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Decisione

10.2005.500

datore di lavoro impiega a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d'imposta alla fonte di complessivi fr. 22'426.--

7 febbraio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2005 n. DA 3678/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 15 (quindici)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

Considerandi

2.

Al versamento alla parte

civile CIVI 1 dell'importo di fr. 22'426.--, a titolo di risarcimento

(art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

La condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 21 ottobre 2005 dall’accusato;

indetto il dibattimento 7 febbraio 2006,

al quale ha partecipato l’imputato, mentre il Procuratore pubblico ha

rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale chiede di

essere prosciolto non ritenendosi colpevole per quanto successo. Egli infatti

ha preferito privilegiare il diritto al salario dei suoi dipendenti;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di appropriazione indebita d’imposta alla fonte per i fatti commessi

nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3678/2005 del 10

ottobre 2005?

2.

In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

3.

Deve essere confermata, e

se sì in che misura, la condanna al risarcimento alla parte civile?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 270 LT; 9 e segg., 273

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

appropriazione indebita

d'imposta alla fonte, art. 270 LTributaria,

per i fatti compiuti a __________

nel corso dell’anno 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.

DA 3678/2005 del 10 ottobre 2005;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni;

2.

al versamento alla parte

civile __________, rappr. CIVI 1, dell’importo di fr. 22'426.--, a titolo di

risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;

dispone che la condanna non venga

iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Ufficio dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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