10.2005.493
ricevere in dono mobili, gioielli con denaro di provenienza illecita; attestare, contrariamente al vero, in un formulario bancario di essere l'avente diritto economico di una società
11 aprile 2006Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
10.2005.493
Data decisione, Autorità:
11.04.2006, PRPEN
Titolo:
ricevere in dono mobili, gioielli con denaro di provenienza illecita; attestare, contrariamente al vero, in un formulario bancario di essere l'avente diritto economico di una società
FALSITÀ IN DOCUMENTI
RICETTAZIONE
art. 160 cf. 1 CPS
art. 251 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2005.493
DA
3817/2005
Bellinzona
11
aprile 2006
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di 1. ripetuta ricettazione,
per avere, a __________,
__________, __________, __________, nonché a __________ __________, nel periodo
compreso tra il 23 febbraio 2004 e il giugno 2004, in almeno 13 occasioni,
sapendo e in ogni caso dovendo presumere che si trattava di mobili e
suppellettili varie acquistate con denaro proveniente da reati contro il
patrimonio, nella fattispecie proveniente da almeno una quindicina di truffe
(in sub. appropriazione indebite) messe in atto del proprio convivente __________
ai danni di altrettanti potenziali acquirente di autovetture, ripetutamente
acquistato a proprio nome, mobili e suppellettili occorrenti all’arredamento
del loro appartamento di __________ per un valore complessivo delle fatture -
pagare a contanti da __________ __________ - ammontante a fr. 62'441.85,
inoltre per avere, nei
primi mesi del 2004, accettato in dono, sempre da __________, un anello in oro
bianco, un paio di orecchini in oro giallo, nonché una collana in oro bicolore
da lui acquistati presso un’oreficeria di __________ effettuando i relativi
pagamenti con denaro dalla medesima provenienza illecita;
fatti avvenuti nelle
menzionate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto dall’art.
160 CPS;
2. falsità in documenti,
per avere, il 15 marzo
2004, a __________ presso gli uffici della __________, al fine di procacciare a
sé e ad altri un indebito profitto, in particolare, affinché il proprio
convivente __________ - a fronte di problemi d’insolvenza personale e di
evitare pignoramenti e/o pretese alimentari da parte della ex moglie - non
figurasse avente diritto economico (ADE) e detentore dei certificati azionari
della società “__________”, sottoscritto il “Mandato di amministrazione”
datato 15 marzo 2004, documento nel quale - contrariamente al vero - nella sua
veste di beneficiaria economica della “__________”, conferiva il mandato di
amministrazione di tale società a __________, ciò che avrebbe poi permesso -
come in effetti avvenuto - di venire identificata quale ADE della società nei
confronti di “__________”, __________, in occasione della compilazione del
formulario A, ad opera dell’amministratore __________;
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art.
251 cifra 1 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 10 ottobre
2005 n. DA 3817/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 75
(settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 500.--.
3. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 14 ottobre 2005 dal difensore;
indetto il dibattimento 11 aprile 2006,
al quale hanno partecipato l’imputata ed il suo difensore, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede
l’assoluzione per il reato di ripetuta ricettazione, poiché difetta
completamente dell’aspetto soggettivo. Non contesta il capo di imputazione di
falsità in documenti, ma chiede una massiccia riduzione della pena (al massimo
10 giorni), in considerazione del fatto che ha avuto un ruolo marginale nella
vicenda e che è stata indotta ad agire dal suo convivente di cui era innamorata;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice
colpevole di:
1.1. Ripetuta ricettazione,
1.2. Falsità
in documenti,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3817/2005
del 10 ottobre 2005?
2. In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3. L'imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della
libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
5. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio e assegnate ripetibili?
premesso che il Procuratore pubblico, con
scritto di data 12 aprile 2006, ha chiesto la motivazione scritta della
sentenza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. ACCU 1, cittadina italiana nata
a __________ il __________, ha conseguito il diploma di ragioneria presso una
scuola privata a __________, ma non ha mai svolto questa professione.
Nel 2001 ha iniziato a svolgere
la professione di cameriera nel nostro Paese, presso il ristorante __________ a
__________, trasferendosi in seguito presso il bar __________ nella medesima
località, dapprima grazie ad un permesso di soggiorno di tipo G e poi, dal mese
di maggio 2004, con uno di tipo L.
Dal mese di febbraio 2003 ha
lavorato, sempre come cameriera, presso il bar __________ a __________,
assumendone, nel giugno 2004, la gerenza, dopo aver ottenuto la patente
cantonale d’esercente.
