

Egli non ha nemmeno riferito alla

compagna di essere stato condannato nel __________ dalla Corte delle assise

correzionali di __________ ad una pena di 12 mesi, sospesi condizionalmente per

un periodo di tre anni, nonché al risarcimento alle parti civili dell’importo

di ca. fr. 100'000.--, per ripetuta truffa, falsità in documenti,

appropriazione indebita, istigazione a lesioni personali e coazione. Reati sostanzialmente

commessi in relazione con il commercio di autovetture.

All’amica egli aveva infatti detto

d’aver subito soltanto una pena detentiva sospesa condizionalmente per aver

picchiato il padre della sua ex-moglie, dopo che quest’ultimo aveva messo le

mani addosso ad uno dei suoi figli.

Infine, ACCU 1 non sapeva

neppure che a carico del suo convivente pendevano numerose procedure esecutive

e attestati di carenza di beni per un importo complessivo di alcune centinaia

di migliaia di franchi.

3.

Nel febbraio/marzo del 2004, il

signor __________ ha comunicato all’imputata l’intenzione d’avviare un commercio

di automobili. Stando alle sue asserzioni, egli avrebbe potuto, grazie ad un

buon contatto in Germania, importare da quest’ultima nazione, dall’Italia e dal

Belgio, veicoli nuovi vendendoli a prezzi del 20-25% inferiori rispetto a

quelli praticati sul mercato svizzero.

A tal fine, egli ha deciso di

costituire una società, acquistando, dopo aver letto un annuncio su un

quotidiano ticinese, per la somma di fr. 8'500.-- la ditta __________ di __________.

Siccome il signor __________

non voleva figurare quale proprietario della stessa, essenzialmente per

sfuggire alle richieste di alimenti della moglie e dei figli, ha indotto la sua

convivente a comparire quale avente diritto economico della società. Il 15

marzo 2004, ha pertanto accompagnato quest’ultima a __________, dove ha sottoscritto,

consapevolmente, i documenti che attestavano che lei era, contrariamente al

vero, l’avente diritto economico della ditta in questione.

In seguito, il signor __________

ha preso in affitto dei locali nello stesso stabile in cui aveva l’appartamento

a __________, ove ha installato gli uffici della __________. All’inizio del

mese di aprile 2004 la ditta ha assunto in qualità di segretaria un’amica

italiana dell’accusata, la signora __________ __________, che venne licenziata

in tronco già alla fine del mese seguente. In sua sostituzione, a contare dall’inizio

di giugno 2004, venne impiegata la signora __________ __________.

Grazie ad annunci fatti

pubblicare su alcuni quotidiani, il signor __________, sia a proprio nome, sia a

nome della ditta, è riuscito a stipulare diversi contratti di compravendita di

autoveicoli nuovi. Agli acquirenti offriva le vetture con il 25% di sconto, in

cambio questi dovevano pagare subito circa il 10% quale acconto, affinché fosse

effettuata l’ordinazione.

Secondo le ricostruzioni

effettuate dagli inquirenti e pacificamente riconosciute come esatte dal signor

__________, gli acconti da lui incassati nel periodo dal 29 dicembre 2003

al 24 giugno 2004, sia personalmente, sia in nome e per conto della sua

società, ammontano complessivamente a fr. 271'230.-- (fr. 312'908.-- se si

dovesse considerare anche un acconto di fr. 41'678.--, che un cliente asserisce

d’aver versato, ma che egli contesta d’aver ricevuto).

Come ammesso dal signor __________,

questi acconti, contrariamente agli accordi conclusi con i clienti, non sono

tuttavia mai stati utilizzati per ordinare, importare e consegnare i veicoli da

loro acquistati, ma sono stati spesi per suoi scopi personali.

Per giustificare le mancate

consegne, egli prendeva tempo con i clienti che si lamentavano, accampando le

più disparate e fantasiose scuse, ad esempio inventando d’avere subito il furto

di alcuni veicoli in dogana.

