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Decisione

10.2005.505

guida nonostante la revoca della licenza di condurre; terzo episodio

23 febbraio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

30 agosto 2005;

reato previsto dall’art. 95

cifra 2 LCStr;

perseguita con decreto d’accusa del 10 ottobre

2005 n. DA 3763/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 30 (trenta)

giorni di detenzione, da espiare.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.--

(trecento), tenuto conto della sue condizioni economiche, con l’avvertenza che

la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato

pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.

Alla revoca del beneficio

della sospensione condizionale concesso alle pene di 15 (quindici) giorni di

detenzione emessa il 25 ottobre 2004, di 30 (trenta) giorni di detenzione

emessa il 9 maggio 2005 e di 15 (quindici) giorni di detenzione emessa il 6

giugno 2005, decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone

Ticino (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 26 ottobre 2005 dall’accusata;

indetto il dibattimento 23 febbraio 2006,

al quale ha partecipato l’accusata, mentre il Procuratore pubblico ha

rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentita l'accusata, la quale non contesta

l’infrazione, ma chiede una riduzione della condanna per ragioni di salute e

che le venga concesso il beneficio della sospensione condizionale sia alla

presente pena sia a quelle precedenti. Assicura che in futuro non commetterà

più infrazioni;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputata è autrice

colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca per i fatti

commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3763/2005 del

10.

ottobre 2005?

2.

In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

3.

L'eventuale condanna deve

essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la

cancellazione?

4.

Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 15 (quindici)

giorni di detenzione, di 30 (trenta) giorni di detenzione e di 15 (quindici)

giorni di detenzione, decretate nei suoi confronti il 25 ottobre 2004, il 9

maggio 2005 ed il 6 giugno 2005 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

guida senza licenza di condurre

o nonostante la revoca, art. 95 cifra 2 LCStr,

per i fatti compiuti a

Breganzona il 30 agosto 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. DA 3763/2005 del 10 ottobre 2005;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5

(cinque) anni;

2.

alla multa di fr. 300.--

(trecento);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alle seguenti pene:

-

15.

(quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal

Ministero pubblico del Cantone Ticino il 25 ottobre 2004, ma ne prolunga il

periodo di prova di ulteriori 6 (sei) mesi (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS);

-

30.

(trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal

Ministero pubblico del Cantone Ticino il 9 maggio 2005, ma ne prolunga il

periodo di prova di 2 (due) anni (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS);

-

15.

(quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal

Ministero pubblico del Cantone Ticino il 6 giugno 2005, ma ne prolunga il

periodo di prova di 2 (due) anni (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS);

assegna alla condannata il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 41 cifra 3

CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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