10.2005.499
lesioni causate con pugni e calci
21 marzo 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.499
Data decisione, Autorità:
21.03.2006, PRPEN
Titolo:
lesioni causate con pugni e calci
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2005.499
DA
3925/2005
Bellinzona
21
marzo 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, ad Ascona, il 9
luglio 2005, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1 e meglio
per avere colpito ripetutamente CIVI 1 con calci e pugni provocandole le
lesioni attestate nel certificato medico 11 luglio 2005 del dr. med. __________
agli atti;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 123
cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 18 ottobre
Fatti
2005 n. DA 3925/2005 del AINQ 1che propone la condanna:
1. Alla pena di 6 (sei) giorni
di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Per ogni pretesa la parte
civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 19 ottobre 2005 dall’accusato;
indetto il dibattimento 21 marzo 2006, al
quale hanno partecipato l’imputato e l’interprete, mentre il Sostituto
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa, così come la parte civile, la quale, a sua volta, ha chiesto
la condanna dell’accusato al pagamento di un’indennità a titolo di risarcimento
e di torto morale;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale chiede il
proscioglimento, in quanto non ritiene di aver cagionato le lesioni attestate
con il certificato medico in occasione del suo diverbio con la signora;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte
nel decreto d'accusa n. DA 3925/2005 del 18 ottobre 2005?
2.
In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3.
L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa
della libertà e, se sì, a quali condizioni?
4.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
5.
Possono essere accolte le
pretese di risarcimento avanzate dalla parte civile con scritto di data 7
febbraio 2006?
6.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123 cifra 1 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
lesioni semplici, art. 123
cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti ad Ascona
il 9 luglio 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
3925/2005 del 18 ottobre 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
respinge le richieste di risarcimento
avanzate dalla parte civile, ritenuto che la stessa non si è opposta al rinvio
al competente foro civile e pertanto esso è cresciuto in giudicato già prima
del presente dibattimento;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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