Soltanto in un caso egli, dopo

gli insistenti reclami del cliente, ha fornito l’autovettura richiesta, procurandosela

in tutta fretta presso un concessionario in Italia, pagandola con parte degli

acconti ricevuti da altri clienti. Ad ulteriori tre acquirenti, a fronte delle

loro lamentele, egli ha invece restituito gli acconti versati, per un importo

complessivo di fr. 28'780.--.

Come detto, la rimanenza

scoperta a danno dei clienti, è stata da lui integralmente utilizzata per

onorare le spese di gestione della sua attività, per elargire prestiti a terzi,

per pagare gli stipendi e gli affitti e per scopi personali.

4.

Proprio quest’ultima

destinazione degli acconti è di particolare rilevanza per la presente

procedura.

In effetti, nel periodo

febbraio-giugno 2004, la signora ACCU 1 ha acquistato, a proprio nome, mobili e

suppellettili occorrenti per l’arredamento del loro appartamento a __________.

In realtà, le fatture agli

atti, ammontanti complessivamente a fr. 62'441.85, sono state pagate in

contanti dal signor __________. Il motivo di questo agire è nuovamente da

ricondurre al suo desiderio di non lasciare apparire, soprattutto agli occhi

della moglie, d’avere una cospicua disponibilità finanziaria.

Nei primi mesi del 2004, egli

ha inoltre donato all’imputata alcuni gioielli del valore complessivo di ca.

fr. 1'000.--, da lui acquistati impiegando i medesimi fondi di provenienza

illecita.

5.

Nelle settimane precedenti

l’arresto del signor __________, avvenuto il 30 luglio 2004, la signora ACCU 1

ha avuto modo di assistere direttamente alle pressioni ed alle minacce messe in

atto dai clienti che si sentivano truffati dal suo amico. In particolare, due

cittadini italiani, che avevano versato un acconto su un conto bancario

intestato all’imputata in Italia, si sono presentati con fare minaccioso presso

il loro domicilio, presso il bar in cui lei lavorava ed persino dai suoi

genitori in Italia, per reclamare la restituzione degli importi versati. In

un’occasione, nella serata del 15 luglio 2004, i due fidanzati hanno dovuto rifugiarsi

presso il posto di gendarmeria a __________ per sfuggire all’inseguimento di

questi personaggi.

In precedenza, nei mesi di

aprile e maggio 2004, l’imputata aveva avuto delle discussioni con la prima

segretaria, l’amica __________ __________, al riguardo delle reclamazioni dei

clienti della __________ che si lamentavano per la mancata fornitura delle

vetture, nonostante il versamento degli acconti. L’imputata aveva anche ricevuto

personalmente telefonate del medesimo tenore ed aveva saputo che la seconda

segretaria era stata sollecitata a più riprese da parte di clienti che

cercavano con insistenza il suo convivente.

Alle sue frequenti richieste di

spiegazioni, il signor __________ ha sempre risposto prontamente e con

sicurezza, rassicurandola che tutto era in ordine e che si trattava soltanto di

alcuni ritardi nelle forniture.

6.

Una breve descrizione meritano

infine, da un lato, l’elargizione di un mutuo ai genitori della signora ACCU 1

da parte della __________ e, dall’altro, l’episodio che ha visto l’imputata

mettere a disposizione il proprio conto bancario in Italia sul quale far

transitare l’acconto pagato da una ditta italiana per l’acquisto di un veicolo.

Relativamente al primo evento,

il signor __________, venuto a sapere che i genitori dell’accusata erano alla ricerca

di un finanziamento per ristrutturare la casa in cui abitavano, si è

spontaneamente offerto di prestare alla madre dell’imputata fr. 100'000.-- (€

64’103.--) ad un tasso di interesse di favore (1.5%), rimborsabile in venti

anni.

Il denaro, salvo una tranche di

ca. € 20'000.-- mai versata, è stato consegnato in contanti ai futuri suoceri

in diverse occasioni, attingendo dai soldi da lui ricevuti a titolo di acconto.