Attualmente è gerente
dell’esercizio pubblico __________ ad __________.
Considerandi
2.
Sulla scorta degli accertamenti
istruttori, i fatti salienti per la presente procedura possono essere così
riassunti.
A settembre/ottobre 2003
l’imputata ha conosciuto presso il bar __________ il signor __________. Nel
novembre 2003 fra i due è nata una relazione sentimentale, che, nel corso del
2004, l’ha portata a lasciare il proprio appartamento a __________ per andare a
convivere in quello da lui affittato a __________.
Quando si sono conosciuti il
signor __________ le ha detto che svolgeva la professione di broker
assicurativo per la __________, con un salario fisso di fr. 4'000.-- ai quali
si aggiungevano delle provvigioni a dipendenza delle polizze sottoscritte dai
clienti.
Egli l’ha pure messa al
corrente del fatto che era in fase di divorzio e che doveva versare dei
contributi alimentari alla moglie ed ai due figli comuni.
Per non dover pagare troppo
alla moglie, egli diceva all’imputata che non doveva far figurare che aveva
beni intestati a suo nome. In realtà, egli non ha mai versato neppure un
franco, tanto che la moglie ha dovuto far capo agli anticipi garantiti dallo
Stato.
Il signor __________ ha altresì
informato l’imputata che, prima di conoscerla, aveva frequentato un’altra
persona, che, a suo dire, sarebbe stata abbandonata da suo marito con una
figlia e che lui si era fatto carico di aiutarla.
Tuttavia, questa non era altro
che una delle svariate menzogne che, come vedremo in seguito, il signor __________
ha abilmente propinato alla signora ACCU 1, così come a molte altre persone. In
effetti, il padre di questa bambina, nata il __________, era lui, tanto che
l’aveva riconosciuta di fronte alle competenti autorità ed alla quale avrebbe
dovuto versare fr. 500.-- mensili a titolo di contributi alimentari.
Egli non ha nemmeno riferito alla
compagna di essere stato condannato nel __________ dalla Corte delle assise
correzionali di __________ ad una pena di 12 mesi, sospesi condizionalmente per
un periodo di tre anni, nonché al risarcimento alle parti civili dell’importo
di ca. fr. 100'000.--, per ripetuta truffa, falsità in documenti,
appropriazione indebita, istigazione a lesioni personali e coazione. Reati sostanzialmente
commessi in relazione con il commercio di autovetture.
All’amica egli aveva infatti detto
d’aver subito soltanto una pena detentiva sospesa condizionalmente per aver
picchiato il padre della sua ex-moglie, dopo che quest’ultimo aveva messo le
mani addosso ad uno dei suoi figli.
Infine, ACCU 1 non sapeva
neppure che a carico del suo convivente pendevano numerose procedure esecutive
e attestati di carenza di beni per un importo complessivo di alcune centinaia
di migliaia di franchi.
3.
Nel febbraio/marzo del 2004, il
signor __________ ha comunicato all’imputata l’intenzione d’avviare un commercio
di automobili. Stando alle sue asserzioni, egli avrebbe potuto, grazie ad un
buon contatto in Germania, importare da quest’ultima nazione, dall’Italia e dal
Belgio, veicoli nuovi vendendoli a prezzi del 20-25% inferiori rispetto a
quelli praticati sul mercato svizzero.
A tal fine, egli ha deciso di
costituire una società, acquistando, dopo aver letto un annuncio su un
quotidiano ticinese, per la somma di fr. 8'500.-- la ditta __________ di __________.
Siccome il signor __________
non voleva figurare quale proprietario della stessa, essenzialmente per
sfuggire alle richieste di alimenti della moglie e dei figli, ha indotto la sua
convivente a comparire quale avente diritto economico della società. Il 15
marzo 2004, ha pertanto accompagnato quest’ultima a __________, dove ha sottoscritto,
consapevolmente, i documenti che attestavano che lei era, contrariamente al
vero, l’avente diritto economico della ditta in questione.
In seguito, il signor __________
ha preso in affitto dei locali nello stesso stabile in cui aveva l’appartamento
a __________, ove ha installato gli uffici della __________. All’inizio del
mese di aprile 2004 la ditta ha assunto in qualità di segretaria un’amica
italiana dell’accusata, la signora __________ __________, che venne licenziata
in tronco già alla fine del mese seguente. In sua sostituzione, a contare dall’inizio
di giugno 2004, venne impiegata la signora __________ __________.
