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Decisione

10.2005.506

soggiorno illegale (5 giorni) di una straniera dopo il matrimonio con uno svizzero

3 marzo 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2005 n. DA 3977/2005 del AINQ 1, che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.--

(trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro tre mesi

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49

cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputata avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3

CPS);

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 28 ottobre 2005 dal difensore;

indetto il dibattimento 3 marzo 2006, al

quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Sostituto

Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale postula il

proscioglimento, in quanto si è trattato di un errore sui fatti commesso in

buona fede. In via subordinata egli chiede di mandare la sua assistita esenta

da pena;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputata è autrice

colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il

domicilio degli stranieri per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel

decreto d'accusa n. DA 3977/2005 del 24 ottobre 2005?

2.

In caso affermativo deve, e

se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3.

L’eventuale condanna deve

essere iscritta al casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la

cancellazione?

4.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 23 LDDS; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

infrazione alla Legge federale

concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS,

per aver soggiornato

illegalmente in Svizzera, segnatamente a Locarno, ininterrottamente nel periodo

21.

settembre 2005 - 26 settembre 2005, priva del necessario permesso di Polizia

degli stranieri;

manda ACCU 1

esente da pena;

carica all’imputata la tassa e le

spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio federale della

migrazione, Berna,

Ufficio dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.00 tassa

di giustizia

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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