Quanto al secondo episodio, il

signor __________ ha dapprima chiesto, senza successo, alla madre della sua

convivente di mettere a disposizione il suo conto bancario in Italia per

incassare l’acconto di € 49'700.-- che una ditta italiana doveva versare per

l’acquisto di un veicolo. A giustificazione di questa richiesta, egli ha

addotto che occorreva troppo tempo per trasferire il denaro dall’Italia alla

Svizzera. In seconda battuta, egli ha ottenuto la disponibilità della signora ACCU

1.

ad effettuare tale operazione appoggiandosi al suo conto bancario italiano. In

seguito, la somma è stata prelevata in tre occasioni dall’imputata alla

presenza dell’amico. Uno degli importi ritirati è stato consegnato direttamente

a sua madre in ossequio al contratto di mutuo, mentre i restanti sono stati

trasportati in Svizzera e presi in consegna dal signor __________.

7.

Sulla base delle risultanze

istruttorie, Il Procuratore pubblico ha emanato il 10 ottobre 2005 il decreto

d’accusa in discussione reputando la signora ACCU 1 autrice colpevole di

ripetuta ricettazione e falsità in documenti.

I procedimenti avviati nei

confronti degli altri indagati, compreso quello concernente il signor __________,

sono invece stati disgiunti, procedendo separatamente contro di essi.

Con scritto di data 14 ottobre

2005, l’imputata ha inoltrato opposizione al citato decreto. Da qui la presente

procedura.

8.

Per l’art. 160 cifra 1 CPS

chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa

mobile che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il

patrimonio, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

La fattispecie soggettiva

richiede intenzione. Non è sufficiente che l’autore compia intenzionalmente uno

degli atti previsti dal reato, occorre pure che egli sappia che la cosa

proviene da un’infrazione contro il patrimonio, anche se non è necessario che

conosca la natura esatta della stessa, né le circostanze nelle quali essa si è

svolta.

Dalla formulazione “sa o deve

presumere” si evince che il dolo eventuale è sufficiente. La negligenza non è invece

punibile. E’ quindi necessario che l’autore accetti perlomeno l’eventualità che

la cosa derivi da un’infrazione contro il patrimonio. Il giudice deve

convincersi, analizzando gli elementi concreti a disposizione, che l’accusato

abbia accettato l’idea che la cosa fosse di provenienza delittuosa. E’

nondimeno sufficiente che i motivi per dubitare di siffatta origine siano tali

da far ritenere possibile questa eventualità (Bernard Corboz, Les infractions

en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 48 ad art. 160 CPS; DTF 119 IV 241; DTF 101 IV 405).

E’ al

momento della ricettazione che l’autore deve aver accettato l’eventualità che

l’oggetto fosse di provenienza delittuosa (Bernard Corboz, op. cit., n. 50 ad

art. 160 CPS).

9.

A mente della pubblica accusa,

l’imputata sapeva o doveva presumere che il mobilio, le suppellettili e i

gioielli erano stati acquistati con denaro di provenienza illecita, segnatamente

dalle truffe o, in via subordinata, dalle appropriazioni indebite, messe in

atto dal suo convivente. Non entrano per contro in considerazione, in base al

valore vincolante dato ai fatti descritti nel decreto d’accusa, altri eventuali

reati commessi dal signor __________.

L’istruttoria ha permesso di

stabilire in modo inequivocabile che l’imputata non sapeva assolutamente che

questi soldi, con i quali il signor __________ ha pagato i mobili per la casa,

da lei formalmente acquistati, e i gioielli a lei offerti, provenissero da

reati contro il patrimonio.

La prevenuta, sin dal suo primo

interrogatorio di fronte al Procuratore pubblico, ha infatti sempre affermato

in modo convincente d’aver pensato che il denaro in questione fosse il frutto

della sua attività commerciale (cfr. suo verbale di interrogatorio del 7

settembre 2004, pag. 2, AI 16).

Nelle proprie deposizioni il

signor __________ ha integralmente confermato questa versione “D: Lei cosa

diceva alla ACCU 1 per giustificare tutto questo improvviso “fiume di denaro” e

agiatezza, pur essendo persona oberata dai debiti? R: io alla dicevo che si

trattava di denaro guadagnato con il mio commercio di autovetture. Ogni tanto

le dicevo che andavo a Chiasso a prelevare 3-4 macchine per consegnare ai

clienti e che incassavo sui CHF 10/15'000.-- su ogni macchina. La lavorava al

bar __________ tutto il giorno e non poteva vedere quello che io facevo. In

sostanza ho ingannato anche lei raccontandole delle bugie e lasciandole credere

che tutto il benessere di cui beneficiamo era di origine lecita” (cfr. suo

verbale di interrogatorio del 30 agosto 2004, pag. 15, AI 14).

