10.2005.495
guida nonostante la revoca della licenza di condurre; in dubio pro reo
28 marzo 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.495
Data decisione, Autorità:
28.03.2006, PRPEN
Titolo:
guida nonostante la revoca della licenza di condurre; in dubio pro reo
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2005.495
DA
3769/2005
Bellinzona
28
marzo 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida senza licenza di condurre o
nonostante la revoca,
per aver condotto l’autovettura
BMW targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata
dalla competente Autorità amministrativa in data 23 giugno 2005 per il periodo
1 luglio 2005 - 2 ottobre 2005;
fatti avvenuti a __________ il
Fatti
12 agosto 2005;
reato previsto dall’art. 95
cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 10 ottobre
2005 n. DA 3769/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5
(cinque) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
3.
Non revoca il beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 (cinque) mesi di
detenzione e di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretate nei suoi confronti
dalle Assise correzionali di __________ il __________ e dal Ministero pubblico __________
ma ne prolunga di 1 (uno) anno i rispettivi periodi di prova (art. 41 cifra 3
cpv. 2 CPS).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 19 ottobre 2005 dal difensore;
indetto il dibattimento 28 marzo 2006, al
quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’audizione dei testi;
sentito il difensore, il quale chiede, in
virtù del principio in dubio pro reo, il proscioglimento, non ritenendo sufficienti
le testimonianze degli agenti di polizia a controvertire le concordi versioni
fornite dall’imputato e dall’altro teste;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di guida nonostante la revoca della licenza di condurre per i fatti
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3769/2005 del
10.
ottobre 2005?
2.
In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
4.
Deve essere
mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 5
giorni di detenzione e di 60 giorni di detenzione decretate nei suoi confronti
dalle Assise correzionali di __________ il __________ e dal Ministero pubblico
del Cantone Ticino __________, e, se sì, a quali condizioni?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
guida nonostante la revoca
della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. DA 3769/2005 del 10 ottobre 2005;
carica le spese allo Stato,
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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