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Decisione

10.2005.495

guida nonostante la revoca della licenza di condurre; in dubio pro reo

28 marzo 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

12 agosto 2005;

reato previsto dall’art. 95

cifra 2 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 10 ottobre

2005 n. DA 3769/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 30 (trenta)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5

(cinque) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.--

(cinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49

cifra 3 CPS).

3.

Non revoca il beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 (cinque) mesi di

detenzione e di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretate nei suoi confronti

dalle Assise correzionali di __________ il __________ e dal Ministero pubblico __________

ma ne prolunga di 1 (uno) anno i rispettivi periodi di prova (art. 41 cifra 3

cpv. 2 CPS).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 19 ottobre 2005 dal difensore;

indetto il dibattimento 28 marzo 2006, al

quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore

pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto

d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed

all’audizione dei testi;

sentito il difensore, il quale chiede, in

virtù del principio in dubio pro reo, il proscioglimento, non ritenendo sufficienti

le testimonianze degli agenti di polizia a controvertire le concordi versioni

fornite dall’imputato e dall’altro teste;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di guida nonostante la revoca della licenza di condurre per i fatti

commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3769/2005 del

10.

ottobre 2005?

2.

In caso

affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

4.

Deve essere

mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 5

giorni di detenzione e di 60 giorni di detenzione decretate nei suoi confronti

dalle Assise correzionali di __________ il __________ e dal Ministero pubblico

del Cantone Ticino __________, e, se sì, a quali condizioni?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

guida nonostante la revoca

della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. DA 3769/2005 del 10 ottobre 2005;

carica le spese allo Stato,

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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