Accertato pertanto che

l’accusata non aveva alcuna consapevolezza circa l’origine illecita dei fondi,

occorre esaminare se avesse quantomeno dovuto presumerlo, alla luce delle varie

stranezze nell’agire del suo convivente. In particolare, le numerose richieste

affinché lei figurasse quale intestataria dei beni e della società al suo

posto, la sua buona disponibilità economica che gli ha permesso, fra le altre

cose, di elargire spontaneamente un prestito a tasso molto agevolato ai di lei

genitori, i frequenti ed insistenti reclami da parte degli acquirenti dei

veicoli e le discussioni a questo proposito con l’amica segretaria.

A tal proposito va anzitutto

ricordato che ella aveva conosciuto il suo compagno solo da pochi mesi, per cui

le sue possibilità di verifica diretta erano molto limitate.

Di fronte agli inquirenti, l’accusata

ha riconosciuto che nel periodo aprile-maggio 2004 ha iniziato ad avere dei

dubbi riguardo all’attività del signor __________. In effetti, la prima

segretaria le aveva detto che vi erano diversi clienti che reclamavano poiché

le auto non venivano fornite nonostante gli acconti già pagati. La signora ACCU

1.

ha così richiesto a più riprese spiegazioni al proprio convivente, il quale

le ha tuttavia sempre garantito che tutto era in regola e che c’erano stati soltanto

dei ritardi nelle forniture delle vetture (cfr. suo verbale di interrogatorio

del 7 settembre 2004, pagg. 2-3, AI 16).

Il fatto che all’imputata

fossero sorti dei dubbi unicamente a partire dal periodo aprile-maggio 2004,

permette di escludere di primo acchito la commissione da parte sua, anche per

dolo eventuale, del reato di ricettazione per tutto quanto da lei acquistato o

ricevuto in dono nei mesi precedenti. In questo lasso di tempo non si può

infatti rimproverarle d’aver accettato l’eventualità che questi oggetti fossero

stati acquistati con denaro di provenienza illecita.

Già solo per questo motivo, deve

pertanto cadere l’accusa di ricettazione per tutti i gioielli e per tutti i

mobili e le suppellettili che le sono stati regalati da gennaio a marzo 2004.

Dagli atti istruttori si evince

che si tratta di mobilia per un valore complessivo di fr. 49'573.-- (cfr. tabella

contenuta nel verbale di interrogatorio del 10 agosto 2004 dell’imputata, pagg.

2-3, AI 10), nonché perlomeno dell’anello di fidanzamento, essendole stato

regalato nel mesi di gennaio 2004, mentre la collana e gli orecchini le sono

stati donati nel periodo febbraio-maggio 2004 (cfr. verbale di interrogatorio

del 7 settembre 2004, pag. 9, AI 16).

A mente di questo giudice,

all’imputata non può comunque esserle addebitata la ricettazione nemmeno per

gli oggetti ricevuti in seguito. In effetti, il fatto che le fossero sorti dei

dubbi quanto all’attività commerciale del suo convivente non significa ancora

che dovesse presumere che fosse illecita. Alle sue richieste di informazioni al

riguardo ha altresì sempre ottenuto dal signor __________ delle risposte

convincenti e plausibili.

Inoltre la versione da lei

linearmente e corentemente fornita collima con quelle rilasciate dal convivente

“ (…) io comunque le raccontavo che le autovetture dei clienti mi erano

state rubate e che quindi non ero in grado di fornirle e che mi mancavano circa

CHF 200'000.--, vale a dire il prezzo di circa 3 macchine. La ha creduto a

quello che io le raccontavo.” (cfr. suo verbale di interrogatorio del 30

agosto 2004, pag. 15, AI 14).

