10.2005.506
soggiorno illegale (5 giorni) di una straniera dopo il matrimonio con uno svizzero
3 marzo 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.506
Data decisione, Autorità:
03.03.2006, PRPEN
Titolo:
soggiorno illegale (5 giorni) di una straniera dopo il matrimonio con uno svizzero
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 23 cpv. 1 LDDS
Incarto
n.
10.2005.506
DA
3977/2005
Bellinzona
3
marzo 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di infrazione alla Legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per aver soggiornato
illegalmente in Svizzera, segnatamente a Locarno, ininterrottamente nel periodo
20 giugno 2005 - 5 ottobre2005, priva del necessario permesso di Polizia degli
stranieri;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 23
cpv. 1 LDDS;
perseguita con decreto d’accusa del 24 ottobre
Fatti
2005 n. DA 3977/2005 del AINQ 1, che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.--
(trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro tre mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputata avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 28 ottobre 2005 dal difensore;
indetto il dibattimento 3 marzo 2006, al
quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Sostituto
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale postula il
proscioglimento, in quanto si è trattato di un errore sui fatti commesso in
buona fede. In via subordinata egli chiede di mandare la sua assistita esenta
da pena;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputata è autrice
colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il
domicilio degli stranieri per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d'accusa n. DA 3977/2005 del 24 ottobre 2005?
2.
In caso affermativo deve, e
se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3.
L’eventuale condanna deve
essere iscritta al casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
4.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 23 LDDS; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
infrazione alla Legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS,
per aver soggiornato
illegalmente in Svizzera, segnatamente a Locarno, ininterrottamente nel periodo
21.
settembre 2005 - 26 settembre 2005, priva del necessario permesso di Polizia
degli stranieri;
manda ACCU 1
esente da pena;
carica all’imputata la tassa e le
spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio federale della
migrazione, Berna,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 100.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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