Grazie ad annunci fatti
pubblicare su alcuni quotidiani, il signor __________, sia a proprio nome, sia a
nome della ditta, è riuscito a stipulare diversi contratti di compravendita di
autoveicoli nuovi. Agli acquirenti offriva le vetture con il 25% di sconto, in
cambio questi dovevano pagare subito circa il 10% quale acconto, affinché fosse
effettuata l’ordinazione.
Secondo le ricostruzioni
effettuate dagli inquirenti e pacificamente riconosciute come esatte dal signor
__________, gli acconti da lui incassati nel periodo dal 29 dicembre 2003
al 24 giugno 2004, sia personalmente, sia in nome e per conto della sua
società, ammontano complessivamente a fr. 271'230.-- (fr. 312'908.-- se si
dovesse considerare anche un acconto di fr. 41'678.--, che un cliente asserisce
d’aver versato, ma che egli contesta d’aver ricevuto).
Come ammesso dal signor __________,
questi acconti, contrariamente agli accordi conclusi con i clienti, non sono
tuttavia mai stati utilizzati per ordinare, importare e consegnare i veicoli da
loro acquistati, ma sono stati spesi per suoi scopi personali.
Per giustificare le mancate
consegne, egli prendeva tempo con i clienti che si lamentavano, accampando le
più disparate e fantasiose scuse, ad esempio inventando d’avere subito il furto
di alcuni veicoli in dogana.
Soltanto in un caso egli, dopo
gli insistenti reclami del cliente, ha fornito l’autovettura richiesta, procurandosela
in tutta fretta presso un concessionario in Italia, pagandola con parte degli
acconti ricevuti da altri clienti. Ad ulteriori tre acquirenti, a fronte delle
loro lamentele, egli ha invece restituito gli acconti versati, per un importo
complessivo di fr. 28'780.--.
Come detto, la rimanenza
scoperta a danno dei clienti, è stata da lui integralmente utilizzata per
onorare le spese di gestione della sua attività, per elargire prestiti a terzi,
per pagare gli stipendi e gli affitti e per scopi personali.
4.
Proprio quest’ultima
destinazione degli acconti è di particolare rilevanza per la presente
procedura.
In effetti, nel periodo
febbraio-giugno 2004, la signora ACCU 1 ha acquistato, a proprio nome, mobili e
suppellettili occorrenti per l’arredamento del loro appartamento a __________.
In realtà, le fatture agli
atti, ammontanti complessivamente a fr. 62'441.85, sono state pagate in
contanti dal signor __________. Il motivo di questo agire è nuovamente da
ricondurre al suo desiderio di non lasciare apparire, soprattutto agli occhi
della moglie, d’avere una cospicua disponibilità finanziaria.
Nei primi mesi del 2004, egli
ha inoltre donato all’imputata alcuni gioielli del valore complessivo di ca.
fr. 1'000.--, da lui acquistati impiegando i medesimi fondi di provenienza
illecita.
5.
Nelle settimane precedenti
l’arresto del signor __________, avvenuto il 30 luglio 2004, la signora ACCU 1
ha avuto modo di assistere direttamente alle pressioni ed alle minacce messe in
atto dai clienti che si sentivano truffati dal suo amico. In particolare, due
cittadini italiani, che avevano versato un acconto su un conto bancario
intestato all’imputata in Italia, si sono presentati con fare minaccioso presso
il loro domicilio, presso il bar in cui lei lavorava ed persino dai suoi
genitori in Italia, per reclamare la restituzione degli importi versati. In
un’occasione, nella serata del 15 luglio 2004, i due fidanzati hanno dovuto rifugiarsi
presso il posto di gendarmeria a __________ per sfuggire all’inseguimento di
questi personaggi.
In precedenza, nei mesi di
aprile e maggio 2004, l’imputata aveva avuto delle discussioni con la prima
segretaria, l’amica __________ __________, al riguardo delle reclamazioni dei
clienti della __________ che si lamentavano per la mancata fornitura delle
vetture, nonostante il versamento degli acconti. L’imputata aveva anche ricevuto
personalmente telefonate del medesimo tenore ed aveva saputo che la seconda
segretaria era stata sollecitata a più riprese da parte di clienti che
cercavano con insistenza il suo convivente.
Alle sue frequenti richieste di
spiegazioni, il signor __________ ha sempre risposto prontamente e con
sicurezza, rassicurandola che tutto era in ordine e che si trattava soltanto di
alcuni ritardi nelle forniture.
6.
