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Decisione

10.2005.5

Espropriazione materiale esclusa a seguito di miglior utilizzo delle potenzialità edificatorie del fondo con il nuovo PR nonostante il vincolo imposto

23 gennaio 2008Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. L’istanza di espropriazione materiale di ISCC 1

è respinta. Per l’espropriazione materiale di mq 1190 della part. 161 RFD di M__________

non è riconosciuta alcuna indennità.

2. La

tassa di giustizia e le spese della procedura di espropriazione materiale, per

complessivi fr. 550.--, sono a carico degli istanti.

Non

si assegnano ripetibili.

3. Per l’espropriazione formale di mq 1190 della

particella 161 RFD di M__________ è riconosciuta un’indennità di fr. 440.--/mq.

4. La tassa di giustizia e le spese della

procedura di espropriazione formale, in complessivi fr. 550.--, sono a carico del

Considerandi

Comune di M__________, che rifonderà agli istanti fr. 3000.-- per ripetibili.

5.

Contro

la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

6.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

il

Presidente supplente Il

segretario giudiziario

Stefano

Camponovo Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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