In sostanza, ella ha sempre

creduto alle spiegazioni che le forniva l’amico e dagli atti istruttori non

sono emersi elementi concreti per dubitare della buona fede della signora ACCU

1.

a questo riguardo, né per indurre a ritenere che ella avrebbe dovuto

sospettare che vi era qualcosa di losco.

Soltanto nelle ultime settimane

precedenti l’arresto del signor __________, ossia nel corso del mese di luglio

2004, allorquando i clienti italiani truffati hanno avanzato le loro pretese di

risarcimento in maniera insistente e ben poco ortodossa, si sarebbe eventualmente

potuto ipotizzare una ricettazione, commessa per dolo eventuale, a carico dell’accusata.

Dalla precitata tabella non risulta tuttavia che in quel lasso di tempo lei

abbia accettato doni dal suo convivente e nemmeno la pubblica accusa lo

pretende.

In conclusione, il

comportamento dell’imputata al massimo può essere definito negligente, ciò che

comporta un suo integrale proscioglimento da questo capo di imputazione.

10.

L'art. 251 CPS punisce con la

reclusione sino a cinque anni o con la detenzione colui che, allo scopo di

nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o

ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento

vero, oppure abusa della firma autentica di una terza persona per formare un

documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento,

contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica.

Nel corso del dibattimento

l’imputata ha riconosciuto d’avere violato, quantomeno per dolo eventuale, il

citato disposto di legge, sottoscrivendo il documento denominato “Mandato di

amministrazione”, dal quale risulta, contrariamente al vero, che lei era la

beneficiaria economica della ditta __________.

La fattispecie non necessita

pertanto di ulteriori approfondimenti.

11.

Quanto alla commisurazione della

pena, per l'art. 63 CPS il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del

reo, considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore e le condizioni

personali.

Nella scelta

del tipo di pena - qui la reclusione sino a 5 anni o la detenzione - e nella

sua quantificazione, il giudice gode di un ampio margine di apprezzamento (Hans

Wiprächtiger, in Marcel Niggli/Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar,

Strafgesetzbuch I, n. 16 ad art. 63): egli deve valutare le singole circostanze

del caso concreto alla luce degli atti e delle risultanze dibattimentali,

prendendo quindi in globale considerazione tutto quanto emerso. Il giudice

arriva così - pur ovviamente entro precisi limiti - a prescrivere la pena in

una certa entità, sulla base dei fatti oggettivi da un lato, ma anche sulle

proprie sensazioni soggettive.

In concreto, da un lato,

occorre tenere conto del fatto che è venuto a cadere il capo di imputazione

principale di ripetuta ricettazione, dell’incensuratezza dell’accusata, del

fatto che è stata indotta ad agire dalla persona di cui era innamorata, del

sincero pentimento e della piena collaborazione fornita agli inquirenti sin dal

primo interrogatorio. Dall’altro, va considerata la leggerezza con la quale ha

dato seguito alle richieste del suo convivente e dell’oggettiva gravità del

reato da lei commesso.

Tutto ciò ben ponderato, si

giustifica una riduzione della pena proposta dal Procuratore pubblico a 20

giorni di detenzione.

Dall’altro canto sono adempiti

i requisiti oggettivi e soggettivi per ammettere la condannata al beneficio

della sospensione condizionale della pena, fissando il periodo di prova al

minimo legale di 2 anni.

12.

La tassa di giudizio e le spese,

ridotte in virtù della parziale assoluzione, sono poste a carico dell’imputata

(art. 9 cpv. 1 CPP).

In occasione del dibattimento

il difensore ha protestato l’assegnazione di ripetibili. L’esito del

dibattimento non permette tuttavia di accogliere tale richiesta.

visti gli art. 160, 251 cifra 1 CPS;

9.

e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

falsità in documenti, art. 251

cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti __________

il 15 marzo 2004 nelle circostanze descritte al punto n. 2 del decreto di

accusa n. DA 3817/2005 del 10 ottobre 2005;

e la proscioglie dall’accusa di ripetuta

ricettazione, art. 160 CPS,

formulata al punto n. 1 del

summenzionato decreto d’accusa;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

respinge la richiesta di ripetibili;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione,

Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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