Una breve descrizione meritano
infine, da un lato, l’elargizione di un mutuo ai genitori della signora ACCU 1
da parte della __________ e, dall’altro, l’episodio che ha visto l’imputata
mettere a disposizione il proprio conto bancario in Italia sul quale far
transitare l’acconto pagato da una ditta italiana per l’acquisto di un veicolo.
Relativamente al primo evento,
il signor __________, venuto a sapere che i genitori dell’accusata erano alla ricerca
di un finanziamento per ristrutturare la casa in cui abitavano, si è
spontaneamente offerto di prestare alla madre dell’imputata fr. 100'000.-- (€
64’103.--) ad un tasso di interesse di favore (1.5%), rimborsabile in venti
anni.
Il denaro, salvo una tranche di
ca. € 20'000.-- mai versata, è stato consegnato in contanti ai futuri suoceri
in diverse occasioni, attingendo dai soldi da lui ricevuti a titolo di acconto.
Quanto al secondo episodio, il
signor __________ ha dapprima chiesto, senza successo, alla madre della sua
convivente di mettere a disposizione il suo conto bancario in Italia per
incassare l’acconto di € 49'700.-- che una ditta italiana doveva versare per
l’acquisto di un veicolo. A giustificazione di questa richiesta, egli ha
addotto che occorreva troppo tempo per trasferire il denaro dall’Italia alla
Svizzera. In seconda battuta, egli ha ottenuto la disponibilità della signora ACCU
1.
ad effettuare tale operazione appoggiandosi al suo conto bancario italiano. In
seguito, la somma è stata prelevata in tre occasioni dall’imputata alla
presenza dell’amico. Uno degli importi ritirati è stato consegnato direttamente
a sua madre in ossequio al contratto di mutuo, mentre i restanti sono stati
trasportati in Svizzera e presi in consegna dal signor __________.
7.
Sulla base delle risultanze
istruttorie, Il Procuratore pubblico ha emanato il 10 ottobre 2005 il decreto
d’accusa in discussione reputando la signora ACCU 1 autrice colpevole di
ripetuta ricettazione e falsità in documenti.
I procedimenti avviati nei
confronti degli altri indagati, compreso quello concernente il signor __________,
sono invece stati disgiunti, procedendo separatamente contro di essi.
Con scritto di data 14 ottobre
2005, l’imputata ha inoltrato opposizione al citato decreto. Da qui la presente
procedura.
8.
Per l’art. 160 cifra 1 CPS
chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa
mobile che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il
patrimonio, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.
La fattispecie soggettiva
richiede intenzione. Non è sufficiente che l’autore compia intenzionalmente uno
degli atti previsti dal reato, occorre pure che egli sappia che la cosa
proviene da un’infrazione contro il patrimonio, anche se non è necessario che
conosca la natura esatta della stessa, né le circostanze nelle quali essa si è
svolta.
Dalla formulazione “sa o deve
presumere” si evince che il dolo eventuale è sufficiente. La negligenza non è invece
punibile. E’ quindi necessario che l’autore accetti perlomeno l’eventualità che
la cosa derivi da un’infrazione contro il patrimonio. Il giudice deve
convincersi, analizzando gli elementi concreti a disposizione, che l’accusato
abbia accettato l’idea che la cosa fosse di provenienza delittuosa. E’
nondimeno sufficiente che i motivi per dubitare di siffatta origine siano tali
da far ritenere possibile questa eventualità (Bernard Corboz, Les infractions
en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 48 ad art. 160 CPS; DTF 119 IV 241; DTF 101 IV 405).
E’ al
momento della ricettazione che l’autore deve aver accettato l’eventualità che
l’oggetto fosse di provenienza delittuosa (Bernard Corboz, op. cit., n. 50 ad
art. 160 CPS).
9.
A mente della pubblica accusa,
l’imputata sapeva o doveva presumere che il mobilio, le suppellettili e i
gioielli erano stati acquistati con denaro di provenienza illecita, segnatamente
dalle truffe o, in via subordinata, dalle appropriazioni indebite, messe in
atto dal suo convivente. Non entrano per contro in considerazione, in base al
valore vincolante dato ai fatti descritti nel decreto d’accusa, altri eventuali
reati commessi dal signor __________.
L’istruttoria ha permesso di
stabilire in modo inequivocabile che l’imputata non sapeva assolutamente che
questi soldi, con i quali il signor __________ ha pagato i mobili per la casa,
da lei formalmente acquistati, e i gioielli a lei offerti, provenissero da
reati contro il patrimonio.
