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Decisione

10.2005.499

lesioni causate con pugni e calci

21 marzo 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2005 n. DA 3925/2005 del AINQ 1che propone la condanna:

1. Alla pena di 6 (sei) giorni

di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Per ogni pretesa la parte

civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 19 ottobre 2005 dall’accusato;

indetto il dibattimento 21 marzo 2006, al

quale hanno partecipato l’imputato e l’interprete, mentre il Sostituto

Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa, così come la parte civile, la quale, a sua volta, ha chiesto

la condanna dell’accusato al pagamento di un’indennità a titolo di risarcimento

e di torto morale;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale chiede il

proscioglimento, in quanto non ritiene di aver cagionato le lesioni attestate

con il certificato medico in occasione del suo diverbio con la signora;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte

nel decreto d'accusa n. DA 3925/2005 del 18 ottobre 2005?

2.

In caso

affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3.

L'imputato

può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa

della libertà e, se sì, a quali condizioni?

4.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

5.

Possono essere accolte le

pretese di risarcimento avanzate dalla parte civile con scritto di data 7

febbraio 2006?

6.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 123 cifra 1 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

lesioni semplici, art. 123

cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti ad Ascona

il 9 luglio 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA

3925/2005 del 18 ottobre 2005;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

respinge le richieste di risarcimento

avanzate dalla parte civile, ritenuto che la stessa non si è opposta al rinvio

al competente foro civile e pertanto esso è cresciuto in giudicato già prima

del presente dibattimento;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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