10.2005.507
accuse al proprio legale mediante uno scritto inviato a terze persone di avere rubato soldi all'imputato
22 marzo 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2005.507
Data decisione, Autorità:
22.03.2006, PRPEN
Titolo:
accuse al proprio legale mediante uno scritto inviato a terze persone di avere rubato soldi all'imputato
DIFFAMAZIONE
art. 173 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2005.507
DA
3971/2005
Bellinzona
22
marzo 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di diffamazione,
per avere, a Massagno, in data
25 maggio 2005, comunicando con un terzo, incolpato o reso sospetto CIVI 1 di
condotta disonorevole e meglio inviando a terze persone lo scritto di data 25
maggio 2005 contenente la seguente espressione: “mi restituisca i miei soldi
che lei mi ha rubato”;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 173
CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 24 ottobre
Fatti
2005 n. DA 3971/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.--
(trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro tre mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3.
La parte civile CIVI 1 è
rinviata al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura
(art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 27 ottobre 2005 dall’accusato;
indetto il dibattimento 22 marzo 2006, al
quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito in virtù dell’art. 173 cifra 2 CPS, sia
perché l’affermazione era vera, sia perché aveva buoni motivi per considerale
vere in buona fede, preso atto dell’atteggiamento della parte civile;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di diffamazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d'accusa n. DA 3971/2005 del 24 ottobre 2005?
2.
In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 173 CPS; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
diffamazione, art. 173 CPS,
per i fatti compiuti a Massagno
il 25 maggio 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
3971/2005 del 24 ottobre 2005;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 50.--
(cinquanta);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 150.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
prende atto che nel decreto d’accusa la
parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle
sue eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo non è
stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.00 multa
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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