La prevenuta, sin dal suo primo
interrogatorio di fronte al Procuratore pubblico, ha infatti sempre affermato
in modo convincente d’aver pensato che il denaro in questione fosse il frutto
della sua attività commerciale (cfr. suo verbale di interrogatorio del 7
settembre 2004, pag. 2, AI 16).
Nelle proprie deposizioni il
signor __________ ha integralmente confermato questa versione “D: Lei cosa
diceva alla ACCU 1 per giustificare tutto questo improvviso “fiume di denaro” e
agiatezza, pur essendo persona oberata dai debiti? R: io alla dicevo che si
trattava di denaro guadagnato con il mio commercio di autovetture. Ogni tanto
le dicevo che andavo a Chiasso a prelevare 3-4 macchine per consegnare ai
clienti e che incassavo sui CHF 10/15'000.-- su ogni macchina. La lavorava al
bar __________ tutto il giorno e non poteva vedere quello che io facevo. In
sostanza ho ingannato anche lei raccontandole delle bugie e lasciandole credere
che tutto il benessere di cui beneficiamo era di origine lecita” (cfr. suo
verbale di interrogatorio del 30 agosto 2004, pag. 15, AI 14).
Accertato pertanto che
l’accusata non aveva alcuna consapevolezza circa l’origine illecita dei fondi,
occorre esaminare se avesse quantomeno dovuto presumerlo, alla luce delle varie
stranezze nell’agire del suo convivente. In particolare, le numerose richieste
affinché lei figurasse quale intestataria dei beni e della società al suo
posto, la sua buona disponibilità economica che gli ha permesso, fra le altre
cose, di elargire spontaneamente un prestito a tasso molto agevolato ai di lei
genitori, i frequenti ed insistenti reclami da parte degli acquirenti dei
veicoli e le discussioni a questo proposito con l’amica segretaria.
A tal proposito va anzitutto
ricordato che ella aveva conosciuto il suo compagno solo da pochi mesi, per cui
le sue possibilità di verifica diretta erano molto limitate.
Di fronte agli inquirenti, l’accusata
ha riconosciuto che nel periodo aprile-maggio 2004 ha iniziato ad avere dei
dubbi riguardo all’attività del signor __________. In effetti, la prima
segretaria le aveva detto che vi erano diversi clienti che reclamavano poiché
le auto non venivano fornite nonostante gli acconti già pagati. La signora ACCU
1.
ha così richiesto a più riprese spiegazioni al proprio convivente, il quale
le ha tuttavia sempre garantito che tutto era in regola e che c’erano stati soltanto
dei ritardi nelle forniture delle vetture (cfr. suo verbale di interrogatorio
del 7 settembre 2004, pagg. 2-3, AI 16).
Il fatto che all’imputata
fossero sorti dei dubbi unicamente a partire dal periodo aprile-maggio 2004,
permette di escludere di primo acchito la commissione da parte sua, anche per
dolo eventuale, del reato di ricettazione per tutto quanto da lei acquistato o
ricevuto in dono nei mesi precedenti. In questo lasso di tempo non si può
infatti rimproverarle d’aver accettato l’eventualità che questi oggetti fossero
stati acquistati con denaro di provenienza illecita.
Già solo per questo motivo, deve
pertanto cadere l’accusa di ricettazione per tutti i gioielli e per tutti i
mobili e le suppellettili che le sono stati regalati da gennaio a marzo 2004.
Dagli atti istruttori si evince
che si tratta di mobilia per un valore complessivo di fr. 49'573.-- (cfr. tabella
contenuta nel verbale di interrogatorio del 10 agosto 2004 dell’imputata, pagg.
2-3, AI 10), nonché perlomeno dell’anello di fidanzamento, essendole stato
regalato nel mesi di gennaio 2004, mentre la collana e gli orecchini le sono
stati donati nel periodo febbraio-maggio 2004 (cfr. verbale di interrogatorio
del 7 settembre 2004, pag. 9, AI 16).
A mente di questo giudice,
all’imputata non può comunque esserle addebitata la ricettazione nemmeno per
gli oggetti ricevuti in seguito. In effetti, il fatto che le fossero sorti dei
dubbi quanto all’attività commerciale del suo convivente non significa ancora
che dovesse presumere che fosse illecita. Alle sue richieste di informazioni al
riguardo ha altresì sempre ottenuto dal signor __________ delle risposte
convincenti e plausibili.
