10.2005.505
guida nonostante la revoca della licenza di condurre; terzo episodio
23 febbraio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2005.505
Data decisione, Autorità:
23.02.2006, PRPEN
Titolo:
guida nonostante la revoca della licenza di condurre; terzo episodio
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2005.505
DA
3763/2005
Bellinzona
23
febbraio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuta colpevole di guida senza licenza o nonostante
revoca,
per aver condotto la vettura
Peugeot targata __________ sebbene la licenza di condurre le fosse stata
revocata dalla competente autorità amministrativa in data 25 novembre 2004 per
il periodo 3 gennaio 2005 - 4 luglio 2005, periodo poi prolungato il 16 giugno
2005 fino al 4 marzo 2006;
fatti avvenuti a Breganzona il
Fatti
30 agosto 2005;
reato previsto dall’art. 95
cifra 2 LCStr;
perseguita con decreto d’accusa del 10 ottobre
2005 n. DA 3763/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione, da espiare.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.--
(trecento), tenuto conto della sue condizioni economiche, con l’avvertenza che
la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato
pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3.
Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alle pene di 15 (quindici) giorni di
detenzione emessa il 25 ottobre 2004, di 30 (trenta) giorni di detenzione
emessa il 9 maggio 2005 e di 15 (quindici) giorni di detenzione emessa il 6
giugno 2005, decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone
Ticino (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 26 ottobre 2005 dall’accusata;
indetto il dibattimento 23 febbraio 2006,
al quale ha partecipato l’accusata, mentre il Procuratore pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentita l'accusata, la quale non contesta
l’infrazione, ma chiede una riduzione della condanna per ragioni di salute e
che le venga concesso il beneficio della sospensione condizionale sia alla
presente pena sia a quelle precedenti. Assicura che in futuro non commetterà
più infrazioni;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputata è autrice
colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca per i fatti
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3763/2005 del
10.
ottobre 2005?
2.
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3.
L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
4.
Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 15 (quindici)
giorni di detenzione, di 30 (trenta) giorni di detenzione e di 15 (quindici)
giorni di detenzione, decretate nei suoi confronti il 25 ottobre 2004, il 9
maggio 2005 ed il 6 giugno 2005 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
guida senza licenza di condurre
o nonostante la revoca, art. 95 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti a
Breganzona il 30 agosto 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. DA 3763/2005 del 10 ottobre 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5
(cinque) anni;
2.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alle seguenti pene:
-
15.
(quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal
Ministero pubblico del Cantone Ticino il 25 ottobre 2004, ma ne prolunga il
periodo di prova di ulteriori 6 (sei) mesi (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS);
-
30.
(trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal
Ministero pubblico del Cantone Ticino il 9 maggio 2005, ma ne prolunga il
periodo di prova di 2 (due) anni (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS);
-
15.
(quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal
Ministero pubblico del Cantone Ticino il 6 giugno 2005, ma ne prolunga il
periodo di prova di 2 (due) anni (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS);
assegna alla condannata il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 41 cifra 3
CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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