Inoltre la versione da lei
linearmente e corentemente fornita collima con quelle rilasciate dal convivente
“ (…) io comunque le raccontavo che le autovetture dei clienti mi erano
state rubate e che quindi non ero in grado di fornirle e che mi mancavano circa
CHF 200'000.--, vale a dire il prezzo di circa 3 macchine. La ha creduto a
quello che io le raccontavo.” (cfr. suo verbale di interrogatorio del 30
agosto 2004, pag. 15, AI 14).
In sostanza, ella ha sempre
creduto alle spiegazioni che le forniva l’amico e dagli atti istruttori non
sono emersi elementi concreti per dubitare della buona fede della signora ACCU
1.
a questo riguardo, né per indurre a ritenere che ella avrebbe dovuto
sospettare che vi era qualcosa di losco.
Soltanto nelle ultime settimane
precedenti l’arresto del signor __________, ossia nel corso del mese di luglio
2004, allorquando i clienti italiani truffati hanno avanzato le loro pretese di
risarcimento in maniera insistente e ben poco ortodossa, si sarebbe eventualmente
potuto ipotizzare una ricettazione, commessa per dolo eventuale, a carico dell’accusata.
Dalla precitata tabella non risulta tuttavia che in quel lasso di tempo lei
abbia accettato doni dal suo convivente e nemmeno la pubblica accusa lo
pretende.
In conclusione, il
comportamento dell’imputata al massimo può essere definito negligente, ciò che
comporta un suo integrale proscioglimento da questo capo di imputazione.
10.
L'art. 251 CPS punisce con la
reclusione sino a cinque anni o con la detenzione colui che, allo scopo di
nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o
ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento
vero, oppure abusa della firma autentica di una terza persona per formare un
documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento,
contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica.
Nel corso del dibattimento
l’imputata ha riconosciuto d’avere violato, quantomeno per dolo eventuale, il
citato disposto di legge, sottoscrivendo il documento denominato “Mandato di
amministrazione”, dal quale risulta, contrariamente al vero, che lei era la
beneficiaria economica della ditta __________.
La fattispecie non necessita
pertanto di ulteriori approfondimenti.
11.
Quanto alla commisurazione della
pena, per l'art. 63 CPS il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del
reo, considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore e le condizioni
personali.
Nella scelta
del tipo di pena - qui la reclusione sino a 5 anni o la detenzione - e nella
sua quantificazione, il giudice gode di un ampio margine di apprezzamento (Hans
Wiprächtiger, in Marcel Niggli/Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar,
Strafgesetzbuch I, n. 16 ad art. 63): egli deve valutare le singole circostanze
del caso concreto alla luce degli atti e delle risultanze dibattimentali,
prendendo quindi in globale considerazione tutto quanto emerso. Il giudice
arriva così - pur ovviamente entro precisi limiti - a prescrivere la pena in
una certa entità, sulla base dei fatti oggettivi da un lato, ma anche sulle
proprie sensazioni soggettive.
In concreto, da un lato,
occorre tenere conto del fatto che è venuto a cadere il capo di imputazione
principale di ripetuta ricettazione, dell’incensuratezza dell’accusata, del
fatto che è stata indotta ad agire dalla persona di cui era innamorata, del
sincero pentimento e della piena collaborazione fornita agli inquirenti sin dal
primo interrogatorio. Dall’altro, va considerata la leggerezza con la quale ha
dato seguito alle richieste del suo convivente e dell’oggettiva gravità del
reato da lei commesso.
Tutto ciò ben ponderato, si
giustifica una riduzione della pena proposta dal Procuratore pubblico a 20
giorni di detenzione.
Dall’altro canto sono adempiti
i requisiti oggettivi e soggettivi per ammettere la condannata al beneficio
della sospensione condizionale della pena, fissando il periodo di prova al
minimo legale di 2 anni.
12.
La tassa di giudizio e le spese,
ridotte in virtù della parziale assoluzione, sono poste a carico dell’imputata
(art. 9 cpv. 1 CPP).
In occasione del dibattimento
il difensore ha protestato l’assegnazione di ripetibili. L’esito del
dibattimento non permette tuttavia di accogliere tale richiesta.
visti gli art. 160, 251 cifra 1 CPS;
9.
e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
falsità in documenti, art. 251
cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti __________
il 15 marzo 2004 nelle circostanze descritte al punto n. 2 del decreto di
accusa n. DA 3817/2005 del 10 ottobre 2005;
e la proscioglie dall’accusa di ripetuta
ricettazione, art. 160 CPS,
formulata al punto n. 1 del
summenzionato decreto d’accusa;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
respinge la richiesta di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione,
Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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